Articolo 6 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 5Articolo 7
Versione
27 febbraio 1982
Art. 6. Prestazioni giudiziali

Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
c) l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente