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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.648/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.504/22 pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 21.2.2022
TRA
, in proprio e quale procuratore speciale della Pt_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv.to Itala de Benedictis
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Frau Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Mariottino
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso depositato in primo grado proponeva Controparte_1 ricorso avverso n.8 avvisi di addebito (ente impositore ) Pt_1 relativi ad omessi contributi IVS dal 2013 al 2017 affermando di esserne venuto a conoscenza a seguito di esame di estratto di ruolo richiesto il 20.5.19; sul presupposto di avere interesse ad impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'inesistenza delle notificazioni e l'intervenuta prescrizione con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio con l' e l' Pt_1 Controparte_2
, con la sentenza gravata il Tribunale di S.M.C.V.
[...] accoglieva il ricorso limitatamente a 7 avvisi di addebito e lo rigettava quanto all'avviso n. 328 2018 00017191 07, compensando per 1/6 le spese di lite e condannando e in solido al Pt_1 CP_3 pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro
1.500,00.
In punto di motivazione per i 7 avvisi di addebito annullati il GL rilevava che l' si era costituito tardivamente e che per 6 di Pt_1 essi la prova della notificazione via pec non era regolare in quanto eseguita con allegato pdf, mentre per un settimo AVA non era stata prodotta la cartolina postale di compiuta giacenza;
per l'avviso di addebito n. 328 2018 00017191 07r rilevava, invece, la corretta notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza.
Avverso la predetta sentenza propone appello l' rilevando che Pt_1 la notifica via pec di 6 avvisi di addebito annullati era conforme alla normativa;
che per il settimo avviso annullato la notifica a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza in data
8.1.19; che l'opposizione era inammissibile in quanto spiegata avverso il ruolo e, quindi, carente di interesse ad agire.
L'appellato avversa l'appello rilevando che l' in CP_1 Pt_1 primo grado si era costituito tardivamente e che solo nel presente grado ha inammissibilmente prodotto la cartolina di computa giacenza dell'8.1.19; che, in ogni caso, la produzione documentale delle notificazioni a mezzo pec non erano sufficienti a provare che esse fossero pervenute nella sua sfera di conoscibilità in assenza di formato .eml; che non era stato dimostrato che,
pag. 2/7 all'epoca delle notificazioni via pec, egli avesse un indirizzo di posta elettronica valido e certificato, non avendo l'Istituto specificato il registro dal quale il suddetto indirizzo sarebbe stato estratto;
che ricorreva il proprio interesse ad agire stante lo stato d'incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecargli un pregiudizio concreto ed attuale.
L' chiede che, accertata la Controparte_2 regolarità della notifica dell' degli avvisi di addebito, Pt_1 venga accolta l'impugnazione dell' per essere Pt_3 inammissibile l'opposizione del;
in ogni caso, in ragione CP_1 della propria carenza di legittimazione passiva, chiede che le spese del doppio grado di giudizio siano poste a carico delle controparti.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.pc in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata— senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
pag. 3/7 In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione – relativa all'inammissibilità dell'opposizione - stante la inammissibilità della impugnativa degli estratti di ruolo posti a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni.
L'opposizione proposta in primo grado dal va dichiarata CP_1 inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 4/7 La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino
pag. 5/7 all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che l'originario ricorso deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
pag. 6/7 Nella specie l'originario ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto di ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del presente grado di giudizio
(limitandosi ad affermare la necessità di dipanare una situazione di incertezza), sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1 restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in prime cure da , Controparte_1
-compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 12.5.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.648/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.504/22 pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 21.2.2022
TRA
, in proprio e quale procuratore speciale della Pt_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv.to Itala de Benedictis
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Frau Controparte_1
NONCHE'
in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Mariottino
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel ricorso depositato in primo grado proponeva Controparte_1 ricorso avverso n.8 avvisi di addebito (ente impositore ) Pt_1 relativi ad omessi contributi IVS dal 2013 al 2017 affermando di esserne venuto a conoscenza a seguito di esame di estratto di ruolo richiesto il 20.5.19; sul presupposto di avere interesse ad impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, eccepiva l'inesistenza delle notificazioni e l'intervenuta prescrizione con richiesta di annullamento degli atti impositivi.
Instaurato il contraddittorio con l' e l' Pt_1 Controparte_2
, con la sentenza gravata il Tribunale di S.M.C.V.
[...] accoglieva il ricorso limitatamente a 7 avvisi di addebito e lo rigettava quanto all'avviso n. 328 2018 00017191 07, compensando per 1/6 le spese di lite e condannando e in solido al Pt_1 CP_3 pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro
1.500,00.
In punto di motivazione per i 7 avvisi di addebito annullati il GL rilevava che l' si era costituito tardivamente e che per 6 di Pt_1 essi la prova della notificazione via pec non era regolare in quanto eseguita con allegato pdf, mentre per un settimo AVA non era stata prodotta la cartolina postale di compiuta giacenza;
per l'avviso di addebito n. 328 2018 00017191 07r rilevava, invece, la corretta notificazione a mezzo posta per compiuta giacenza.
Avverso la predetta sentenza propone appello l' rilevando che Pt_1 la notifica via pec di 6 avvisi di addebito annullati era conforme alla normativa;
che per il settimo avviso annullato la notifica a mezzo posta si era perfezionata per compiuta giacenza in data
8.1.19; che l'opposizione era inammissibile in quanto spiegata avverso il ruolo e, quindi, carente di interesse ad agire.
L'appellato avversa l'appello rilevando che l' in CP_1 Pt_1 primo grado si era costituito tardivamente e che solo nel presente grado ha inammissibilmente prodotto la cartolina di computa giacenza dell'8.1.19; che, in ogni caso, la produzione documentale delle notificazioni a mezzo pec non erano sufficienti a provare che esse fossero pervenute nella sua sfera di conoscibilità in assenza di formato .eml; che non era stato dimostrato che,
pag. 2/7 all'epoca delle notificazioni via pec, egli avesse un indirizzo di posta elettronica valido e certificato, non avendo l'Istituto specificato il registro dal quale il suddetto indirizzo sarebbe stato estratto;
che ricorreva il proprio interesse ad agire stante lo stato d'incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecargli un pregiudizio concreto ed attuale.
L' chiede che, accertata la Controparte_2 regolarità della notifica dell' degli avvisi di addebito, Pt_1 venga accolta l'impugnazione dell' per essere Pt_3 inammissibile l'opposizione del;
in ogni caso, in ragione CP_1 della propria carenza di legittimazione passiva, chiede che le spese del doppio grado di giudizio siano poste a carico delle controparti.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.pc in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata— senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass 12002/2014).
pag. 3/7 In applicazione del suddetto principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione – relativa all'inammissibilità dell'opposizione - stante la inammissibilità della impugnativa degli estratti di ruolo posti a fondamento della stessa con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni.
L'opposizione proposta in primo grado dal va dichiarata CP_1 inammissibile alla luce del D.L. 146/2021, cosi come interpretato dalla recente sentenza SS.UU n.26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. 146/21 convertito nella L. 215/2021 infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del DPR
602/73, che così stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pag. 4/7 La Suprema Corte (SS.UU. n.26283/22) ha esaminato la questione rilevando che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del
d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”, e che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato
l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino
pag. 5/7 all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 introdotto dal D.L. 146/21 conv. L. 215/21:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
-“la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111
Costituzione”.
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che l'originario ricorso deve essere dichiarato “inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire…… La carenza di interesse ad agire……elide la possibilità di agire in giudizio per ottenere
l'accertamento negativo del debito contributivo, con l'effetto di impedire l'ottenimento di ogni effetto dichiarativo giudiziale sul contenuto de rapporto contributivo…” (cfr. motivazione Cass. sez.
L, Sentenza n.10595/2023).
pag. 6/7 Nella specie l'originario ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto di ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del presente grado di giudizio
(limitandosi ad affermare la necessità di dipanare una situazione di incertezza), sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1 restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in prime cure da , Controparte_1
-compensa le spese di lite del doppio grado.
Napoli 12.5.25
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7