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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2273 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sena ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Fontanelle, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 6 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Temistocle Miracco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Carlo Bilotti n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÉ
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di ottenere, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva dei titoli posti alla base dei pignoramenti impugnati;
in via principale, l'accertamento della prescrizione del credito vantato dall'agente della riscossione, portato da 18 cartelle di pagamento sottese ai pignoramenti e notificate dal 29.10.2005 fino al 13.04.2018, e, per l'effetto,
l'annullamento dei predetti pignoramenti dei crediti presso terzi (n. 03484202300002519001; n.
03484202300002600001; n. 03484202300002597001; n. 03484202300002598001; n.
03484202300002599001); l'accertamento dell'insussistenza della qualità di debitor debitoris dei terzi pignorati relativamente ai pignoramenti n. 03484202300002519001 e n.
03484202300002600001.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti Controparte_1 attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione e di dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile anche in ragione del difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, comunque, di rigettarla, poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 3. Nonostante la rituale notifica del ricorso, non intendevano costituirsi in giudizio il
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
quali terzi pignorati, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 23.05.2024 veniva disposta la separazione della domanda di annullamento delle cartelle di pagamento dall'opposizione al pignoramento e veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle predette cartelle di pagamento.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
5. Preliminarmente, si rileva che la presente decisione avrà a oggetto esclusivamente l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, dei crediti vantati dall' CP_1 [...]
e portati dalle cartelle di pagamento notificate tra il 29.10.2005 e il Controparte_1
13.04.2018, in quanto i vizi concernenti gli atti di pignoramento, come visto, integrando l'ipotesi di opposizione all'esecuzione dovevano essere oggetto di un diverso procedimento, atteso che l'opposizione al pignoramento ex art. 615, c. II c.p.c. ed ex art. 617, c. II, c.p.c., necessita della previa fase cautelare, in quanto l'introduzione diretta del giudizio di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, in ragione della struttura bifasica necessaria.
6. Ciò detto, va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione Tributaria, relativamente all'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento n. 03420050015186484000,
n. 03420060079319469000, n. 03420120005928817000, n. 03420120034916513000, n.
03420130026770807000, n. 03420140008682181000, n. 03420150001666328000, n.
03420150026689186000, n. 03420160013237430000, n. 03420160026035341000, n.
03420160036198928000, n. 03420170008554556000, n. 03420170013921363000, n.
03420170030639430000, n. 03420170034243176000, n. 03420180002845248000, n.
03420180008686456000, in quanto concernenti crediti di natura tributaria.
Invero, si ritiene condivisibile l'orientamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che hanno ritenuto che anche l'eccezione di prescrizione, asseritamente maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, concernente crediti tributari, come dedotto nel caso di specie, spetti alla giurisdizione del Giudice Tributario.
pagina 3 di 6 A tal proposito, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., SS.UU., sent. 7822/2020). Ebbene, a parziale modifica ti tale orientamento, come anticipato, sono intervenute le Sezioni Unite che hanno precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ., SS.UU., ord. 25/05/2022, n.16986).
7. Tutto ciò detto, va scrutinata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
03420160038552939000, notificata in data 12.02.2017 e relativa a sanzioni per violazioni al codice della strada ex l. 689/81.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il termine di prescrizione quinquennale risulta ritualmente interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03420199007008385/000 notificata in data 26.06.2019 e dalla successiva intimazione di pagamento n. 03420239003742603/000 notificata in data 23.06.2023.
pagina 4 di 6 8. Infine, si segnala che non vi è in atti prova del pagamento delle rate emesse, e scadute nel momento dell'introduzione del presente giudizio, dall' , in Controparte_1
seguito all'adesione dell'opponente alla definizione agevolata.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa pari a € 284.709,19, in ragione del credito portato dalle cartelle contestate.
Nulla sulla spese nei confronti dei terzi chiamati, attesa la contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del Controparte_2 [...]
Controparte_3
2. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420050015186484000, n. 03420060079319469000, n.
03420120005928817000, n. 03420120034916513000, n. 03420130026770807000, n.
03420140008682181000, n. 03420150001666328000, n. 03420150026689186000, n.
03420160013237430000, n. 03420160026035341000, n. 03420160036198928000, n.
03420170008554556000, n. 03420170013921363000, n. 03420170030639430000, n.
03420170034243176000, n. 03420180002845248000, n. 03420180008686456000;
3. rigetta la domanda relativamente alla residua cartella di pagamento n.
03420160038552939000;
4. condanna alla refusione, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 13.500,00 (di cui € 2.000,00 Controparte_1
per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5. nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2273 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Sena ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via Fontanelle, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 6 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Temistocle Miracco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, alla via Carlo Bilotti n. 3, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÉ
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
RESISTENTI - CONTUMACI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, al fine di ottenere, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia Controparte_1
esecutiva dei titoli posti alla base dei pignoramenti impugnati;
in via principale, l'accertamento della prescrizione del credito vantato dall'agente della riscossione, portato da 18 cartelle di pagamento sottese ai pignoramenti e notificate dal 29.10.2005 fino al 13.04.2018, e, per l'effetto,
l'annullamento dei predetti pignoramenti dei crediti presso terzi (n. 03484202300002519001; n.
03484202300002600001; n. 03484202300002597001; n. 03484202300002598001; n.
03484202300002599001); l'accertamento dell'insussistenza della qualità di debitor debitoris dei terzi pignorati relativamente ai pignoramenti n. 03484202300002519001 e n.
03484202300002600001.
2. Si costituiva in giudizio l' , che, contestando gli assunti Controparte_1 attorei, chiedeva di dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione e di dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile anche in ragione del difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, comunque, di rigettarla, poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 2 di 6 3. Nonostante la rituale notifica del ricorso, non intendevano costituirsi in giudizio il
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
quali terzi pignorati, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 23.05.2024 veniva disposta la separazione della domanda di annullamento delle cartelle di pagamento dall'opposizione al pignoramento e veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle predette cartelle di pagamento.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa.
***
5. Preliminarmente, si rileva che la presente decisione avrà a oggetto esclusivamente l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte opponente, dei crediti vantati dall' CP_1 [...]
e portati dalle cartelle di pagamento notificate tra il 29.10.2005 e il Controparte_1
13.04.2018, in quanto i vizi concernenti gli atti di pignoramento, come visto, integrando l'ipotesi di opposizione all'esecuzione dovevano essere oggetto di un diverso procedimento, atteso che l'opposizione al pignoramento ex art. 615, c. II c.p.c. ed ex art. 617, c. II, c.p.c., necessita della previa fase cautelare, in quanto l'introduzione diretta del giudizio di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, in ragione della struttura bifasica necessaria.
6. Ciò detto, va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione Tributaria, relativamente all'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento n. 03420050015186484000,
n. 03420060079319469000, n. 03420120005928817000, n. 03420120034916513000, n.
03420130026770807000, n. 03420140008682181000, n. 03420150001666328000, n.
03420150026689186000, n. 03420160013237430000, n. 03420160026035341000, n.
03420160036198928000, n. 03420170008554556000, n. 03420170013921363000, n.
03420170030639430000, n. 03420170034243176000, n. 03420180002845248000, n.
03420180008686456000, in quanto concernenti crediti di natura tributaria.
Invero, si ritiene condivisibile l'orientamento espresso recentemente dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che hanno ritenuto che anche l'eccezione di prescrizione, asseritamente maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, concernente crediti tributari, come dedotto nel caso di specie, spetti alla giurisdizione del Giudice Tributario.
pagina 3 di 6 A tal proposito, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale tradizionale “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., SS.UU., sent. 7822/2020). Ebbene, a parziale modifica ti tale orientamento, come anticipato, sono intervenute le Sezioni Unite che hanno precisato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. civ., SS.UU., ord. 25/05/2022, n.16986).
7. Tutto ciò detto, va scrutinata l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalla cartella n.
03420160038552939000, notificata in data 12.02.2017 e relativa a sanzioni per violazioni al codice della strada ex l. 689/81.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che il termine di prescrizione quinquennale risulta ritualmente interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03420199007008385/000 notificata in data 26.06.2019 e dalla successiva intimazione di pagamento n. 03420239003742603/000 notificata in data 23.06.2023.
pagina 4 di 6 8. Infine, si segnala che non vi è in atti prova del pagamento delle rate emesse, e scadute nel momento dell'introduzione del presente giudizio, dall' , in Controparte_1
seguito all'adesione dell'opponente alla definizione agevolata.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa pari a € 284.709,19, in ragione del credito portato dalle cartelle contestate.
Nulla sulla spese nei confronti dei terzi chiamati, attesa la contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e del Controparte_2 [...]
Controparte_3
2. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, relativamente alle cartelle di pagamento n. 03420050015186484000, n. 03420060079319469000, n.
03420120005928817000, n. 03420120034916513000, n. 03420130026770807000, n.
03420140008682181000, n. 03420150001666328000, n. 03420150026689186000, n.
03420160013237430000, n. 03420160026035341000, n. 03420160036198928000, n.
03420170008554556000, n. 03420170013921363000, n. 03420170030639430000, n.
03420170034243176000, n. 03420180002845248000, n. 03420180008686456000;
3. rigetta la domanda relativamente alla residua cartella di pagamento n.
03420160038552939000;
4. condanna alla refusione, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 13.500,00 (di cui € 2.000,00 Controparte_1
per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
5. nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci.
pagina 5 di 6 Castrovillari, 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6