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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela TI Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1884/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Perrucci Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con atto depositato in data 5.6.2025 parte appellante ha rinunciato agli atti in ragione degli accordi transattivi intervenuti cona la società appellata;
rilevato altresì che le parti appellate non si sono costituite nel presente giudizio e che non è quindi necessaria accettazione da parte di queste ultime;
ritenuto pertanto che debba pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. ord. n.
23620 del 09.10.2017);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Bologna, 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela TI Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1884/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Perrucci Parte_1
APPELLANTE contro
CP_1 CP_2
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che con atto depositato in data 5.6.2025 parte appellante ha rinunciato agli atti in ragione degli accordi transattivi intervenuti cona la società appellata;
rilevato altresì che le parti appellate non si sono costituite nel presente giudizio e che non è quindi necessaria accettazione da parte di queste ultime;
ritenuto pertanto che debba pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e che
“nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione” (Cass. ord. n.
23620 del 09.10.2017);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Bologna, 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela TI