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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 2407/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata il 21.11.2017, iscritto al n. 323 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2018, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso per la riassunzione del giudizio di appello, dalla (C.F. e P.IVA , in persona dei TR P.IVA_1 soci Avv.ti Pasqualina Spignese (C.F. e Paola Giglio (C.F. C.F._2
); C.F._3
Appellante
E
(C.F. e p. IVA , in persona del legale OP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Po n. 20, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel grado d'appello, dall'Avv. Elisabetta Pelliccia (C.F.. ); C.F._4
Appellata
1 Nonché
(C.F. , nato il [...] e residente in Controparte_3 C.F._5
Pomigliano d'Arco, alla Via Masseria Guadagni n.33;
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.03.2012 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, , quale proprietario del veicolo Controparte_3
Mitsubishi Pajero Sport tg. BW900CS, e la , quale impresa assicuratrice, Controparte_4 per sentirli condannare in solido e/o in via alternativa al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 4.09.2008 in Pomigliano d'Arco.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che, mentre percorreva la Via San Pietro in Pomigliano d'Arco alla guida della bicicletta di tipo Merida n. 28, di proprietà del padre veniva investito dall'autovettura Mitsubishi Pajero Sport tg. BW900CS, Persona_1 di proprietà di e assicurata per la RCA con , che Controparte_3 OP nel tentativo di accostarsi al margine destro della strada lo urtava facendolo cadere al suolo con la schiena;
a seguito dell'urto l'attore riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Pollena Trocchia (NA), ove veniva riscontrata una
“frattura di L2 con arretramento del muro posteriore”.
Per tali ragioni il adiva il Tribunale chiedendo la condanna della Pt_1 CP_4 in via solidale e/o alternativa con al risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3 subiti.
La costituitasi in data 31.05.2012, eccepiva in via preliminare CP_5
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del d.lgs 209/2005 e la carenza di legittimazione attiva e passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto prescritta per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2947 c.c., oltre che infondata, in assenza della prova della dinamica del sinistro e del nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
L'altro convenuto, , non si costituiva, benché regolarmente citato. Controparte_3
Istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale ed espletata CTU medico- legale, il Tribunale di Nola, con sentenza pubblicata il 21.11.2017, accoglieva la domanda proposta da e dichiarava l'esclusiva responsabilità di Parte_1 CP_3 nella causazione del sinistro, condannando in solido la e
[...] Controparte_4 CP_3
al pagamento, in favore di della somma di € 130.868,00
[...] Parte_1 comprensiva del danno biologico permanente (che il CTU dott.ssa Persona_2 nella relazione depositata il 13.02.2015 aveva indicato nella misura del 20%), dell'incrementato a titolo di personalizzazione nella misura del 39%, e del danno biologico temporaneo pari a euro 10.080,00, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato
2 annualmente dalla domanda al soddisfo, detratta la somma di euro 99.370,40 erogata dalla a titolo di acconto in data 24.06.2016. CP_4
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata il Parte_1
9.01.2018, deducendo che:
1. il Tribunale di Nola avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, ritenendo la richiesta attorea non adeguatamente provata.
Sul punto, a giudizio dell'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato le valutazioni espresse dal CTU che aveva evidenziato l'incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica del periziato. Pertanto, ha chiesto la condanna in solido della compagnia di assicurazione e di al risarcimento del danno predetto, nella misura di € Controparte_3
38.977,42 o in quella diversa riconosciuta dalla Corte;
2. il primo giudice non avrebbe correttamente liquidato il danno da ritardato pagamento delle somme riconosciute, computando gli interessi dalla domanda proposta e non dal fatto storico all'origine del danno.
L'appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare ammissibile l'interposto appello ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, fermo restando quanto statuito relativamente all'intervenuto accertamento di responsabilità in capo agli odierni appellati, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata statuizione, riconoscere il maggior danno patito dall'odierno appellante a titolo di incapacità lavorativa specifica;
3) condannare, per l'effetto, la , in persona del legale rapp.te p.t., quale OP impresa assicurativa del veicolo Mitsubishi Pajero sport tg. BW300CS, in via solidale e/o alternativa con il sig. al risarcimento del danno patrimoniale della Controparte_3 riconosciuta incapacità lavorativa specifica nella misura pari a euro 38.997,42; 4) determinare il computo degli interessi, trattandosi di illecito extracontrattuale, non già dalla domanda, bensì dal fatto storico, e per l'effetto, condannare la OP
, in persona del legale rapp.te p.t., in via esclusiva o solidale con il signor
[...] CP_3
alla rifusione dell'importo determinato sull'importo residuo, detratta la somma
[...] riconosciuta a titolo di acconto, relativamente agli interessi maturati;
5) condannare gli appellati tutti, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore avvocato per aver anticipato le prime e non TR riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex D.M. n.
55/2014; 6) condannare gli appellati tutti, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore avvocato per aver anticipato le prime e non TR riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex D.M. n.
55/2014.”
3 In grado di appello si è costituita la sola riportandosi alle proprie precedenti CP_5 difese e chiedendo il rigetto del gravame, mentre l'appellato non si è Controparte_3 costituito.
L'impresa assicuratrice ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; in ordine al mancato riconoscimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica lamentato dall'appellante, l'assicurazione ha precisato che nel corso del giudizio di primo grado l'attore non aveva offerto alcuna prova circa l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro né del relativo reddito percepito prima dell'evento lesivo.
All'udienza del 7.02.2023, a seguito del decesso del difensore dell'appellante è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto da con ricorso depositato Parte_1 il 31.03.2023 e notificato alla il 06.04.2023. Controparte_4
La Corte ha disposto la prosecuzione del processo innanzi a sé fissando l'udienza collegiale del 17.10.2023.
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello che è sufficientemente specifico da consentire di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste al provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare occorre osservare che il Tribunale ha valutato la domanda nel merito. In tal modo il giudice ha implicitamente affermato la proponibilità della domanda proposta dal Ne consegue che sul punto si è formato il giudicato, non avendo la Pt_1 proposto appello incidentale volto ad ottenere la dichiarazione di Controparte_4 improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005.
Passando al merito della controversia, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. A giudizio dell'appellante il primo giudice ingiustamente avrebbe escluso il risarcimento del danno da incapacità specifica al lavoro, ritenendo che l'attore non avesse provato né lo svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro, né la diminuzione o la perdita del relativo reddito in conseguenza delle lesioni riportate.
4 Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta, condividendosi il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Occorre premettere che il danno da perdita di capacità lavorativa specifica si configura come un danno patrimoniale futuro ed è differente dalla perdita di capacità lavorativa generica, la quale rientra nell'alveo del danno biologico. Quest'ultima, invero, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica consistente non soltanto nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma anche nel doverlo fare con maggiore fatica e/o precoce usura (Cass. n. 1816/2014). Per tali motivi la riduzione della capacità lavorativa generica attiene alla sfera del danno non patrimoniale e può comportare la personalizzazione del relativo risarcimento solo quando ricorrano circostanze specifiche, eccezionali e non ordinarie a causa delle peculiarità del caso concreto (Cass. n. 28988/2020).
Al contrario, la perdita di capacità lavorativa specifica consiste in un pregiudizio patrimoniale futuro da mancato guadagno (lucro cessante), connesso alla ridotta possibilità di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro, che deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma corrispondente alla capacità di reddito effettivamente perduta dalla vittima.
Ai fini del risarcimento in esame è richiesta, quindi, non soltanto la prova dell'effettiva incidenza della lesione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma anche della perdita reddituale subita.
Tanto premesso, qualora la vittima eserciti un'attività lavorativa al momento dell'evento dannoso, si presume che al danneggiato possa derivare una diminuzione del reddito. Tale presunzione però copre l'an debeatur e non il quantum, per il quale grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro (Cass. n.
21988/2019), ossia il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito (Cass. n. 14241/2023).
Nel caso di specie, il danneggiato non ha fornito alcuna prova né dell'asserita attività di muratore svolta all'epoca del sinistro, né dei redditi percepiti, né della loro riduzione a seguito delle lesioni riportate.
È poi da aggiungere che neppure può essere condivisa la doglianza de qua nella parte in cui l'impugnante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio (che secondo l'appellante avrebbe natura percipiente) nella quale l'ausiliario del giudice accertava: “una difficoltà a mantenere le posizioni in ambito lavorativo (divieto di carico il movimentazione carichi, facile stancabilità); e…che il danno biologico permanente riscontrato…incide sulla capacità lavorativa specifica del periziato (ausiliario del traffico) in misura lieve-media.”. Al riguardo, va osservato, innanzi tutto, che non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità permanente e la perdita della capacità lavorativa specifica.
5 Deve precisarsi, inoltre, che la consulenza tecnica d'ufficio ha natura percipiente quando le parti abbiano allegato fatti peculiari suscettibili di essere provati unicamente mediante particolari procedure specialistiche e sulla base di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche non possedute dal giudicante. Soltanto in tale caso la CTU può essere considerata mezzo di prova e il giudice è vincolato dalla prova tecnica fornita dall'ausiliare.
In tutte le altre ipotesi, come è il caso della controversia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha natura deducente o, meglio, è un mezzo di ausilio per il giudice e non un mezzo volto ad esonerare la parte dal provare quanto assume o a compensare la mancanza di allegazioni.
Inoltre, proprio dalle affermazioni del CTU sopra riportate può desumersi che il danneggiato, dopo l'incidente, abbia intrapreso l'attività lavorativa di ausiliario del traffico, certamente non meno remunerata di quella di muratore, esercitata prima del sinistro.
Alle riflessioni fin qui indicate va aggiunto che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accertamento della incapacità specifica al lavoro debba avvenire tramite deduzioni e allegazioni del danneggiato (Cass. 2644/2013; Cass. 15674/2011) e che al fine della liquidazione di tale danno “è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass. 14517/2015). Sul punto la Suprema Corte afferma che: “il giudice, in mancanza della quantificazione del danno, non può valutarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., poiché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di riduzione della capacità lavorativa specifica, invece, quando la vittima lavora e produce reddito, può agevolmente dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014; Cass.
21988/2019).
Concludendo, alla luce dell'orientamento prospettato, il motivo di appello va rigettato non avendo l'appellante dimostrato di aver subito, a seguito dell'incidente, una menomazione alla propria capacità lavorativa specifica.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda anziché dal giorno dell'evento dannoso.
Tale motivo è fondato.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell'attore la somma di € 130.868,00, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente “dalla domanda al soddisfo, detratto l'acconto ricevuto”. Tale liquidazione, effettuata in base ai valori monetari all'epoca della decisione, secondo l'impugnante non copre anche il mancato guadagno
6 provocato dal ritardato pagamento delle somme a lui dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In via generale va rilevato che la sussistenza del danno da ritardo può essere riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito che, nella specie, in difetto di elementi che diano prova di un più esteso danno da ritardato pagamento, deve essere individuato nel tasso legale.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, infatti, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione (attuando il cumulo, ossia rivalutando la somma ed applicando gli interessi sull'intera somma rivalutata, si giunge infatti a riconoscere e consentire locupletazione risarcitorie, come hanno osservato le Sezioni Unite
(SS. UU. n. 1712/1995), ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n.
2796/2000; Cass. n. 9517/2002; Cass. n. 2654/2005; Cass. 5054/2009; Cass. n. 16815/2018;
Cass., n. 2979/2023).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
Orbene, seguendo tali principi è evidente che il Tribunale ha commesso un duplice errore, calcolando gli interessi dal giorno della domanda e non da quello dell'evento, nonché eseguendo il calcolo sulla somma liquidata e non su quella devalutata al momento dell'incidente.
In tale parte la sentenza va riformata, disponendosi che la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione di € 130.868,00 al momento dell'incidente e, sull'importo così determinato, vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno comporta la naturale conversione del debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
7 Le regole sopra indicate debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione “uno actu” sia quando, come nel caso di specie, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. Nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore: “nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli e, dunque, il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di questo, il creditore non può più dolersi di aver perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli. Dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto” (Cass. n. 23927/2023).
Tali principi vanno applicati al caso in esame.
La ha pagato il 24.06.2016, prima della quantificazione definitiva, in favore CP_4 di un acconto nella misura di € 99.370,40. In tale ipotesi, è ormai jus Parte_1 receptum che la liquidazione del danno da mora deve avvenire attraverso le seguenti operazioni: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli alla data dell'illecito e poi rivalutandoli alla data della decisione;
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (in tali termini: Cass. n. 25817/2017; Cass. 21764/2019; Cass. n.
16027/2022; Cass. n. 832/2023; Cass. n. 23927/2023).
Alla luce dei principi appena precisati, la somma precisamente dovuta dagli appellanti è calcolata secondo il seguente procedimento:
1. l'acconto di € 99.370,40 corrisposto il 24.6.2016 va prima devalutato al
4.9.2008, ottenendo l'importo di € 91.416,74, e poi rivalutato al momento della sentenza di primo grado (21.11.2017), ottenendo l'importo di € 100.192,75;
2. al capitale liquidato in sentenza (€ 130.868,00) va sottratto l'acconto rivalutato alla medesima data (€ 100.192,75), ottenendo la differenza di € 30.675,25;
3. il capitale liquidato in sentenza (€ 130.868,00) va devalutato al 4.9.2008, ottenendo l'importo di € 119.405,11, sul quale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dal 4.9.2008 al 24.6.2016 (data di pagamento dell'acconto;
8 4. dal 25.6.2016 al 21.11.2017 vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, solo sulla somma di €
30.675,25, come calcolata al punto 2).
5. dal 21.11.2017, sulla somma determinata seguendo il procedimento illustrato ai numeri precedenti, si calcolano solo gli interessi legali dalla sentenza di primo grado fino all'effettivo pagamento.
Seguendo i criteri di calcolo sopra illustrati si ottiene l'importo di € 146.581,29, al quale va aggiunto quello di € 1.299,58 liquidato per spese mediche e non oggetto di contestazione, per un totale di € 147.880,47.
Su tale somma decorrono esclusivamente gli interessi legali dal 21.11.2017 fino all'effettivo pagamento.
Le spese processuali
La modifica della somma liquidata al danneggiato determina la necessità di una nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico degli appellati in solido, tenuto conto del valore della causa desunto dall'entità delle somme liquidate
(scaglione di valore 52.000,00 – 260.000,00), ai sensi del d.m. 55/2014, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 2.430,00
Fase introduttiva: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.400,00
Fase decisionale: € 4.050,00
Totale, € 13.430,00
Per il secondo grado il valore della causa è dato dalla differenza tra le somme liquidate in primo grado e quelle maggiori riconosciute in questa sede, motivo per il quale lo scaglio di valore è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00. La liquidazione va eseguita ai sensi del d.m.
147/22, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 1.134,00
Fase introduttiva: € 921,00
Fase istruttoria: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale, € 5.809,00
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli -V sezione civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di Parte_1 OP CP_3
avverso la sentenza n. 2407/2017 pronunziata dal Tribunale di Nola, così
[...] provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la e in solido, al OP Controparte_3 pagamento di € 147.880,47. Su tale somma decorrono esclusivamente gli interessi legali dal 21.11.2017 fino all'effettivo pagamento.
2. condanna la e in solido, al pagamento, OP Controparte_3 in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 500,00 per esborsi, € 13.430,00 per compensi ed € 2.014,5 per spese generali di difesa e rappresentanza, e per il secondo grado liquida in € 777,00 per esborsi, € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per spese generali di difesa e rappresentanza, con distrazione in favore della in TR quanto antistataria.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello, avverso la sentenza n. 2407/2017 del Tribunale di Nola, pubblicata il 21.11.2017, iscritto al n. 323 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2018, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso per la riassunzione del giudizio di appello, dalla (C.F. e P.IVA , in persona dei TR P.IVA_1 soci Avv.ti Pasqualina Spignese (C.F. e Paola Giglio (C.F. C.F._2
); C.F._3
Appellante
E
(C.F. e p. IVA , in persona del legale OP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via Po n. 20, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel grado d'appello, dall'Avv. Elisabetta Pelliccia (C.F.. ); C.F._4
Appellata
1 Nonché
(C.F. , nato il [...] e residente in Controparte_3 C.F._5
Pomigliano d'Arco, alla Via Masseria Guadagni n.33;
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.03.2012 conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, , quale proprietario del veicolo Controparte_3
Mitsubishi Pajero Sport tg. BW900CS, e la , quale impresa assicuratrice, Controparte_4 per sentirli condannare in solido e/o in via alternativa al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 4.09.2008 in Pomigliano d'Arco.
A sostegno della domanda l'attore esponeva che, mentre percorreva la Via San Pietro in Pomigliano d'Arco alla guida della bicicletta di tipo Merida n. 28, di proprietà del padre veniva investito dall'autovettura Mitsubishi Pajero Sport tg. BW900CS, Persona_1 di proprietà di e assicurata per la RCA con , che Controparte_3 OP nel tentativo di accostarsi al margine destro della strada lo urtava facendolo cadere al suolo con la schiena;
a seguito dell'urto l'attore riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il P.S. dell'Ospedale di Pollena Trocchia (NA), ove veniva riscontrata una
“frattura di L2 con arretramento del muro posteriore”.
Per tali ragioni il adiva il Tribunale chiedendo la condanna della Pt_1 CP_4 in via solidale e/o alternativa con al risarcimento di tutti i danni
[...] Controparte_3 subiti.
La costituitasi in data 31.05.2012, eccepiva in via preliminare CP_5
l'improponibilità della domanda ex artt. 145 e 148 del d.lgs 209/2005 e la carenza di legittimazione attiva e passiva. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto prescritta per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2947 c.c., oltre che infondata, in assenza della prova della dinamica del sinistro e del nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
L'altro convenuto, , non si costituiva, benché regolarmente citato. Controparte_3
Istruita la causa mediante prova testimoniale, interrogatorio formale ed espletata CTU medico- legale, il Tribunale di Nola, con sentenza pubblicata il 21.11.2017, accoglieva la domanda proposta da e dichiarava l'esclusiva responsabilità di Parte_1 CP_3 nella causazione del sinistro, condannando in solido la e
[...] Controparte_4 CP_3
al pagamento, in favore di della somma di € 130.868,00
[...] Parte_1 comprensiva del danno biologico permanente (che il CTU dott.ssa Persona_2 nella relazione depositata il 13.02.2015 aveva indicato nella misura del 20%), dell'incrementato a titolo di personalizzazione nella misura del 39%, e del danno biologico temporaneo pari a euro 10.080,00, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato
2 annualmente dalla domanda al soddisfo, detratta la somma di euro 99.370,40 erogata dalla a titolo di acconto in data 24.06.2016. CP_4
Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata il Parte_1
9.01.2018, deducendo che:
1. il Tribunale di Nola avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, ritenendo la richiesta attorea non adeguatamente provata.
Sul punto, a giudizio dell'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato le valutazioni espresse dal CTU che aveva evidenziato l'incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa specifica del periziato. Pertanto, ha chiesto la condanna in solido della compagnia di assicurazione e di al risarcimento del danno predetto, nella misura di € Controparte_3
38.977,42 o in quella diversa riconosciuta dalla Corte;
2. il primo giudice non avrebbe correttamente liquidato il danno da ritardato pagamento delle somme riconosciute, computando gli interessi dalla domanda proposta e non dal fatto storico all'origine del danno.
L'appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare ammissibile l'interposto appello ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, fermo restando quanto statuito relativamente all'intervenuto accertamento di responsabilità in capo agli odierni appellati, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata statuizione, riconoscere il maggior danno patito dall'odierno appellante a titolo di incapacità lavorativa specifica;
3) condannare, per l'effetto, la , in persona del legale rapp.te p.t., quale OP impresa assicurativa del veicolo Mitsubishi Pajero sport tg. BW300CS, in via solidale e/o alternativa con il sig. al risarcimento del danno patrimoniale della Controparte_3 riconosciuta incapacità lavorativa specifica nella misura pari a euro 38.997,42; 4) determinare il computo degli interessi, trattandosi di illecito extracontrattuale, non già dalla domanda, bensì dal fatto storico, e per l'effetto, condannare la OP
, in persona del legale rapp.te p.t., in via esclusiva o solidale con il signor
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alla rifusione dell'importo determinato sull'importo residuo, detratta la somma
[...] riconosciuta a titolo di acconto, relativamente agli interessi maturati;
5) condannare gli appellati tutti, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi della fase stragiudiziale del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore avvocato per aver anticipato le prime e non TR riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex D.M. n.
55/2014; 6) condannare gli appellati tutti, solidalmente tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore avvocato per aver anticipato le prime e non TR riscosso i secondi, da liquidare con la maggiorazione di legge per spese generali ex D.M. n.
55/2014.”
3 In grado di appello si è costituita la sola riportandosi alle proprie precedenti CP_5 difese e chiedendo il rigetto del gravame, mentre l'appellato non si è Controparte_3 costituito.
L'impresa assicuratrice ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.; in ordine al mancato riconoscimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica lamentato dall'appellante, l'assicurazione ha precisato che nel corso del giudizio di primo grado l'attore non aveva offerto alcuna prova circa l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro né del relativo reddito percepito prima dell'evento lesivo.
All'udienza del 7.02.2023, a seguito del decesso del difensore dell'appellante è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto da con ricorso depositato Parte_1 il 31.03.2023 e notificato alla il 06.04.2023. Controparte_4
La Corte ha disposto la prosecuzione del processo innanzi a sé fissando l'udienza collegiale del 17.10.2023.
All'udienza del 22.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introiato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello che è sufficientemente specifico da consentire di individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le modifiche richieste al provvedimento impugnato.
Sempre in via preliminare occorre osservare che il Tribunale ha valutato la domanda nel merito. In tal modo il giudice ha implicitamente affermato la proponibilità della domanda proposta dal Ne consegue che sul punto si è formato il giudicato, non avendo la Pt_1 proposto appello incidentale volto ad ottenere la dichiarazione di Controparte_4 improponibilità della domanda proposta nei suoi confronti per violazione del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs. 209/2005.
Passando al merito della controversia, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
Primo motivo di appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. A giudizio dell'appellante il primo giudice ingiustamente avrebbe escluso il risarcimento del danno da incapacità specifica al lavoro, ritenendo che l'attore non avesse provato né lo svolgimento di un'attività lavorativa prima del sinistro, né la diminuzione o la perdita del relativo reddito in conseguenza delle lesioni riportate.
4 Ritiene la Corte che tale doglianza sia infondata e vada respinta, condividendosi il ragionamento che ha condotto il Tribunale al rigetto della domanda.
Occorre premettere che il danno da perdita di capacità lavorativa specifica si configura come un danno patrimoniale futuro ed è differente dalla perdita di capacità lavorativa generica, la quale rientra nell'alveo del danno biologico. Quest'ultima, invero, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica consistente non soltanto nell'impossibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa, ma anche nel doverlo fare con maggiore fatica e/o precoce usura (Cass. n. 1816/2014). Per tali motivi la riduzione della capacità lavorativa generica attiene alla sfera del danno non patrimoniale e può comportare la personalizzazione del relativo risarcimento solo quando ricorrano circostanze specifiche, eccezionali e non ordinarie a causa delle peculiarità del caso concreto (Cass. n. 28988/2020).
Al contrario, la perdita di capacità lavorativa specifica consiste in un pregiudizio patrimoniale futuro da mancato guadagno (lucro cessante), connesso alla ridotta possibilità di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro, che deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma corrispondente alla capacità di reddito effettivamente perduta dalla vittima.
Ai fini del risarcimento in esame è richiesta, quindi, non soltanto la prova dell'effettiva incidenza della lesione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma anche della perdita reddituale subita.
Tanto premesso, qualora la vittima eserciti un'attività lavorativa al momento dell'evento dannoso, si presume che al danneggiato possa derivare una diminuzione del reddito. Tale presunzione però copre l'an debeatur e non il quantum, per il quale grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro (Cass. n.
21988/2019), ossia il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito (Cass. n. 14241/2023).
Nel caso di specie, il danneggiato non ha fornito alcuna prova né dell'asserita attività di muratore svolta all'epoca del sinistro, né dei redditi percepiti, né della loro riduzione a seguito delle lesioni riportate.
È poi da aggiungere che neppure può essere condivisa la doglianza de qua nella parte in cui l'impugnante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle osservazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio (che secondo l'appellante avrebbe natura percipiente) nella quale l'ausiliario del giudice accertava: “una difficoltà a mantenere le posizioni in ambito lavorativo (divieto di carico il movimentazione carichi, facile stancabilità); e…che il danno biologico permanente riscontrato…incide sulla capacità lavorativa specifica del periziato (ausiliario del traffico) in misura lieve-media.”. Al riguardo, va osservato, innanzi tutto, che non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità permanente e la perdita della capacità lavorativa specifica.
5 Deve precisarsi, inoltre, che la consulenza tecnica d'ufficio ha natura percipiente quando le parti abbiano allegato fatti peculiari suscettibili di essere provati unicamente mediante particolari procedure specialistiche e sulla base di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche non possedute dal giudicante. Soltanto in tale caso la CTU può essere considerata mezzo di prova e il giudice è vincolato dalla prova tecnica fornita dall'ausiliare.
In tutte le altre ipotesi, come è il caso della controversia in esame, la consulenza tecnica d'ufficio ha natura deducente o, meglio, è un mezzo di ausilio per il giudice e non un mezzo volto ad esonerare la parte dal provare quanto assume o a compensare la mancanza di allegazioni.
Inoltre, proprio dalle affermazioni del CTU sopra riportate può desumersi che il danneggiato, dopo l'incidente, abbia intrapreso l'attività lavorativa di ausiliario del traffico, certamente non meno remunerata di quella di muratore, esercitata prima del sinistro.
Alle riflessioni fin qui indicate va aggiunto che la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'accertamento della incapacità specifica al lavoro debba avvenire tramite deduzioni e allegazioni del danneggiato (Cass. 2644/2013; Cass. 15674/2011) e che al fine della liquidazione di tale danno “è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass. 14517/2015). Sul punto la Suprema Corte afferma che: “il giudice, in mancanza della quantificazione del danno, non può valutarlo in via equitativa ex art. 1226 c.c., poiché tale valutazione è riservata alla liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di riduzione della capacità lavorativa specifica, invece, quando la vittima lavora e produce reddito, può agevolmente dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/2018; Cass. 11361/2014; Cass.
21988/2019).
Concludendo, alla luce dell'orientamento prospettato, il motivo di appello va rigettato non avendo l'appellante dimostrato di aver subito, a seguito dell'incidente, una menomazione alla propria capacità lavorativa specifica.
Secondo motivo di appello
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la decorrenza degli interessi dal giorno della domanda anziché dal giorno dell'evento dannoso.
Tale motivo è fondato.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto in favore dell'attore la somma di € 130.868,00, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente “dalla domanda al soddisfo, detratto l'acconto ricevuto”. Tale liquidazione, effettuata in base ai valori monetari all'epoca della decisione, secondo l'impugnante non copre anche il mancato guadagno
6 provocato dal ritardato pagamento delle somme a lui dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
In via generale va rilevato che la sussistenza del danno da ritardo può essere riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito che, nella specie, in difetto di elementi che diano prova di un più esteso danno da ritardato pagamento, deve essere individuato nel tasso legale.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, infatti, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione (attuando il cumulo, ossia rivalutando la somma ed applicando gli interessi sull'intera somma rivalutata, si giunge infatti a riconoscere e consentire locupletazione risarcitorie, come hanno osservato le Sezioni Unite
(SS. UU. n. 1712/1995), ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. n.
2796/2000; Cass. n. 9517/2002; Cass. n. 2654/2005; Cass. 5054/2009; Cass. n. 16815/2018;
Cass., n. 2979/2023).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
Orbene, seguendo tali principi è evidente che il Tribunale ha commesso un duplice errore, calcolando gli interessi dal giorno della domanda e non da quello dell'evento, nonché eseguendo il calcolo sulla somma liquidata e non su quella devalutata al momento dell'incidente.
In tale parte la sentenza va riformata, disponendosi che la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione di € 130.868,00 al momento dell'incidente e, sull'importo così determinato, vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno comporta la naturale conversione del debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
7 Le regole sopra indicate debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione “uno actu” sia quando, come nel caso di specie, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. Nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore: “nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli e, dunque, il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di questo, il creditore non può più dolersi di aver perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli. Dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto” (Cass. n. 23927/2023).
Tali principi vanno applicati al caso in esame.
La ha pagato il 24.06.2016, prima della quantificazione definitiva, in favore CP_4 di un acconto nella misura di € 99.370,40. In tale ipotesi, è ormai jus Parte_1 receptum che la liquidazione del danno da mora deve avvenire attraverso le seguenti operazioni: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli alla data dell'illecito e poi rivalutandoli alla data della decisione;
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, espresso in moneta all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (in tali termini: Cass. n. 25817/2017; Cass. 21764/2019; Cass. n.
16027/2022; Cass. n. 832/2023; Cass. n. 23927/2023).
Alla luce dei principi appena precisati, la somma precisamente dovuta dagli appellanti è calcolata secondo il seguente procedimento:
1. l'acconto di € 99.370,40 corrisposto il 24.6.2016 va prima devalutato al
4.9.2008, ottenendo l'importo di € 91.416,74, e poi rivalutato al momento della sentenza di primo grado (21.11.2017), ottenendo l'importo di € 100.192,75;
2. al capitale liquidato in sentenza (€ 130.868,00) va sottratto l'acconto rivalutato alla medesima data (€ 100.192,75), ottenendo la differenza di € 30.675,25;
3. il capitale liquidato in sentenza (€ 130.868,00) va devalutato al 4.9.2008, ottenendo l'importo di € 119.405,11, sul quale vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, dal 4.9.2008 al 24.6.2016 (data di pagamento dell'acconto;
8 4. dal 25.6.2016 al 21.11.2017 vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, solo sulla somma di €
30.675,25, come calcolata al punto 2).
5. dal 21.11.2017, sulla somma determinata seguendo il procedimento illustrato ai numeri precedenti, si calcolano solo gli interessi legali dalla sentenza di primo grado fino all'effettivo pagamento.
Seguendo i criteri di calcolo sopra illustrati si ottiene l'importo di € 146.581,29, al quale va aggiunto quello di € 1.299,58 liquidato per spese mediche e non oggetto di contestazione, per un totale di € 147.880,47.
Su tale somma decorrono esclusivamente gli interessi legali dal 21.11.2017 fino all'effettivo pagamento.
Le spese processuali
La modifica della somma liquidata al danneggiato determina la necessità di una nuova liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, che vanno poste a carico degli appellati in solido, tenuto conto del valore della causa desunto dall'entità delle somme liquidate
(scaglione di valore 52.000,00 – 260.000,00), ai sensi del d.m. 55/2014, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 2.430,00
Fase introduttiva: € 1.550,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 5.400,00
Fase decisionale: € 4.050,00
Totale, € 13.430,00
Per il secondo grado il valore della causa è dato dalla differenza tra le somme liquidate in primo grado e quelle maggiori riconosciute in questa sede, motivo per il quale lo scaglio di valore è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00. La liquidazione va eseguita ai sensi del d.m.
147/22, nei seguenti importi:
Fase di studio: € 1.134,00
Fase introduttiva: € 921,00
Fase istruttoria: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
Totale, € 5.809,00
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli -V sezione civile- definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di Parte_1 OP CP_3
avverso la sentenza n. 2407/2017 pronunziata dal Tribunale di Nola, così
[...] provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la e in solido, al OP Controparte_3 pagamento di € 147.880,47. Su tale somma decorrono esclusivamente gli interessi legali dal 21.11.2017 fino all'effettivo pagamento.
2. condanna la e in solido, al pagamento, OP Controparte_3 in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 500,00 per esborsi, € 13.430,00 per compensi ed € 2.014,5 per spese generali di difesa e rappresentanza, e per il secondo grado liquida in € 777,00 per esborsi, € 5.809,00 per compensi ed € 871,35 per spese generali di difesa e rappresentanza, con distrazione in favore della in TR quanto antistataria.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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