Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA opposizione ad ordinanza ingiunzione
In nome del Popolo italiano per sanzioni amministrative
TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 590/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- opponente - contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto – ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 7.7.2022, per Parte_1
ottenere l'annullamento della ordinanza-ingiunzione n. OI-000290921 emessa nei CP_ propri confronti dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di €
19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2012. L'opponente ha affermato che l'atto di accertamento richiamato dall'ordinanza non risulta essergli stato notificato, ha eccepito l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, il difetto dell'elemento soggettivo della colpa e l'assenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio ed ha chiesto, in via gradata, la rideterminazione della sanzione irrogata nella misura corrispondente al minimo edittale. CP_ Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 9.2.2023, l' ha riferito di avere rideterminato la sanzione irrogata nella somma di € 10.000,00 nell'esercizio delle prerogative di autotutela, rammentando che la nuova obbligazione ridotta avrebbe potuto essere estinta versando la metà della cifra indicata nel termine di sessanta giorni
v'è prova che l'istituto abbia reso noto l'atto all'interessato prima del deposito in giudizio, che lo scrivente ha dovuto sollecitare con provvedimento adottato all'udienza dell'1.10.2024 visto che l'opposto era rimasto inerte all'ordine di esibizione adottato con ordinanza del 12.5.2023. Deve ritenersi, a questo punto, che la materia del contendere sia cessata avendo l'opponente dimostrato di avere versato l'importo della sanzione rideterminata in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rettifica.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite posto che, per un verso, come si dirà, i motivi di censura dell'atto sono privi di fondamento e, per altro verso, CP_ l'opponente ha versato la somma seppur nella misura rideterminata da per effetto dell'entrata in vigore di una norma sopravvenuta in corso di causa. Sotto il primo profilo, va osservato, infatti, che:
- l'atto di accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali
(relativo alla mensilità di novembre 2012 per l'importo di € 187,84) è stato CP_ regolarmente notificato dall' all'opponente a mezzo raccomandata A/R il
26.9.2017, sicché l'eccezione sollevata sul punto è infondata;
- anche l'eccezione di prescrizione è infondata: l'art. 28 della legge n. 689/1981, applicabile al caso in esame anche ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 8/2016, stabilisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Non sembra potersi discutere che il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative ad infrazioni commesse prima
22 della depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016 decorra dall'entrata in vigore di detta fonte ai sensi dell'art. 2935 c.c. e cioè dal 6.2.2016. Inoltre, secondo il consolidato orientamento espresso in materia dal S.C. (cfr, ex multis, Cass., sez.
II, 1081/2007, 28238/2008, 25226/2023), solamente gli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione che scandiscono le varie fasi del procedimento amministrativo sono idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. Nel caso in CP_ esame, come s'è detto, l' ha dimostrato di avere regolarmente notificato l'atto con cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 8/2016 e degli artt. 13 e ss. della legge n. 689/1981, ha contestato all'opponente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali fornendogli le informazioni previste dalla legge il 26.9.2017, sicché il termine di prescrizione, così ritualmente interrotto in tale data non era interamente decorso l'8.6.2022 quando è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- le altre censure sono prive di consistenza, visto che non è in discussione che il abbia colposamente omesso il versamento delle ritenute previdenziali Pt_1
oggetto dell'ordinanza-ingiunzione ed il provvedimento sanzionatorio è motivato ed è stato come tale avversato in questa sede, salva la rideterminazione del quantum per effetto dell'entrata in vigore di legge sopravvenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Perugia, lì 17.1.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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