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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 452 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Zeffiro, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Enotria n. 39, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 21.02.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il 19.04.2001;
-considerato che con decreto del 15.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.; -preso atto che, con decreto del 31.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno
17.12.2024, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima;
-rilevato che, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate e le conclusioni rassegnate dalle parti, ha evidenziato che sono state riportate le condizioni della separazione senza tenere conto delle sopravvenienze determinate dal trascorrere del tempo (età dei figli, divenuti maggiorenni) ed è stata fissata all'uopo l'udienza del 18.02.2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine entro cinque giorni prima dell'udienza, con contestuale deposito delle condizioni aggiornate come in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Scilla (RC) il 19.04.2001 dal quale è nata una figlia, (15.12.2004), maggiorenne;
b) con decreto n. 336/10, Per_1
depositato il 09.12.2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 23.11.2010;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale risalente al 23.11.2010 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 19.03.2024 e che il Pm ha espresso parere positivo in data 16.04.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 21.02.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il
19.04.2001 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Scilla (RC) parte II, serie A, n. 6, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“1) “Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2) La figlia , già affidata ad entrambi i genitori, è ormai maggiorenne, per cui ha scelto di vivere presso l'abitazione del padre in via Dalmazia n. 68, ma vedrà ed avrà contatti con i genitori secondo le proprie volontà e disponibilità e nel rispetto reciproco, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
3) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Dalmazia n. 68, che è in locazione, viene assegnata al marito, il quale provvederà a corrispondere il relativo canone mensile nonché le spese di funzionamento e manutenzione della predetta casa, mentre la moglie vive già in altra abitazione in Ravagnese;
4) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti.
5) La moglie verserà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia che oggi ha scelto di vivere con il padre, entro i primi 10 giorni di ogni mese, un assegno mensile di €. 200,00, somma verrà rivalutata ogni 12 mesi come per legge.
In considerazione dell'entità dell'assegno di mantenimento come sopra quantificato, la madre dichiara di rinunciare temporaneamente alla percezione del proprio 50% dell'assegno unico riconosciuto per la figlia, acconsentendo che il predetto assegno unico venga percepito interamente dal padre.
I coniugi si impegnano a sostenere ciascuno per la propria parte, nella misura del 50% ciascuno, le eventuali spese straordinarie documentate relative alla propria figlia secondo le indicazioni contenute nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
6) Entrambi i coniugi, a tutela della propria figlia, si impegnano a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle figure genitoriali che rappresentano.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 452 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] il [...]) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Zeffiro, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Enotria n. 39, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 21.02.2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il 19.04.2001;
-considerato che con decreto del 15.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno
14.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
09.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.; -preso atto che, con decreto del 31.10.2024, il giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno
17.12.2024, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a cinque giorni prima;
-rilevato che, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate e le conclusioni rassegnate dalle parti, ha evidenziato che sono state riportate le condizioni della separazione senza tenere conto delle sopravvenienze determinate dal trascorrere del tempo (età dei figli, divenuti maggiorenni) ed è stata fissata all'uopo l'udienza del 18.02.2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine entro cinque giorni prima dell'udienza, con contestuale deposito delle condizioni aggiornate come in parte motiva;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Scilla (RC) il 19.04.2001 dal quale è nata una figlia, (15.12.2004), maggiorenne;
b) con decreto n. 336/10, Per_1
depositato il 09.12.2010, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 23.11.2010;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale risalente al 23.11.2010 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970
n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 19.03.2024 e che il Pm ha espresso parere positivo in data 16.04.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 21.02.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il
19.04.2001 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di Scilla (RC) parte II, serie A, n. 6, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“1) “Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto con obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2) La figlia , già affidata ad entrambi i genitori, è ormai maggiorenne, per cui ha scelto di vivere presso l'abitazione del padre in via Dalmazia n. 68, ma vedrà ed avrà contatti con i genitori secondo le proprie volontà e disponibilità e nel rispetto reciproco, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
3) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Dalmazia n. 68, che è in locazione, viene assegnata al marito, il quale provvederà a corrispondere il relativo canone mensile nonché le spese di funzionamento e manutenzione della predetta casa, mentre la moglie vive già in altra abitazione in Ravagnese;
4) I coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti.
5) La moglie verserà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia che oggi ha scelto di vivere con il padre, entro i primi 10 giorni di ogni mese, un assegno mensile di €. 200,00, somma verrà rivalutata ogni 12 mesi come per legge.
In considerazione dell'entità dell'assegno di mantenimento come sopra quantificato, la madre dichiara di rinunciare temporaneamente alla percezione del proprio 50% dell'assegno unico riconosciuto per la figlia, acconsentendo che il predetto assegno unico venga percepito interamente dal padre.
I coniugi si impegnano a sostenere ciascuno per la propria parte, nella misura del 50% ciascuno, le eventuali spese straordinarie documentate relative alla propria figlia secondo le indicazioni contenute nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
6) Entrambi i coniugi, a tutela della propria figlia, si impegnano a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle figure genitoriali che rappresentano.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Scilla (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna