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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 676/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Torello, Parte_1
150 83050 Vallesaccarda, presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO
GIANCARLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O contumace Controparte_1
- resistente - all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
1.
Con ricorso depositato il 19.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della con contratto Controparte_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato come operaio specializzato di IV livello secondo il CCNL Commercio, con mansione di banconista – addetto al carico e scarico merci;
- che l'orario di lavoro si articolava come segue: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00; il giovedì invece solo dalle ore 8:00 alle 13:00;
1 - che in data 5.10.2024 rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- che nonostante il regolare svolgimento delle mansioni lavorative, il datore di lavoro non corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024, nonché i ratei di tredicesima;
- che in data 11.2.25, inviava formale richiesta di pagamento degli stipendi e di consegna delle relative buste paga, ma la richiesta è rimasta inevasa.
Ha concluso chiedendo di “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle somme maturate e non corrisposte, pari a € 5.655,27,00, o in misura maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora chiede ammettersi ove ritenuta necessaria e, per l'effetto, condannare la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, di € 5.655,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Condannare la resistente alla consegna delle buste paga;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze ed accessori di lite”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene ad un rapporto formalizzato rispetto al quale parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità da luglio ad ottobre 2024
(quando la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo-non risulta infatti contrariamente a quanto dedotto che si sia dimessa) nonché al pagamento della tredicesima mensilità (v. ). CP_2
Parte resistente rimanendo contumace, non ha dato prova del pagamento delle mensilità richieste, né della tredicesima come era suo onere.
Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto .
3.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va
2 rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice solo come parametro di valutazione e, quindi, senza che cio' implichi la pedissequa applicazione della disciplina propria del contratto di riferimento e l'attuazione, in ogni caso, di una parita' di trattamento fra iscritti e non iscritti.
In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva ma può anche discostarsene tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta.
Ne consegue che spettano, per i titoli di cui in premessa, complessivi € 5.655,27 lordi come quantificati dalla parte ricorrente sulla base delle buste paga in suo possesso da cui risulta una paga mensile lorda di euro 1600,00, i cui conteggi questo Giudice ritiene di condividere perché corretti e non oggetto di contestazioni, essendo la parte resistente rimasta contumace.
3 Ne consegue che la parte resistente dev'essere condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive della somma di € 5.655,27 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 5.655,27a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1314,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge
Così deciso in Benevento, 03/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 676/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Torello, Parte_1
150 83050 Vallesaccarda, presso lo studio dell'avv. DI GREGORIO
GIANCARLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O contumace Controparte_1
- resistente - all'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
1.
Con ricorso depositato il 19.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato alle dipendenze della con contratto Controparte_1
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato come operaio specializzato di IV livello secondo il CCNL Commercio, con mansione di banconista – addetto al carico e scarico merci;
- che l'orario di lavoro si articolava come segue: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00; il giovedì invece solo dalle ore 8:00 alle 13:00;
1 - che in data 5.10.2024 rassegnava le dimissioni per giusta causa;
- che nonostante il regolare svolgimento delle mansioni lavorative, il datore di lavoro non corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024, nonché i ratei di tredicesima;
- che in data 11.2.25, inviava formale richiesta di pagamento degli stipendi e di consegna delle relative buste paga, ma la richiesta è rimasta inevasa.
Ha concluso chiedendo di “- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle somme maturate e non corrisposte, pari a € 5.655,27,00, o in misura maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora chiede ammettersi ove ritenuta necessaria e, per l'effetto, condannare la in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, di € 5.655,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- Condannare la resistente alla consegna delle buste paga;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze ed accessori di lite”.
Parte resistente è rimasta contumace.
2.
L'odierna controversia attiene ad un rapporto formalizzato rispetto al quale parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità da luglio ad ottobre 2024
(quando la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo-non risulta infatti contrariamente a quanto dedotto che si sia dimessa) nonché al pagamento della tredicesima mensilità (v. ). CP_2
Parte resistente rimanendo contumace, non ha dato prova del pagamento delle mensilità richieste, né della tredicesima come era suo onere.
Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto .
3.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va
2 rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice solo come parametro di valutazione e, quindi, senza che cio' implichi la pedissequa applicazione della disciplina propria del contratto di riferimento e l'attuazione, in ogni caso, di una parita' di trattamento fra iscritti e non iscritti.
In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva ma può anche discostarsene tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Tale contratto collettivo può trovare applicazione anche in assenza di formale iscrizione del datore di lavoro alle organizzazioni stipulanti, direttamente ed integralmente, ove il datore vi abbia fidato tacita adesione che può essere dedotta dall'andamento dei livelli contrattuali, dall'inquadramento effettivamente attribuito al lavoratore e dalla retribuzione corrisposta.
Ne consegue che spettano, per i titoli di cui in premessa, complessivi € 5.655,27 lordi come quantificati dalla parte ricorrente sulla base delle buste paga in suo possesso da cui risulta una paga mensile lorda di euro 1600,00, i cui conteggi questo Giudice ritiene di condividere perché corretti e non oggetto di contestazioni, essendo la parte resistente rimasta contumace.
3 Ne consegue che la parte resistente dev'essere condannata al pagamento, a titolo di differenze retributive della somma di € 5.655,27 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo stante la natura della controversia e l'assenza di attività istruttoria.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento della somma di € 5.655,27a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 1314,00 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge
Così deciso in Benevento, 03/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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