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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 759 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Lombardi
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Lucia Di Cunto
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario a Cassano Parte_1 Controparte_1
All'Ionio in data 27.12.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano All'Ionio anno 2008, parte II, serie A, n. 43); dalla loro unione sono nate in data
22.12.2011 due figlie, e . Per_1 Per_2
Con decreto n. 11689/2022 dell' 8.10.2022 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con ricorso depositato in data 17.4.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto dell'8.10.2022, depositato in data 10.10.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 04.10.2022 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“A) le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
B) le figlie continueranno a vivere con la madre in Cassano Allo Ionio, alla Via
Francesco Bruno, 6, ed il padre IG. potrà vederle e tenerle presso di sé Parte_1
ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un fine settimana alternato, dalle ore 14,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, allorquando ed eventualmente il padre tornerà a vivere stabilmente in Italia;
ad anni alterni quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio (23, 24, 25 e 26 dicembre/ 30, 31dicembre 1 e 2 gennaio), e tre giorni nel periodo pasquale;
un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di giugno;
In ogni caso, il padre potrà sentire le figlie giornalmente a mezzo video chiamate in orario consono alle esigenze delle minori;
C) il padre, IG. , corrisponderà a titolo di assegno per il Parte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di €. 400,00, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, lo stesso corrisponderà altresì la metà delle spese mediche, scolastiche e la metà delle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra
. Le suddette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante accredito Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese secondo la decorrenza prima specificata;
D) su accordo dei coniugi, la RA percepirà l'intero importo Controparte_1 dell'assegno unico mensilmente corrisposto dall'INPS, attualmente pari ad €. 350,00;
E) la IGnora si obbliga ad accollarsi il pagamento del mutuo contratto CP_1 durante il matrimonio con l'istituto finanziario BBC di San Marco Argentano per €. 420,00 mensile a scadenza nel 2031;
F) il signor si obbliga ad accollarsi il pagamento del finanziamento contratto Pt_1 durante il matrimonio presso la Iper Banca in Cassano Allo Ionio, per €. 280,00 mensili a scadenza nel 2025;
G) Il IGnor si impegna ad aumentare la somma concordata quale contributo Pt_1
per il mantenimento delle figlie ad estinzione totale del finanziamento sopraddetto.
H) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi delle minori.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e nel Comune di Cassano All'Ionio in data 27.12.2008 (atto
[...] Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano All'Ionio anno
2008, parte II, serie A, n. 43) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Simona Graziuso
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 759 Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Lombardi
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Lucia Di Cunto
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario a Cassano Parte_1 Controparte_1
All'Ionio in data 27.12.2008 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano All'Ionio anno 2008, parte II, serie A, n. 43); dalla loro unione sono nate in data
22.12.2011 due figlie, e . Per_1 Per_2
Con decreto n. 11689/2022 dell' 8.10.2022 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Con ricorso depositato in data 17.4.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con decreto dell'8.10.2022, depositato in data 10.10.2022, il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale in data 04.10.2022 per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“A) le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno alla loro educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
B) le figlie continueranno a vivere con la madre in Cassano Allo Ionio, alla Via
Francesco Bruno, 6, ed il padre IG. potrà vederle e tenerle presso di sé Parte_1
ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, salvo il necessario preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un fine settimana alternato, dalle ore 14,30 del sabato alle ore 19,00 della domenica, allorquando ed eventualmente il padre tornerà a vivere stabilmente in Italia;
ad anni alterni quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio (23, 24, 25 e 26 dicembre/ 30, 31dicembre 1 e 2 gennaio), e tre giorni nel periodo pasquale;
un periodo di 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di giugno;
In ogni caso, il padre potrà sentire le figlie giornalmente a mezzo video chiamate in orario consono alle esigenze delle minori;
C) il padre, IG. , corrisponderà a titolo di assegno per il Parte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di €. 400,00, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, lo stesso corrisponderà altresì la metà delle spese mediche, scolastiche e la metà delle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra
. Le suddette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante accredito Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese secondo la decorrenza prima specificata;
D) su accordo dei coniugi, la RA percepirà l'intero importo Controparte_1 dell'assegno unico mensilmente corrisposto dall'INPS, attualmente pari ad €. 350,00;
E) la IGnora si obbliga ad accollarsi il pagamento del mutuo contratto CP_1 durante il matrimonio con l'istituto finanziario BBC di San Marco Argentano per €. 420,00 mensile a scadenza nel 2031;
F) il signor si obbliga ad accollarsi il pagamento del finanziamento contratto Pt_1 durante il matrimonio presso la Iper Banca in Cassano Allo Ionio, per €. 280,00 mensili a scadenza nel 2025;
G) Il IGnor si impegna ad aumentare la somma concordata quale contributo Pt_1
per il mantenimento delle figlie ad estinzione totale del finanziamento sopraddetto.
H) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi delle minori.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e nel Comune di Cassano All'Ionio in data 27.12.2008 (atto
[...] Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano All'Ionio anno
2008, parte II, serie A, n. 43) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2024
La Giudice rel.- est.
Dott.ssa Simona Graziuso
La Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò