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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 1284/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti FEO Parte_1 C.F._1
PASQUALE e MASTROGIOVANNI CLAUDIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma
17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato che l'ente previdenziale nella sua memoria di costituzione riferiva di aver provveduto ad abbandonare l'indebito oggetto del presente giudizio.
Infatti parte ricorrente, in seguito ai provvedimenti adottati dall'ente previdenziale non ha alcun interesse al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuta cancellazione dell'indebito in corso di giudizio da parte della resistente, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
N.R.G. 1284/2024
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti FEO Parte_1 C.F._1
PASQUALE e MASTROGIOVANNI CLAUDIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma
17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'odierna udienza le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, considerato che l'ente previdenziale nella sua memoria di costituzione riferiva di aver provveduto ad abbandonare l'indebito oggetto del presente giudizio.
Infatti parte ricorrente, in seguito ai provvedimenti adottati dall'ente previdenziale non ha alcun interesse al provvedimento giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, l'avvenuta cancellazione dell'indebito in corso di giudizio da parte della resistente, giustifica la sua condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza od eccezione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 25.02.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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