Articolo 2234 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2234.

(Spese e acconti).

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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