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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 464/2021 promossa da:
(c.f. ), ammessa al gratuito patrocinio con Parte_1 C.F._1
l'avv. SEROTTI CRISTINA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARO MARCO e dell'avv. STEFANO GIOVE , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 13.3.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.178/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Massimo
Maione Mannamo nel giudizio recante R.G.18429/2016, depositata in cancelleria in data
27/01/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nato a [...] il 4 febbraio Controparte_1
1961 (cf. , domiciliato per l'incarico in Montelupo Fiorentino, Via C.F._2
Raffaello Caverni n.127, Notaio nei confronti dell'attrice, per i titoli e di fatti di cui in premessa;
B) Conseguentemente condannarlo al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
45.895,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 18 febbraio 2009 al saldo effettivo,
o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito dell'istruttoria o essere liquidata, in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di alcune delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Prove per testi sui seguenti capitoli
1) DC “che nel corso degli anni 2008 -2009, Ella era responsabile dell'ufficio di Confcommercio di Empoli “.
2) DC “che lei ebbe a presentare le signore e a Persona_1 Persona_2 Parte_1
all'epoca collaboratrice di Confcommercio”.
3) DC “che le signore e erano socie di Confcommercio, dove Persona_1 Persona_2
avevano già frequentato un corso su e che volevano aprire un'attività innovativa di CP_2
ristorazione, aperta 24/24 h”.
4) DC “che nel corso dell'incontro le medesime signore chiesero a di verificare se vi Parte_1
fossero fondi UE in merito alla realizzazione del progetto di cui al capitolo 5), ed a tale scopo consegnarono a la documentazione, già pronta in un fascicolo, in copia”. Parte_1
5) DC Che ebbe a contattare chiedendole di passare dagli uffici Di Empoli, poichè Parte_1
c'era il comandante dei Carabinieri che voleva parlarle. In quella occasione, dopo essere stata informata che avevano fermato la fuori dalla filiale di Montelupo della Banca Toscana, il Per_1
comandante dei CC le chiedeva in merito dei suoi rapporti con la stessa Ed in quella Per_1
occasione, spiegò di non aver mai avuto visione della carta d'identità in originale per Parte_1
firmare i documenti, ma solo di aver proceduto sulla scorta del fascicolo consegnatole contenente i documenti in copia, e di aver comunque atteso l'atto costitutivo.”
6) “DC che il comandante dei Carabinieri chiese a di andare in caserma per Parte_1
depositare la sua testimonianza ed- eventualmente-denuncia.”
7) “DC che Confcommercio non era tenuta a verificare la veridicità dei documenti, nè per
l'iscrizione a socio nè per l'iscrizione ai corsi”.
Si indica a teste sui capitoli da 1) a 7) c/o Confcommercio Firenze in Piazza Testimone_1
Pietro Annigoni, 9/D – 50122 Firenze Per l'appellato: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 178/2021 resa dal Tribunale di Firenze
e pubblicata il 27/01/2021;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello nei confronti del Dott. limitare comunque il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e CP_1
1227 c.c.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27.1.2021 e notificata il 5.2.2021 , in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso Pt_2
la sentenza n. 178/2021 con cui il Tribunale di Firenze ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti del notaio
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite Per_3
A sostegno della domanda l'attrice in primo grado premetteva di aver svolto attività di Consulente finanziario, e di operare come Promotore Commerciale per il Centro
Fidi spa, e quale Mediatore Creditizio per conto di Confcommercio Firenze;
nel 2008 aveva conosciuto, nell'esercizio delle sue funzioni presso la Confcommercio di
Empoli, tale la quale aveva manifestato il proprio interesse alla possibile Persona_1
erogazione di un contributo europeo gestito dalla Regione Toscana da impiegare per la realizzazione di un progetto relativo all' apertura di una struttura polivalente, comprendente bar, ristorante, pizzeria, gastronomia, un locale all'aperto, rivendita di tabacchi e sala giochi. Tempo, dopo, in data 22 Gennaio 2009 aveva ricevuto presso il suo studio la che, nella qualità di legale rappresentante della appena Persona_1
costituita società All'Ocaciuca srl, le aveva conferito l'incarico per la redazione della parte tecnica della domanda finalizzata all'ottenimento del contributo europeo. In esecuzione del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, aveva così redatto cinque progetti, realizzato inoltre un business plan in esecuzione di ulteriore incarico conferitole il 4.2.2009, maturando un credito, secondo le tariffe oggetto di specifica approvazione da parte della cliente, di € 46.895,11, di cui € 1.000 già ricevuti in acconto. Deduceva poi che in data 20 Febbraio 2009 era stata contattata dai
Carabinieri che le avevano riferito che la carta di identità della era falsa o Per_1
alterata, così che il nome riportato nel documento identificativo risultava incerto, procedendo quindi anch'ella a formalizzare denuncia-querela nei confronti della donna, avendo scoperto che la società All'Ocaciuca, costituita dalla e da altra Per_1
socia, era stata creata solo per ottenere truffaldinamente il contributo regionale.
Lamentava infine di non aver potuto percepire il compenso pattuito, stante l'impossidenza della compagine sociale.
Sulla scorta di tale allegazioni in fatto, l'attrice assumeva che del danno subìto, rappresentato dalla mancata percezione del compenso pattuito per l'opera prestata, doveva rispondere il Notaio il quale, nel rogare l'atto costitutivo della Per_3
società All'Ocaciuca, aveva omesso di identificare correttamente la Per_1
avvalendosi unicamente della fotocopia della carta di identità da questa esibita, invece di richiedere l'originale, e senza avvedersi che il documento apparentemente rilasciato dal Comune di Montelupo Fiorentino, recava tuttavia il timbro del CP_3
venendo meno così ai propri obblighi imposti dall'art. 49 l. n. 89/1913.
[...]
Sosteneva che se il Notaio si fosse accorto che il documento della era Per_1
contraffatto non avrebbe proceduto al rogito dell'atto costitutivo della società, sì che ella non avrebbe istaurato alcun rapporto con la concludendo per la Per_1
condanna del convenuto al pagamento della somma di € 45.895,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il quale eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione Per_3
attiva della in quanto non era stata parte del contratto costitutivo della società Pt_1 All'Ocaciuca srl, sì che non aveva alcun titolo per invocare la responsabilità contrattuale del Notaio. Nel merito sosteneva che la stessa attrice, prima del contratto costitutivo di società, aveva proceduto ad identificare la a mezzo Per_1
copia di carta di identità; ella inoltre aveva operato quale consulente e/o mediatore finanziario, pertanto aveva lo specifico obbligo, discendente dall'art. 18 del d.lgs n.
231/2007 di identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base dei documenti forniti o delle informazioni assunte. Negava infine di aver posto in essere una condotta professionale negligente, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
All'esito di istruttoria documentale, dopo il rigetto delle istanze di prova per testi di parte attrice in quanto superflue, il Tribunale di Firenze, ricondotta la pretesa risarcitoria attorea nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del professionista, ritenuta provata la condotta negligente del nella CP_1
identificazione della in sede di rogito dell'atto di costituzione della società Per_1
All'Ocaciuca (doc. 9 fasc. parte attrice), e la violazione da parte del notaio degli obblighi di cui all'art. 49 l. n. 89/1913, escludeva tuttavia la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta del convenuto ed il danno subìto dalla per avere la Pt_1
medesima, ben prima che fosse costituita la società All'Ocaciuca, proceduto ad identificare la sulla scorta del medesimo documento alterato successivamente Per_1
esibito al Notaio, come dichiarato dalla stessa attrice in sede di denuncia -querela sporta dinanzi ai Carabinieri. Affermava in particolare il primo giudice che “in tal modo l'attività di identificazione della da parte della precedette quella medesima attività Per_1 CP_4
di identificazione che sarebbe stata successivamente posta in essere dal Notaio, così che si può affermare che l'operato della quale attività a questa imputabile, si pose quale causa Pt_1 efficiente esclusiva del danno da essa lamentato, relegando l'attività del Notaio ad occasione estranea nella serie causale di verificazione del danno, privandola finanche di alcuna valenza concausale(per tali principi si vedano Cass. n. 92/2017; Cass. n. 18094/2005). In definitiva, se la si fosse accorta, utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del documento di Pt_1
identità presentatole dalla documento da essa visionato- avrebbe certamente omesso di Per_1 procedere oltre nel rapporto professionale con la ancora prima della costituzione della società Per_1
in accomandita semplice da parte del Notaio: si sarebbe avveduta, in tal modo, parte attrice, che le intenzioni della non potevano essere serie, poiché altrimenti non avrebbe esibito un documento Per_1
contraffatto. “. Precisava inoltre che “ non ha rilevanza se la avesse un obbligo ex lege, Pt_1
quale mediatore o consulente creditizio, di procedere alla esatta identificazione della in Per_1
quanto tale attività(di identificazione) è stata 'comunque' posta in essere dalla la quale, Pt_1
pertanto, deve solo ed esclusivamente a sé imputare l'affidamento fatto su di un documento facilmente riscontrabile come alterato o falso.”, pertanto rigettava la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta decisione la a proposto appello articolato in tre motivi. Pt_1
Con il primo lamenta che il Tribunale sia incorso in errore nella parte in cui ha statuito che “se la si fosse accorta, utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del Pt_1
documento di identità presentato dalla - documento da essa visionato - avrebbe certamente Per_1
omesso di procedere oltre nel rapporto professionale”. Secondo parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe letto in modo errato la denuncia querela presentata da Pt_1
ei confronti di - documento 8 allegato all'atto di citazione - non
[...] Persona_1
dando rilievo alla circostanza che la dichiarava di aver accertato l'identità della Pt_1
signora dalla sola copia del documento della carta di identità. Per_1
Con il secondo motivo l'appellante assume che il Tribunale abbia omesso di considerare che il mandato da parte della Sig.ra le era stato conferito in Persona_1
data successiva alla costituzione della società Ocaciuca srl a rogito del Dott. CP_1
del 22 gennaio 2009, invece indicato in sentenza come risalente al 2012 . Con il terzo motivo infine la impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha Pt_1
ritenuto il difetto di nesso eziologico tra la condotta colposa del notaio ed il danno da essa patito.
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato con conferma della sentenza gravata;
nella denegata ipotesi di accoglimento ha chiesto tenersi conto nella liquidazione del danno degli artt. 1223,
1225 e 1227 c.c.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 13.2.2024, poi con decreto della Presidente di Sezione del 19.12.2024 rimessa sul ruolo, per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del 13.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c concessi in forma ridotta (40+20).
2. Perimetro della decisione
Non è in contestazione in quanto coperta da giudicato la qualificazione operata dal primo giudice della domanda della ei confronti del notaio come azione Pt_1 CP_1
di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. quale soggetto
(asseritamente) danneggiato dalla negligente esecuzione da parte del professionista dell'incarico ricevuto da terzi di rogare l'atto di costituzione della società all'Ocaciuca srl. E' altresì divenuto incontrovertibile perché non impugnato in via incidentale dall'appellato, il positivo accertamento contenuto in sentenza della sussistenza di una sua condotta colposa posta in essere in sede di rogito dell'atto di costituzione della
Ocaciuca srl, per non essersi accorto della alterazione/contraffazione della copia della carta di identità in tale occasione esibitagli dalla signora legale Per_1
rappresentante della costituenda società. Sul punto il primo giudice ha così argomentato : ” Il Notaio rogante, infanti, non si avvide che nel documento identificativo esibitogli dalla in corrispondenza della firma dell'ufficiale dell'anagrafe vi era il timbro del comune Per_1
di Empoli quando, invece, il documento risultava essere stato emesso dal comune Montelupo
Fiorentino: il professionista non si accorse, in tal modo, della falsità e/o alterazione del documento di identità il quale, pertanto, non aveva l'efficacia di assolvere la funzione di garantire l'identità del soggetto stipulante. In tal modo il Notaio è venuto meno agli obblighi di cui all'art. 49 l. n.
89/1913 a mente del quale e «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». Ebbene, la carta alterata e/o contraffatta, qualora oggetto di attenta verifica da parte del Notaio, non poteva certo attestare con certezza l'identità della
così che il Notaio avrebbe dovuto astenersi dal procedere alla stipula del contratto costitutivo Per_1
di società essendo incerta l'identità della parte contraente.”
La poi ha sempre allegato di aver ricevuto mandato dalla signora in Pt_1 Per_1
qualità di legale rappresentate della Ocaciuca srl e non a titolo personale, pertanto siffatta allegazione reiterata in atto di appello non è nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c., come invece sostenuto dell'appellato. Inoltre i due contratti di mandato,
l'uno del 22.1.2009 (coevo all'atto di costituzione della società) e l'altro del 4.2.2009, redatti in forma scritta, sono stati ritualmente depositati dalla attrice in allegato all'atto di citazione ( doc.2 e 3) e da essi emerge che la signora non era Per_1
contraente in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società Ocaciuca, futura destinataria dei finanziamenti da richiedere, pertanto anche tali fatti costitutivi della domanda della attrice-appellante devono considerarsi pacificamente accertati.
E' infine incontestato che sia stato lo stesso notaio ad avvedersi successivamente della alterazione/contraffazione del documento, sporgendo denuncia ( memoria n.1 ex art.183 comma VI c.p.c attrice e memoria n.3 convenuto) e così dando impulso ad un procedimento penale nei confronti della Per_1
3. Sulle istanze istruttorie reiterate dell'appellante
L'appellante si è limitata a riproporre le istanze di prova orale ritenute superflue dal
Tribunale e non ammesse, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la suddetta statuizione ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali avrebbero invece dovuto essere ammesse e in che misura la loro assunzione avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata. Si richiama il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3274/2019;
1532/2018; Cass. n. 25652/2017), secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Ad abubdantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante e non ammessi dal giudice di prime cure non siano idonei a dimostrare fatti decisivi ai fini della soluzione della controversia.
4. L'appello
Con il primo motivo parte appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha affermato che ben prima che fosse costituita la società all'Ocaciuca, la veva proceduto ad identificare la sulla scorta del medesimo documento Pt_1 Per_1
alterato e successivamente esibito al Notaio, richiamando il primo giudice il contenuto della denuncia sporta in data 20 Febbraio 2009 dalla medesima che Pt_1
in tal sede dichiarava : «La signora mi lasciò immediatamente copia di tutta la Per_1
documentazione in suo possesso tra cui copia della carta di identità dalla quale accertavo l'identità nata a [...] in data [...], residente a [...], il suo codice Persona_1
fiscale, copia dell'iscrizione all'Iva come ditta individuale, copia del documento relativo alla signora
, sua futura socia comunicandomi che di lì a breve avrebbero costituito la società Persona_2
per la gestione della struttura»(doc. 8 fasc. parte attrice).”
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che ella abbia proceduto ad un attività di identificazione della né considerato che Per_1
ella aveva visionato unicamente una copia della carta di identità.
La doglianza è infondata
Invero la ha sempre allegato di aver conosciuto la Sig.ra nell'esercizio Pt_1 Per_1
delle proprie funzioni di Consulente in materia creditizia nel dicembre 2008 presso la Confcommercio di Empoli, quindi ben prima di qualsiasi intervento da parte del Notaio e che la donna le chiese una consulenza su eventuali finanziamenti CP_1
europei gestiti dalla Regione Toscana in scadenza, fornendole, su richiesta della stessa la documentazione necessaria per istruire la pratica, tra cui copia della sua carta Pt_1
di identità. Per tale ragione, quanto sopra contestato, ossia il fatto che l'appellante ebbe a prendere visione della sola copia del documento di identità e non dell'originale, nulla muta in quanto non soltanto avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza , accorgersi della contraffazione, ma, dovendo predisporre , in vista della costituzione della futura società di cui la sarebbe stata legale rappresentante Per_1
oltre che socia, una richiesta di finanziamento per l'apertura di attività di ristorazione da inoltrare alla Regione per l'erogazione di fondi europei, avrebbe dovuto chiedere alla futura cliente l'originale della carta di identità, proprio in considerazione della natura della pratica che avrebbe dovuto istruire. E' dunque del tutto condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale di Firenze secondo cui “se la si fosse accorta, Pt_1
utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del documento di identità presentatole dalla documento da essa visionato- avrebbe certamente omesso di procedere oltre nel rapporto Per_1
professionale con la ancora prima della costituzione della società in accomandita semplice da Per_1
parte del Notaio: si sarebbe avveduta, in tal modo, parte attrice, che le intenzioni della non Per_1
potevano essere serie, poiché altrimenti non avrebbe esibito un documento contraffatto.”
Ininfluente è poi l'errore materiale denunciato con il secondo motivo e in cui è effettivamente incorso il Tribunale nell'indicare come data del rogito dell'atto di costituzione della società, luglio del 2012, invece che quella corretta del 22.1.2009, risultante dall'atto pubblico versato in atti, poichè comunque trattasi di attività successiva alla consegna da parte della alla della documentazione Per_1 Pt_1
propedeutica alla verifica della fattibilità della richiesta di finanziamento, quindi della fotocopia della carta di identità contraffatta.
Con il terzo motivo si censura il capo della sentenza ove il primo giudice ha escluso il nesso di causalità della condotta colposa del notaio nell'identificazione della Per_1
in sede di rogito ed il danno lamentato dalla ritenendo che la condotta a sua Pt_1 volta negligente di quest'ultima nella fase anteriore alla costituzione della società , sia stata “causa efficiente esclusiva, rispetto alla quale l'attività del Notaio regredisce al rango di mera occasione “estranea nella serie causale di verificazione del danno, privandola finanche di alcuna valenza concausale(per tali principi si vedano Cass. n. 92/2017; Cass. n. 18094/2005).”
Assume l'appellante che il Tribunale non abbia considerato che i due incarichi ricevuti dalla in qualità di legale rappresentante della società, siano stati Per_1
formalizzati dopo la costituzione della stessa e che pertanto ella non si preoccupò di verificare l'originale della carta di identità della da una parte perché il soggetto Per_1
giuridico che le conferiva l'incarico era la società, dall'altra perché si affidò al fatto che i dati riportati sulla copia del documento in suo possesso fossero coincidenti con quelli indicati nell'atto costitutivo della società a rogito del Notaio CP_1
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto si rileva che nell'atto a rogito del notaio non sono indicati gli CP_1
estremi della carta di identità della quindi questa attività di verifica di Per_1
corrispondenza con quelli della fotocopia in sua possesso che la sostiene di Pt_1
aver effettuato, è smentita per tabulas oltre che contraddetta dalle stesse allegazioni dell'attrice in primo grado, ove ha imputato al notaio di aver proceduto ad accertare l'identità della sulla scorta della sola fotocopia del documento di identità. Per_1
La circostanza poi che la le abbia conferito gli incarichi non in proprio, ma Per_1
quale legale rappresentante della società, non si comprende come avrebbe potuto esimere l'appellante dal compiere le necessarie verifiche sull'identità della mandante, che anzi erano ancora più doverose, proprio in ragione della carica rivestita dalla sua controparte contrattuale. La verifica dell' identità della chiedendole Per_1
l'esibizione dell'originale della carta di identità era altresì attività a cui la era Pt_1
tenuta anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 2 del contratto di prestazione d'opera del 22.1.2009.
Si osserva inoltre che l'atto di costituzione della società a rogito del notaio CP_1
del 22.1.2009, nelle disposizioni finali attesta che la lettura e sottoscrizione del documento da parte dei contraenti è avvenuta alle ore 18,00; l'atto è stato registrato il 26 gennaio e la copia conforme all'originale prodotta dalla appellante, la quale quindi corrisponde a quella che si fece consegnare dalla reca la data del 27 Per_1
gennaio 2009 (doc. 9 atto di citazione di primo grado) : ne consegue che il primo contratto di prestazione d'opera professionale del 22.1.2009 ( doc. 2 atto di citazione di primo grado) per la redazione della domanda di agevolazione, verosimilmente è stato stipulato fra la e la enza che quest'ultima abbia visionato l'atto a Per_1 Pt_1
rogito del notaio e prima ancora della sua registrazione , necessaria ai fini CP_1
dell'acquisizione della personalità giuridica della società, a sua volta subordinata all'avvenuto avveramento delle condizioni di costituzione di cui all'art. 2329 c.c . Va escluso dunque che l'appellante abbia fatto affidamento sull'identificazione della da parte del notaio, dovendosi invece alla medesima imputare una condotta Per_1
incauta e negligente nell'aver omesso di verificare l'identità della cliente, mediante visione dell'originale della carta di identità, accontentandosi invece di una mera fotocopia, della cui alterazione non si è avveduta. La infine appare essere Pt_1
semmai stata vittima di una condotta truffaldina posta in essere in suo danno dalla nei confronti della quale tuttavia, non risulta abbia mai agito. Per_1
Si osserva infine che difetta anche la prova del danno, rappresentato nella prospettazione dell'attrice appellante, dal mancato conseguimento dei compensi pattuiti pari ad euro 45.895,00 come da fattura n.7 del 18.2.2009 ( doc.7 atto di citazione di primo grado) in quanto gli importi di € 11.151,60 per la redazione della domanda di agevolazione pari all'1,5% del finanziamento richiesto e di € 22.303,20 per la redazione del Business Plan sempre rapportato al valore del medesimo finanziamento, erano dovuti solo in caso d'esito positivo della pratica, come espressamente pattuito all'art. 6 de contratto del 22.1.2009 il quale prevedeva : “per
l'opera svolta vi sarà riconosciuto un rimborso spese (art. 2234 c.c.) pari all'1,5% (uno virgola cinque) più IVA, calcolato sull'importo delle domande presentate oltre all'importo pari al 3,00%
(tre per cento) più IVA, calcolato sull'importo del finanziamento o dell'agevolazione richiesta, da pagarsi al ricevimento della comunicazione d'esito positivo delladomanda inerente l'oggetto dell'incarico e comunque non oltre il quinto giorno, anche a seguito
d'ammissione d'ufficio al bando successivo o di ripresentazione della domanda”.
Alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello va rigettato e l'appellante in quanto soccombente condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in complessivi euro 8469,00 per compenso professionale, considerato il valore della controversia ( scaglione fra euro 26.001 ed euro 52.000), uno sforzo difensivo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, invece minimo per quella di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/2021 del Tribunale di Firenze, ogni Parte_1
altra domanda, stanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 464/2021 promossa da:
(c.f. ), ammessa al gratuito patrocinio con Parte_1 C.F._1
l'avv. SEROTTI CRISTINA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARO MARCO e dell'avv. STEFANO GIOVE , elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 13.3.2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.178/2021 emessa dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Massimo
Maione Mannamo nel giudizio recante R.G.18429/2016, depositata in cancelleria in data
27/01/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. nato a [...] il 4 febbraio Controparte_1
1961 (cf. , domiciliato per l'incarico in Montelupo Fiorentino, Via C.F._2
Raffaello Caverni n.127, Notaio nei confronti dell'attrice, per i titoli e di fatti di cui in premessa;
B) Conseguentemente condannarlo al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
45.895,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 18 febbraio 2009 al saldo effettivo,
o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito dell'istruttoria o essere liquidata, in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di alcune delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Prove per testi sui seguenti capitoli
1) DC “che nel corso degli anni 2008 -2009, Ella era responsabile dell'ufficio di Confcommercio di Empoli “.
2) DC “che lei ebbe a presentare le signore e a Persona_1 Persona_2 Parte_1
all'epoca collaboratrice di Confcommercio”.
3) DC “che le signore e erano socie di Confcommercio, dove Persona_1 Persona_2
avevano già frequentato un corso su e che volevano aprire un'attività innovativa di CP_2
ristorazione, aperta 24/24 h”.
4) DC “che nel corso dell'incontro le medesime signore chiesero a di verificare se vi Parte_1
fossero fondi UE in merito alla realizzazione del progetto di cui al capitolo 5), ed a tale scopo consegnarono a la documentazione, già pronta in un fascicolo, in copia”. Parte_1
5) DC Che ebbe a contattare chiedendole di passare dagli uffici Di Empoli, poichè Parte_1
c'era il comandante dei Carabinieri che voleva parlarle. In quella occasione, dopo essere stata informata che avevano fermato la fuori dalla filiale di Montelupo della Banca Toscana, il Per_1
comandante dei CC le chiedeva in merito dei suoi rapporti con la stessa Ed in quella Per_1
occasione, spiegò di non aver mai avuto visione della carta d'identità in originale per Parte_1
firmare i documenti, ma solo di aver proceduto sulla scorta del fascicolo consegnatole contenente i documenti in copia, e di aver comunque atteso l'atto costitutivo.”
6) “DC che il comandante dei Carabinieri chiese a di andare in caserma per Parte_1
depositare la sua testimonianza ed- eventualmente-denuncia.”
7) “DC che Confcommercio non era tenuta a verificare la veridicità dei documenti, nè per
l'iscrizione a socio nè per l'iscrizione ai corsi”.
Si indica a teste sui capitoli da 1) a 7) c/o Confcommercio Firenze in Piazza Testimone_1
Pietro Annigoni, 9/D – 50122 Firenze Per l'appellato: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 178/2021 resa dal Tribunale di Firenze
e pubblicata il 27/01/2021;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello nei confronti del Dott. limitare comunque il risarcimento ai sensi degli artt. 1223, 1225 e CP_1
1227 c.c.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27.1.2021 e notificata il 5.2.2021 , in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto appello avverso Pt_2
la sentenza n. 178/2021 con cui il Tribunale di Firenze ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. proposta nei confronti del notaio
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite Per_3
A sostegno della domanda l'attrice in primo grado premetteva di aver svolto attività di Consulente finanziario, e di operare come Promotore Commerciale per il Centro
Fidi spa, e quale Mediatore Creditizio per conto di Confcommercio Firenze;
nel 2008 aveva conosciuto, nell'esercizio delle sue funzioni presso la Confcommercio di
Empoli, tale la quale aveva manifestato il proprio interesse alla possibile Persona_1
erogazione di un contributo europeo gestito dalla Regione Toscana da impiegare per la realizzazione di un progetto relativo all' apertura di una struttura polivalente, comprendente bar, ristorante, pizzeria, gastronomia, un locale all'aperto, rivendita di tabacchi e sala giochi. Tempo, dopo, in data 22 Gennaio 2009 aveva ricevuto presso il suo studio la che, nella qualità di legale rappresentante della appena Persona_1
costituita società All'Ocaciuca srl, le aveva conferito l'incarico per la redazione della parte tecnica della domanda finalizzata all'ottenimento del contributo europeo. In esecuzione del rapporto di prestazione d'opera intellettuale, aveva così redatto cinque progetti, realizzato inoltre un business plan in esecuzione di ulteriore incarico conferitole il 4.2.2009, maturando un credito, secondo le tariffe oggetto di specifica approvazione da parte della cliente, di € 46.895,11, di cui € 1.000 già ricevuti in acconto. Deduceva poi che in data 20 Febbraio 2009 era stata contattata dai
Carabinieri che le avevano riferito che la carta di identità della era falsa o Per_1
alterata, così che il nome riportato nel documento identificativo risultava incerto, procedendo quindi anch'ella a formalizzare denuncia-querela nei confronti della donna, avendo scoperto che la società All'Ocaciuca, costituita dalla e da altra Per_1
socia, era stata creata solo per ottenere truffaldinamente il contributo regionale.
Lamentava infine di non aver potuto percepire il compenso pattuito, stante l'impossidenza della compagine sociale.
Sulla scorta di tale allegazioni in fatto, l'attrice assumeva che del danno subìto, rappresentato dalla mancata percezione del compenso pattuito per l'opera prestata, doveva rispondere il Notaio il quale, nel rogare l'atto costitutivo della Per_3
società All'Ocaciuca, aveva omesso di identificare correttamente la Per_1
avvalendosi unicamente della fotocopia della carta di identità da questa esibita, invece di richiedere l'originale, e senza avvedersi che il documento apparentemente rilasciato dal Comune di Montelupo Fiorentino, recava tuttavia il timbro del CP_3
venendo meno così ai propri obblighi imposti dall'art. 49 l. n. 89/1913.
[...]
Sosteneva che se il Notaio si fosse accorto che il documento della era Per_1
contraffatto non avrebbe proceduto al rogito dell'atto costitutivo della società, sì che ella non avrebbe istaurato alcun rapporto con la concludendo per la Per_1
condanna del convenuto al pagamento della somma di € 45.895,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva il quale eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione Per_3
attiva della in quanto non era stata parte del contratto costitutivo della società Pt_1 All'Ocaciuca srl, sì che non aveva alcun titolo per invocare la responsabilità contrattuale del Notaio. Nel merito sosteneva che la stessa attrice, prima del contratto costitutivo di società, aveva proceduto ad identificare la a mezzo Per_1
copia di carta di identità; ella inoltre aveva operato quale consulente e/o mediatore finanziario, pertanto aveva lo specifico obbligo, discendente dall'art. 18 del d.lgs n.
231/2007 di identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base dei documenti forniti o delle informazioni assunte. Negava infine di aver posto in essere una condotta professionale negligente, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
All'esito di istruttoria documentale, dopo il rigetto delle istanze di prova per testi di parte attrice in quanto superflue, il Tribunale di Firenze, ricondotta la pretesa risarcitoria attorea nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. del professionista, ritenuta provata la condotta negligente del nella CP_1
identificazione della in sede di rogito dell'atto di costituzione della società Per_1
All'Ocaciuca (doc. 9 fasc. parte attrice), e la violazione da parte del notaio degli obblighi di cui all'art. 49 l. n. 89/1913, escludeva tuttavia la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta del convenuto ed il danno subìto dalla per avere la Pt_1
medesima, ben prima che fosse costituita la società All'Ocaciuca, proceduto ad identificare la sulla scorta del medesimo documento alterato successivamente Per_1
esibito al Notaio, come dichiarato dalla stessa attrice in sede di denuncia -querela sporta dinanzi ai Carabinieri. Affermava in particolare il primo giudice che “in tal modo l'attività di identificazione della da parte della precedette quella medesima attività Per_1 CP_4
di identificazione che sarebbe stata successivamente posta in essere dal Notaio, così che si può affermare che l'operato della quale attività a questa imputabile, si pose quale causa Pt_1 efficiente esclusiva del danno da essa lamentato, relegando l'attività del Notaio ad occasione estranea nella serie causale di verificazione del danno, privandola finanche di alcuna valenza concausale(per tali principi si vedano Cass. n. 92/2017; Cass. n. 18094/2005). In definitiva, se la si fosse accorta, utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del documento di Pt_1
identità presentatole dalla documento da essa visionato- avrebbe certamente omesso di Per_1 procedere oltre nel rapporto professionale con la ancora prima della costituzione della società Per_1
in accomandita semplice da parte del Notaio: si sarebbe avveduta, in tal modo, parte attrice, che le intenzioni della non potevano essere serie, poiché altrimenti non avrebbe esibito un documento Per_1
contraffatto. “. Precisava inoltre che “ non ha rilevanza se la avesse un obbligo ex lege, Pt_1
quale mediatore o consulente creditizio, di procedere alla esatta identificazione della in Per_1
quanto tale attività(di identificazione) è stata 'comunque' posta in essere dalla la quale, Pt_1
pertanto, deve solo ed esclusivamente a sé imputare l'affidamento fatto su di un documento facilmente riscontrabile come alterato o falso.”, pertanto rigettava la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta decisione la a proposto appello articolato in tre motivi. Pt_1
Con il primo lamenta che il Tribunale sia incorso in errore nella parte in cui ha statuito che “se la si fosse accorta, utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del Pt_1
documento di identità presentato dalla - documento da essa visionato - avrebbe certamente Per_1
omesso di procedere oltre nel rapporto professionale”. Secondo parte appellante il Giudice di primo grado avrebbe letto in modo errato la denuncia querela presentata da Pt_1
ei confronti di - documento 8 allegato all'atto di citazione - non
[...] Persona_1
dando rilievo alla circostanza che la dichiarava di aver accertato l'identità della Pt_1
signora dalla sola copia del documento della carta di identità. Per_1
Con il secondo motivo l'appellante assume che il Tribunale abbia omesso di considerare che il mandato da parte della Sig.ra le era stato conferito in Persona_1
data successiva alla costituzione della società Ocaciuca srl a rogito del Dott. CP_1
del 22 gennaio 2009, invece indicato in sentenza come risalente al 2012 . Con il terzo motivo infine la impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha Pt_1
ritenuto il difetto di nesso eziologico tra la condotta colposa del notaio ed il danno da essa patito.
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato con conferma della sentenza gravata;
nella denegata ipotesi di accoglimento ha chiesto tenersi conto nella liquidazione del danno degli artt. 1223,
1225 e 1227 c.c.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 13.2.2024, poi con decreto della Presidente di Sezione del 19.12.2024 rimessa sul ruolo, per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza del 13.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c concessi in forma ridotta (40+20).
2. Perimetro della decisione
Non è in contestazione in quanto coperta da giudicato la qualificazione operata dal primo giudice della domanda della ei confronti del notaio come azione Pt_1 CP_1
di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. quale soggetto
(asseritamente) danneggiato dalla negligente esecuzione da parte del professionista dell'incarico ricevuto da terzi di rogare l'atto di costituzione della società all'Ocaciuca srl. E' altresì divenuto incontrovertibile perché non impugnato in via incidentale dall'appellato, il positivo accertamento contenuto in sentenza della sussistenza di una sua condotta colposa posta in essere in sede di rogito dell'atto di costituzione della
Ocaciuca srl, per non essersi accorto della alterazione/contraffazione della copia della carta di identità in tale occasione esibitagli dalla signora legale Per_1
rappresentante della costituenda società. Sul punto il primo giudice ha così argomentato : ” Il Notaio rogante, infanti, non si avvide che nel documento identificativo esibitogli dalla in corrispondenza della firma dell'ufficiale dell'anagrafe vi era il timbro del comune Per_1
di Empoli quando, invece, il documento risultava essere stato emesso dal comune Montelupo
Fiorentino: il professionista non si accorse, in tal modo, della falsità e/o alterazione del documento di identità il quale, pertanto, non aveva l'efficacia di assolvere la funzione di garantire l'identità del soggetto stipulante. In tal modo il Notaio è venuto meno agli obblighi di cui all'art. 49 l. n.
89/1913 a mente del quale e «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni». Ebbene, la carta alterata e/o contraffatta, qualora oggetto di attenta verifica da parte del Notaio, non poteva certo attestare con certezza l'identità della
così che il Notaio avrebbe dovuto astenersi dal procedere alla stipula del contratto costitutivo Per_1
di società essendo incerta l'identità della parte contraente.”
La poi ha sempre allegato di aver ricevuto mandato dalla signora in Pt_1 Per_1
qualità di legale rappresentate della Ocaciuca srl e non a titolo personale, pertanto siffatta allegazione reiterata in atto di appello non è nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c., come invece sostenuto dell'appellato. Inoltre i due contratti di mandato,
l'uno del 22.1.2009 (coevo all'atto di costituzione della società) e l'altro del 4.2.2009, redatti in forma scritta, sono stati ritualmente depositati dalla attrice in allegato all'atto di citazione ( doc.2 e 3) e da essi emerge che la signora non era Per_1
contraente in proprio ma in qualità di legale rappresentante della società Ocaciuca, futura destinataria dei finanziamenti da richiedere, pertanto anche tali fatti costitutivi della domanda della attrice-appellante devono considerarsi pacificamente accertati.
E' infine incontestato che sia stato lo stesso notaio ad avvedersi successivamente della alterazione/contraffazione del documento, sporgendo denuncia ( memoria n.1 ex art.183 comma VI c.p.c attrice e memoria n.3 convenuto) e così dando impulso ad un procedimento penale nei confronti della Per_1
3. Sulle istanze istruttorie reiterate dell'appellante
L'appellante si è limitata a riproporre le istanze di prova orale ritenute superflue dal
Tribunale e non ammesse, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la suddetta statuizione ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali avrebbero invece dovuto essere ammesse e in che misura la loro assunzione avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata. Si richiama il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n. 3274/2019;
1532/2018; Cass. n. 25652/2017), secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Ad abubdantiam, si rileva comunque che i capitoli di prova richiesti dall'appellante e non ammessi dal giudice di prime cure non siano idonei a dimostrare fatti decisivi ai fini della soluzione della controversia.
4. L'appello
Con il primo motivo parte appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha affermato che ben prima che fosse costituita la società all'Ocaciuca, la veva proceduto ad identificare la sulla scorta del medesimo documento Pt_1 Per_1
alterato e successivamente esibito al Notaio, richiamando il primo giudice il contenuto della denuncia sporta in data 20 Febbraio 2009 dalla medesima che Pt_1
in tal sede dichiarava : «La signora mi lasciò immediatamente copia di tutta la Per_1
documentazione in suo possesso tra cui copia della carta di identità dalla quale accertavo l'identità nata a [...] in data [...], residente a [...], il suo codice Persona_1
fiscale, copia dell'iscrizione all'Iva come ditta individuale, copia del documento relativo alla signora
, sua futura socia comunicandomi che di lì a breve avrebbero costituito la società Persona_2
per la gestione della struttura»(doc. 8 fasc. parte attrice).”
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che ella abbia proceduto ad un attività di identificazione della né considerato che Per_1
ella aveva visionato unicamente una copia della carta di identità.
La doglianza è infondata
Invero la ha sempre allegato di aver conosciuto la Sig.ra nell'esercizio Pt_1 Per_1
delle proprie funzioni di Consulente in materia creditizia nel dicembre 2008 presso la Confcommercio di Empoli, quindi ben prima di qualsiasi intervento da parte del Notaio e che la donna le chiese una consulenza su eventuali finanziamenti CP_1
europei gestiti dalla Regione Toscana in scadenza, fornendole, su richiesta della stessa la documentazione necessaria per istruire la pratica, tra cui copia della sua carta Pt_1
di identità. Per tale ragione, quanto sopra contestato, ossia il fatto che l'appellante ebbe a prendere visione della sola copia del documento di identità e non dell'originale, nulla muta in quanto non soltanto avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza , accorgersi della contraffazione, ma, dovendo predisporre , in vista della costituzione della futura società di cui la sarebbe stata legale rappresentante Per_1
oltre che socia, una richiesta di finanziamento per l'apertura di attività di ristorazione da inoltrare alla Regione per l'erogazione di fondi europei, avrebbe dovuto chiedere alla futura cliente l'originale della carta di identità, proprio in considerazione della natura della pratica che avrebbe dovuto istruire. E' dunque del tutto condivisibile la valutazione compiuta dal Tribunale di Firenze secondo cui “se la si fosse accorta, Pt_1
utilizzando l'ordinaria diligenza, della contraffazione del documento di identità presentatole dalla documento da essa visionato- avrebbe certamente omesso di procedere oltre nel rapporto Per_1
professionale con la ancora prima della costituzione della società in accomandita semplice da Per_1
parte del Notaio: si sarebbe avveduta, in tal modo, parte attrice, che le intenzioni della non Per_1
potevano essere serie, poiché altrimenti non avrebbe esibito un documento contraffatto.”
Ininfluente è poi l'errore materiale denunciato con il secondo motivo e in cui è effettivamente incorso il Tribunale nell'indicare come data del rogito dell'atto di costituzione della società, luglio del 2012, invece che quella corretta del 22.1.2009, risultante dall'atto pubblico versato in atti, poichè comunque trattasi di attività successiva alla consegna da parte della alla della documentazione Per_1 Pt_1
propedeutica alla verifica della fattibilità della richiesta di finanziamento, quindi della fotocopia della carta di identità contraffatta.
Con il terzo motivo si censura il capo della sentenza ove il primo giudice ha escluso il nesso di causalità della condotta colposa del notaio nell'identificazione della Per_1
in sede di rogito ed il danno lamentato dalla ritenendo che la condotta a sua Pt_1 volta negligente di quest'ultima nella fase anteriore alla costituzione della società , sia stata “causa efficiente esclusiva, rispetto alla quale l'attività del Notaio regredisce al rango di mera occasione “estranea nella serie causale di verificazione del danno, privandola finanche di alcuna valenza concausale(per tali principi si vedano Cass. n. 92/2017; Cass. n. 18094/2005).”
Assume l'appellante che il Tribunale non abbia considerato che i due incarichi ricevuti dalla in qualità di legale rappresentante della società, siano stati Per_1
formalizzati dopo la costituzione della stessa e che pertanto ella non si preoccupò di verificare l'originale della carta di identità della da una parte perché il soggetto Per_1
giuridico che le conferiva l'incarico era la società, dall'altra perché si affidò al fatto che i dati riportati sulla copia del documento in suo possesso fossero coincidenti con quelli indicati nell'atto costitutivo della società a rogito del Notaio CP_1
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto si rileva che nell'atto a rogito del notaio non sono indicati gli CP_1
estremi della carta di identità della quindi questa attività di verifica di Per_1
corrispondenza con quelli della fotocopia in sua possesso che la sostiene di Pt_1
aver effettuato, è smentita per tabulas oltre che contraddetta dalle stesse allegazioni dell'attrice in primo grado, ove ha imputato al notaio di aver proceduto ad accertare l'identità della sulla scorta della sola fotocopia del documento di identità. Per_1
La circostanza poi che la le abbia conferito gli incarichi non in proprio, ma Per_1
quale legale rappresentante della società, non si comprende come avrebbe potuto esimere l'appellante dal compiere le necessarie verifiche sull'identità della mandante, che anzi erano ancora più doverose, proprio in ragione della carica rivestita dalla sua controparte contrattuale. La verifica dell' identità della chiedendole Per_1
l'esibizione dell'originale della carta di identità era altresì attività a cui la era Pt_1
tenuta anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 2 del contratto di prestazione d'opera del 22.1.2009.
Si osserva inoltre che l'atto di costituzione della società a rogito del notaio CP_1
del 22.1.2009, nelle disposizioni finali attesta che la lettura e sottoscrizione del documento da parte dei contraenti è avvenuta alle ore 18,00; l'atto è stato registrato il 26 gennaio e la copia conforme all'originale prodotta dalla appellante, la quale quindi corrisponde a quella che si fece consegnare dalla reca la data del 27 Per_1
gennaio 2009 (doc. 9 atto di citazione di primo grado) : ne consegue che il primo contratto di prestazione d'opera professionale del 22.1.2009 ( doc. 2 atto di citazione di primo grado) per la redazione della domanda di agevolazione, verosimilmente è stato stipulato fra la e la enza che quest'ultima abbia visionato l'atto a Per_1 Pt_1
rogito del notaio e prima ancora della sua registrazione , necessaria ai fini CP_1
dell'acquisizione della personalità giuridica della società, a sua volta subordinata all'avvenuto avveramento delle condizioni di costituzione di cui all'art. 2329 c.c . Va escluso dunque che l'appellante abbia fatto affidamento sull'identificazione della da parte del notaio, dovendosi invece alla medesima imputare una condotta Per_1
incauta e negligente nell'aver omesso di verificare l'identità della cliente, mediante visione dell'originale della carta di identità, accontentandosi invece di una mera fotocopia, della cui alterazione non si è avveduta. La infine appare essere Pt_1
semmai stata vittima di una condotta truffaldina posta in essere in suo danno dalla nei confronti della quale tuttavia, non risulta abbia mai agito. Per_1
Si osserva infine che difetta anche la prova del danno, rappresentato nella prospettazione dell'attrice appellante, dal mancato conseguimento dei compensi pattuiti pari ad euro 45.895,00 come da fattura n.7 del 18.2.2009 ( doc.7 atto di citazione di primo grado) in quanto gli importi di € 11.151,60 per la redazione della domanda di agevolazione pari all'1,5% del finanziamento richiesto e di € 22.303,20 per la redazione del Business Plan sempre rapportato al valore del medesimo finanziamento, erano dovuti solo in caso d'esito positivo della pratica, come espressamente pattuito all'art. 6 de contratto del 22.1.2009 il quale prevedeva : “per
l'opera svolta vi sarà riconosciuto un rimborso spese (art. 2234 c.c.) pari all'1,5% (uno virgola cinque) più IVA, calcolato sull'importo delle domande presentate oltre all'importo pari al 3,00%
(tre per cento) più IVA, calcolato sull'importo del finanziamento o dell'agevolazione richiesta, da pagarsi al ricevimento della comunicazione d'esito positivo delladomanda inerente l'oggetto dell'incarico e comunque non oltre il quinto giorno, anche a seguito
d'ammissione d'ufficio al bando successivo o di ripresentazione della domanda”.
Alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello va rigettato e l'appellante in quanto soccombente condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in complessivi euro 8469,00 per compenso professionale, considerato il valore della controversia ( scaglione fra euro 26.001 ed euro 52.000), uno sforzo difensivo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, invece minimo per quella di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 178/2021 del Tribunale di Firenze, ogni Parte_1
altra domanda, stanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore La Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.