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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1245\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Daniele Cattaneo, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Restelli n. 5, Milano –
d.cattaneo@milano.pecavvocati.it;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace; CP_2 C.F._1
(C.F. ) – contumace; CP C.F._2
C.F. ) – contumace; Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Grazia Guerra, come da procura generale alle liti acclusa alla comparsa di costituzione del 24.2. 2025, con elezione di domicilio in Via Savrè n. 1,
Milano - t;
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pagina 1 di 13 APPELLATI
OGGETTO: risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, surroga . CP_5
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma di Milano, contraris rejectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della sentenza n. 1525 del 8.11.2021 del Tribunale di BU RS, qui appellata, ed in accoglimento del descritto motivo di appello, ex art. 342 c.p.c., in ogni caso, accertare e dichiarare, anche in ragione di quanto già deciso sul punto dalla sentenza n. 1222/23 della Corte di Appello di
Milano, non sussistente, non dovuto, non provato e non liquidabile alcun danno patrimoniale sofferto da ed accertare e dichiarare, per l'effetto, non essere dovuta somma alcuna a tale titolo ad CP_4
essendo, quindi, venuti meno i presupposti per agire in surroga e rivalsa, condannando lo stesso CP_5
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione di € 214.931,29.=, versati il CP_5
16.02.2023, o, in subordine, della diversa somma ritenuta dovuta in restituzione, sempre in ragione della sentenza n. 1222/23 della Corte di Appello di Milano, oltre ad interessi compensativi al tasso legale da tale data al saldo, somma comprensiva di interessi, rivalutazione e spese legali del primo grado, con relativa seguente riforma anche del punto relativo alle spese di lite di primo grado verso
e loro integrale compensazione. Vinte le spese del grado di appello”. CP_5
Per l'appellato CP_5
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere il ricorso in appello proposto dalla e comunque ogni domanda da chiunque Controparte_6 proposta nel presente giudizio contro l' confermando la sentenza del Tribunale di BU RS n. CP_5
1525/2022 e, quindi, accertata e dichiarata la responsabilità solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro dell'appellante e dei sigg.ri in ordine al sinistro di cui è causa, condannare gli stessi in via CP_2
solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro al pagamento in favore dell in persona del legale CP_5
rappresentante pro-tempore, della sorte capitalizzata per pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento dalle erogazioni al saldo o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. pagina 2 di 13 Con condanna dei convenuti in via solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 1525\2022 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
BU RS che l'aveva condannata:
1) al pagamento a favore di della somma di euro 203.532,83, oltre rivalutazione e interessi, CP_5
in solido con e;
CP CP_2
2) alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00, oltre accessori e spese, in solido con e;
CP CP_2
3) a tenere indenni e rispetto a quanto condannati a pagare nei confronti CP CP_2
di , con compensazione delle spese di lite tra Zurich Insurance P.C. e questi ultimi. CP_5
L'appellante ha domandato la riforma della sentenza impugnata e ha quindi insistito per la condanna dell' alla restituzione della somma di euro 214.931,29, corrispostale il 16.2.2023, oltre interessi CP_5
compensativi al tasso legale, in ragione dell'accertata insussistenza di un danno patrimoniale in capo ad e della conseguenziale carenza del diritto dell'Istituto di agire in surroga nei Controparte_4 confronti dell'Assicurazione.
Gli appellati, nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nei confronti di ciascuno di essi, non si sono costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 29.11.2024 la Corte d'Appello di Milano ha fissato udienza per la rimessione della causa al
Collegio, previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
In data 24.2.2025 si è costituita , la quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e CP_5 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
Il primo grado di giudizio.
pagina 3 di 13 veva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di BU RS: Controparte_4 CP
e al fine di ottenerne la condanna, in via
[...] CP_2 Parte_1
solidale, al risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale.
e erano rimasti contumaci, mentre , regolarmente costituita, aveva CP CP_2 Pt_1
domandato il rigetto della domanda e contestato il quantum della somma richiesta dall'attore.
Nel corso del giudizio era volontariamente intervenuto , chiedendo la condanna dei convenuti al CP_5
pagamento in proprio favore della somma di euro 203.532,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù del proprio diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., dell'art. 28 L. n. 990/1969, dell'art. 142 comma 3 Dlgs n. 209/2005, dell'art. 41 L. n. 183/2010.
Il Tribunale aveva quindi deciso di separare le domande svolte da rispetto a quelle svolte da CP_4
nei confronti dei convenuti. CP_5
Conseguentemente:
1) aveva definito con sentenza (n. 1797\2021) la posizione di condannando i convenuti CP_4 al pagamento in solido nei confronti di quest'ultimo della somma di euro 2.718,10 per danno emergente, di euro 213.887,39 per lucro cessante e di euro 310.426,70 per danno non patrimoniale, previo accertamento della loro responsabilità esclusiva nella causazione del danno;
2) aveva rimesso sul ruolo il giudizio avente ad oggetto le domande svolte da , rispetto alle quali CP_5
aveva pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.
In tale giudizio si erano costituiti tutti i convenuti. In particolare, e avevano CP CP_2
domandato di essere manlevati e tenuti indenni da rispetto alle pretese di . Pt_1 CP_5
Sul punto occorre chiarire che la vicenda sottesa alla pretesa azionata ha per oggetto un sinistro stradale tra il ciclomotore di e l'autovettura di proprietà di , condotta da CP_4 CP_2 CP
a seguito del quale aveva lamentato di aver subito i danni specificatamente indicati
[...] CP_4
nella perizia medico legale prodotta, e aveva agito in giudizio anche nei confronti di Parte_1
quale assicurazione R.C. di , al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni.
[...] CP_2
Quindi, all'esito del giudizio di primo grado, relativo alla posizione come sopra specificato, CP_4
aveva corrisposto a la somma di euro 214.931, 29. Pt_1 CP_4
pagina 4 di 13 Nell'altro giudizio, pendente tra e i convenuti, la cui sentenza (n. 1525\2022) è oggetto del CP_5 presente appello, aveva dato prova di aver corrisposto a un'indennità di CP_5 CP_4
accompagnamento pari ad euro 28.086,31 e una pensione di invalidità pari ad euro 175.446,52, per un totale di euro 203.532,83.
La sentenza del Tribunale
Con la sentenza impugnata (n. 1525\2022) il Tribunale ha ritenuto - sul presupposto di quanto accertato dalla sentenza n. 1797\2021 relativa alla posizione - la sussistenza del danno in capo a CP_4
e la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dello stesso. Ha quindi CP_4 riconosciuto il diritto di surroga dell' nei confronti dei convenuti, precisando che il danno CP_5 accertato è economicamente superiore rispetto agli importi corrisposti a dall' . CP_4 CP_5
Più precisamente, ha ritenuto sussistente il diritto di surroga dell' nei confronti dei convenuti per CP_5
aver corrisposto al danneggiato (a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità) la somma di euro 203.532,83.
Ha quindi condannato i convenuti al pagamento di tale importo a favore dell' . CP_5
Il Tribunale ha affermato la configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale di surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione (art. 1916 c.c., art. 142 cod. assicurazioni, art. 41 L. 183\2010).
Ha precisato, al riguardo, che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale incontra due limiti oggettivi: “a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Cass. n. 25182 del
03/12/2007; Cass. Ord. n. 103702021).
CP_ Nel caso di specie riusciva a dimostrare di aver corrisposto al dal 2015 al 2019 CP_4 un'indennità di accompagnamento pari ad € 28.086,31 e di aver riconosciuto al danneggiato una CP_ pensione di invalidità il cui valore capitale ammonta ad € 175.446,52 (doc. da 3 a 10 di .
L'esistenza dei presupposti per il versamento dell'indennità e della pensione emergono non solo dalla CP_ documentazione depositata da ma anche dalla CTU svolta in corso di causa, che accertava
pagina 5 di 13 un'invalidità permanente e dava atto dell'impossibilità per il di svolgere attività lavorativa CP_4
tale da comportare ortostatismo o deambulazione. Pertanto, poiché è già stato accertato nel presente giudizio con sentenza n. 1797/2021 che il danno causato al è superiore agli importi CP_4
CP_ riconosciutigli da e poiché i convenuti non hanno mai versato al danneggiato le somme per le
CP_ quali oggi agisce (detta circostanza e pacifica fra le parti. Inoltre, dal danno per perdita di capacità lavorativa specifica veniva detratto l'ammontare del valore capitale della pensione di
CP_ invalidità in applicazione del principio compensatio lucri cum damno), la domanda di risulta meritevole di accoglimento. I convenuti, quindi, devono essere condannati in solido al pagamento in favore di di € 203.532,83, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma progressivamente CP_5
rivalutata dall'erogazione al deposito della sentenza. Al deposito della sentenza sono dovuti solo gli interessi legali sulla somma così calcolata.
Il credito vantato dall'assicuratore sociale che si sia surrogato ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. La compagnia di assicurazione, inoltre, deve essere condannata a tenere indenni i sig.ri da quanto da questi dovuto ad in forza della presente CP_2 CP_5
sentenza”.
Motivi di appello
ha impugnato la sentenza in oggetto in relazione ai primi tre capi, vale a dire: Pt_1
- la condanna in solido dei convenuti al pagamento di euro 203.532,83 a favore dell' (capo 1); CP_5
- la condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese di lite (capo 2);
- la condanna di a tenere indenni e di quanto gli stessi devono Pt_1 CP_2 CP all' in forza della sentenza (capo 3). CP_5
ha ritenuto l'erroneità della sentenza sulla base di un unico ampio motivo di appello, che ha Pt_1
come presupposto logico l'accertamento dell'insussistenza di un danno patrimoniale in capo a
(la vittima del sinistro), a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. CP_4
1222\2023.
Tale sentenza n. 1222\2023 ha parzialmente riformato quella resa dal Tribunale di BU RS (n.
1797\2021, di cui sopra) in relazione alla posizione Ha cioè confermato la sussistenza della CP_4
responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del danno, confermato nell' an e nel quantum il pagina 6 di 13 danno biologico (per euro 310.426,70) e ha invece, a differenza del primo giudice, ritenuto non sussistere in capo a il danno patrimoniale. CP_4
Secondo la prospettazione dell'appellante:
1) la sentenza n. 1222\2023 della Corte d'Appello ha accertato, in contraddittorio con , che CP_5
era parte in giudizio, che non sussiste un danno patrimoniale in capo a CP_4
2) la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento, che sono state liquidate da a CP_5
favore di hanno natura patrimoniale;
CP_4
3) essendo stata accertata la carenza di un danno patrimoniale in capo a il diritto di CP_4 surroga fatto valere dall' , basandosi sul presupposto dell'esistenza di tale danno CP_5
patrimoniale, viene meno.
Per tali ragioni l'appellante ha domandato la restituzione dell'importo corrisposto all' in CP_5
ragione della surroga, pari ad euro 214.931,29 (doc. 6 atto di citazione in appello) e insistito per la compensazione delle spese di lite di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto precisare che la costituzione dell' , avvenuta in data 24.2.2025, dopo il CP_5 decorso dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., è tardiva.
L'art. 293 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce che la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi nel procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'udienza di rimessione della causa in decisione si è svolta il 29.11.2023, mentre la costituzione dell' è avvenuta soltanto il 24.2.2025. CP_5
Conseguentemente la costituzione dell' deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. CP_5
*
Premesso quanto sopra, la Corte ritiene l'appello fondato per i seguenti motivi.
La domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito CP_5
avente a oggetto il recupero delle somme pagate all'assistito in ragione delle prestazioni previdenziali erogate (nel caso di specie indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) esige la prova della sussistenza del fatto che il danneggiato ha subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro.
pagina 7 di 13 Sul punto si legga Corte Cass., sez. III civile, n. 29787 del 26.10.2023, secondo la quale: “La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) consiste in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile. Essa è infatti una species del generale istituto previsto dall'art. 1203 c.c. … La surrogazione è dunque un fenomeno circolatorio del credito. Il trasferimento di un qualsiasi diritto di credito dal titolare ad un terzo in tanto può avvenire, in quanto il credito esista.
I corollari di questo principio sono due:
a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato… La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) non è illimitata (e non possono quindi condividersi le deduzioni svolte dall' a p. 11 del proprio controricorso). Essa incontra due limiti: uno qualitativo, l'altro CP_5
quantitativo.
Il primo limite è rappresentato dal tipo di danno indennizzato dall'assicuratore: questi, infatti, se per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà l'assicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà esercitare per le somme pagate, a nulla rilevando che il danneggiato vanti comunque ulteriori crediti nei confronti del responsabile, a titolo di risarcimento di danni estranei alla copertura assicurativa…
Il limite quantitativo è duplice: l'assicuratore sociale non potrà pretendere dal terzo responsabile somme eccedenti il danno da questi effettivamente causato, stimato con i criteri del diritto civile;
né somme eccedenti gli importi effettivamente versati all'assicurato…”.
Nel caso di specie, quanto alla prova del danno, quale presupposto fondante il diritto di surroga, da quanto accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1222\2023, già sopra richiamata, risulta che l'assicurato non abbia subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore.
Infatti, il danno subito da secondo la ricostruzione della Corte d'Appello, sarebbe limitato al CP_4
solo danno biologico, con esclusione di quello patrimoniale.
Riguardo a tale danno la Corte, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha infatti parzialmente riformato la sentenza del primo giudice, rigettando la domanda di riconoscimento del danno pagina 8 di 13 patrimoniale da lucro cessante (che il Tribunale aveva liquidato in euro 213.887,39 a favore del danneggiato).
Al riguardo, deve inoltre essere osservato che l' , erogando l'indennità di accompagnamento e la CP_5
pensione di invalidità, ha indennizzato un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante, ma tale circostanza (l'avvenuta erogazione da parte dell' ) non costituisce di per sé prova che il CP_5
danneggiato abbia patito un danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.
Sul punto si deve poi evidenziare che incombe sull' , che agisce in surrogazione, l'onere di CP_5
allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno civilistico da riduzione della capacità di lavoro e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo erogato.
Nel caso di specie, è pacifica e documentale l'erogazione dei trattamenti previdenziali.
Tuttavia, riguardo all'ulteriore elemento, fondante il diritto di surroga, vale a dire la sussistenza del danno patrimoniale, la Corte d'Appello di Milano ha accertato la carenza di tale danno.
In merito a tale accertamento occorre rilevare che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1222\2023 non è passata in giudicato e che è stata oggetto di ricorso in Cassazione, come pure riferito dallo stesso appellante in sede di comparsa conclusionale (la sentenza è oggetto di ricorso per
Cassazione, introdotto dal danneggiato nei confronti di ). CP_4 Pt_1
Trattasi pertanto di accertamento non definitivo.
Ciò premesso, occorre interrogarsi sulla necessità - opportunità di sospendere il processo in ragione della pregiudizialità di tale accertamento in punto di sussistenza del danno patrimoniale.
Al riguardo deve essere innanzitutto chiarito che non può essere applicato, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del processo), non trovandosi il processo nel primo grado di giudizio. È necessario quindi richiamare la previsione di cui all'art. 337, comma secondo, c.p.c., secondo la quale: quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
In tal caso la sospensione presuppone una valutazione nel senso della plausibile controvertibilità della decisione di cui viene invocata l'autorità.
Con riferimento alla vicenda in oggetto, la Corte ritiene che l'accertamento svolto dalla suddetta sentenza n. 1222\2023, in termini di rigetto della domanda relativa alla sussistenza del danno patrimoniale in capo alla vittima del sinistro, sia plausibilmente fondato e condivisibile e che pagina 9 di 13 conseguentemente non sussistono ragioni idonee per considerare opportuno sospendere il presente processo.
Infatti, la Corte d'Appello ha fatto applicazione dei consolidati principi espressi dalla Corte di
Cassazione in punto di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa, come desumibile dalla stessa lettura della sentenza: “l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, possono enuclearsi le seguenti fattispecie…
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito" (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019,
n.28988).
Nel caso di specie, è posto all'attenzione della Corte il danno lamentato dalla vittima priva di pregresso reddito lavorativo, per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità dello svolgimento di future attività lavorative.
Il CTU ha chiarito come il danneggiato abbia subito una rilevante lesione alla propria capacità lavorativa, dovendosi ritenere che le menomazioni riportate a seguito del sinistro "non consentano al danneggiato di svolgere attività lavorativa tale da comportare ortostatismo o deambulazione". Va tuttavia rilevato che non ha mai allegato di avere svolto attività lavorativa al momento del CP_4
fatto e neppure ha dedotto quali fossero le sue occupazioni pregresse né la formazione professionale ricevuta. Solo nella ctu viene dato atto che l'appellato aveva riferito di collaborare nel negozio di ortofrutta della propria famiglia senza alcun regolare inquadramento lavorativo (si veda la CTU del
Dott. allegata in atti), ma si tratta di un'allegazione generica e sfornita di prova. In materia di Per_1
riduzione della capacità lavorativa seppur la Corte di legittimità ha a più riprese affermato che il trovarsi in uno stato di disoccupazione non impedisce al danneggiato di ottenere un risarcimento del danno, è stato anche chiarito che "L'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e quindi di produzione del reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito".
Nel caso di persona priva di occupazione il diritto al risarcimento del danno spetta, dunque, a chi dimostri, anche tramite presunzioni, di possedere un'aspirazione al lavoro che, in ragione dell'età,
pagina 10 di 13 capacità, titolo di studio, eventuali pregresse esperienze lavorative e contesto familiare e sociale di riferimento, verosimilmente sarebbe sfociata in un'occupazione produttiva di reddito. Nel caso di specie, non vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali dedurre che verosimilmente il avrebbe svolto un'attività lavorativa futura e né che tipo di mansioni avrebbe svolto. CP_4
non ha provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, neppure sporadica, CP_4
precedentemente al sinistro. Non risultano prodotte le dichiarazioni dei redditi, né dedotta alcuna prova. Benché l'appellato avesse, all'epoca dei fatti, 39 anni e 4 figli, non vi è prova che egli si fosse quanto meno attivato per cercare un lavoro, anche mediante l'iscrizione alle liste di collocamento. La mancanza di allegazione e prova fanno sì che l'appellato si trovi in una condizione analoga a quella del "disoccupato volontario" che esclude la configurabilità di un danno da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa. Sul punto, la Cassazione precisa che "la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che - proiettandosi per il futuro - verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l'ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" (Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 21/01/2020), n. 1163). Lo stato di disoccupato volontario è di per sé incompatibile con la percezione di una somma a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno, giacché la volontarietà di tale condizione impedisce di presumere la verosimiglianza di un qualche probabile futuro impiego.
Va infine rilevato che le menomazioni riportate dall'appellato hanno determinato una I.P. al 50% che lascia aperta la possibilità di una collocazione nell'assunzione obbligatoria in occupazioni di tipo sedentario. Alla luce di ciò, ritenuta assorbita ogni questione concernente il quantum del risarcimento del danno patrimoniale, la sentenza di I grado deve essere riformata nella parte in cui è stata riconosciuta la somma di € 213.887,39 in favore del a titolo di risarcimento per mancato CP_4
guadagno. Non potrà essere usata a compensazione la somma di 175.446,52 erogata dall in CP_5
favore del a titolo di pensione di inabilità, essendo venuta meno la posta risarcitoria CP_4
omogenea e non risultando ammissibile alcuna compensazione con le restanti componenti di danno liquidato”.
La Corte condivide le ragioni, il percorso logico motivazionale e le conclusioni a cui è giunta la sentenza n. 1222\2023 della Corte d'Appello di Milano in punto di rigetto della domanda di danno patrimoniale in capo alla vittima del sinistro.
pagina 11 di 13 Il danno accertato non ha natura patrimoniale (come sopra precisato, è stata confermata la sussistenza del solo danno biologico) e pertanto non ha la medesima natura di quello indennizzato dall' . CP_5
Conseguentemente l' non ha il diritto di esercitare la surroga nei confronti di CP_5 Parte_1
[...]
*
Ritiene infine la Corte di dover accogliere, quale conseguenza di quanto accertato, la domanda di volta ad ottenere da la restituzione di quanto corrisposto alla stessa in esecuzione della Pt_1 CP_5
sentenza di primo grado in ragione del diritto di surroga, vale a dire la somma di euro 214.931,29
(bonifico in data 16.02.2023, come da doc. 6 atto di citazione in appello).
dovrà pertanto restituire a la somma di euro 214.931,29, oltre interessi al tasso di cui CP_5 Pt_1 all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 16.02.2023 al saldo.
*
Per le ragioni espresse, la Corte, in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza n. 1525 del 8.11.2021 del Tribunale di BU RS nella parte in cui ha condannato Parte_1
a pagare la somma di euro 203.532,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria in ragione del diritto di surroga ( capo 1) e a tenere indenni e di quanto questi ultimi devono CP_2 CP all' in ragione della sentenza ( capo 3); nonché in relazione al capo 2, che ha condannato a CP_5 Pt_1
corrispondere ad le spese del primo grado di giudizio. CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_5
Le spese relative al primo e al secondo grado di giudizio sono liquidate come da dispositivo a favore dell'appellante, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come da D.M. 147\2022, in particolare tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, dichiarata l'inammissibilità della costituzione nel presente grado di giudizio di definitivamente Controparte_5 pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_5 [...]
, avverso la sentenza n. 1525 del 8.11.2022 del Tribunale CP_2 CP Controparte_4
di BU RS, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_5
volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 203.532, 83, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di surroga;
pagina 12 di 13 2) per l'effetto, assolve dall'obbligo di tenere indenni e Parte_1 CP_2
di quanto questi ultimi devono all' in ragione della sentenza;
CP CP_5
3) condanna a restituire a Controparte_5
la somma di euro 214.931,29, oltre interessi al tasso di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16.2.2023 al saldo;
4) conferma per il resto;
5) condanna al pagamento Controparte_5
delle spese di lite a favore di iquidate per compensi: Parte_1
- in euro 9.000,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, per il primo grado di giudizio;
- in euro 8.500,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, per il secondo grado di giudizio.
Milano, 26.2.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto Il Presidente
Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Daniele Cattaneo, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Restelli n. 5, Milano –
d.cattaneo@milano.pecavvocati.it;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – contumace; CP_2 C.F._1
(C.F. ) – contumace; CP C.F._2
C.F. ) – contumace; Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Grazia Guerra, come da procura generale alle liti acclusa alla comparsa di costituzione del 24.2. 2025, con elezione di domicilio in Via Savrè n. 1,
Milano - t;
Email_1
pagina 1 di 13 APPELLATI
OGGETTO: risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, surroga . CP_5
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia la Corte di Appello Ecc.ma di Milano, contraris rejectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: in totale riforma della sentenza n. 1525 del 8.11.2021 del Tribunale di BU RS, qui appellata, ed in accoglimento del descritto motivo di appello, ex art. 342 c.p.c., in ogni caso, accertare e dichiarare, anche in ragione di quanto già deciso sul punto dalla sentenza n. 1222/23 della Corte di Appello di
Milano, non sussistente, non dovuto, non provato e non liquidabile alcun danno patrimoniale sofferto da ed accertare e dichiarare, per l'effetto, non essere dovuta somma alcuna a tale titolo ad CP_4
essendo, quindi, venuti meno i presupposti per agire in surroga e rivalsa, condannando lo stesso CP_5
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione di € 214.931,29.=, versati il CP_5
16.02.2023, o, in subordine, della diversa somma ritenuta dovuta in restituzione, sempre in ragione della sentenza n. 1222/23 della Corte di Appello di Milano, oltre ad interessi compensativi al tasso legale da tale data al saldo, somma comprensiva di interessi, rivalutazione e spese legali del primo grado, con relativa seguente riforma anche del punto relativo alle spese di lite di primo grado verso
e loro integrale compensazione. Vinte le spese del grado di appello”. CP_5
Per l'appellato CP_5
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere il ricorso in appello proposto dalla e comunque ogni domanda da chiunque Controparte_6 proposta nel presente giudizio contro l' confermando la sentenza del Tribunale di BU RS n. CP_5
1525/2022 e, quindi, accertata e dichiarata la responsabilità solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro dell'appellante e dei sigg.ri in ordine al sinistro di cui è causa, condannare gli stessi in via CP_2
solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro al pagamento in favore dell in persona del legale CP_5
rappresentante pro-tempore, della sorte capitalizzata per pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento dalle erogazioni al saldo o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. pagina 2 di 13 Con condanna dei convenuti in via solidale e/o esclusiva e/o in concorso tra loro alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 1525\2022 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
BU RS che l'aveva condannata:
1) al pagamento a favore di della somma di euro 203.532,83, oltre rivalutazione e interessi, CP_5
in solido con e;
CP CP_2
2) alla corresponsione delle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00, oltre accessori e spese, in solido con e;
CP CP_2
3) a tenere indenni e rispetto a quanto condannati a pagare nei confronti CP CP_2
di , con compensazione delle spese di lite tra Zurich Insurance P.C. e questi ultimi. CP_5
L'appellante ha domandato la riforma della sentenza impugnata e ha quindi insistito per la condanna dell' alla restituzione della somma di euro 214.931,29, corrispostale il 16.2.2023, oltre interessi CP_5
compensativi al tasso legale, in ragione dell'accertata insussistenza di un danno patrimoniale in capo ad e della conseguenziale carenza del diritto dell'Istituto di agire in surroga nei Controparte_4 confronti dell'Assicurazione.
Gli appellati, nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi nei confronti di ciascuno di essi, non si sono costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
In data 29.11.2024 la Corte d'Appello di Milano ha fissato udienza per la rimessione della causa al
Collegio, previa concessione dei termini di legge di cui all'art. 352 c.p.c.
In data 24.2.2025 si è costituita , la quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata e CP_5 il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
*
Il primo grado di giudizio.
pagina 3 di 13 veva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di BU RS: Controparte_4 CP
e al fine di ottenerne la condanna, in via
[...] CP_2 Parte_1
solidale, al risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale.
e erano rimasti contumaci, mentre , regolarmente costituita, aveva CP CP_2 Pt_1
domandato il rigetto della domanda e contestato il quantum della somma richiesta dall'attore.
Nel corso del giudizio era volontariamente intervenuto , chiedendo la condanna dei convenuti al CP_5
pagamento in proprio favore della somma di euro 203.532,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù del proprio diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., dell'art. 28 L. n. 990/1969, dell'art. 142 comma 3 Dlgs n. 209/2005, dell'art. 41 L. n. 183/2010.
Il Tribunale aveva quindi deciso di separare le domande svolte da rispetto a quelle svolte da CP_4
nei confronti dei convenuti. CP_5
Conseguentemente:
1) aveva definito con sentenza (n. 1797\2021) la posizione di condannando i convenuti CP_4 al pagamento in solido nei confronti di quest'ultimo della somma di euro 2.718,10 per danno emergente, di euro 213.887,39 per lucro cessante e di euro 310.426,70 per danno non patrimoniale, previo accertamento della loro responsabilità esclusiva nella causazione del danno;
2) aveva rimesso sul ruolo il giudizio avente ad oggetto le domande svolte da , rispetto alle quali CP_5
aveva pronunciato la sentenza oggetto della presente impugnazione.
In tale giudizio si erano costituiti tutti i convenuti. In particolare, e avevano CP CP_2
domandato di essere manlevati e tenuti indenni da rispetto alle pretese di . Pt_1 CP_5
Sul punto occorre chiarire che la vicenda sottesa alla pretesa azionata ha per oggetto un sinistro stradale tra il ciclomotore di e l'autovettura di proprietà di , condotta da CP_4 CP_2 CP
a seguito del quale aveva lamentato di aver subito i danni specificatamente indicati
[...] CP_4
nella perizia medico legale prodotta, e aveva agito in giudizio anche nei confronti di Parte_1
quale assicurazione R.C. di , al fine di ottenere l'integrale ristoro dei danni.
[...] CP_2
Quindi, all'esito del giudizio di primo grado, relativo alla posizione come sopra specificato, CP_4
aveva corrisposto a la somma di euro 214.931, 29. Pt_1 CP_4
pagina 4 di 13 Nell'altro giudizio, pendente tra e i convenuti, la cui sentenza (n. 1525\2022) è oggetto del CP_5 presente appello, aveva dato prova di aver corrisposto a un'indennità di CP_5 CP_4
accompagnamento pari ad euro 28.086,31 e una pensione di invalidità pari ad euro 175.446,52, per un totale di euro 203.532,83.
La sentenza del Tribunale
Con la sentenza impugnata (n. 1525\2022) il Tribunale ha ritenuto - sul presupposto di quanto accertato dalla sentenza n. 1797\2021 relativa alla posizione - la sussistenza del danno in capo a CP_4
e la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione dello stesso. Ha quindi CP_4 riconosciuto il diritto di surroga dell' nei confronti dei convenuti, precisando che il danno CP_5 accertato è economicamente superiore rispetto agli importi corrisposti a dall' . CP_4 CP_5
Più precisamente, ha ritenuto sussistente il diritto di surroga dell' nei confronti dei convenuti per CP_5
aver corrisposto al danneggiato (a titolo di indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità) la somma di euro 203.532,83.
Ha quindi condannato i convenuti al pagamento di tale importo a favore dell' . CP_5
Il Tribunale ha affermato la configurabilità del diritto dell'assicuratore sociale di surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione (art. 1916 c.c., art. 142 cod. assicurazioni, art. 41 L. 183\2010).
Ha precisato, al riguardo, che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale incontra due limiti oggettivi: “a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Cass. n. 25182 del
03/12/2007; Cass. Ord. n. 103702021).
CP_ Nel caso di specie riusciva a dimostrare di aver corrisposto al dal 2015 al 2019 CP_4 un'indennità di accompagnamento pari ad € 28.086,31 e di aver riconosciuto al danneggiato una CP_ pensione di invalidità il cui valore capitale ammonta ad € 175.446,52 (doc. da 3 a 10 di .
L'esistenza dei presupposti per il versamento dell'indennità e della pensione emergono non solo dalla CP_ documentazione depositata da ma anche dalla CTU svolta in corso di causa, che accertava
pagina 5 di 13 un'invalidità permanente e dava atto dell'impossibilità per il di svolgere attività lavorativa CP_4
tale da comportare ortostatismo o deambulazione. Pertanto, poiché è già stato accertato nel presente giudizio con sentenza n. 1797/2021 che il danno causato al è superiore agli importi CP_4
CP_ riconosciutigli da e poiché i convenuti non hanno mai versato al danneggiato le somme per le
CP_ quali oggi agisce (detta circostanza e pacifica fra le parti. Inoltre, dal danno per perdita di capacità lavorativa specifica veniva detratto l'ammontare del valore capitale della pensione di
CP_ invalidità in applicazione del principio compensatio lucri cum damno), la domanda di risulta meritevole di accoglimento. I convenuti, quindi, devono essere condannati in solido al pagamento in favore di di € 203.532,83, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma progressivamente CP_5
rivalutata dall'erogazione al deposito della sentenza. Al deposito della sentenza sono dovuti solo gli interessi legali sulla somma così calcolata.
Il credito vantato dall'assicuratore sociale che si sia surrogato ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. La compagnia di assicurazione, inoltre, deve essere condannata a tenere indenni i sig.ri da quanto da questi dovuto ad in forza della presente CP_2 CP_5
sentenza”.
Motivi di appello
ha impugnato la sentenza in oggetto in relazione ai primi tre capi, vale a dire: Pt_1
- la condanna in solido dei convenuti al pagamento di euro 203.532,83 a favore dell' (capo 1); CP_5
- la condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese di lite (capo 2);
- la condanna di a tenere indenni e di quanto gli stessi devono Pt_1 CP_2 CP all' in forza della sentenza (capo 3). CP_5
ha ritenuto l'erroneità della sentenza sulla base di un unico ampio motivo di appello, che ha Pt_1
come presupposto logico l'accertamento dell'insussistenza di un danno patrimoniale in capo a
(la vittima del sinistro), a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. CP_4
1222\2023.
Tale sentenza n. 1222\2023 ha parzialmente riformato quella resa dal Tribunale di BU RS (n.
1797\2021, di cui sopra) in relazione alla posizione Ha cioè confermato la sussistenza della CP_4
responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del danno, confermato nell' an e nel quantum il pagina 6 di 13 danno biologico (per euro 310.426,70) e ha invece, a differenza del primo giudice, ritenuto non sussistere in capo a il danno patrimoniale. CP_4
Secondo la prospettazione dell'appellante:
1) la sentenza n. 1222\2023 della Corte d'Appello ha accertato, in contraddittorio con , che CP_5
era parte in giudizio, che non sussiste un danno patrimoniale in capo a CP_4
2) la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento, che sono state liquidate da a CP_5
favore di hanno natura patrimoniale;
CP_4
3) essendo stata accertata la carenza di un danno patrimoniale in capo a il diritto di CP_4 surroga fatto valere dall' , basandosi sul presupposto dell'esistenza di tale danno CP_5
patrimoniale, viene meno.
Per tali ragioni l'appellante ha domandato la restituzione dell'importo corrisposto all' in CP_5
ragione della surroga, pari ad euro 214.931,29 (doc. 6 atto di citazione in appello) e insistito per la compensazione delle spese di lite di primo grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto precisare che la costituzione dell' , avvenuta in data 24.2.2025, dopo il CP_5 decorso dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., è tardiva.
L'art. 293 c.p.c., nella formulazione vigente, applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce che la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi nel procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
L'udienza di rimessione della causa in decisione si è svolta il 29.11.2023, mentre la costituzione dell' è avvenuta soltanto il 24.2.2025. CP_5
Conseguentemente la costituzione dell' deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. CP_5
*
Premesso quanto sopra, la Corte ritiene l'appello fondato per i seguenti motivi.
La domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito CP_5
avente a oggetto il recupero delle somme pagate all'assistito in ragione delle prestazioni previdenziali erogate (nel caso di specie indennità di accompagnamento e pensione di invalidità) esige la prova della sussistenza del fatto che il danneggiato ha subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro.
pagina 7 di 13 Sul punto si legga Corte Cass., sez. III civile, n. 29787 del 26.10.2023, secondo la quale: “La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) consiste in una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima di un fatto illecito nei confronti del responsabile. Essa è infatti una species del generale istituto previsto dall'art. 1203 c.c. … La surrogazione è dunque un fenomeno circolatorio del credito. Il trasferimento di un qualsiasi diritto di credito dal titolare ad un terzo in tanto può avvenire, in quanto il credito esista.
I corollari di questo principio sono due:
a) in tanto l'assicuratore può esercitare la surrogazione, in quanto la vittima abbia effettivamente un diritto di credito nei confronti del terzo responsabile;
b) poiché l'assicuratore per effetto della surrogazione acquista il medesimo diritto che sorgeva in capo al danneggiato e ne assume la posizione rispetto al terzo responsabile, a lui saranno da questi opponibili tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato… La surrogazione dell'assicuratore (sociale o privato) non è illimitata (e non possono quindi condividersi le deduzioni svolte dall' a p. 11 del proprio controricorso). Essa incontra due limiti: uno qualitativo, l'altro CP_5
quantitativo.
Il primo limite è rappresentato dal tipo di danno indennizzato dall'assicuratore: questi, infatti, se per legge ha dovuto indennizzare pregiudizi che la legislazione di settore presume esistenti juris et de jure, ma che in realtà l'assicurato non ha sofferto, nessuna surrogazione potrà esercitare per le somme pagate, a nulla rilevando che il danneggiato vanti comunque ulteriori crediti nei confronti del responsabile, a titolo di risarcimento di danni estranei alla copertura assicurativa…
Il limite quantitativo è duplice: l'assicuratore sociale non potrà pretendere dal terzo responsabile somme eccedenti il danno da questi effettivamente causato, stimato con i criteri del diritto civile;
né somme eccedenti gli importi effettivamente versati all'assicurato…”.
Nel caso di specie, quanto alla prova del danno, quale presupposto fondante il diritto di surroga, da quanto accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1222\2023, già sopra richiamata, risulta che l'assicurato non abbia subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore.
Infatti, il danno subito da secondo la ricostruzione della Corte d'Appello, sarebbe limitato al CP_4
solo danno biologico, con esclusione di quello patrimoniale.
Riguardo a tale danno la Corte, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha infatti parzialmente riformato la sentenza del primo giudice, rigettando la domanda di riconoscimento del danno pagina 8 di 13 patrimoniale da lucro cessante (che il Tribunale aveva liquidato in euro 213.887,39 a favore del danneggiato).
Al riguardo, deve inoltre essere osservato che l' , erogando l'indennità di accompagnamento e la CP_5
pensione di invalidità, ha indennizzato un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante, ma tale circostanza (l'avvenuta erogazione da parte dell' ) non costituisce di per sé prova che il CP_5
danneggiato abbia patito un danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.
Sul punto si deve poi evidenziare che incombe sull' , che agisce in surrogazione, l'onere di CP_5
allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno civilistico da riduzione della capacità di lavoro e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo erogato.
Nel caso di specie, è pacifica e documentale l'erogazione dei trattamenti previdenziali.
Tuttavia, riguardo all'ulteriore elemento, fondante il diritto di surroga, vale a dire la sussistenza del danno patrimoniale, la Corte d'Appello di Milano ha accertato la carenza di tale danno.
In merito a tale accertamento occorre rilevare che la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1222\2023 non è passata in giudicato e che è stata oggetto di ricorso in Cassazione, come pure riferito dallo stesso appellante in sede di comparsa conclusionale (la sentenza è oggetto di ricorso per
Cassazione, introdotto dal danneggiato nei confronti di ). CP_4 Pt_1
Trattasi pertanto di accertamento non definitivo.
Ciò premesso, occorre interrogarsi sulla necessità - opportunità di sospendere il processo in ragione della pregiudizialità di tale accertamento in punto di sussistenza del danno patrimoniale.
Al riguardo deve essere innanzitutto chiarito che non può essere applicato, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria del processo), non trovandosi il processo nel primo grado di giudizio. È necessario quindi richiamare la previsione di cui all'art. 337, comma secondo, c.p.c., secondo la quale: quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata.
In tal caso la sospensione presuppone una valutazione nel senso della plausibile controvertibilità della decisione di cui viene invocata l'autorità.
Con riferimento alla vicenda in oggetto, la Corte ritiene che l'accertamento svolto dalla suddetta sentenza n. 1222\2023, in termini di rigetto della domanda relativa alla sussistenza del danno patrimoniale in capo alla vittima del sinistro, sia plausibilmente fondato e condivisibile e che pagina 9 di 13 conseguentemente non sussistono ragioni idonee per considerare opportuno sospendere il presente processo.
Infatti, la Corte d'Appello ha fatto applicazione dei consolidati principi espressi dalla Corte di
Cassazione in punto di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa, come desumibile dalla stessa lettura della sentenza: “l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, possono enuclearsi le seguenti fattispecie…
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito" (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019,
n.28988).
Nel caso di specie, è posto all'attenzione della Corte il danno lamentato dalla vittima priva di pregresso reddito lavorativo, per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità dello svolgimento di future attività lavorative.
Il CTU ha chiarito come il danneggiato abbia subito una rilevante lesione alla propria capacità lavorativa, dovendosi ritenere che le menomazioni riportate a seguito del sinistro "non consentano al danneggiato di svolgere attività lavorativa tale da comportare ortostatismo o deambulazione". Va tuttavia rilevato che non ha mai allegato di avere svolto attività lavorativa al momento del CP_4
fatto e neppure ha dedotto quali fossero le sue occupazioni pregresse né la formazione professionale ricevuta. Solo nella ctu viene dato atto che l'appellato aveva riferito di collaborare nel negozio di ortofrutta della propria famiglia senza alcun regolare inquadramento lavorativo (si veda la CTU del
Dott. allegata in atti), ma si tratta di un'allegazione generica e sfornita di prova. In materia di Per_1
riduzione della capacità lavorativa seppur la Corte di legittimità ha a più riprese affermato che il trovarsi in uno stato di disoccupazione non impedisce al danneggiato di ottenere un risarcimento del danno, è stato anche chiarito che "L'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e quindi di produzione del reddito. Detto danno patrimoniale da invalidità deve, perciò, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito".
Nel caso di persona priva di occupazione il diritto al risarcimento del danno spetta, dunque, a chi dimostri, anche tramite presunzioni, di possedere un'aspirazione al lavoro che, in ragione dell'età,
pagina 10 di 13 capacità, titolo di studio, eventuali pregresse esperienze lavorative e contesto familiare e sociale di riferimento, verosimilmente sarebbe sfociata in un'occupazione produttiva di reddito. Nel caso di specie, non vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali dedurre che verosimilmente il avrebbe svolto un'attività lavorativa futura e né che tipo di mansioni avrebbe svolto. CP_4
non ha provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, neppure sporadica, CP_4
precedentemente al sinistro. Non risultano prodotte le dichiarazioni dei redditi, né dedotta alcuna prova. Benché l'appellato avesse, all'epoca dei fatti, 39 anni e 4 figli, non vi è prova che egli si fosse quanto meno attivato per cercare un lavoro, anche mediante l'iscrizione alle liste di collocamento. La mancanza di allegazione e prova fanno sì che l'appellato si trovi in una condizione analoga a quella del "disoccupato volontario" che esclude la configurabilità di un danno da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa. Sul punto, la Cassazione precisa che "la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che - proiettandosi per il futuro - verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l'ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attività lavorativa" (Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 21/01/2020), n. 1163). Lo stato di disoccupato volontario è di per sé incompatibile con la percezione di una somma a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno, giacché la volontarietà di tale condizione impedisce di presumere la verosimiglianza di un qualche probabile futuro impiego.
Va infine rilevato che le menomazioni riportate dall'appellato hanno determinato una I.P. al 50% che lascia aperta la possibilità di una collocazione nell'assunzione obbligatoria in occupazioni di tipo sedentario. Alla luce di ciò, ritenuta assorbita ogni questione concernente il quantum del risarcimento del danno patrimoniale, la sentenza di I grado deve essere riformata nella parte in cui è stata riconosciuta la somma di € 213.887,39 in favore del a titolo di risarcimento per mancato CP_4
guadagno. Non potrà essere usata a compensazione la somma di 175.446,52 erogata dall in CP_5
favore del a titolo di pensione di inabilità, essendo venuta meno la posta risarcitoria CP_4
omogenea e non risultando ammissibile alcuna compensazione con le restanti componenti di danno liquidato”.
La Corte condivide le ragioni, il percorso logico motivazionale e le conclusioni a cui è giunta la sentenza n. 1222\2023 della Corte d'Appello di Milano in punto di rigetto della domanda di danno patrimoniale in capo alla vittima del sinistro.
pagina 11 di 13 Il danno accertato non ha natura patrimoniale (come sopra precisato, è stata confermata la sussistenza del solo danno biologico) e pertanto non ha la medesima natura di quello indennizzato dall' . CP_5
Conseguentemente l' non ha il diritto di esercitare la surroga nei confronti di CP_5 Parte_1
[...]
*
Ritiene infine la Corte di dover accogliere, quale conseguenza di quanto accertato, la domanda di volta ad ottenere da la restituzione di quanto corrisposto alla stessa in esecuzione della Pt_1 CP_5
sentenza di primo grado in ragione del diritto di surroga, vale a dire la somma di euro 214.931,29
(bonifico in data 16.02.2023, come da doc. 6 atto di citazione in appello).
dovrà pertanto restituire a la somma di euro 214.931,29, oltre interessi al tasso di cui CP_5 Pt_1 all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 16.02.2023 al saldo.
*
Per le ragioni espresse, la Corte, in accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza n. 1525 del 8.11.2021 del Tribunale di BU RS nella parte in cui ha condannato Parte_1
a pagare la somma di euro 203.532,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria in ragione del diritto di surroga ( capo 1) e a tenere indenni e di quanto questi ultimi devono CP_2 CP all' in ragione della sentenza ( capo 3); nonché in relazione al capo 2, che ha condannato a CP_5 Pt_1
corrispondere ad le spese del primo grado di giudizio. CP_5
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_5
Le spese relative al primo e al secondo grado di giudizio sono liquidate come da dispositivo a favore dell'appellante, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come da D.M. 147\2022, in particolare tenuto conto del valore della controversia, delle questioni affrontate, dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, dichiarata l'inammissibilità della costituzione nel presente grado di giudizio di definitivamente Controparte_5 pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_5 [...]
, avverso la sentenza n. 1525 del 8.11.2022 del Tribunale CP_2 CP Controparte_4
di BU RS, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_5
volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di Parte_1
euro 203.532, 83, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di surroga;
pagina 12 di 13 2) per l'effetto, assolve dall'obbligo di tenere indenni e Parte_1 CP_2
di quanto questi ultimi devono all' in ragione della sentenza;
CP CP_5
3) condanna a restituire a Controparte_5
la somma di euro 214.931,29, oltre interessi al tasso di cui Parte_1 all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16.2.2023 al saldo;
4) conferma per il resto;
5) condanna al pagamento Controparte_5
delle spese di lite a favore di iquidate per compensi: Parte_1
- in euro 9.000,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, per il primo grado di giudizio;
- in euro 8.500,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%, per il secondo grado di giudizio.
Milano, 26.2.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto Il Presidente
Domenico Bonaretti
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