Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO In Nome del Popolo Italiano Proc. n. 4556\2022 R.G.A.C. Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento vertente tra:
(cf ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
F. Caliò; ATTORE contro sedente in Catanzaro Via Controparte_1
A. Greco n.6, in persona dell'amministratore p.t. con l'avvocato CP_2 [...]
CP_2
CONVENUTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contributi condominiali RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto col quale il CP_1 convenuto ha ingiunto all'attore, il pagamento – a titolo di contributi dovuti in forza dei Bilanci consuntivi per l'anno 2021 e dei Bilanci Preventivi per l'anno 2022, oltre variante su lavori straordinari – della somma di € 7351,48 oltre interessi legali e spese del monitorio. L'opposizione è proposta esclusivamente sul rilievo che la delibera di approvazione era stata impugnata dall'odierno opponente e sospesa con provvedimento del 20 ottobre 2022, per i motivi esposti in atti. Tale unica allegazione dell'opponente si traduce in un motivo di nullità della delibera che si assume viziata (cfr., con la giurisprudenza successiva, Cass., Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, Rv. 579439 – 01: “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo la nullità e\o annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02). Nel caso in esame, l'opponente ha infatti chiesto, nel merito, solo di “rigettare il monitorio … per le causali di cui in premessa”; premessa ove è sì effettivamente ricordata la pretesa invalidità della delibera per essere stata sospesa dal giudice interessato, ma solo quale oggetto del giudizio d'impugnazione già pendente. Dunque, anche volendo qualificare la domanda in considerazione dell'intero contenuto della citazione, non risulta superabile l'assenza, in questa sede, di una domanda di nullità o annullamento della delibera. Non valgono ad integrare il petitum della presente opposizione (che non comprende la domanda riconvenzionale di annullamento della delibera assembleare): né la richiesta di sospensione pregiudiziale (peraltro inammissibile;
cfr., tra altre conformi, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 4672 del 23/02/2017, Rv. 643364
– 02: “Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art.295 c.p.c., tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del alla corresponsione delle quote di CP_1 spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del di CP_1 pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati e considerato, dall'altro, che l'eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all'accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera”); né tanto meno quella di riunione al giudizio d'impugnativa della delibera assembleare della presente causa (atteso che la riunione non elide l'autonomia e la distinzione delle domande;
cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010, Rv. 615769 – 01: “La riunione di più cause originariamente separate, in ragione della connessione di "petitum" e "causa petendi" propri di ciascuna di esse o della identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, di modo che la sentenza che li definisce, pur se formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite”) Le spese di lite, in funzione della pronuncia testè resa possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 810/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 19 settembre 2022, che dichiara definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente Parte_1
Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone