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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 961 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Di Campli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Giovanni Angelucci, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha convenuto in giudizio il marito, Parte_1 [...]
chiedendo che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi. CP_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 11 settembre 2010 nel Comune di Palata (CB) e che dall'unione sono nate due figlie, e , rispettivamente nel 2011 e nel 2015. La ricorrente ha Per_1 Per_2
dichiarato di essere attualmente disoccupata e priva di reddito, mentre il marito esercita la professione di avvocato. I coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione ordinaria dei beni e non possiedono proprietà in comune. La è intestataria di Parte_1 un'autovettura Citroen C4 e cointestataria, insieme alla madre, di un conto corrente postale con un saldo attivo di € 500,17. Inoltre, ha ereditato dal padre alcune quote di beni immobili siti in
Palata.
La ricorrente ha evidenziato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile,
determinando il venir meno dell'affectio coniugalis, tanto che la separazione di fatto è intervenuta il 10 ottobre 2023 con il rilascio della casa coniugale, la cui acquisizione era stata oggetto di un preliminare di acquisto non adempiuto.
Alla luce di tali circostanze, la ha chiesto al Tribunale di: autorizzare i coniugi Parte_1
a vivere separati;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre;
regolare il diritto di visita del padre secondo un piano genitoriale dettagliato;
determinare un contributo al mantenimento delle minori da parte del padre, pari a € 500,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie;
stabilire la comunicazione reciproca di eventuali cambi di residenza;
riconoscere il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e passaporti per le figlie;
assegnare l'uso esclusivo dell'autovettura Citroen C4 alla ricorrente.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato la ricostruzione dei Controparte_1
fatti operata dalla ricorrente, affermando di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali e sostenendo, al contrario, che sia stata la condotta della moglie a determinare
2 la crisi coniugale, con il venir meno dell'affectio coniugalis già da tempo antecedente al 10 ottobre 2023.
Inoltre, ha dichiarato di essere stato ripetutamente insultato e offeso dalla moglie anche in presenza delle figlie e di essere stato privato della possibilità di trascorrere con loro momenti significativi, inclusi i periodi festivi.
Il resistente ha lamentato l'atteggiamento ostativo della ricorrente nell'impedire alle figlie di mantenere un rapporto con i nonni e la bisnonna paterni, nonostante questi abbiano sostenuto economicamente la famiglia nel corso degli anni. In particolare, ha evidenziato di essere stato escluso da eventi importanti della vita delle figlie, come la cerimonia della Prima
Comunione della primogenita nonché dalle visite domestiche, sempre negate senza Per_1
alcuna giustificazione.
Pur aderendo alle richieste avanzate dalla controparte in merito alla separazione personale e alle condizioni proposte, il resistente ha chiesto che venga espressamente riconosciuto il suo diritto di trascorrere liberamente il proprio tempo con le figlie, nel rispetto del piano genitoriale,
e di riallacciare i rapporti tra le minori e la famiglia paterna.
Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione di documenti obbligatori ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Ha evidenziato che la percepisce da tempo forme di sostegno economico dallo Parte_1
Stato, dapprima sotto forma di reddito di cittadinanza (€ 900,00 mensili) e successivamente come assegno di inclusione (€ 650,00 mensili), oltre all'assegno unico per i figli minori (€
378,00 mensili). Ha sottolineato come tali somme siano sempre state integralmente gestite dalla moglie, senza alcuna trasparenza nella loro rendicontazione.
Alla luce di tali considerazioni, il resistente ha chiesto al Tribunale di: valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi costitutivi;
esperire il tentativo di conciliazione tra le parti;
accertata l'impossibilità di riconciliazione, dichiarare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso, con l'integrazione della richiesta di garantire il pieno esercizio del diritto di visita del padre e il ripristino dei rapporti tra le minori e la famiglia paterna;
condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.
Nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata dalla la parte ricorrente ha Parte_1
precisato e integrato alcune questioni in risposta alla comparsa di costituzione del resistente.
3 Più in particolare, la ricorrente prende atto che il resistente ha aderito alle condizioni di separazione indicate nel ricorso del 6 giugno 2024. La ricorrente contesta le affermazioni del resistente circa il venir meno dell'affectio coniugalis e precisa che lo avrebbe omesso CP_1
di informarla riguardo al contratto preliminare di acquisto della casa coniugale e al successivo giudizio di risoluzione, venendo a conoscenza della questione solo al momento della notifica dell'atto di preavviso di rilascio. Inoltre, accusa il resistente di aver dissipato i risparmi della famiglia senza informarla e di averle nascosto che la propria famiglia d'origine avesse contribuito economicamente alla vita familiare.
In merito ai rapporti tra le figlie e i nonni paterni, la ricorrente respinge le accuse del resistente, affermando che non ha mai ostacolato tali rapporti, ma che, al contrario, la famiglia paterna avrebbe avuto scarsi contatti con le bambine per loro stessa volontà. Sostiene inoltre che lo in passato, aveva dichiarato di non avere buoni rapporti con i propri genitori, CP_1
nonostante ora sostenga il contrario.
La ricorrente ritiene infondata la richiesta del resistente di esercitare il diritto di visita in modo “libero”, affermando che è necessario seguire una regolamentazione precisa per garantire la stabilità e l'equilibrio delle minori. Contesta l'affermazione secondo cui il padre non avrebbe trascorso nessuna festività con le figlie, sottolineando che, in realtà, lo non ha tenuto CP_1 con sé le bambine nei giorni festivi perché non dispone di un'abitazione idonea. Cita come esempio il periodo dal 18 al 21 agosto, durante il quale il resistente è rimasto nella casa coniugale con le figlie in assenza della madre.
Il resistente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione di alcuni documenti obbligatori ex art. 473-bis.12 c.p.c., in particolare la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. La ricorrente replica che la documentazione relativa agli estratti conto e ai beni immobili è già stata depositata e che l'unico documento mancante è la dichiarazione dei redditi, che però non era necessaria in quanto ella è disoccupata e priva di reddito. Contesta inoltre l'affermazione del resistente secondo cui ella avrebbe percepito interamente l'assegno di inclusione e l'assegno unico, precisando che questi sarebbero stati percepiti dallo CP_1
Tanto brevemente premesso in ordine alla questione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente, va osservato quanto segue.
Come detto, la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza documentale, rilevando l'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
4 tre anni da parte della ricorrente, in presunta violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. L'eccezione non può trovare accoglimento.
L'obbligo di allegazione documentale previsto dalla norma richiamata risponde all'esigenza di fornire al giudice un quadro chiaro e completo della situazione economico- patrimoniale delle parti, così da consentire una decisione consapevole e fondata in ordine alle richieste di contribuzione economica e alla regolamentazione degli interessi familiari. Tuttavia, tale obbligo non può essere interpretato in senso rigidamente formalistico, né può tradursi in un automatismo sanzionatorio che conduca all'inammissibilità della domanda in presenza di una carenza documentale che sia giustificata e non ostacoli l'accertamento delle condizioni economiche delle parti.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito, rientrando tra i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973. Non può dunque pretendersi la produzione di un documento che, per legge, ella non è tenuta a possedere, né la sua assenza può comportare l'inammissibilità del ricorso. D'altra parte, la parte ricorrente ha comunque assolto, almeno parzialmente, agli oneri documentali previsti dalla norma processuale, avendo prodotto gli estratti conto bancari e la documentazione relativa alla titolarità di beni immobili e mobili registrati, elementi che consentono una valutazione attendibile della sua situazione economica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi non comporta automaticamente l'improcedibilità o l'infondatezza delle richieste economiche, né impedisce al giudice di effettuare una ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale della parte attraverso altri elementi probatori. La Cassazione ha più volte ribadito che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale e non vincolano il giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. n.
28482/2022; Cass. n. 30502/2024). Inoltre, la valutazione della condizione economica delle parti non richiede necessariamente l'acquisizione di dati numerici di natura fiscale, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale complessiva (Cass. n.
3512/2010). In tal senso, si è escluso che l'omessa produzione delle dichiarazioni reddituali possa determinare ex se l'inammissibilità del ricorso, dovendo il giudice procedere a una valutazione sostanziale e complessiva delle condizioni economiche delle parti sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 33381/2022; Cass. n. 6529/2022).
5 Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata dalla parte resistente deve essere rigettata, non ravvisandosi alcuna violazione degli obblighi documentali tali da precludere l'esame del merito della domanda. Accogliere l'eccezione di inammissibilità significherebbe introdurre un formalismo eccessivo e privo di fondamento normativo, finendo per negare tutela a chi, per il solo fatto di non avere redditi imponibili, non possa produrre una documentazione che non è
tenuto ad avere. Il diritto di azione non può essere sacrificato in nome di un requisito formale che, in questo caso, si rivela del tutto superfluo.
Passando all'esame del merito, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori e , senza sollevare Per_1 Per_2 contestazioni in merito alla capacità genitoriale dell'altro. In assenza di elementi ostativi e considerata la natura ordinaria di tale modalità di affido, non sussistono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di mantenere un ruolo attivo e paritario nella crescita delle minori.
Per quanto concerne la collocazione prevalente, si osserva che la madre ha richiesto che le figlie siano stabilmente collocate presso di sé, con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre secondo il calendario da lei proposto, al quale il resistente ha formalmente aderito. In mancanza di contestazioni sul punto e tenuto conto della necessità di garantire alle minori un ambiente stabile e conforme alle loro esigenze educative e affettive, la collocazione presso la madre appare coerente con il superiore interesse delle figlie.
Pertanto, l'affidamento delle minori sarà disposto in forma condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il seguente calendario, al quale il resistente ha aderito:
- un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00;
6 - festività natalizie alternate, con il padre che trascorrerà il Natale in un anno e il
Capodanno nell'anno successivo, e così via ad anni alterni;
- festività pasquali alternate, con il padre che avrà le minori con sé il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- periodo estivo, con il padre che potrà tenere le figlie con sé per dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto.
Tale regolamentazione consente di garantire la continuità affettiva e il rispetto della bigenitorialità, in conformità con il piano genitoriale già proposto dalla madre e non contestato dal padre, assicurando altresì la stabilità necessaria alle minori per una crescita equilibrata.
In merito alla regolamentazione degli aspetti economici della separazione, la parte ricorrente ha richiesto che il padre versi un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione ISTAT, oltre alla corresponsione integrale dell'assegno unico per i figli minori e alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, comprendenti quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico-ricreative, previa documentazione.
Tali richieste risultano congrue e proporzionate sia alle esigenze delle minori sia alla capacità economica del resistente, il quale non ha sollevato obiezioni sul punto, manifestando adesione alle condizioni indicate dalla madre. L'importo dell'assegno di mantenimento appare adeguato al fine di garantire alle figlie un tenore di vita conforme alle loro necessità, mentre la ripartizione delle spese straordinarie risponde al criterio di equa contribuzione tra i genitori, coerente con l'affidamento condiviso.
Non essendo stata avanzata alcuna richiesta di assegno di mantenimento per la coniuge e non emergendo dagli atti elementi che ne giustifichino una determinazione d'ufficio, il contributo economico sarà determinato nei termini richiesti dalla parte ricorrente e accettati dal resistente.
Pertanto, deve essere posto in capo al resistente l'obbligo di versare, in Controparte_1
favore della ricorrente l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Il resistente inoltre, è tenuto a provvedere nella misura del CP_1
50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento delle figlie e non prevedibili, previo
7 accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali.
L'assegno unico deve essere attribuito interamente alla ricorrente Parte_1
Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla ricorrente di ottenere l'attribuzione esclusiva dell'autovettura Citroen C4, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, non rientrando tra le statuizioni che il giudice può disporre nell'ambito del presente procedimento di separazione personale. La separazione, infatti, ha lo scopo di regolare i rapporti tra i coniugi in relazione ai doveri derivanti dal matrimonio e all'affidamento e mantenimento dei figli, senza che il giudice possa provvedere, in assenza di un accordo tra le parti, all'assegnazione della proprietà di beni mobili registrati.
L'unico caso in cui l'uso di un'autovettura può essere disciplinato in sede di separazione
è laddove vi sia un'esigenza specifica legata al benessere e alla cura dei figli minori. Tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente ha formulato una richiesta di attribuzione esclusiva della vettura senza allegare alcuna motivazione connessa all'interesse delle figlie minori, né elementi che giustifichino l'intervento del giudice in tal senso.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per pronunciarsi sull'assegnazione del veicolo nell'ambito del presente procedimento, la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile, restando impregiudicata la facoltà delle parti di regolare la questione in altra sede.
In considerazione della sostanziale convergenza delle parti su tutte le domande, sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; C.F._2
8 - dispone l'affidamento delle minori nata il [...], e Persona_3
, nata il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori, Persona_4
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre non collocatario possa tenere con sé le figlie minori secondo il calendario di visita specificamente indicato in motivazione;
- pone, in capo a , l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento delle figlie minori (in ragione di € 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che sia tenuto a provvedere nella misura del 50% alle spese Controparte_1 che eccedono l'ordinario mantenimento delle figlie e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese
di istruzione presso istituti e università statali;
- attribuisce l'assegno unico interamente alla ricorrente Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente di ottenere l'attribuzione esclusiva dell'autovettura;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 961 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 4 dicembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Di Campli, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Giovanni Angelucci, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 dicembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha convenuto in giudizio il marito, Parte_1 [...]
chiedendo che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi. CP_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 11 settembre 2010 nel Comune di Palata (CB) e che dall'unione sono nate due figlie, e , rispettivamente nel 2011 e nel 2015. La ricorrente ha Per_1 Per_2
dichiarato di essere attualmente disoccupata e priva di reddito, mentre il marito esercita la professione di avvocato. I coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione ordinaria dei beni e non possiedono proprietà in comune. La è intestataria di Parte_1 un'autovettura Citroen C4 e cointestataria, insieme alla madre, di un conto corrente postale con un saldo attivo di € 500,17. Inoltre, ha ereditato dal padre alcune quote di beni immobili siti in
Palata.
La ricorrente ha evidenziato che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile,
determinando il venir meno dell'affectio coniugalis, tanto che la separazione di fatto è intervenuta il 10 ottobre 2023 con il rilascio della casa coniugale, la cui acquisizione era stata oggetto di un preliminare di acquisto non adempiuto.
Alla luce di tali circostanze, la ha chiesto al Tribunale di: autorizzare i coniugi Parte_1
a vivere separati;
disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso la madre;
regolare il diritto di visita del padre secondo un piano genitoriale dettagliato;
determinare un contributo al mantenimento delle minori da parte del padre, pari a € 500,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie;
stabilire la comunicazione reciproca di eventuali cambi di residenza;
riconoscere il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e passaporti per le figlie;
assegnare l'uso esclusivo dell'autovettura Citroen C4 alla ricorrente.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha contestato la ricostruzione dei Controparte_1
fatti operata dalla ricorrente, affermando di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali e sostenendo, al contrario, che sia stata la condotta della moglie a determinare
2 la crisi coniugale, con il venir meno dell'affectio coniugalis già da tempo antecedente al 10 ottobre 2023.
Inoltre, ha dichiarato di essere stato ripetutamente insultato e offeso dalla moglie anche in presenza delle figlie e di essere stato privato della possibilità di trascorrere con loro momenti significativi, inclusi i periodi festivi.
Il resistente ha lamentato l'atteggiamento ostativo della ricorrente nell'impedire alle figlie di mantenere un rapporto con i nonni e la bisnonna paterni, nonostante questi abbiano sostenuto economicamente la famiglia nel corso degli anni. In particolare, ha evidenziato di essere stato escluso da eventi importanti della vita delle figlie, come la cerimonia della Prima
Comunione della primogenita nonché dalle visite domestiche, sempre negate senza Per_1
alcuna giustificazione.
Pur aderendo alle richieste avanzate dalla controparte in merito alla separazione personale e alle condizioni proposte, il resistente ha chiesto che venga espressamente riconosciuto il suo diritto di trascorrere liberamente il proprio tempo con le figlie, nel rispetto del piano genitoriale,
e di riallacciare i rapporti tra le minori e la famiglia paterna.
Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione di documenti obbligatori ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Ha evidenziato che la percepisce da tempo forme di sostegno economico dallo Parte_1
Stato, dapprima sotto forma di reddito di cittadinanza (€ 900,00 mensili) e successivamente come assegno di inclusione (€ 650,00 mensili), oltre all'assegno unico per i figli minori (€
378,00 mensili). Ha sottolineato come tali somme siano sempre state integralmente gestite dalla moglie, senza alcuna trasparenza nella loro rendicontazione.
Alla luce di tali considerazioni, il resistente ha chiesto al Tribunale di: valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi costitutivi;
esperire il tentativo di conciliazione tra le parti;
accertata l'impossibilità di riconciliazione, dichiarare la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso, con l'integrazione della richiesta di garantire il pieno esercizio del diritto di visita del padre e il ripristino dei rapporti tra le minori e la famiglia paterna;
condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.
Nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata dalla la parte ricorrente ha Parte_1
precisato e integrato alcune questioni in risposta alla comparsa di costituzione del resistente.
3 Più in particolare, la ricorrente prende atto che il resistente ha aderito alle condizioni di separazione indicate nel ricorso del 6 giugno 2024. La ricorrente contesta le affermazioni del resistente circa il venir meno dell'affectio coniugalis e precisa che lo avrebbe omesso CP_1
di informarla riguardo al contratto preliminare di acquisto della casa coniugale e al successivo giudizio di risoluzione, venendo a conoscenza della questione solo al momento della notifica dell'atto di preavviso di rilascio. Inoltre, accusa il resistente di aver dissipato i risparmi della famiglia senza informarla e di averle nascosto che la propria famiglia d'origine avesse contribuito economicamente alla vita familiare.
In merito ai rapporti tra le figlie e i nonni paterni, la ricorrente respinge le accuse del resistente, affermando che non ha mai ostacolato tali rapporti, ma che, al contrario, la famiglia paterna avrebbe avuto scarsi contatti con le bambine per loro stessa volontà. Sostiene inoltre che lo in passato, aveva dichiarato di non avere buoni rapporti con i propri genitori, CP_1
nonostante ora sostenga il contrario.
La ricorrente ritiene infondata la richiesta del resistente di esercitare il diritto di visita in modo “libero”, affermando che è necessario seguire una regolamentazione precisa per garantire la stabilità e l'equilibrio delle minori. Contesta l'affermazione secondo cui il padre non avrebbe trascorso nessuna festività con le figlie, sottolineando che, in realtà, lo non ha tenuto CP_1 con sé le bambine nei giorni festivi perché non dispone di un'abitazione idonea. Cita come esempio il periodo dal 18 al 21 agosto, durante il quale il resistente è rimasto nella casa coniugale con le figlie in assenza della madre.
Il resistente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata allegazione di alcuni documenti obbligatori ex art. 473-bis.12 c.p.c., in particolare la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. La ricorrente replica che la documentazione relativa agli estratti conto e ai beni immobili è già stata depositata e che l'unico documento mancante è la dichiarazione dei redditi, che però non era necessaria in quanto ella è disoccupata e priva di reddito. Contesta inoltre l'affermazione del resistente secondo cui ella avrebbe percepito interamente l'assegno di inclusione e l'assegno unico, precisando che questi sarebbero stati percepiti dallo CP_1
Tanto brevemente premesso in ordine alla questione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente, va osservato quanto segue.
Come detto, la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza documentale, rilevando l'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
4 tre anni da parte della ricorrente, in presunta violazione dell'art. 473-bis.12 c.p.c. L'eccezione non può trovare accoglimento.
L'obbligo di allegazione documentale previsto dalla norma richiamata risponde all'esigenza di fornire al giudice un quadro chiaro e completo della situazione economico- patrimoniale delle parti, così da consentire una decisione consapevole e fondata in ordine alle richieste di contribuzione economica e alla regolamentazione degli interessi familiari. Tuttavia, tale obbligo non può essere interpretato in senso rigidamente formalistico, né può tradursi in un automatismo sanzionatorio che conduca all'inammissibilità della domanda in presenza di una carenza documentale che sia giustificata e non ostacoli l'accertamento delle condizioni economiche delle parti.
Nel caso in esame, la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito, rientrando tra i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973. Non può dunque pretendersi la produzione di un documento che, per legge, ella non è tenuta a possedere, né la sua assenza può comportare l'inammissibilità del ricorso. D'altra parte, la parte ricorrente ha comunque assolto, almeno parzialmente, agli oneri documentali previsti dalla norma processuale, avendo prodotto gli estratti conto bancari e la documentazione relativa alla titolarità di beni immobili e mobili registrati, elementi che consentono una valutazione attendibile della sua situazione economica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi non comporta automaticamente l'improcedibilità o l'infondatezza delle richieste economiche, né impedisce al giudice di effettuare una ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale della parte attraverso altri elementi probatori. La Cassazione ha più volte ribadito che le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale e non vincolano il giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. n.
28482/2022; Cass. n. 30502/2024). Inoltre, la valutazione della condizione economica delle parti non richiede necessariamente l'acquisizione di dati numerici di natura fiscale, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale complessiva (Cass. n.
3512/2010). In tal senso, si è escluso che l'omessa produzione delle dichiarazioni reddituali possa determinare ex se l'inammissibilità del ricorso, dovendo il giudice procedere a una valutazione sostanziale e complessiva delle condizioni economiche delle parti sulla base delle prove disponibili (Cass. n. 33381/2022; Cass. n. 6529/2022).
5 Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata dalla parte resistente deve essere rigettata, non ravvisandosi alcuna violazione degli obblighi documentali tali da precludere l'esame del merito della domanda. Accogliere l'eccezione di inammissibilità significherebbe introdurre un formalismo eccessivo e privo di fondamento normativo, finendo per negare tutela a chi, per il solo fatto di non avere redditi imponibili, non possa produrre una documentazione che non è
tenuto ad avere. Il diritto di azione non può essere sacrificato in nome di un requisito formale che, in questo caso, si rivela del tutto superfluo.
Passando all'esame del merito, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori e , senza sollevare Per_1 Per_2 contestazioni in merito alla capacità genitoriale dell'altro. In assenza di elementi ostativi e considerata la natura ordinaria di tale modalità di affido, non sussistono ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di mantenere un ruolo attivo e paritario nella crescita delle minori.
Per quanto concerne la collocazione prevalente, si osserva che la madre ha richiesto che le figlie siano stabilmente collocate presso di sé, con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre secondo il calendario da lei proposto, al quale il resistente ha formalmente aderito. In mancanza di contestazioni sul punto e tenuto conto della necessità di garantire alle minori un ambiente stabile e conforme alle loro esigenze educative e affettive, la collocazione presso la madre appare coerente con il superiore interesse delle figlie.
Pertanto, l'affidamento delle minori sarà disposto in forma condivisa, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il seguente calendario, al quale il resistente ha aderito:
- un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00;
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00;
6 - festività natalizie alternate, con il padre che trascorrerà il Natale in un anno e il
Capodanno nell'anno successivo, e così via ad anni alterni;
- festività pasquali alternate, con il padre che avrà le minori con sé il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- periodo estivo, con il padre che potrà tenere le figlie con sé per dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto.
Tale regolamentazione consente di garantire la continuità affettiva e il rispetto della bigenitorialità, in conformità con il piano genitoriale già proposto dalla madre e non contestato dal padre, assicurando altresì la stabilità necessaria alle minori per una crescita equilibrata.
In merito alla regolamentazione degli aspetti economici della separazione, la parte ricorrente ha richiesto che il padre versi un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione ISTAT, oltre alla corresponsione integrale dell'assegno unico per i figli minori e alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, comprendenti quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e ludico-ricreative, previa documentazione.
Tali richieste risultano congrue e proporzionate sia alle esigenze delle minori sia alla capacità economica del resistente, il quale non ha sollevato obiezioni sul punto, manifestando adesione alle condizioni indicate dalla madre. L'importo dell'assegno di mantenimento appare adeguato al fine di garantire alle figlie un tenore di vita conforme alle loro necessità, mentre la ripartizione delle spese straordinarie risponde al criterio di equa contribuzione tra i genitori, coerente con l'affidamento condiviso.
Non essendo stata avanzata alcuna richiesta di assegno di mantenimento per la coniuge e non emergendo dagli atti elementi che ne giustifichino una determinazione d'ufficio, il contributo economico sarà determinato nei termini richiesti dalla parte ricorrente e accettati dal resistente.
Pertanto, deve essere posto in capo al resistente l'obbligo di versare, in Controparte_1
favore della ricorrente l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese. Il resistente inoltre, è tenuto a provvedere nella misura del CP_1
50% alle spese che eccedono l'ordinario mantenimento delle figlie e non prevedibili, previo
7 accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese di istruzione presso istituti e università statali.
L'assegno unico deve essere attribuito interamente alla ricorrente Parte_1
Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla ricorrente di ottenere l'attribuzione esclusiva dell'autovettura Citroen C4, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, non rientrando tra le statuizioni che il giudice può disporre nell'ambito del presente procedimento di separazione personale. La separazione, infatti, ha lo scopo di regolare i rapporti tra i coniugi in relazione ai doveri derivanti dal matrimonio e all'affidamento e mantenimento dei figli, senza che il giudice possa provvedere, in assenza di un accordo tra le parti, all'assegnazione della proprietà di beni mobili registrati.
L'unico caso in cui l'uso di un'autovettura può essere disciplinato in sede di separazione
è laddove vi sia un'esigenza specifica legata al benessere e alla cura dei figli minori. Tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente ha formulato una richiesta di attribuzione esclusiva della vettura senza allegare alcuna motivazione connessa all'interesse delle figlie minori, né elementi che giustifichino l'intervento del giudice in tal senso.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per pronunciarsi sull'assegnazione del veicolo nell'ambito del presente procedimento, la relativa domanda deve essere dichiarata inammissibile, restando impregiudicata la facoltà delle parti di regolare la questione in altra sede.
In considerazione della sostanziale convergenza delle parti su tutte le domande, sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...]; C.F._2
8 - dispone l'affidamento delle minori nata il [...], e Persona_3
, nata il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori, Persona_4
con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre non collocatario possa tenere con sé le figlie minori secondo il calendario di visita specificamente indicato in motivazione;
- pone, in capo a , l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 500,00, a titolo di mantenimento delle figlie minori (in ragione di € 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che sia tenuto a provvedere nella misura del 50% alle spese Controparte_1 che eccedono l'ordinario mantenimento delle figlie e non prevedibili, previo accordo, non però necessario per le spese mediche (sufficiente la prescrizione medica) e le spese
di istruzione presso istituti e università statali;
- attribuisce l'assegno unico interamente alla ricorrente Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente di ottenere l'attribuzione esclusiva dell'autovettura;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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