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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 8472/2017 promosso da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Cagliari, via Milano n. 7, presso C.F._2 lo studio degli avvocati Donatella Lotà e Maurizio Cuccu, che li rappresentano in forza di procura a margine del ricorso introduttivo
( ), elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_3 C.F._3 via Milano n. 7, presso lo studio dell'avvcato Donatella Lotà, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso attori contro
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1 C.F._4 via Cugia n. 1, presso lo studio degli avvocati Massimo Fenza e Simonetta Monaco, che lo rappresentano e difendono in forza di procura a margine dell'atto introduttivo convenuto
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Confermare nella sua totalità l'ordinanza del 1 giugno 2017 repertorio 1852/17 di cui al procedimento iscritto al n. R.g. 2008/2017, con la quale è stata disposta per i ricorrenti odierni convenuti la reintegra nel possesso dell'immobile sito in Decimoputzu, via Puccini distinto al NCEU al foglio 25 mappale 4243; per l'effetto rigettare tutte le richieste di cui all'istanza avversa e condannare l'istante
al risarcimento dei danni in favore degli odierni convenuti nella misura CP_1 di euro 4.000,00 o per la somma maggiore o minore ritenuta giusta ed equa dal giudice. Condannare altresì ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze come per legge.”. Nell'interesse di parte convenuta:
“In via preliminare dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso possessorio;
nel merito rigettare la domanda di reintegra;
rigettare la domanda di risarcimento con vittoria di spese e onorari.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 703, comma 4, c.p.c. e 1168 c.c., depositato il 3 marzo 2017, i ricorrenti hanno adìto l'intestato Tribunale e hanno domandato la reintegrazione nel possesso dell'immobile sito in Decimoputzu nella via Puccini, distinto al catasto urbano al foglio 25, particella 4243, in seguito a spoglio ad opera di Il CP_1 convenuto non si è costituito in giudizio.
2. Con ordinanza del 1° giugno 2017 il Tribunale adìto ha disposto la reintegrazione nel possesso dell'immobile dei soggetti ricorrenti ed ha autorizzato questi ultimi ad avvalersi dell'intervento dell'ufficiale giudiziario in caso di mancato spontaneo adempimento del convenuto.
3. Con istanza ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., depositata in data 6 ottobre 2017, ha affermato di aver avuto conoscenza dell'ordinanza di reintegra nel CP_1 possesso soltanto in data 10 agosto 2017, allorquando l'ufficiale giudiziario si era presentato presso l'immobile in commento per dare esecuzione al provvedimento.
3.1. In punto di diritto il convenuto ha eccepito:
- In via preliminare di rito, la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo.
L'ordinanza emessa dal Tribunale all'esito del giudizio cautelare sarebbe nulla per mancato perfezionamento della notifica nei suoi confronti, in quanto l'atto introduttivo del giudizio e il precetto sono stati notificati in Decimoputzu alla via Puccini n. 5 e non a
Villasor nella località Case Sparse Su Pranu, dove il resistente effettivamente risiede e abita.
- Nel merito, insussistenza dei presupposti costitutivi dell'azione possessoria. Il ricorso introduttivo sarebbe infondato, poiché dal 1996 egli eserciterebbe il possesso sul bene, in quanto ne avrebbe acquistato la proprietà da in forza Persona_1 di una scrittura privata che egli avrebbe perso, a fronte del pagamento della somma di
10.000.000 lire. In particolare, avrebbe utilizzato il cortile come ricovero per i suoi cani e l'abitazione per l'organizzazione di cene con amici e conoscenti.
3.2 Il convenuto ha concluso in questi termini:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in forza dei suesposti motivi:
- rigettare l'avversa domanda di reintegra nel possesso della casa sita in Decimoputzu nella via Puccini n. 8, perché inammissibile e/o infondata;
- rigettare l'avversa domanda di risarcimento perché palesemente infondata;
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
4. Con comparsa depositata in data 18 maggio 2018 si sono costituiti Parte_1
e , i quali hanno replicato che:
[...] Parte_2 Parte_3
- la notifica del ricorso introduttivo, nonché dell'atto di precetto, è rituale in quanto eseguita in via Puccini n. 5, luogo in cui risiede di fatto, trattandosi di CP_1 immobile intestato ai figli, e in cui egli è stato rinvenuto in occasione CP_2 CP_3 di tutti gli accessi da parte dell'ufficiale giudiziario;
- non ha mia trasferito l'immobile a né questi Persona_1 CP_1 ha mai corrisposto la somma di 10.000.000 euro;
- infatti, aveva disposto mediante testamento dell'immobile Persona_1 in questione a favore dei figli e dei nipoti e;
Parte_1 Parte_2
- anche il possesso è sempre stato esercitato dalla de cuius, la quale aveva unicamente consentito a a titolo di mera cortesia, la possibilità di tenere due cani nel CP_1 cortile.
4.1. e hanno quindi così Parte_1 Parte_2 Parte_3 concluso:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis, a) confermare nella sua totalità l'ordinanza del 1° giugno 2017 rep. 1852/17 di cui al procedimento iscritto al n. R.G. 2008/2017, con la quale è stata disposta per i ricorrenti la reintegra nel possesso dell'immobile sito in Decimoputzu nella via Puccini, distinto al NCEU Foglio 25, Mappale 4243; b) per l'effetto, rigettare tutte le richieste di cui all'istanza avversa;
c) condannare l'istante al risarcimento dei danni in favore dei Sigg. CP_1
, e , nella misura di € 4.000 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(quattromila) o per la diversa maggiore e/o minor somma ritenuta giusta ed equa dal giudice;
d) condannare altresì , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
e) con vittoria di spese e competenze come per legge”.
5. Il 7 giugno 2018, all'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, il giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle note ex art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. il convenuto ha confermato le difese svolte nell'atto di costituzione;
ha precisato che presso l'indirizzo di via Puccini n. 5, nel quale sono state eseguite le notifiche, vi è un locale chiuso da tempo, un tempo adibito a macelleria;
ha eccepito l'inammissibilità della domanda possessoria proposta dalla controparte, per il fatto di aver ammesso quest'ultima come egli fosse stato autorizzato dalla defunta a tenere il suo cane nel cortile Persona_1 dell'immobile oggetto del giudizio, con conseguente sussistenza tra le parti di un contratto di comodato.
6.1. e hanno ribadito tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3 le difese e aggiunto che avrebbe dovuto far valere eventuali vizi della CP_1 notifica mediante reclamo del provvedimento o mediante opposizione all'esecuzione.
7. Il procedimento è stato istruito con interrogatorio formale di prove CP_1 testimoniali e produzioni documentali.
*** *** *** 8. Preliminarmente, occorre chiarire che la posizione processuale delle parti è determinata dalla domanda possessoria, a prescindere dal soggetto che abbia presentato istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio.
Pertanto, e assumono la Parte_1 Parte_2 Parte_3 veste processuale di attori (ricorrenti nella fase sommaria), quella di CP_1 convenuto.
9. Tanto precisato, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso. Tale nullità avrebbe leso il diritto al contraddittorio ed avrebbe determinato l'invalidità dell'ordinanza conclusiva del giudizio. Occorre sul punto sottolineare, primariamente che, ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., la notifica di un atto, quando non venga realizzata secondo le modalità di cui all'art. 138
c.p.c., deve essere effettuata nel Comune di residenza del destinatario. Tale luogo può essere individuato presuntivamente sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune.
In alternativa, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui il soggetto che effettua la notificazione sia a conoscenza del luogo di effettiva dimora del destinatario e questo non coincida con la residenza risultante dai registri anagrafici, la notificazione deve ritenersi validamente effettuata presso tale luogo (ex multis, Cass. Civ., sez. I, 18 maggio 2016, n. 10170).
8.1. Nel caso di specie la notificazione del ricorso introduttivo è stata effettuata a Decimoputzu, alla via Puccini n. 5, ove risulta avere sede un locale in precedenza destinato dal convenuto all'esercizio di un'attività commerciale. I ricorrenti quindi non hanno dato prova del fatto che la notificazione sia stata effettivamente eseguita presso uno dei luoghi indicati dalla normativa richiamata.
Infatti, in primo luogo, nessuna prova è stata prodotta in ordine alla residenza anagrafica del destinatario. Inoltre, la notificazione è stata effettuata presso un luogo in cui il destinatario non dimora, poiché si tratta di un locale commerciale non più utilizzato.
Infine, a nulla rileva il fatto che, dopo la conclusione del giudizio possessorio, egli sia stato reperito dall'ufficiale giudiziario presso l'abitazione dei figli in via Puccini n.
3. Il fatto che la sua presenza sia stata accertata presso tale abitazione non può ritenersi prova del fatto che questa fosse la sua dimora effettiva. Peraltro, anche ove così fosse, si tratterebbe, comunque, di luogo diverso da quello presso il quale è stata fatta la notificazione. In ultima analisi, la notificazione è stata effettuata in un luogo rispetto al quale non esiste nessun elemento presuntivo, né fattuale, che permetta di ritenere che si tratti del luogo di residenza, domicilio o dimora abituale di CP_1
9.2. Occorre precisare, tuttavia, che la nullità della notifica del ricorso cautelare non ha pregiudicato la regolarità del contraddittorio nella presente fase di merito, instaurata dallo stesso CP_1
Il provvedimento cautelare, infatti, è destinato ad essere superato dalla sentenza resa nel procedimento di merito possessorio, al quale ha partecipato e ha CP_1 compiutamente esercitato il diritto di difesa.
Tanto deriva dal fatto che la fase sommaria e quella di merito del giudizio possessorio sono tra loro autonome. Ne consegue che, anche laddove fosse pronunciata la nullità dell'ordinanza con la quale si è concluso il giudizio cautelare, questa non avrebbe alcuna incidenza sulla prosecuzione del giudizio di merito, destinato ad accertare, con forza di giudicato, la sussistenza degli elementi di cui all'art. 1168 c.c. e, ove sussistenti, a disporre la reintegrazione nel possesso del bene. Dal che consegue l'irrilevanza della sua mancata partecipazione alla fase sommaria per nullità della notifica, superata dalla successiva partecipazione del convenuto al giudizio. 10. Nel merito, la domanda può essere accolta solo in parte per le ragioni che seguono.
Occorre osservare, preliminarmente, che la tutela possessoria accordata dagli articoli
703 ss. c.p.c. e 1168 c.c. si fonda su due elementi costitutivi: il possesso o la detenzione qualificata del bene da parte del soggetto che propone la domanda e uno spoglio violento o clandestino ad opera di un terzo. Quanto al primo elemento, è necessario che il ricorrente sia titolare di una situazione riconducibile al possesso ex art. 1140 c.c. o, quanto meno, ad una forma di detenzione qualificata del bene. Il possesso si compone di due elementi: l'esercizio di un potere materiale sul bene e l'animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi e apparire come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esso. La proprietà del bene non implica ex se la prova del possesso, ove non sia dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 1140 c.c. La detenzione qualificata, invece, presuppone un diritto al godimento del bene che trova la propria fonte in un titolo, al quale si accompagna l'animus detinendi, ovvero la volontà di esercitare il potere materiale sul bene nel rispetto del diritto vantato dal proprietario. In questo caso, quindi, uno degli elementi qualificanti è la derivazione del potere sul bene da un titolo di legittimazione. Ne consegue che, ai fini dell'ottenimento della tutela invocata, il ricorrente è onerato di provare il possesso del bene e, quindi, gli elementi del corpus e dell'animus, oppure il titolo sul quale si fonda la sua posizione di detentore qualificato.
11. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provato il possesso della de cuius
[...] sull'immobile di via Puccini. Persona_1
A questi fini, occorre fare riferimento, in primo luogo, alle dichiarazioni del teste
[...]
, che all'udienza del 2 luglio 2019 ha dichiarato “Ben conoscevo Tes_1 [...]
, che della casa di cui mi si chiede aveva le chiavi. Lo so perché ci siamo andate
ER assieme tante volte, ma non saprei dire quando né definire con esattezza il periodo (…) con la sono stata diverse volte anche all'interno di quella casetta non di
ER residenza”. La stessa teste, in relazione all'utilizzo che la famiglia della faceva
ER dell'immobile oggetto del giudizio, ha, inoltre, affermato: “Qualche anno prima che la morisse ho visto in quella casa, quella del cortile, tal , cognato della
ER Persona_2
soggiornare con la famiglia in periodo di vacanza (…) l'ho visto anche altre ER volte in quella casa, non saprei dire quando. Era stato il marito della e pure lei ER a dare il permesso al di utilizzare quella casa”. Ancora, sul punto, ha Persona_2 affermato che “fino a quando è vissuto il marito della , ha ER Persona_3 parcheggiato la sua vettura (…) in quel cortile”. Sugli stessi punti ha reso dichiarazioni anche il teste all'udienza del 14 Testimone_2 dicembre 2020. In particolare, ha affermato: “Negli anni ho visto accedere a quella casa vari ospiti dei coniugi ”. Il teste ha, inoltre, confermato quanto in Parte_4 precedenza affermato da in ordine alla vettura di . In Testimone_1 Persona_3 particolare, ha dichiarato che: “non ricordo quando è morto il marito della Persona_1
, , ma ricordo che, finché egli è stato in vita, la sua macchina
[...] Persona_3 (…) era sempre parcheggiata in quel cortile, visibile da casa mia.” La stessa circostanza dell'auto parcheggiata è stata riferita dal teste Tes_3 all'udienza del 26 ottobre 2021. In questa circostanza ha, infatti, affermato: “Confermo che per un lungo periodo di tempo, che però non so definire, ho visto parcheggiare in quel cortile la macchina della ma anche quella del marito ”. La stessa ER Pt_3 teste, nel rispondere a specifica domanda, ha altresì affermato che: “nello stesso cortile esterno all'immobile, fronte strada, la predetta ha tenuto per molti anni diversi ER cani il primo dei quali si chiamava Whisky”. Gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di ritenere provato il possesso dell'immobile da parte della de cuius dei ricorrenti. Infatti, le circostanze riferite dai testimoni escussi nel corso del giudizio consentono di affermare che la precedente proprietaria esercitasse sul bene in modo pubblico e pacifico una signoria di fatto corrispondente ai poteri del legittimo proprietario. Questo vale, in particolare, per l'uso continuativo del cortile quale posteggio per l'auto del marito e per l'utilizzo della casa per l'alloggio di ospiti in plurime occasioni. L'utilizzo della casa quale alloggio per i parenti, in particolare, viene temporalmente collocato dalla teste negli anni immediatamente precedenti alla morte della sig.ra Quelle riferite ER costituiscono tutte modalità di utilizzo che rivelano la volontà di comportarsi e di apparire come proprietario esclusivo del bene.
12. Provato l'esercizio del possesso in capo alla de cuius, quanto alla posizione dei singoli attori occorre fare una distinzione fondata sulle disposizioni di ultime volontà contenute nel testamento del 22 ottobre 2013.
Con detto testamento ha istituito eredi universali i figli Persona_1
e e ha legato a e “la Pt_3 Persona_4 Parte_2 Parte_1 quota di mia spettanza, della piccola casa sita in Comune di Decimoputzu, via Puccini, composta di cucina, camera da letto, bagno e pertinenziale cortile, censita al Catasto Fabbricati al foglio 25, mappale 4243, nota come la casa di Whisky”. Pertanto, è senz'altro erede di mentre Parte_3 Persona_1 [...]
e sono legatari. Parte_1 Parte_2
12.1. La prova del possesso della de cuius consente di Persona_1 ritenere provato anche il possesso dell'erede universale . Parte_3 Infatti, trova applicazione in questo caso la norma dettata dall'art. 1146, comma 1, c.c., che dispone la continuazione del possesso nell'erede fin dall'apertura della successione. Ciò significa che l'erede, per il solo fatto di essere tale, subentra nella situazione di possesso sui beni ereditari facente capo al dante causa. Ciò avviene anche a prescindere dall'instaurazione di un effettivo potere di fatto sul bene da parte del successore a titolo universale (in tal senso Cass. civ., sez. II, 20 luglio 2011, n. 15967 “Per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi;
detta continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie”). Da ciò discende che, al momento della morte della de cuius, il possesso sull'immobile di via Puccini si è trasferito in capo alla sua erede . Parte_3 12.2. Diversamente, la prova del possesso o della detenzione qualificata non può ritenersi raggiunta in relazione agli altri attori e Parte_1 Parte_2
.
[...] In relazione a questi soggetti, che hanno acquistato la proprietà dell'immobile a titolo di legato, trova infatti applicazione il secondo comma dello stesso articolo 1146 c.c.
Questa norma stabilisce che il successore a titolo particolare può unire il suo possesso a quello del dante causa. In questo caso, pertanto, perché l'avente causa possa avvantaggiarsi degli effetti del possesso esercitato dal dante causa è necessario che instauri una nuova autonoma relazione di fatto col bene. Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, in più occasioni affermato che: “In tema di accessione nel possesso, mentre il primo comma dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del de cuius in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della norma citata prevede, per il successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere” (Cass. civ., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24175; Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 2000, n. 742).
Nel caso di specie, le ricorrenti aventi causa a titolo particolare non hanno fornito alcuna prova del loro possesso sul bene, essendosi limitate a provare quello esercitato dalla dante causa.
Alla luce di queste considerazioni, deve ritenersi non provato il loro possesso sull'immobile oggetto del giudizio e, quindi, carente uno dei presupposti dell'azione di cui all'art. 1168 c.c. 13. Ulteriore elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1168 c.c. è lo spoglio. Lo spoglio del possesso cui fa riferimento l'art. 1168 c.c. consiste nella sottrazione del bene a chi ne ha la disponibilità materiale, che deve essere effettuata con violenza o clandestinità. La violenza ricorre in tutti i casi in cui la sottrazione di tale disponibilità sia realizzata con la forza, oppure contro la volontà anche presunta di chi la subisce. La clandestinità, invece, si configura in tutti i casi in cui il soggetto che ha la disponibilità del bene non abbia la possibilità di conoscere lo spoglio in atto (Cass. civ., 6 aprile 2017, n. 8911). Deve sussistere, inoltre, l'animus spoliandi, ovvero la volontà di sovvertire la situazione di fatto contro la volontà dello spogliato.
Nel caso di specie lo spoglio è stato effettuato con violenza da parte di CP_1
Va sottolineato, preliminarmente, che il resistente non ha mai contestato quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla chiusura del cancello dell'immobile di via Puccini 8 mediante l'apposizione di una catena con lucchetto. Tale circostanza è stata anche provata documentalmente attraverso la produzione di alcune fotografie.
Ad ogni modo, la circostanza ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi. In primo luogo, la teste ha riferito, a tal proposito: “posso solo immaginare Testimone_4 che il lucchetto al cancello esterno del cortile di via Puccini 8, che ho visto comparire quando la era morta da circa un mese, sia stato apposto da ”. La ER CP_1 teste alla stessa domanda ha risposto in questo modo: “dopo qualche Testimone_1 mese dalla morte della ho visto comparire sul cancello esterno del cortile della ER casetta di cui ho detto una catena con lucchetto”. A questo riguardo occorre rammentare che l'apposizione di una catena sul cancello d'ingresso di un immobile da parte di un soggetto terzo integra uno spoglio, in quanto produce l'effetto di impedire al possessore di potervi accedere e di continuare a farne libero utilizzo (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 29 ottobre 2003, n. 16239). 14. Le difese del convenuto si sono invece rivelate infondate.
Il convenuto, in primo luogo, ha affermato di essere il legittimo proprietario dell'immobile in questione, per il fatto di averlo acquistato dalla defunta sig.ra ER nel 1996 dietro il corrispettivo di 10.000.0000 di lire.
Oltre a non aver offerto alcuna prova al riguardo, la circostanza non sarebbe comunque idonea a escludere, di per sé, la tutela possessoria, posto che questa può essere validamente esperita anche nei confronti del proprietario del bene, ove questi abbia spogliato del bene il possessore o il detentore qualificato.
In secondo luogo, ha affermato di essere titolare di un diritto di CP_1 godimento sul bene, derivante dalla stipulazione di un contratto di comodato con la defunta ER
In particolare, il convenuto ha affermato di aver ricevuto in comodato dalla il ER cortile dell'immobile sito alla via Puccini n. 8 in Decimoputzu. Giova evidenziare, in primo luogo, che la titolarità di un diritto di godimento sul bene derivante da un contratto di comodato d'uso si pone in contraddizione con l'affermata titolarità del diritto di proprietà sullo stesso bene.
Ad ogni modo, all'esito dell'istruttoria è emerso come avesse Persona_1 unicamente consentito a a mero titolo di cortesia, di tenere i suoi cani nel CP_1 cortile dell'abitazione.
Pertanto, anche l'utilizzo che fece negli anni dell'immobile, riferito da CP_1 alcuni testimoni, non è qualificabile né come possesso, né come detenzione.
15. La domanda di risarcimento del danno, pure proposta dagli attori, non può invece essere accolta per difetto di prova dell'asserito danno subito.
Invero, in relazione ai ricorrenti e il difetto Parte_2 Parte_1
a monte dei presupposti per l'esercizio dell'azione possessoria implica l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Con riferimento a occorre mettere in evidenza che la domanda non è Parte_3 stata supportata da alcuna prova né in relazione al danno subìto, né alla sua entità. Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di affermare anche di recente che: “lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (Cass. civ., sez. II, 4 novembre 2021, n. 31642).
Stante la mancanza della prova del danno, la domanda deve essere rigettata.
16. Alla luce di quanto esposto, deve essere disposta reintegra nel possesso nei soli confronti di , in quanto sono stati provati gli elementi costituivi Parte_3 dell'azione di cui agli articoli 1168 c.c. e 703 c.p.c.
17. In merito alle spese di lite occorre distinguere, nei rapporti con il convenuto la posizione di , la cui domanda possessoria è stata accolta, CP_1 Parte_3 rispetto a quella di e , che sono invece risultati Parte_1 Parte_2 soccombenti.
Considerato che
gli attori si sono costituiti con un unico difensore, le spese sono complessivamente determinabili, considerato anche l'aumento per la difesa di più parti processuali, in 12.185,60 euro (applicando gli importi medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità).
La parte di pertinenza di è pari dunque a 4.061,86 euro. Poiché si tratta Parte_3 di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tale importo deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Conseguentemente, in ragione della soccombenza, è tenuto a CP_1 rimborsare a e per questa allo Stato, le spese di lite in misura pari a Persona_5
2.030,93 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
Poiché invece e sono risultati soccombenti Parte_1 Parte_2 nei confronti di saranno costoro a dover rimborsare a quest'ultimo le CP_1 spese di lite. Poiché si tratta anche in questo caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo, già ridotto della metà, è liquidato in misura pari a 3.808,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
ACCOGLIE la domanda di reintegra nel possesso dell'immobile sito in Decimoputzu alla via Puccini, distinto in catasto al foglio 25, mappale 4243, proposta da Pt_3
nei confronti di
[...] CP_1
RIGETTA la domanda di reintegra nel possesso dell'immobile sito in Decimoputzu alla via Puccini, distinto in catasto al foglio 25, mappale 4243, proposta da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 CP_1
RIGETTA la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
CONDANNA al rimborso in favore di , e per questa CP_1 Parte_3 allo Stato – trattandosi parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – delle spese di lite in misura pari a 2.030,93 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive;
CONDANNA e al rimborso in favore di Parte_1 Parte_2
e per questo allo Stato – trattandosi parte ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato – delle spese di lite in misura pari a 3.808,00 euro, oltre spese generali, accessori e spese vive.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 14 giugno 2025
IL GIUDICE Monica Mascia