Art. 6. Prestazioni giudiziali
Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
c) l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:
a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
c) l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.