TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1562/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: Indebito malattia agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2024, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2018 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Oceania” Soc. coop. Agricola, c.f. . P.IVA_1
Lamentava che l' , con quattro note A/R del 17/10/23 le aveva comunicato che, per CP_1
diversi periodi del 2019, aveva ricevuto a titolo di indennità di malattia e maternità delle somme divenute indebite a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo anno 2018.
Conseguentemente l' chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate a CP_1
tale titolo.
Rilevava che risulta regolarmente iscritta negli elenchi Parte_1
anagrafici come da estratto contributivo aggiornato allegato al ricorso introduttivo, e che nessun provvedimento di cancellazione era mai stato notificato.
Inutile si rivelava il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli impugnati provvedimenti di indebito, con riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di malattia per i periodi in contestazione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore costituito;
in via subordinata, solo in caso di contestazione del rapporto di lavoro, insisteva affinchè venisse dichiarata la validità del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze della ditta Oceania per il periodo in contestazione e a tal fine articolava prova per testi.
L' restava contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente domanda l'annullamento degli indebiti notificati con note A/R datati
17/10/2023 e relativi alla indennità di malattia agricola percepita per diversi periodi del 2019.
A tal fine, la ricorrente indica il possesso dei requisiti per l'ottenimento della indennità in oggetto, come da estratto contributivo aggiornato prodotto in atti, attestante il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2018 alle dipendenze della Ditta Oceania.
Nel merito, occorre osservare che l' è parte solo formalmente resistente nel presente CP_1 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_1
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di indennità di malattia agricola. CP_1
L' , dal canto suo, nel preferire il silenzio della contumacia non ha dimostrato CP_1
documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione CP_1
del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
22/05/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto CP_1
provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1
liquida in euro 1.685,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 16/01/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena