Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 23993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23993 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10809 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Eutalia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- della graduatoria relativa al “profilo D” – per la sede di Catania – pubblicata in data 07/08/2024 all’esito della procedura COD102 del 12/06/2024 indetta da Eutalia S.r.l. per la selezione di un “Team di Esperti” nell’ambito del progetto “Servizio di supporto alla Struttura commissariale per la depurazione delle acque reflue”(doc. 1), nonché della successiva graduatoria revisionata e pubblicata in data 01.10.2024 (doc. 2);
- del verbale del 05/08/2024 di definizione della graduatoria relativa al “profilo D” dell’iniziativa progettuale anzidetta (doc. 3);
- del verbale del 24/06/2024 avente ad oggetto la valutazione formale delle candidature da parte del RUP della procedura COD102 del 12/06/2024, con cui la candidatura del ricorrente veniva esclusa per vizi di natura formale (doc. 4);
- dell’avviso di gara COD102 pubblicato il 12/06/2024 per la selezione di un “Team di Esperti” nell’ambito del progetto “Servizio di supporto alla Struttura commissariale per la depurazione delle acque reflue”, nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che la nota motivazionale e il curriculum vitae dei candidati “dovranno essere necessariamente privi di qualsiasi dato personale, INCLUSO NOME E COGNOME, e ogni altro elemento che possa ricondurre all'identità del candidato, nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzi di abitazione e/o lavoro” (doc. 5);
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto e/o non comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eutalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente in data 17/11/2025 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata e quindi da intendersi come sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- parte resistente ha preso atto della stessa, insistendo, tuttavia, per la condanna alle spese di lite della ricorrente;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate atteso che, anche in caso di mancata sopravvenuta carenza di interesse, l’esito in rito, per difetto di giurisdizione, avrebbe condotto alla compensazione delle stesse in considerazione anche della complessità della materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO BI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
NA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GI | RO BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.