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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1556/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1556/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
(C. F. - P. Iva Parte_1 C.F._1
) in persona del titolare e legale rappresentante rappresentato e difeso, P.IVA_1 Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro TONCHIA (C. F. – pec: C.F._2
Email_1 reclamante contro
(C. F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atto dall'Avv. Ruggero STRETTI (C. F. ), presso il cui studio legale in Rho C.F._4 via Martiri della Libertà n. 2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
e
Liquidazione giudiziale, in persona del curatore – non costituita pagina 1 di 6 resistenti
avente ad oggetto: opposizione alla sentenza n. 43/2025 pubblicata il 17.04.2025 del Tribunale di
TO IO che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 5.03.2025 dalla creditrice – che a fronte Controparte_1 del proprio credito di cui euro 17.802,88 di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
325/2024 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale CP_2
– il Tribunale di TO IO, fissata l'udienza di comparizione e preso atto della mancata
[...] comparizione e costituzione del resistente, acquisite le conclusioni delle parti, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti di legge – e segnatamente, la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché dell'art. 3 paragrafi 1 - Regolamento (UE) 2015/848 atteso che la ditta individuale in oggetto con sede in Italia aveva ivi il proprio centro principale di interessi, e la competenza territoriale del giudice adito avendo sede legale nel relativo circondario – ritenuta la sussistenza del requisito della procedibilità ex art. 49 comma 5 CCII atteso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti i dagli atti dell'istruttoria era complessivamente superiore ad euro
30.000,00 in ragione della debitoria nei confronti della ricorrente pari ad euro 17.802,88 e di quelle nei confronti dell'erario pari ad euro 110.042,32, e che la predetta ditta individuale era assoggettata alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto esercente attività commerciale e segnatamente l'attività di <<commercio all'ingrosso di altre macchine per officine e carrozzerie>> e rilevato la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesta la cui presunzione di sussistenza non risulta essere stata vinta dal resistente che nessuna documentazione produceva, ritenuta altresì la sussistenza del requisito della insolvenza desumibile dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente, dalla pendenza di procedure esecutive mobiliari e dall'ammontare complessivo dei debiti risultanti dall'istruttoria esperita, pari a circa euro
130.000,00, importo superiore ai ricavi indicati nelle dichiarazioni IVA e dei redditi acquisiti di ufficio,
pagina 2 di 6 dichiarava a carico della ditta individuale l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo , la quale, contestando Parte_1 la ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, in primis eccepiva di non essere stata posta nelle condizioni di poter esercitare le proprie difese in giudizio assumendo che non disponendo delle credenziali della propria casella di posta elettronica non aveva potuto avere contezza della notifica degli atti della procedura.
Nel merito adduceva che l'insussistenza dei presupposti dimensionali richiesti per la sottoposizione alla procedura concorsuale in oggetto, allegando e richiamando il prospetto riepilogativo elaborato dal proprio commercialista relativo alla situazione patrimoniale dell'azienda dei tre anni precedenti e ricostruito sula base dei dati in possesso.
- Si costituiva la reclamata contestando l'infondatezza del reclamo sia in ordine Controparte_1 ai rilievi formali relativi alla notifica degli atti della procedura, sia in ordine alle asserzioni in ordine alla insussistenza dei presupposti dimensionali dell'impresa.
Non si costituiva nel presente procedimento la Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione, la causa era riservata in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto della ritualità delle notifiche del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione udienza, il che comporta il rigetto dell'eccezione al riguardo sollevata. Nessuna rilevanza può sortire l'asserita indisponibilità da parte del reclamante delle credenziali della propria casella di posta elettronica atteso che era suo onere porsi nelle condizioni di averne accesso e verificare le comunicazioni e le notifiche in entrata.
Tanto premesso il reclamo appare nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del
12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede della ditta individuale in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in San Donato Milanese, e la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, nel caso di specie, sulla base degli elementi di causa e di quanto riferito dal curatore nel corso del relativo esame oltre che degli elementi pagina 3 di 6 addotti dal reclamante, non appaiono integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della reclamante Parte_1
Da quanto emerge in atti, la debitoria della reclamante era costituita dal credito verso la stessa vantato dalla ricorrente pari ad euro pari ad euro 17.802,88 e dalla debitoria erariale pari Controparte_1 ad euro 110.042,32.
Nel corso del proprio esame il Curatore ha riepilogato innanzi a questa Corte i valori attivi e passivi riscontrati all'apertura della liquidazione, confermando l'entità della debitoria e, precisato che la ditta individuale in oggetto era assoggettata alla contabilità semplificata per cui non era tenuta al deposito di bilanci, ha riferito che per l'anno 2024 il fatturato si attestava su valori non superiori ad euro
100.000,00. Ha inoltre riferito che dalle risultanze desumibili dalle dichiarazioni resi redditi dell'impresa individuale in oggetto, riferite agli anni 2023, 2022 e 2021 risultava un fatturato pari rispettivamente a circa euro 99.000,00 per il 2023, a circa euro 95.000,00 per il 2022 e a circa euro
119.000,00 per il 2021.
Ne consegue che sulla base degli elementi offerti dal curatore fallimentare in ordine alla situazione economico-patrimoniale della società, anche in ragione della contenuta entità degli affari, sia in ordine agli elementi attivi sia in ordine agli elementi passivi, i valori soglia non appaiono superati.
Del pari la debitoria, come rilevabile dagli atti di causa sulla base delle precisazioni rese dal curatore e tenuto conto del volume contenuto degli affari, si attesta a livelli nettamente inferiori rispetto ai valori soglia.
Non appaiono pertanto integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della reclamante.
***
Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata Parte_1 sentenza.
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla asserita non fruibilità della casella di posta elettronica per fatto proprio del reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte reclamante e la ricorrente Parte_3
pagina 4 di 6 Nulla va invece disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la Giudiziale, CP_3 non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del Parte_1 curatore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 43/2025 pubblicata il 17.04.2025 del Tribunale Ordinario di TO
IO, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della Parte_1
[...]
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi nella cancelleria
[...] del Tribunale di TO IO una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e pagina 5 di 6 compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
[...]
; Parte_1
4) dichiara integralmente compensate tra il reclamante e le spese di lite;
Controparte_1
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr. Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1556/2025 r.g. pendente in fase di appello, proposta
DA
(C. F. - P. Iva Parte_1 C.F._1
) in persona del titolare e legale rappresentante rappresentato e difeso, P.IVA_1 Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro TONCHIA (C. F. – pec: C.F._2
Email_1 reclamante contro
(C. F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atto dall'Avv. Ruggero STRETTI (C. F. ), presso il cui studio legale in Rho C.F._4 via Martiri della Libertà n. 2 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
e
Liquidazione giudiziale, in persona del curatore – non costituita pagina 1 di 6 resistenti
avente ad oggetto: opposizione alla sentenza n. 43/2025 pubblicata il 17.04.2025 del Tribunale di
TO IO che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 5.03.2025 dalla creditrice – che a fronte Controparte_1 del proprio credito di cui euro 17.802,88 di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
325/2024 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale CP_2
– il Tribunale di TO IO, fissata l'udienza di comparizione e preso atto della mancata
[...] comparizione e costituzione del resistente, acquisite le conclusioni delle parti, ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti di legge – e segnatamente, la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché dell'art. 3 paragrafi 1 - Regolamento (UE) 2015/848 atteso che la ditta individuale in oggetto con sede in Italia aveva ivi il proprio centro principale di interessi, e la competenza territoriale del giudice adito avendo sede legale nel relativo circondario – ritenuta la sussistenza del requisito della procedibilità ex art. 49 comma 5 CCII atteso che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti i dagli atti dell'istruttoria era complessivamente superiore ad euro
30.000,00 in ragione della debitoria nei confronti della ricorrente pari ad euro 17.802,88 e di quelle nei confronti dell'erario pari ad euro 110.042,32, e che la predetta ditta individuale era assoggettata alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto esercente attività commerciale e segnatamente l'attività di <<commercio all'ingrosso di altre macchine per officine e carrozzerie>> e rilevato la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesta la cui presunzione di sussistenza non risulta essere stata vinta dal resistente che nessuna documentazione produceva, ritenuta altresì la sussistenza del requisito della insolvenza desumibile dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente, dalla pendenza di procedure esecutive mobiliari e dall'ammontare complessivo dei debiti risultanti dall'istruttoria esperita, pari a circa euro
130.000,00, importo superiore ai ricavi indicati nelle dichiarazioni IVA e dei redditi acquisiti di ufficio,
pagina 2 di 6 dichiarava a carico della ditta individuale l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale.
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo , la quale, contestando Parte_1 la ricostruzione operata dall'organo giudicante di primo grado, in primis eccepiva di non essere stata posta nelle condizioni di poter esercitare le proprie difese in giudizio assumendo che non disponendo delle credenziali della propria casella di posta elettronica non aveva potuto avere contezza della notifica degli atti della procedura.
Nel merito adduceva che l'insussistenza dei presupposti dimensionali richiesti per la sottoposizione alla procedura concorsuale in oggetto, allegando e richiamando il prospetto riepilogativo elaborato dal proprio commercialista relativo alla situazione patrimoniale dell'azienda dei tre anni precedenti e ricostruito sula base dei dati in possesso.
- Si costituiva la reclamata contestando l'infondatezza del reclamo sia in ordine Controparte_1 ai rilievi formali relativi alla notifica degli atti della procedura, sia in ordine alle asserzioni in ordine alla insussistenza dei presupposti dimensionali dell'impresa.
Non si costituiva nel presente procedimento la Liquidazione Giudiziale.
All'udienza del 10.07.2025, all'esito della discussione, la causa era riservata in decisione.
***
Preliminarmente va dato atto della ritualità delle notifiche del ricorso introduttivo e del successivo decreto di fissazione udienza, il che comporta il rigetto dell'eccezione al riguardo sollevata. Nessuna rilevanza può sortire l'asserita indisponibilità da parte del reclamante delle credenziali della propria casella di posta elettronica atteso che era suo onere porsi nelle condizioni di averne accesso e verificare le comunicazioni e le notifiche in entrata.
Tanto premesso il reclamo appare nel merito fondato per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del
12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che la sede della ditta individuale in oggetto è sita, come rilevabile dalla documentazione di causa, in San Donato Milanese, e la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado, nel caso di specie, sulla base degli elementi di causa e di quanto riferito dal curatore nel corso del relativo esame oltre che degli elementi pagina 3 di 6 addotti dal reclamante, non appaiono integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della reclamante Parte_1
Da quanto emerge in atti, la debitoria della reclamante era costituita dal credito verso la stessa vantato dalla ricorrente pari ad euro pari ad euro 17.802,88 e dalla debitoria erariale pari Controparte_1 ad euro 110.042,32.
Nel corso del proprio esame il Curatore ha riepilogato innanzi a questa Corte i valori attivi e passivi riscontrati all'apertura della liquidazione, confermando l'entità della debitoria e, precisato che la ditta individuale in oggetto era assoggettata alla contabilità semplificata per cui non era tenuta al deposito di bilanci, ha riferito che per l'anno 2024 il fatturato si attestava su valori non superiori ad euro
100.000,00. Ha inoltre riferito che dalle risultanze desumibili dalle dichiarazioni resi redditi dell'impresa individuale in oggetto, riferite agli anni 2023, 2022 e 2021 risultava un fatturato pari rispettivamente a circa euro 99.000,00 per il 2023, a circa euro 95.000,00 per il 2022 e a circa euro
119.000,00 per il 2021.
Ne consegue che sulla base degli elementi offerti dal curatore fallimentare in ordine alla situazione economico-patrimoniale della società, anche in ragione della contenuta entità degli affari, sia in ordine agli elementi attivi sia in ordine agli elementi passivi, i valori soglia non appaiono superati.
Del pari la debitoria, come rilevabile dagli atti di causa sulla base delle precisazioni rese dal curatore e tenuto conto del volume contenuto degli affari, si attesta a livelli nettamente inferiori rispetto ai valori soglia.
Non appaiono pertanto integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della reclamante.
***
Conseguentemente, in riforma della reclamata sentenza, va revocata nei confronti della reclamante la apertura della Liquidazione Giudiziale disposta con la reclamata Parte_1 sentenza.
***
Il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte reclamante in ordine alla mancata partecipazione alla procedura, dovuta alla asserita non fruibilità della casella di posta elettronica per fatto proprio del reclamante, rimasto estraneo per fatto proprio al procedimento di primo grado, la cui partecipazione avrebbe evitato il protrarsi della procedura, comporta la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte reclamante e la ricorrente Parte_3
pagina 4 di 6 Nulla va invece disposto in ordine alle spese di lite tra il reclamante e la Giudiziale, CP_3 non essendosi la stessa costituita nella presente fase.
***
Avendo lo stesso reclamante, con il descritto comportamento processuale, dato causa alla apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, giusto il dettato dell'art. 147 del d.p.r. n. 115/2002 vanno poste a carico della le spese della procedura di liquidazione ed il compenso del Parte_1 curatore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) revoca la sentenza n. 43/2025 pubblicata il 17.04.2025 del Tribunale Ordinario di TO
IO, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale a carico della Parte_1
[...]
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
a) che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositi nella cancelleria
[...] del Tribunale di TO IO una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b) che, con la stessa cadenza, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
c) che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e pagina 5 di 6 compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d) che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile a
[...]
; Parte_1
4) dichiara integralmente compensate tra il reclamante e le spese di lite;
Controparte_1
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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