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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. SA SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1497/2024 R.G. V.G. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
MO RI (TO), in via Vagliè n. 43, elettivamente domiciliato in Selvazzano
Dentro (PD), via San Domenico n.23,, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo
Rosa, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in MO
To.se, Via Roosevelt 8/a,, presso lo studio e la persona dell'Avv. Silvia Carrirolo, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. 2) L'abitazione familiare sita in MO RI (TO), via Vagliè n.43/A, rimarrà in comproprietà
dei coniugi nella misura per il 58% della moglie e per il 42% del marito;
3)La casa coniugale verrà assegnata in uso esclusivo alla moglie, fino a quando i figli non saranno autonomi economicamente, insieme con i mobili e gli arredi ivi esistenti.
4) Il marito potrà asportare dalla casa familiare taluni beni individuati dai coniugi con separato accordo e contestualmente consegnerà le chiavi alla di lui moglie;
5) In accordo tra le parti il sig. si impegna a spostare la propria residenza, attualmente sita Pt_1
in Vagliè n. 43/A, entro e non oltre dicembre 2024;
6) I coniugi concordano un affidamento condiviso della figlia ancora minorenne, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e con ampio diritto di visita da parte del padre;
7) trascorrerà alternativamente un weekend con la madre ed uno con il padre, sempre Per_1
tenendo conto della volontà e degli impegni e della minore adolescente.
8) Durante il periodo estivo potrà trascorrere con il padre da 7 a 15 giorni, anche non Per_1
consecutivi, da concordarsi tra padre e figlia, sempre compatibilmente con la volontà della minore;
9) Il sig. preleverà due volte a settimana, martedì e venerdì, alle ore 19:00 la figlia Pt_1 Per_1
presso la scuola di danza Crew Dance School, sita in MO torinese (TO);
10) Il figlio maggiorenne, non autosufficiente vivrà presso la madre nella casa Persona_2
familiare ed il diritto di visita, in considerazione della maggiore età, verrà lasciato al libero accordo tra padre e figlio;
11) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore, in particolare, relativamente alla educazione, alla istruzione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa,
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione.
12) In considerazione della mantenuta comproprietà dell'immobile di cui al punto 1), la sig.ra ed il sig. continueranno a versare mensilmente sul conto cointestato entro il 25 del Pt_2 Pt_1
mese, l'importo corrispondente al valore nella misura del 50% del mutuo;
13) Il sig. si impegna, altresì, a versare alla moglie entro il 30 giugno di ogni anno, dal Pt_1
2025 al 2028 l'importo di € 150,50, per il 2029 € 106,35, per il 2030 € 19,75, a titolo di rimborso per somme da lui percepite per opere di ristrutturazione effettuate dai coniugi sull'immobile coniugale, usufruendo delle agevolazioni fiscali ex art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio);
14) I coniugi concordano che l'importo sul conto corrente n. 105451402 – Banca Unicredit -
cointestato al 50%, con saldo attivo determinato al momento della divisione, decurtato dell'importo pari ad euro 13.760,00 di competenza dei due figli, SA e e dell'importo di euro Per_1
574,00 corrispondenti al valore dell'auto del defunto padre del sig. che verranno da lui Pt_1
trattenuti, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi a far data dalla sottoscrizione del ricorso, il saldo verrà decurtato;
15) I coniugi a far data dal mese di luglio 2024, non verseranno più i propri stipendi sul conto cointestato, ma sui reciproci conti personali;
16) I coniugi concordano che l'importo di euro 13.760,00 di competenza dei di loro figli, sarà
custodito dalla sig.ra sul proprio conto corrente per evitare ulteriori costi di gestione e Pt_2
disponibile per i futuri bisogni dei figli, in previsione di poterli versare sui rispettivi conti correnti personali che i ragazzi provvederanno successivamente ad aprire;
16) In merito alla vettura SKODA KAROQ, intestata ad entrambi i coniugi ed in uso alla sig.ra i coniugi concordano che entro e non oltre il mese di dicembre 2024 si deciderà di optare Pt_2
tra una delle seguenti soluzioni:
1) Voltura dell'auto a favore della sig.ra (costo della voltura a carico del sig. con Pt_2 Pt_1
relativa stipula del contratto di assicurazione da parte della sig.ra Pt_2
2) Vendita dell'autovettura ad un terzo.
In entrambe le opzioni la sig.ra si impegna a versare al di lei marito l'importo concordato Pt_2
pari ad € 4.240,00, alle coordinate bancarie indicate. Il sig. si impegna, sin da ora, a donare Pt_1
il predetto importo ai figli, SA e ad integrazione dell'importo già accantonato di Per_1
€ 13.760,00 e custodito dalla sig.ra Pt_2
17) I coniugi stabiliscono che tutti i contratti di fornitura relativi all'immobile sito in MO
RI (TO), via Vagliè n.43/a, verranno volturati alla sig.ra Pt_2 18) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, si impegna a versare entro il giorno 5
di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, la somma di € 400,00 cadauno, per un totale di euro 800,00(ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa del
Tribunale Di Ivrea;
19) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli verrà richiesto dalla sig.ra e sarà corrisposto a lei nella misura del 100%, con rinuncia da parte del sig. Pt_2 Pt_1
in favore della moglie;
20) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato a MO RI (TO) il
27 marzo 1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO T.se, N.10,
Parte II, Serie A, anno 1099) in regime patrimoniale di separazione dei beni (DOC. 1);
- dall'unione sono nati: SA, a Chieri (TO), il 06/08/2005 e , a Chivasso Per_1
(TO), il 25/11/2009;
- il rapporto tra i coniugi è stato turbato da dissapori e divergenze, divenute incolmabili e tali da rendere intollerabile la convivenza. Per tale motivo il sig. in accordo con Pt_1
la sig.ra ha lasciato la casa coniugale trasferendosi presso l'abitazione della di lui Pt_2
madre. Pertanto, i ricorrenti hanno deciso di separarsi consensualmente;
- all'udienza del giorno 29.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di separazione;
In data 29.1.2025, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario a MO RI (TO) il 27 marzo 1999
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO T.se, N.10, Parte II, Serie
A, anno 1099).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
celebrato con rito concordatario a MO RI (TO) il 27 marzo 1999 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di MO T.se, N.10, Parte II, Serie A, anno
1099) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO SA SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)