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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1644/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1644/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 24 ottobre 2025 ad ore 9.46 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. IACOVACCI ROBERTO oggi sostituito dall'Avv. NICOLA Parte_1
BERARDINELLI, il quale si riporta al ricorso in appello, nonché alle NOTE CONCLUSIVE CON
GIURISPRUDENZA depositate a PCT insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione con vittoria di spese del da Parte_2 CP_2
In particolare, si eccepisce la mancanza di omologazione del cd. semaforo intelligente ed a tal uopo si richiama la Cassazione Penale, Sezione V° Penale, Sentenza n° 10365/2025, Ordinanza N. 21894/2024
(quest'ultima proprio in tema di documentatori fotografici semaforici), Ordinanza N. 26315/2024 del
09.10.24 ed Ordinanza N. 10505/2024 del 18.04.2024, emesse dalla Corte di Cassazione per una decisione in senso conforme. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto da Controparte poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Si chiede la decisione della causa.
Per la difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI L'AQUILA ad ore 9.48 nessuno è comparso
Il Giudice, sulle conclusioni della parte appellante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1644/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOVACCI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 90 04100 LATINA, presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2 DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 3 67100 L'AQUILA, presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha appellato la sentenza del Giudice di pace di n. 187/2025 depositata Parte_3 CP_1 il 28.2.2025, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37783/2024 del 22.05.2024, emessa dalla Prefettura di , con la quale era stato rigettato il ricorso proposto CP_1 avverso il verbale di contestazione n. V/41313B/2023 del 18.08.2023 elevato dalla Polizia Municipale di . CP_1
Premesso che nel verbale si contesta al conducente del veicolo targato GM226JL la violazione al dell'art. 146, comma 3, del C.d.S. per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia, assume l'appellante che tale accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominato “Velocar Red& Speed EVO” matricola 611, non debitamente tarata ed omologata.
A sostegno dell'impugnazione evidenzia che la sentenza impugnata è palesemente in contrasto con i pagina 2 di 6 principi stabiliti dalla Corte Cassazione Civile con le Ordinanze nn. 10505/2024, 20913/2024,
26315/2024 e dalla Corte Cassazione Penale con Sentenza n. 10365/2025 sulla necessità dell'omologazione di tutti i dispositivi finalizzati all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni.
L'appellante ha inoltre reiterato i motivi di impugnazione formulati in primo grado, nei quali aveva contestato: i) il difetto di motivazione del provvedimento;
ii) l'omessa installazione di un sistema di count-down presso l'impianto semaforico in questione;
iii) l'incontrollabilità della durata del segnale giallo;
iv) l'assenza di segnali luminosi e di preavviso dell'impianto semaforico.
2. La si è costituitA in data 17.9.2025 chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza appellata.
****
A. Sui motivi di impugnazione
a.1 La sentenza impugnata è stata censurata dall'appellante, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le eccezioni concernenti l'inattendibilità della rilevazione effettuata per il controllo dell'intersezione semaforica, con apparecchiatura non sottoposta a periodico controllo e priva della prescritta omologazione.
a.2 Nel caso di rilevazione fotografica del passaggio di una autovettura con il rosso effettuata con il T-
Red la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'amministrazione non è gravata da alcun onere di prova in ordine alla funzionalità e taratura della strumentazione utilizzata, essendo sufficiente che nel verbale di accertamento siano indicati l'attestazione di conformità ed il verbale di collaudo.
In particolare, la VI sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31818 del 5 dicembre
2019 ha avuto modo di chiarire che il principio sancito a proposito dell'art. 45 co. VI del C.d.S. richiamato dalla sentenza n. 113 emessa in data 29 aprile 2015 dalla Corte Costituzionale (in base al quale tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l'illegittimità della sanzione, in quanto l'assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione) trova applicazione e riguarda unicamente gli strumenti di accertamento del superamento del limite di velocità (che è infatti elemento misurabile), mentre gli apparecchi finalizzati ad accertare le violazioni del semaforo rosso non sono soggetti a controlli metrologici, rivelandosi per essi sufficiente la dimostrazione della certificazione di conformità e del certificato di collaudo, senza che sia quindi necessaria la taratura annuale.
L'obbligo di periodica taratura e verifica riguarda quindi le sole apparecchiature finalizzate all'accertamento della velocità e non i dispositivi documentatori fotografici come il PHOTORED pagina 3 di 6 trattandosi di apparecchi fotografici digitali e non di strumenti di misura (cfr. Cass. civ. n. 10458/2019
e Cass. civ. n. 9645/2016).
I dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso consistono infatti, sostanzialmente, in un apparecchio fotografico che non è uno strumento di misura su quale possano essere effettuate tarature.
Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, sui quali le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge (cfr. sentenza del Tribunale di Lecce n. 439/2024).
Per consolidata giurisprudenza quindi, contrariamente a quanto previsto per i rilevatori di velocità
(autovelox), non sussiste l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di sottoporre a controllo periodico di taratura gli impianti rilevatori del passaggio dei veicoli, in quanto alcuna norma ne dispone la prescrizione.
In altri termini la non assimilabilità, strutturale e funzionale, degli strumenti di accertamento delle infrazioni, concernenti la regolazione della velocità, a quelli volti ad accertare le infrazioni del semaforo rosso, si riverbera sulla impossibilità di applicare agli stessi la medesima disciplina normativa, motivo per cui la giurisprudenza citata dall'appellante si rivela inconferente al caso oggetto di giudizio, concernendo quelle pronunce una condotta di rilevazione della velocità, accertata mediante autovelox non omologato.
Va comunque evidenziato che, dalla lettura del verbale oggetto di contestazione, richiamato nell'ordinanza impugnata dall'appellante, emerge che il “Velocar Red & Speed Evo” è un dispositivo multifunzione, approvato dal (All.5 nn. 8 e 9). Controparte_3
Dall'esame della documentazione depositata dall'appellata risulta inoltre che l'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica in data 30.9.2022 (a distanza di meno di un anno dall'accertamento dell'infrazione rilevata il 14.10.2023 (cfr doc. 5).
a.3 In relazione agli ulteriori motivi di impugnazione, va evidenziato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr Cass.,
21.5.2018 n. 12503).
a.4 Quanto all'omessa installazione di un sistema count-down presso l'impianto semaforico in pagina 4 di 6 questione va precisato che, come già chiarito dal giudice di primo grado, il Decreto emesso in data
26.05.2022 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha introdotto l'obbligatorietà del dispositivo, ha precisato all'art. 7 che, “per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l'installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture
e servizi, redatti ai sensi del codice dei contratti pubblici”, in modo tale da dare alle amministrazioni comunali un tempo necessario per adeguare i dispositivi.
Considerato che l'infrazione è stata accertata il 14.10.2023 è evidente che il termine dilatorio previsto ex lege per l'adeguamento degli impianti non era ancora decorso.
a.5 In relazione all'incontrollabile durata del segnale giallo, va evidenziato che, come emerge dall'esame del filmato in atti (cfr all. 7) il conducente del veicolo targato GM226JL aveva superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, proseguendo la marcia, quando già la lanterna proiettava luce rossa nel senso di marcia. Sul punto il ha comunque precisato che, Controparte_4 nell'impianto semaforico in esame la luce gialla ha una durata di quattro secondi, quindi in regola con quanto stabilito dal con risoluzione n.67906 del 16.07.2007 e tale circostanza Controparte_3 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
a.6 In relazione all'assenza di segnali luminosi e di preavviso della presenza dell'impianto semaforico in esame, va precisato che l'art. 99 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., prevede che l'impianto semaforico deve essere obbligatoriamente segnalato da apposito cartello solo sulle strade extraurbane, dove la velocità è maggiore ed è necessario uno spazio più ampio per poter arrestare il veicolo.
Il cartello non è quindi obbligatorio nel centro abitato, dove nel caso in esame è stata accertata l'infrazione contestata.
L'impugnazione va quindi rigettata.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate nella misura minima considerata la natura del procedimento e l'assenza di fase istruttoria.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta il versamento da parte dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1644/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
DA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1644/2025 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 24 ottobre 2025 ad ore 9.46 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. IACOVACCI ROBERTO oggi sostituito dall'Avv. NICOLA Parte_1
BERARDINELLI, il quale si riporta al ricorso in appello, nonché alle NOTE CONCLUSIVE CON
GIURISPRUDENZA depositate a PCT insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione con vittoria di spese del da Parte_2 CP_2
In particolare, si eccepisce la mancanza di omologazione del cd. semaforo intelligente ed a tal uopo si richiama la Cassazione Penale, Sezione V° Penale, Sentenza n° 10365/2025, Ordinanza N. 21894/2024
(quest'ultima proprio in tema di documentatori fotografici semaforici), Ordinanza N. 26315/2024 del
09.10.24 ed Ordinanza N. 10505/2024 del 18.04.2024, emesse dalla Corte di Cassazione per una decisione in senso conforme. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto da Controparte poiché infondato in fatto ed in diritto e non provato. Si chiede la decisione della causa.
Per la difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI L'AQUILA ad ore 9.48 nessuno è comparso
Il Giudice, sulle conclusioni della parte appellante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1644/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACOVACCI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 90 04100 LATINA, presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_2 DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO 3 67100 L'AQUILA, presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha appellato la sentenza del Giudice di pace di n. 187/2025 depositata Parte_3 CP_1 il 28.2.2025, che ha rigettato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37783/2024 del 22.05.2024, emessa dalla Prefettura di , con la quale era stato rigettato il ricorso proposto CP_1 avverso il verbale di contestazione n. V/41313B/2023 del 18.08.2023 elevato dalla Polizia Municipale di . CP_1
Premesso che nel verbale si contesta al conducente del veicolo targato GM226JL la violazione al dell'art. 146, comma 3, del C.d.S. per aver superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, nonostante la lanterna proiettasse luce rossa nel senso di marcia, assume l'appellante che tale accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominato “Velocar Red& Speed EVO” matricola 611, non debitamente tarata ed omologata.
A sostegno dell'impugnazione evidenzia che la sentenza impugnata è palesemente in contrasto con i pagina 2 di 6 principi stabiliti dalla Corte Cassazione Civile con le Ordinanze nn. 10505/2024, 20913/2024,
26315/2024 e dalla Corte Cassazione Penale con Sentenza n. 10365/2025 sulla necessità dell'omologazione di tutti i dispositivi finalizzati all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni.
L'appellante ha inoltre reiterato i motivi di impugnazione formulati in primo grado, nei quali aveva contestato: i) il difetto di motivazione del provvedimento;
ii) l'omessa installazione di un sistema di count-down presso l'impianto semaforico in questione;
iii) l'incontrollabilità della durata del segnale giallo;
iv) l'assenza di segnali luminosi e di preavviso dell'impianto semaforico.
2. La si è costituitA in data 17.9.2025 chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza appellata.
****
A. Sui motivi di impugnazione
a.1 La sentenza impugnata è stata censurata dall'appellante, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le eccezioni concernenti l'inattendibilità della rilevazione effettuata per il controllo dell'intersezione semaforica, con apparecchiatura non sottoposta a periodico controllo e priva della prescritta omologazione.
a.2 Nel caso di rilevazione fotografica del passaggio di una autovettura con il rosso effettuata con il T-
Red la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'amministrazione non è gravata da alcun onere di prova in ordine alla funzionalità e taratura della strumentazione utilizzata, essendo sufficiente che nel verbale di accertamento siano indicati l'attestazione di conformità ed il verbale di collaudo.
In particolare, la VI sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31818 del 5 dicembre
2019 ha avuto modo di chiarire che il principio sancito a proposito dell'art. 45 co. VI del C.d.S. richiamato dalla sentenza n. 113 emessa in data 29 aprile 2015 dalla Corte Costituzionale (in base al quale tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle infrazioni devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura, pena l'illegittimità della sanzione, in quanto l'assenza di tali verifiche è suscettibile di pregiudicarne l'affidabilità metrologica e di compromettere la certezza della rilevazione) trova applicazione e riguarda unicamente gli strumenti di accertamento del superamento del limite di velocità (che è infatti elemento misurabile), mentre gli apparecchi finalizzati ad accertare le violazioni del semaforo rosso non sono soggetti a controlli metrologici, rivelandosi per essi sufficiente la dimostrazione della certificazione di conformità e del certificato di collaudo, senza che sia quindi necessaria la taratura annuale.
L'obbligo di periodica taratura e verifica riguarda quindi le sole apparecchiature finalizzate all'accertamento della velocità e non i dispositivi documentatori fotografici come il PHOTORED pagina 3 di 6 trattandosi di apparecchi fotografici digitali e non di strumenti di misura (cfr. Cass. civ. n. 10458/2019
e Cass. civ. n. 9645/2016).
I dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso consistono infatti, sostanzialmente, in un apparecchio fotografico che non è uno strumento di misura su quale possano essere effettuate tarature.
Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, sui quali le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge (cfr. sentenza del Tribunale di Lecce n. 439/2024).
Per consolidata giurisprudenza quindi, contrariamente a quanto previsto per i rilevatori di velocità
(autovelox), non sussiste l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di sottoporre a controllo periodico di taratura gli impianti rilevatori del passaggio dei veicoli, in quanto alcuna norma ne dispone la prescrizione.
In altri termini la non assimilabilità, strutturale e funzionale, degli strumenti di accertamento delle infrazioni, concernenti la regolazione della velocità, a quelli volti ad accertare le infrazioni del semaforo rosso, si riverbera sulla impossibilità di applicare agli stessi la medesima disciplina normativa, motivo per cui la giurisprudenza citata dall'appellante si rivela inconferente al caso oggetto di giudizio, concernendo quelle pronunce una condotta di rilevazione della velocità, accertata mediante autovelox non omologato.
Va comunque evidenziato che, dalla lettura del verbale oggetto di contestazione, richiamato nell'ordinanza impugnata dall'appellante, emerge che il “Velocar Red & Speed Evo” è un dispositivo multifunzione, approvato dal (All.5 nn. 8 e 9). Controparte_3
Dall'esame della documentazione depositata dall'appellata risulta inoltre che l'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica in data 30.9.2022 (a distanza di meno di un anno dall'accertamento dell'infrazione rilevata il 14.10.2023 (cfr doc. 5).
a.3 In relazione agli ulteriori motivi di impugnazione, va evidenziato che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr Cass.,
21.5.2018 n. 12503).
a.4 Quanto all'omessa installazione di un sistema count-down presso l'impianto semaforico in pagina 4 di 6 questione va precisato che, come già chiarito dal giudice di primo grado, il Decreto emesso in data
26.05.2022 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha introdotto l'obbligatorietà del dispositivo, ha precisato all'art. 7 che, “per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l'installazione dei dispositivi countdown entro due anni dall'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l'acquisizione di forniture
e servizi, redatti ai sensi del codice dei contratti pubblici”, in modo tale da dare alle amministrazioni comunali un tempo necessario per adeguare i dispositivi.
Considerato che l'infrazione è stata accertata il 14.10.2023 è evidente che il termine dilatorio previsto ex lege per l'adeguamento degli impianti non era ancora decorso.
a.5 In relazione all'incontrollabile durata del segnale giallo, va evidenziato che, come emerge dall'esame del filmato in atti (cfr all. 7) il conducente del veicolo targato GM226JL aveva superato la linea di arresto all'intersezione semaforizzata, proseguendo la marcia, quando già la lanterna proiettava luce rossa nel senso di marcia. Sul punto il ha comunque precisato che, Controparte_4 nell'impianto semaforico in esame la luce gialla ha una durata di quattro secondi, quindi in regola con quanto stabilito dal con risoluzione n.67906 del 16.07.2007 e tale circostanza Controparte_3 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
a.6 In relazione all'assenza di segnali luminosi e di preavviso della presenza dell'impianto semaforico in esame, va precisato che l'art. 99 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S., prevede che l'impianto semaforico deve essere obbligatoriamente segnalato da apposito cartello solo sulle strade extraurbane, dove la velocità è maggiore ed è necessario uno spazio più ampio per poter arrestare il veicolo.
Il cartello non è quindi obbligatorio nel centro abitato, dove nel caso in esame è stata accertata l'infrazione contestata.
L'impugnazione va quindi rigettata.
B. Sulla disciplina delle spese
b.1 Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Spese liquidate nella misura minima considerata la natura del procedimento e l'assenza di fase istruttoria.
b.2 L'integrale rigetto dell'appello comporta il versamento da parte dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 1644/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
DA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato, che liquida in € 332,00 per onorari, oltre
I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
DICHIARA
l'appellante tenuto a versare ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Sentenza redatta in calce al verbale e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 6 di 6