TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2815/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 12/06/2025
Il giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante tratta- zione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avellino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronun- cia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2815/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare” e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. LIUZ- Parte_1 C.F._1
ZI FAUSTINO, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. POLIZIO LICIA, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
spiegava, davanti al g.e. di questo tribunale, opposizione, con pedisse- Parte_1
qua richiesta di sospensione, all'esecuzione presso terzi intrapresa in suo danno da
[...]
CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1) la mancata iscrizione all'albo degli intermediari fi- nanziari ex art. 106 TUB dei soggetti pignoranti;
2) l'assenza di procura alle liti in favore del difensore del creditore;
3) il difetto di titolarità del credito in capo a;
4) la CP_1 mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto;
5)
l'indeterminatezza del credito azionato;
6) l'abuso del cumulo dei mezzi espropriativi.
Il g.e., con ordinanza del 12.7.2024, comunicata il 15.7.2024, rigettava la richiesta di sospen- sione dell'esecuzione proposta dalla debitrice, la condannava al pagamento in favore di
[...]
del compenso legale per la fase cautelare, che liquidava, nei valori previsti CP_2
dal D.M. 55/14, in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CAP e 15% per spese forfetarie così come per legge e concedeva termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla proposta opposizione secondo le modali- tà previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte inte-
2 ressata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti della metà, ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
riassumeva nel merito il giudizio di opposizione all'esecuzione con Parte_1
citazione notificata a in data 11.10.2024, con cui riproponeva i motivi Controparte_1
già avanzati davanti al g.e.. si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito fissato dal g.e., il quale doveva ritenersi spirato anteriormente all'11.10.2024, atteso che il presente giudizio non era soggetto alla so- spensione feriale dei termini.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria d'improcedibilità/inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e depositate le memorie integrative, all'udienza del
22.5.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare ed assorbente rispetto alla trattazione dei motivi inerenti il merito, in appli- cazione del disposto di cui all'art. 276, comma II cpc, ritiene questo giudice che la presente opposizione debba essere dichiarata improcedibile, perché introdotta in violazione del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
Invero, come già sopra esposto, il g.e., quale giudice competente per la “fase cautelare” deputato a decidere sull'istanza di sospensione, rigettata la detta istanza, fissava, altresì, il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, per come disposto dall'art. 616 c.p.c..
Il provvedimento di che trattasi veniva emesso in data 12.7.2024 e comunicato alle parti il
15.7.2024 come risulta dal fascicolo dell'esecuzione N. 185/2024 R.G.Es..
E', pertanto, da tale data che andava computato il termine perentorio dei gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito, da parte di chi ne avesse avuto interesse.
Nel caso di specie, l'opponente, attrice in riassunzione, ha notificato il proprio atto introdutti- vo all'opposta/convenuta in data 11.10.2024 reputando che, nel caso di Controparte_1
specie, operasse la sospensione feriale dei termini.
Tale ultimo assunto non può essere condiviso.
In virtù del combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 le opposizioni all'esecuzione non sono soggette alla so-
3 spensione feriale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022: “…L'esclusione dell'operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giu- dizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo
(ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del
18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01;
Sez. 6- 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177
– 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n.
9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del
25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01)…”)
È principio giurisprudenziale ormai consolidato che la sospensione feriale dei termini non si applichi ai giudizi di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi ed opposizione di terzo all'esecuzione, sia nella fase “cautelare” che in quella “di merito” a cognizione piena. Pur es- sendo a “struttura bifasica”, deputata la prima (necessaria) a consentire al g.e. la valutazione dei presupposti per concedere la sospensione, ove richiesta, nonché ad assumere i provvedi- menti opportuni e la seconda (eventuale) in cui le prospettazioni delle parti possono trovare compiuta esplicazione in un vero e proprio giudizio, tuttavia le opposizioni esecutive devono essere unitariamente considerate sotto diversi profili tra cui quello di che trattasi. Tale assunto
è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte : “Anche a seguito della riforma di cui alla L. n.
52 del 2006, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come del resto le altre opposi- zioni in materia esecutiva) sono sottratte all'operare della sospensione dei termini per il pe- riodo feriale, di cui alla L. n. 42 del 1969, sia quanto alla fase sommaria, sia quanto alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un'attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento”.
(Cass. Civ. sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13928. Ed ancora:
“L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e le- gittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le in- numerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass.
4 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; 6
Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171”)” (Cass. -
Sez.
3 - Ordinanza 27.06.2022 N. 20594). Pertanto, dal momento che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione, notificato l'11.10.2024, lo stesso va considerato tardi- vamente proposto, ovvero oltre lo spirare del termine perentorio di gg. 60 fissato dal G.E. ex art. 616 cpc, spirato lunedì 15.9.2024, cadendo di sabato il 13.9.2024, 60° giorno dal
15.7.2024.
Ne consegue che il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 cpc, per l'introduzione della causa di merito di opposizione all'esecuzione, ne determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio, oltre che correttamente rilevata da parte convenu- ta/opposta.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la presente opposizione spiegata da Parte_1
, deve essere dichiarata improcedibile.
[...]
Il regolamento delle spese segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo - in difetto della prescritta nota specifica - secondo le tariffe professionale vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva, ai parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta Parte_1 CP_2 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 12.6.2025 il giudice dott. Sossio Pellecchia
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 2815/2024
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 12/06/2025
Il giudice
Letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante tratta- zione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Avellino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronun- cia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2815/2024 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare” e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. LIUZ- Parte_1 C.F._1
ZI FAUSTINO, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: , rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentata e difesa dall'avv. POLIZIO LICIA, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
spiegava, davanti al g.e. di questo tribunale, opposizione, con pedisse- Parte_1
qua richiesta di sospensione, all'esecuzione presso terzi intrapresa in suo danno da
[...]
CP_1
A sostegno dell'opposizione eccepiva: 1) la mancata iscrizione all'albo degli intermediari fi- nanziari ex art. 106 TUB dei soggetti pignoranti;
2) l'assenza di procura alle liti in favore del difensore del creditore;
3) il difetto di titolarità del credito in capo a;
4) la CP_1 mancata contestuale notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto;
5)
l'indeterminatezza del credito azionato;
6) l'abuso del cumulo dei mezzi espropriativi.
Il g.e., con ordinanza del 12.7.2024, comunicata il 15.7.2024, rigettava la richiesta di sospen- sione dell'esecuzione proposta dalla debitrice, la condannava al pagamento in favore di
[...]
del compenso legale per la fase cautelare, che liquidava, nei valori previsti CP_2
dal D.M. 55/14, in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CAP e 15% per spese forfetarie così come per legge e concedeva termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito relativo alla proposta opposizione secondo le modali- tà previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte inte-
2 ressata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti della metà, ai sensi dell'art. 616 c.p.c..
riassumeva nel merito il giudizio di opposizione all'esecuzione con Parte_1
citazione notificata a in data 11.10.2024, con cui riproponeva i motivi Controparte_1
già avanzati davanti al g.e.. si costituiva ed eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità/improponibilità dell'opposizione per l'inosservanza del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito fissato dal g.e., il quale doveva ritenersi spirato anteriormente all'11.10.2024, atteso che il presente giudizio non era soggetto alla so- spensione feriale dei termini.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria d'improcedibilità/inammissibilità della domanda e nel merito per il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e depositate le memorie integrative, all'udienza del
22.5.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e fissata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare ed assorbente rispetto alla trattazione dei motivi inerenti il merito, in appli- cazione del disposto di cui all'art. 276, comma II cpc, ritiene questo giudice che la presente opposizione debba essere dichiarata improcedibile, perché introdotta in violazione del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.
Invero, come già sopra esposto, il g.e., quale giudice competente per la “fase cautelare” deputato a decidere sull'istanza di sospensione, rigettata la detta istanza, fissava, altresì, il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, per come disposto dall'art. 616 c.p.c..
Il provvedimento di che trattasi veniva emesso in data 12.7.2024 e comunicato alle parti il
15.7.2024 come risulta dal fascicolo dell'esecuzione N. 185/2024 R.G.Es..
E', pertanto, da tale data che andava computato il termine perentorio dei gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito, da parte di chi ne avesse avuto interesse.
Nel caso di specie, l'opponente, attrice in riassunzione, ha notificato il proprio atto introdutti- vo all'opposta/convenuta in data 11.10.2024 reputando che, nel caso di Controparte_1
specie, operasse la sospensione feriale dei termini.
Tale ultimo assunto non può essere condiviso.
In virtù del combinato disposto dell'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 le opposizioni all'esecuzione non sono soggette alla so-
3 spensione feriale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022: “…L'esclusione dell'operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giu- dizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del terzo
(ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del
18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01;
Sez. 6- 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177
– 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n.
9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 –
01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del
25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01)…”)
È principio giurisprudenziale ormai consolidato che la sospensione feriale dei termini non si applichi ai giudizi di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi ed opposizione di terzo all'esecuzione, sia nella fase “cautelare” che in quella “di merito” a cognizione piena. Pur es- sendo a “struttura bifasica”, deputata la prima (necessaria) a consentire al g.e. la valutazione dei presupposti per concedere la sospensione, ove richiesta, nonché ad assumere i provvedi- menti opportuni e la seconda (eventuale) in cui le prospettazioni delle parti possono trovare compiuta esplicazione in un vero e proprio giudizio, tuttavia le opposizioni esecutive devono essere unitariamente considerate sotto diversi profili tra cui quello di che trattasi. Tale assunto
è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte : “Anche a seguito della riforma di cui alla L. n.
52 del 2006, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come del resto le altre opposi- zioni in materia esecutiva) sono sottratte all'operare della sospensione dei termini per il pe- riodo feriale, di cui alla L. n. 42 del 1969, sia quanto alla fase sommaria, sia quanto alla fase a cognizione piena, senza che abbia alcun rilievo che la consecuzione di questa abbia luogo mediante un'attività di iscrizione a ruolo del relativo affare agli effetti del suo svolgimento”.
(Cass. Civ. sez. III, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13928. Ed ancora:
“L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e le- gittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le in- numerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass.
4 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; 6
Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171”)” (Cass. -
Sez.
3 - Ordinanza 27.06.2022 N. 20594). Pertanto, dal momento che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione, notificato l'11.10.2024, lo stesso va considerato tardi- vamente proposto, ovvero oltre lo spirare del termine perentorio di gg. 60 fissato dal G.E. ex art. 616 cpc, spirato lunedì 15.9.2024, cadendo di sabato il 13.9.2024, 60° giorno dal
15.7.2024.
Ne consegue che il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 cpc, per l'introduzione della causa di merito di opposizione all'esecuzione, ne determina l'improcedibilità rilevabile d'ufficio, oltre che correttamente rilevata da parte convenu- ta/opposta.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la presente opposizione spiegata da Parte_1
, deve essere dichiarata improcedibile.
[...]
Il regolamento delle spese segue, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza con liquidazione operata come in dispositivo - in difetto della prescritta nota specifica - secondo le tariffe professionale vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività difensiva, ai parametri minimi delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta Parte_1 CP_2 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.809,00 per compensi CP_2
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Avellino, 12.6.2025 il giudice dott. Sossio Pellecchia
5