Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.645 del Ruolo Generale per l'anno 2017
promossa da
Avv. FENU Ettore (CF ), rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi C.F._1
dell'art.86 cpc appellante
contro
(CF ), in persona del Sindaco in carica, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in , via Isonzo 7, presso il proprio Centro Direzionale, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Efisio Busio per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.1.2018
appellato
La causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da note ex art.127ter cpc depositate il 21.11.2023) si conclude affinchè il Tribunale: (A) riformi la sentenza impugnata: 1) per carenza di motivazione;
2) perché il verbale di contestazione al codice della strada veniva elevato in strada che non rientra nella pagina 1 di 9
40,000, mentre l'accertamento avveniva al Km 32.850; (B) in via subordinata, assolva l'appellante per mancanza dell'elemento soggettivo ai sensi del secondo comma dell'art.3 della legge 689/81; (C) in via di ulteriore subordine, assolva l'appellante perché non vi sono prove sufficienti della sua responsabilità, ai sensi dell'art.23 penultimo comma della legge 689/81; (D) con vittoria di spese e compensi di avvocato dei due gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato (come da note ex art.127ter cpc depositate il 21.11.2023) si confermano le conclusioni già rassegnate, ovvero (come da comparsa di costituzione in appello) voglia il Tribunale
(1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avverso appello, (2) con il favore delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel gennaio 2016 la Polizia Municipale di ha elevato nei confronti dell'avv. Fenu Ettore i CP_1
seguenti verbali di “accertamento di violazione”:
1) col primo, del 3/01/2016 (n.1046405V/2016), è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 118,30,
oltre quella accessoria della decurtazione di 3 punti sulla patente di guida, ai sensi dell'art.126-bis del
CdS (Codice della Strada), per la contestata violazione dell'art.142/8 CdS, in quanto il giorno 3.1.2016,
alle ore 09:39:44, lungo la SS 126, al Km 32.850 in direzione , alla guida dell'autoveicolo CP_1
targato CW277HE di sua proprietà “circolava alla velocità di Km/h 84,00, superando di Km 14,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 70)”; nello stesso verbale si attesta: a) che “la velocità è stata determinata, ai sensi dell'art.345/2 DPR 16/12/92 n.495,
così come modificato dall'art.197 DPR 16/9/96 n.610, tenuto conto della riduzione pari al 5%...” e
“della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Autovelox Fisso
TraffiPhot III-Photor&V matr.IGL-N1032-03-CV Omologazione Min. delle Infrastrutture e dei
Trasporti Decreto n.4130 del 24/12/2004…” (“velocità indicata sulla rilevanza fotografica Km/h
89,00”); b) che “la violazione non è stata immediatamente contestata causa: accertamento effettuato pagina 2 di 9 tramite apparecchiatura per la rilevazione delle infrazioni alla velocità senza obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'artt.201 c1 bis del CdS e dell'ordinanza Prefettizia prot.n.2010-0026209 del 20
aprile 2010”;
2) col secondo, del 28/01/2016 (n.1046696V/2016), è stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 41,00
per la contestata violazione dell'art.142/2-7 CdS, in quanto il giorno 28.1.2016, alle ore 07:56:594,
lungo la SS 126, al Km 32.850 in direzione , alla guida dello stesso autoveicolo di cui sopra CP_1
“circolava alla velocità di Km/h 80,00, superando di Km 10,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 70)”; anche in tale verbale si attesta: a) che “la velocità è stata determinata, ai sensi dell'art.345/2 DPR 16/12/92 n.495, così come modificato dall'art.197 DPR 16/9/96 n.610, tenuto conto della riduzione pari al 5%...” e “della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Autovelox Fisso…” sopra citato;
b)
che “la violazione non è stata immediatamente contestata causa: accertamento effettuato tramite apparecchiatura per la rilevazione delle infrazioni alla velocità senza obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'artt.201 c1 bis del CdS e dell'ordinanza Prefettizia prot.n.2010-0026209 del 20
aprile 2010”.
***
Con ricorso ex art.22 legge 24 novembre 1981 n.689 depositato il 31.3.2016 l'avv. Fenu Ettore ha impugnato davanti al giudice di pace di Cagliari i suddetti verbali, chiedendo di: 1) accertare e dichiarare che la strumentazione in uso non è conforme a legge e non assicura un corretto e affidabile accertamento della velocità dei veicoli;
2) condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio e degli onorari di avvocato.
A sostegno delle suddette conclusioni ha dedotto unicamente che l'accertamento è illegittimo perché
effettuato esclusivamente con misuratore di velocità senza procedere alla contestazione immediata della violazione, come previsto per legge, e senza che al ricorrente sia stato consentito l'esercizio del diritto di far inserire a verbale le sue dichiarazioni.
pagina 3 di 9 Il - tempestivamente costituitosi con deposito degli atti del procedimento di Controparte_1
accertamento, contestazione e notifica delle violazioni contestate - ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso dopo aver dedotto che:
il ricorrente lamenta esclusivamente la mancata contestazione immediata della violazione;
nel caso, per effetto dell'art.4 DL 20 giugno 2002 n.121 non vi era l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art.200 del CdS (come già specificato nei verbali), in quanto: a) i verbali sono stati emessi da personale dipendente per violazioni dell'art.142 accertate a seguito della verifica delle risultanze fotografiche dell'impianto di rilevazione ivi indicato;
b) la relativa apparecchiatura è stata approvata col decreto ministeriale ivi citato ed è stata sottoposta a taratura in data 28.12.2015 da
Centro di taratura LAT n.101 (che ha rilasciato Certificato di Taratura LAT 101 L581_2015_ACCR);
c) il Decreto Prefettizio Prot. 2010.0026209, integrato dal Decreto n.37148 del 17 maggio 2010, ha individuato la SS 126, dal Km. 27+000 al Km.33+000, strada nella quale - tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e piano-altimetriche, di traffico o di altre cause - non è
possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Il procedimento, istruito con documenti, è stato definito dal giudice di pace con sentenza n.882/2016
del 19.7.2016, che ha rigettato l'opposizione proposta, dichiarato per l'effetto legittimi i verbali di accertamento impugnati, con consequenziale conferma, e integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento di tale decisione il giudice di primo grado (per ciò che qui rileva) ha ritenuto che non possa essere dubbia la infondatezza della proposta opposizione, in quanto: la convenuta amministrazione non era obbligata nel caso di specie alla contestazione immediata delle violazioni addebitate, essendosi esse concretizzate in una strada che il decreto prefettizio del 17 maggio 2010,
per le ragioni esposte dal Comune, aveva inserito tra quelle per le quali il menzionato obbligo era stato pagina 4 di 9 escluso;
i timidi rilievi espressi dal ricorrente sulla inidoneità della apparecchiatura elettronica di controllo della velocità son rimasti a livello di mera allegazione, siccome indimostrati.
***
Con citazione notificata il 17.11.2017 l'avv. Fenu ha appellato la suddetta sentenza chiedendo che il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della stessa, voglia: a)
accertare e dichiarare la nullità del verbale impugnato per violazione di legge ed assolvere l'appellante; b) in via subordinata, assolvere l'appellante per mancanza dell'elemento soggettivo ai sensi del secondo comma dell'art.3 della legge 689/81; c) in via di ulteriore subordine, assolvere l'appellante perché non vi sono prove sufficienti della sua responsabilità, ai sensi dell'art.23 penultimo comma della legge 689/81; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato.
A sostegno delle suddette (nuove) conclusioni l'appellante ha premesso:
che il 25.02.2016 i vigili urbani di hanno elevato nei suoi confronti il verbale CP_1
n.1047002V/2016 per presunta violazione dell'art.142/2 co.8;
che con ricorso ai sensi dell'art.23 della legge n.689 del 1981 ha chiesto l'annullamento del suddetto verbale perché l'accertamento veniva effettuato con strumentazione non conforme a legge, perché i segnali verticali non rispettano la distanza richiesta dalla legge e per non essersi proceduto alla contestazione immediata;
ciò premesso ha dedotto che la sentenza impugnata è nulla per i sotto elencati motivi:
1) mancanza di motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dall'appellante in primo grado, in quanto il primo giudice non dà conto della mancanza di prova, cui era tenuta l'appellata, circa la sottoposizione a revisione annuale dell'autovelox - obbligo stabilito dalla Corte Costituzionale nel
2015, quando ha dichiarato illegittimo l'art. (non specificato) del CDS nella parte in cui non prevedeva la taratura degli autovelox, sia fissi che mobili -: una volta impugnato il verbale di accertamento sotto il profilo della affidabilità dei risultati dell'apparecchiatura utilizzata, infatti, spetta all'ente convenuto produrre in giudizio anche gli atti comprovanti il corretto funzionamento della pagina 5 di 9 stessa, specie la sua taratura annuale, mentre nel verbale vi è solo un generico riferimento alla taratura periodica, senza produzione del relativo certificato;
2) mancanza di motivazione in ordine alla eccezione sollevata dall'odierno appellante circa l'illegittimità dei verbali opposti per violazione della distanza minima di metri 1,50 dei segnali verticali rispetto al misuratore autovelox, non avendo la PA fornito alcuna prova al riguardo né la sentenza detto nulla in proposito.
Il appellato si è tempestivamente costituito per concludere come sopra dopo aver dedotto ed CP_1
eccepito che:
occorre preliminarmente rilevare che con l'atto di appello si chiede l'annullamento di un verbale di accertamento diverso dai due che sono stati impugnati in primo grado, ciò che già basterebbe per farlo dichiarare inammissibile;
in ogni caso, poiché non è dato comprendere quale sia, fra i due impugnati avanti al Giudice di Pace,
il verbale verso cui si dirige l'appello, se ne eccepisce l'inammissibilità anche per assoluta indeterminatezza;
sotto distinto profilo, l'atto di appello è inammissibile perché non sono indicati i capi della sentenza di cui si chiede la riforma;
sempre in via preliminare si eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di impugnazione, ex art.345 cpc, in quanto la censura ivi dedotta è nuova rispetto a quelle contenute nel ricorso al Giudice
di Pace ed è inoltre tardiva rispetto al termine di decadenza di 30 giorni previsto per l'impugnazione delle sanzioni amministrative, e non si accetta quindi il contraddittorio sul punto;
del pari inammissibili risultano le domande contenute ai punti a), b) e c) delle avverse conclusioni, da considerare anch'esse formulate in aperta violazione del disposto di cui all'art.345 cpc, quali domande nuove, visto che avanti al Giudice di Pace il ricorrente aveva espressamente concluso chiedendo di
“accertare e dichiarare che la strumentazione in uso non è conforme a legge e non assicura un corretto e affidabile accertamento della velocità dei veicoli”;
pagina 6 di 9 il primo motivo di appello - ovvero che la sentenza non avrebbe motivato sull'eccezione relativa al cattivo funzionamento dell'autovelox - qualora ritenuto ammissibile sarebbe comunque infondato;
premesso che l'appellante sostanzialmente lamenta che l'amministrazione non avrebbe fornito prova del corretto funzionamento dell'apparecchio, ovvero della sua sottoposizione a controllo e taratura annuali, si osserva che il ricorso non conteneva un simile motivo di impugnazione, per cui anche tale censura risulta inammissibile (ex art.345 cpc e perché proposta oltre il già citato termine di decadenza di 30 giorni) e il giudice non era tenuto a motivare, trattandosi di circostanze non devolute al suo giudizio;
in ogni caso si osserva, nel merito: che nella comparsa di costituzione in giudizio il aveva CP_1
espressamente dichiarato che l'apparecchio autovelox con cui sono state rilevate le infrazioni era stato regolarmente sottoposto a verifica in data “28.12.2015…”, ottenendo la certificazione ivi espressamente indicata, e che tale allegazione non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente e deve pertanto ritenersi pacifica.
Con note ex art.127ter cpc depositate il 24.5.2020 l'appellante ha ulteriormente modificato le originarie conclusioni, aggiungendo quelle indicate in epigrafe sub (A) (ovvero, tra l'altro, eccependo per la prima volta che “il verbale” impugnato sarebbe stato “elevato in strada che non rientra nella competenza territoriale del Comune di ”). CP_1
La causa, istruita con documenti, è stata spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini ex art.190 cpc (e deposito di comparsa conclusionale effettuato dalla sola parte appellata).
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L'appello proposto deve ritenersi inammissibile, ex art.345, cpc per le condivisibili e documentate ragioni esposte dal è infatti evidente la discrepanza tra quanto richiesto al giudice Controparte_1
che ha reso la sentenza impugnata e quanto da questa statuito, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della presente impugnazione (verbale diverso da quelli esaminati nella sentenza impugnata), i motivi pagina 7 di 9 dell'appello (che non paiono almeno in parte riferibili all'impugnazione dei due verbali oggetto della sentenza impugnata - visto che in primo grado non risulta formulata alcuna doglianza riferita alla
“segnaletica” - e che per altra parte sono stati introdotti per la prima volta solo nel corso del procedimento d'appello) e le sopra esposte conclusioni (che sono completamente nuove non solo rispetto a quelle formulate in prime cure, ma anche rispetto a quelle contenute nell'atto di appello).
Può comunque osservarsi che il medesimo appello, quand'anche potesse ritenersi ammissibile,
nonostante la novità delle domande, limitatamente ai motivi “coincidenti”, sarebbe comunque infondato nel merito, visto che il primo giudice: a) ha congruamente motivato sull'insussistenza dell'obbligo di contestazione immediata, riferendosi alla normativa ed alle ordinanze amministrative applicabili alla fattispecie, già indicate nei verbali contestati e sopra riportate (a confutazione della quale tesi, peraltro, l'appellante non ha nemmeno introdotto elementi di fatto o di diritto di segno contrario); b) ha correttamente (seppure sinteticamente) motivato anche in relazione all'affidabilità
della strumentazione, che costituiva il secondo motivo di doglianza (e, invero, l'unico trasfuso nelle conclusioni di cui all'originario ricorso), visto che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'avv. Fenu, e deve ritenersi perciò pacifica, l'avversa allegazione - indicata sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata - che lo strumento utilizzato (già indicato nei verbali nel modello e negli estremi dell'omologazione) fosse stato regolarmente sottoposto al controllo periodico della taratura, come dettagliatamente specificato negli estremi, per le eventuali verifiche (che non sono mai state richieste né effettuate proprio perché la circostanza non ha mai formato oggetto di alcuna contestazione).
Ne deriva la condanna dell'appellante, integralmente soccombente, alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (valore della causa determinato dall'importo complessivo delle sanzioni di cui ai verbali impugnati, compensi intorno ai medi per ciascuna delle fasi processuali).
pagina 8 di 9
PQM
definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere al le spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in € 750,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.
Cagliari, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 9 di 9