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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 25535/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
Avv. , nato a [...], il [...] Parte_1
( ), res.te in Pozzuoli (NA), alla via Napoli 135 con C.F._1 studio in Pozzuoli (NA), alla Via Napoli 119 bis - Trav. rapp.to e Parte_2 difeso da se stesso, come in atti. ATTORE
CONTRO
sito in Pozzuoli [NA] Controparte_1
(C.F. ) in persona dell'Amministratore p.t., dott. P.IVA_1 Controparte_2
(nato a [...] il [...] - C.F. elet.te dom.to
[...] C.F._2 in Sant'Arpino (CE) alla via Santa Maria a Piro n. 4 presso lo studio dell'Avv. Andrea Lampitelli (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, C.F._3 come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: a) dichiarare unico ed esclusivo responsabile dei danni, il in persona dell'amm.re Controparte_3
p.t., per i danni causati all'appartamento di proprietà dell'istante, nel locale salone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1130 c.c. IVc., 2051 c.c. ; b) condannare per l'effetto il convenuto condominio, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.000.00, per i danni materiali, oltre alla maggiore somma per i danni patrimoniali e non, subiti, in quanto la suddetta situazione ha provocato e continua a provocare sofferenza intensa e prolungata, che ha coinvolto la sfera morale non solo dell'istante, comprimendo anche la vita di relazione, ma anche quella degli altri componenti il nucleo famigliare a causa dell'inerzia del che, sebbene più volte sollecitato non ha adottato CP_1 alcun fattivo provvedimento, in virtù proprio della violazione del diritto di proprietà.
Conclusioni parte convenuta: - In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio per omessa e/o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, non essendo stato individuato l'oggetto della domanda né tantomeno la ragione per cui si chiede;
- In subordine rigettare la domanda attrice perché assolutamente prescritta atteso che il fenomeno relativo alle infiltrazioni risalirebbe all'anno 2009, e non esistono comunicazioni da parte dell'attore da cui potrebbe rilevarsi: 1) interruzione dei termini prescrizionali;
2) una più recente manifestazione del fenomeno lamentato, tale da poter ipotizzare che il diritto sia stato esercitato tempestivamente;
Nel merito: - Rigettare la domanda in quanto assolutamente infondata e non provata, per non avere, l'attore, supportato con elementi probatori la propria pretesa, e mancando, altresì, qualsivoglia allegazione a supporto della stessa, così come anche rilevato dal Consulente Tecnico d'ufficio all'esito dell'espletata perizia al termine della quale alcun danno risulta essere emerso all'immobile oggetto di giudizio né tantomeno è stata dimostrata l'esistenza delle asserita infiltrazione;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. nella sua Parte_1 qualità di proprietario di un immobile insistente nel Condominio sito in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli 135, conveniva innanzi a questo Tribunale il detto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) Dichiarare unico ed esclusivo responsabile dei danni, il
[...]
, in persona dell'amm.re p.t. per i danni causati Controparte_3 all'appartamento di proprietà dell'istante, nel locale salone, ai sensi e per gli effetti degli art.1130 c.c. IVc. 2051 c.c.; b) Condannare per l'effetto il convenuto condominio, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 5.000,00, per i danni materiali , oltre alla maggiore somma per i danni patrimoniali e non, subiti, in quanto la suddetta situazione ha provocato e continua a provocare sofferenza intensa e prolungata, che ha coinvolto la sfera morale non solo dell'istante, comprimendo anche la vita di relazione, ma anche quella degli altri componenti il nucleo famigliare a causa dell'inerzia del
che, sebbene più volte sollecitato non ha adottato alcun fattivo CP_1 provvedimento, in virtù proprio della violazione del diritto di proprietà; c) condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti e d onorari;
d) emettere tutti gli altri provvedimenti opportuni;
Si costituiva in giudizio il convenuto per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: - In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio per omessa e/o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, non essendo stato individuato l'oggetto della domanda ne tantomeno la ragione per cui si chiede;
- In subordine rigettare la domanda attrice perché assolutamente prescritta atteso che il fenomeno relativo alle infiltrazioni risalirebbe all'anno 2009, e non esistono comunicazioni da parte dell'attore da cui potrebbe rilevarsi: 1) interruzione dei termini prescrizionali;
2) una più recente manifestazione del fenomeno lamentato, tale da poter ipotizzare che il diritto sia stato esercitato tempestivamente;
Nel merito: - Rigettare la domanda in quanto assolutamente infondata e non provata, per non avere, l'attore, supportato con elementi probatori la propria pretesa, e mancando, altresì, qualsivoglia allegazione a supporto della stessa;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.;
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa ed espletata CTU, essendo matura la causa per la decisione, all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 07.03.2025 il fascicolo era assegnato a sentenza.
*****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto parte attrice ha provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito, la domanda non è supportata da valida prova, quindi andrà rigettata.
In primis va infatti rilevato che, nell'articolare molto genericamente la prova testimoniale, parte attrice non ha chiesto di provare con esattezza quali danni sarebbero presenti, non ha chiesto di mostrare le foto ai testi affinchè le riconoscessero, non ha chiesto di indicare l'attualità delle infiltrazioni, non ha chiesto di indicare con precisione in che data o in quale periodo temporale si sarebbero prodotto tali danni;
l'unico dato temporale presente nella capitolazione della chiesta prova per interpello è la generica indicazione del
“lontano 2019” come data delle infiltrazioni.
La CTU, d'altra parte, non ha rilevato alcun danno, quindi non vi è la prova dell'an e tanto meno vi è la prova che gli eventuali danni, se mai esistiti, siano addebitabili al convenuto , sia pure - ex art. 2051 C.C. - nella qualità CP_1 di custode delle parti comuni.
Le istanze di parte attrice di cui alle note del 30.11.2025 e di cui al verbale di udienza del 07.03.2025, con le quali si chiede di disporre che il CTU fornisca chiarimenti anche sulla base della documentazione fotografica allegata, vanno rigettate;
il CTU infatti ha già chiarito nella sua relazione quanto segue:
<<le foto versate agli atti non descrivono i danni di cui l chiedeva il ristoro e la citata nella facciata esterno che dava all> dell'intercapedine, crepa riparata nel corso dei lavori” potrebbe essere stata anche prodotta durante l'esecuzione degli stessi lavori fatti dall' interno attesa la vetustà dei blocchi di laterizio che oggi costituiscono la parte terminale ed a contatto con l'esterno della facciata CP_4 anche nella zona posta a delimitazione del vano salone attoreo>>
Circa i poteri del CTU la Suprema Corte, di recente, ha sancito il principio di diritto secondo cui il Consulente tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni). Al consulente tecnico d'ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi, egli può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite di cui sopra (ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni). (Cass. SS.UU. Sent. 01.02.2022 n. 3086).
Tale deliberato è stato posto da parte attrice a sostegno della richiesta di chiarimenti al CTU, ma esso non è atto a supportare tale istanza;
nel caso in esame, infatti, il problema non è acquisire le foto, che sono già agli atti;
il problema è che dette foto non sono riconducibili con certezza ai danni lamentati (e non riscontrati dal CTU); ne' tanto meno - come poc'anzi rilevato - l'eventuale ammissione della prova per testi, ugualmente compulsata da parte attrice, cambierebbe il quadro probatorio, in quanto sul punto nulla è stato chiesto di provare in maniera specifica.
In conclusione, principio generale del processo civile è l'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, parte attrice, non avendo dimostrato l'esistenza dei danni per cui è chiesto il risarcimento, ne' la riconducibilità dei medesimi alla proprietà condominiale, si è sottratta all'onere della prova che su di lei incombeva.
Per tali motivi, la domanda andrà rigettata.
In merito ai danni morali pure chiesti, che sarebbero derivanti da “sofferenza intensa e prolungata, che ha coinvolto la sfera morale non solo dell'istante, comprimendo anche la vita di relazione, ma anche quella degli altri componenti il nucleo famigliare”, essi seguono la domanda principale;
per cui non essendo stata provata quella, andranno rigettati anche questi.
Spese ed onorari di causa, che si liquidano ex D.M. 55/2014, seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Condanna ( ) al pagamento Parte_1 C.F._1 delle spese di lite, che vengono così liquidate: Fase di studio della controversia
€ 213,00; Fase introduttiva del giudizio € 213,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 426,00; Fase decisionale € 426,00; e così in totale un onorario pari ad € 1.278,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e IVA se dovuta, con attribuzione all'Avv. Andrea Lampitelli, procuratore antistatario di parte convenuta.
C) Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del CTU medesimo, in base al decreto di liquidazione del 02.12.2024 e come ivi quantificate si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
Così deciso in Napoli, 10/04/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria