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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta a R.G. n. 716/2025, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._1
- Località Libbia Sopra n. 153, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA PIROLA del Foro di Lodi
(C.F. , presso il cui studio in Codogno (LO) - Via Serrati n. 2 ha eletto C.F._2
domicilio, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
Contro nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Agostino da Lodi n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LORENZA CAUZZI (C.F.
) sito in Lodi Via Delle Orfane n. 9, pec. che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende.
Appellata
e con l'intervento di
1 , nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._5
domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARIA TERESA PEZZONI (C.F. ) C.F._6
sito in Bergamo Via Carducci 5, p.e.c. Email_3
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : CP_1
" In parziale riforma della sentenza n. 642/2024 del 05/09/2024 emessa dal Tribunale di Lodi pubblicata il successivo 12/09/2024 disporre la revoca dell'assegno divorzile a favore della signora non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto con conseguente condanna della CP_2
signora alla restituzione delle somme percepite a tale titolo. CP_2
Condannare la signora al pagamento delle spese di lite ed onorari dei due gradi di CP_2
giudizio da liquidarsi tenuto conto dell'aumento automatico per utilizzo dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 D.M. 55/2014 ed accessori come per legge.
In via istruttoria si insiste nelle istanze istruttorie di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in primo grado (doc. 008) da intendersi integralmente ritrascritto."
Per l'appellata CP_2
"Voglia la Corte di Appello di Milano così giudicare:
1. In via principale di merito: dichiarare inammissibile e comunque in ogni caso respingere il ricorso in appello avversario, confermando la sentenza impugnata;
2. In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili, generiche ed inconferenti. In ipotesi di mancata produzione anche nel presente giudizio di appello della documentazione completa relativa ai redditi ed al patrimonio di parte appellante, ordinare
l'integrazione della relativa documentazione e/o disporre le opportune indagini patrimoniali
a carico del signor ai sensi di legge, al fine di verificare il patrimonio, il reddito CP_1
ed il tenore di vita del ricorrente, ordinando anche ex art. 210 cpc alla Banca Popolare di
Milano ed all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso ed ai rapporti finanziari in essere in capo al ricorrente detenuti in ipotesi anche all'estero.
3. Con vittoria di spese."
Per l'intervenuto : Parte_1
"Si rimette alla decisione dell'Ill.mo Tribunale, attesa l'estraneità del sig. alla Parte_1
questione”. Tutto quanto sopra premesso, il signor , ut supra rappresentato, Parte_1
difeso e domiciliato richiama le conclusioni già formulate in atti."
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 709 bis c.p.c. e art. 4 della Legge n. 898/1970, il signor ha proposto CP_1
appello avverso la sentenza n. 642/2024 del Tribunale di Lodi, emessa in data 05/09/2024 e depositata il 12/09/2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 2922/2023.
Il ricorrente, aveva originariamente evocato in giudizio la signora al CP_1 CP_2
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lodi il
28/06/1988, l'adozione di ulteriori provvedimenti tra cui la cancellazione della trattenuta mensile sulla sua busta paga (di € 1.450,00 per assegni di mantenimento), il versamento diretto al figlio
[...]
di un assegno di €. 700,00 mensili, la determinazione da parte del Giudice dell'importo Parte_1
dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dalla madre al figlio, la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, e la dichiarazione di nulla dovere a titolo di assegno divorzile a favore della signora Il signor evidenziava come, a CP_2 CP_1
seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lodi con decreto cron. n. 9584/07 del 18/10/2007, a suo carico erano stati posti un assegno mensile di €. 800,00 per il mantenimento del figlio minore ed €. 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre a tutte le spese straordinarie per il figlio. A seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato nel 2011
(R.G. 828/2011), il Tribunale di Lodi aveva ordinato al Banco Popolare Soc. Coop. (ora Banco BPM
Spa) la trattenuta sulla busta paga del signor della somma complessiva di € 1.450,00 (€ 1.250,00 CP_1 per il figlio minore ed € 200,00 per la consorte) e il versamento diretto alla moglie. Successivamente, con scrittura privata del 03/11/2022, i coniugi avevano rideterminato in €. 1.385,51 l'importo mensile dovuto per il mantenimento del figlio, concordando il versamento a mani del ragazzo della differenza di € 135,51.
Il figlio interveniva volontariamente in giudizio, chiedendo il mantenimento Parte_1
diretto, avendo concordato con il padre la corresponsione di un assegno mensile pari a €.700,00 e demandando alla valutazione del Giudice l'importo da porre a carico della madre.
La signora i costituiva in giudizio, non opponendosi alla cessazione degli effetti civili CP_2
del matrimonio né alla cancellazione della trattenuta diretta dello stipendio del signor e neppure CP_1
all'assegnazione a suo favore della casa familiare. Insisteva, tuttavia, per la conferma del versamento a sue mani dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del signor nella misura CP_1 di €. 1.250,00 oltre rivalutazione monetaria, e per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore nella misura di €. 600,00 mensili.
All'udienza del 07/02/2024, il Giudice Istruttore, Dott. Aranci, disponeva la revoca con effetto immediato, ex art. 473 bis 22 c.p.c., del prelievo diretto dello stipendio di con obbligo CP_1
3 per lo stesso di versare gli importi già vigenti a titolo di assegno di mantenimento. Con ordinanza 05-
07/03/2023 cron. 3287/2024, il Giudice Istruttore confermava l'assegno di mantenimento a carico di e in favore della moglie nella misura stabilita nel decreto di omologa della separazione CP_1 pari ad €. 200,00; disponeva che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedessero i genitori con versamenti mensili diretti al figlio di €. 700,00 a Parte_1 carico del padre e di €. 300,00 a carico della madre;
e che le spese extra assegno per fossero Pt_1
poste per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre.
In data 22/03/2024, il Tribunale di Lodi in composizione Collegiale pronunciava sentenza parziale n.
283/2024, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP_2
CP_1
Con la sentenza n. 642/2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Lodi, in accoglimento delle domande del signor e del figlio disponeva il versamento CP_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento del padre direttamente al figlio nella misura concordata di €. 700,00 mensili, condannando altresì la signora al versamento della somma di €. 300,00 a titolo di CP_2
mantenimento del figlio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre. Respingeva la domanda della signora di CP_2 riconoscimento di un assegno divorzile pari ad €. 600,00, confermando però, a carico del marito la condanna alla corresponsione di un assegno a favore dell'ex coniuge nella misura di €. 200,00 mensili.
A sostegno di tale decisione, il Collegio riteneva provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora per essersi la stessa assunta CP_2
"ogni onere di accudimento e crescita del figlio", per la perdita di chances lavorative in conseguenza di un part-time all'80% scelto unilateralmente dalla signora che le consentiva di lavorare CP_2
secondo orario normale durante l'anno e fruire di un periodo di vacanze continuativo più lungo. Il
Tribunale riteneva che tale opzione si fosse resa necessaria perché aveva lavorato in CP_1
sedi lontane da casa, consentendogli di costituire una ingente disponibilità patrimoniale, mentre la resistente avrebbe sacrificato occasioni professionali. In ordine al quantum, il Tribunale riteneva equo fissare la misura in € 200,00 al mese.
Il signor ha impugnato la sentenza n. 642/2024 nei capi relativi all'assegno divorzile e CP_1
alle spese di lite.
Con l'atto d'impugnazione in esame, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, affermando che del Tribunale di Lodi non aveva tenuto conto degli elementi di giudizio indicati dall'art. 5 della L. n. 898/1970, né delle risultanze probatorie, traendo conclusioni infondate, illogiche, incongrue e non supportate da idonea prova. In particolare,
4 contesta l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un "ingente patrimonio" del signor , la CP_1
perdita di opportunità professionali da parte della moglie, e la gestione solitaria del figlio da parte della signora sostenendo che non vi era traccia alcuna di tali circostanze negli atti. Evidenzia CP_2
l'appellante di aver prodotto tutta la documentazione relativa alla propria consistenza patrimoniale
(estratti conto, dichiarazioni dei redditi, visure ipotecarie, piani di ammortamento di due mutui ipotecari, copia di un libretto postale a saldo zero, dichiarazione sulla consistenza patrimoniale), mentre la signora non aveva ottemperato all'onere di produzione documentale ex art. 473 bis CP_2
12 c.p.c.. Sottolinea che il proprio stipendio era rimasto pressoché identico negli anni (circa €.
5.000,00), ma aveva subito un demansionamento nel 2012 con perdita di benefit importanti (affitto e utenze pagate dalla Banca, auto aziendale nel 2020), con conseguente peggioramento delle sue disponibilità economica. Rimarca di essersi fatto carico integralmente del mantenimento del figlio e della moglie durante il matrimonio e la separazione, versando complessivamente €. 263.400,00 nonché tutte le spese straordinarie del ragazzo, senza riuscire ad accantonare nulla se non il risarcimento danni di circa €. 40.000,00 percepito in seguito a un incidente automobilistico risalente al 1997. Ribadisce che il contributo personale del marito alla conduzione familiare era stato prevalentemente economico, mentre quello della moglie gestionale (dal lunedì al venerdì). Sostiene
l'appellante che la signora era stata una privilegiata, con casa regalata e arredamento pagato CP_2
dal marito, lavoro su 5 giorni a 1,5 km da casa, orario lavorativo dalle 8:00 alle 16:30, mantenimento del figlio a carico esclusivo del padre e stipendio notevolmente migliorato negli anni.
In merito alla perdita di chances professionali e al part-time, l'appellante richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'ex moglie che non dimostra le occasioni professionali rinunciate per dedicarsi alla famiglia non ha diritto all'assegno divorzile. Contesta la valutazione "presuntiva" del Tribunale, evidenziando che la difesa della signora non aveva mai prodotto CP_2
documentazione attestante l'abnegazione al lavoro, buste paga che dimostrassero un minor stipendio o aspettative professionali sacrificate, né prova di offerte lavorative o concorsi rinunciati. Al contrario, la signora aveva dichiarato di aver partecipato a concorsi che le avevano consentito CP_2
la progressione di carriera, e il suo stipendio era aumentato. Aggiunge l'appellante che la scelta della ex moglie del part-time era stata unilaterale, non concordata né necessitata, e in ogni caso non aveva penalizzato minimamente il trattamento pensionistico.
Sottolinea che il part-time verticale 80% consentiva alla signora di lavorare regolarmente CP_2
durante l'anno e recuperare le ore nel periodo estivo, prolungando il periodo di ferie per trascorrere tempo al mare. Rimarca che la signora aveva sempre lavorato a poca distanza da casa, con CP_2
5 orario contenuto, e che durante la settimana avuto il supporto dei genitori materni, mentre nei fine settimana quello del marito.
In ordine alle risultanze testimoniali, a dire dell'appellante il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le stesse;
contesta la durata del part-time e l'esclusione da ruoli di responsabilità, citando le dichiarazioni della Dott.ssa e della Dott.ssa per Tes_1 Parte_2
dimostrare che il "minimo stop professionale" di un anno era dovuto al passaggio dall'ente APT alla
Provincia e non al part-time. Sostiene che l'"assoluta e solitaria dedizione" della signora al CP_2
figlio non era stata provata, in quanto la teste aveva riportato solo sensazioni e circostanze Parte_2
riferite dalla signora stessa, e che per i primi 10 anni di matrimonio i coniugi avevano vissuto CP_2
la propria vita personale e lavorativa in maniera autonoma.
Per quanto riguarda le spese di lite, l'appellante ha chiesto la condanna della signora el primo CP_2
grado di giudizio, a causa della mancata coltivazione della negoziazione assistita e, soprattutto, della mancata produzione documentale richiesta dalle disposizioni di legge (estratti conto e ogni altro documento attestante percezione di ulteriori redditi per prestazioni occasionali), come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado.
Sostiene l'appellata che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi enunciati dalla
Suprema Corte in tema di assegno divorzile, in particolare la Sentenza delle Sezioni Unite n.
18287/18, basandosi sulle risultanze istruttorie documentali e testimoniali e sulle presunzioni che ne erano derivate, ha evidenziato che l'appellante non aveva contestato i fatti ritenuti provati dal Giudice di prime cure. Correttamente il Tribunale, sostiene l'appellata, ha ritenuto provato che gli oneri di accudimento e crescita del figlio sono gravati interamente sulla madre, data l'assenza del marito per ragioni lavorative;
la scelta del part-time all'80% per accudire il figlio aveva comportato una perdita di miglioramenti della posizione lavorativa, come confermato dalla teste Tali circostanze, Tes_1
come opportunamente osservato nella sentenza di primo grado, avevano consentito al signor di CP_1
sviluppare appieno la propria carriera.
L'appellata contesta poi le affermazioni dell'appellante relative alla consistenza patrimoniale, sottolineando che il reddito dello era quello indicato dal Tribunale (€ 70.000,00 annui netti) e CP_1
che il mutuo era già stato considerato in sede di separazione. Ribadisce che lo aveva raggiunto CP_1
l'apice della carriera durante il matrimonio, divenendo dirigente;
contesta, inoltre, l'affermazione di di non aver accantonato nulla, evidenziando che era proprietario di un immobile lussuoso la cui CP_1
ristrutturazione era stata costosa, resa possibile grazie al sacrificio lavorativo e personale della moglie.
6 Sottolinea ancora che la casa coniugale le era stata donata dai suoi genitori, rappresentando un ulteriore vantaggio economico per il marito che non aveva dovuto sopportare esborsi per la casa.
In merito alla perdita di chances professionali e al part-time, l'appellata ribadisce la correttezza della valutazione del Tribunale, affermando che la dottoressa aveva confermato che la scelta del Tes_1
part-time le aveva impedito l'accesso a certi ruoli e che il rientro a tempo pieno le aveva consentito maggiori possibilità di carriera;
ed ancora che il part-time era stato dettato dalla necessità della madre di trascorrere l'estate con il figlio e di raggiungere il signor nei luoghi di lavoro. A sostegno dei CP_1 suoi assunti richiama l'appellata la giurisprudenza della Suprema Corte (Ordinanza n. 4313 del
19/02/2024) che riconosce il diritto del lavoratore part-time alla stessa progressione di carriera garantita al lavoratore a tempo pieno, e che afferma che la prassi di declassare l'esperienza professionale in caso di part-time è discriminatoria.
Quanto alle spese di lite, l'appellata ha chiesto la conferma della sentenza impugnata avendo il
Tribunale correttamente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande. Contesta l'affermazione dell'appellante sulla mancata produzione documentale, dichiarando di aver prodotto tutta la documentazione riguardante il proprio reddito e patrimonio. Spiega che i bonifici di modesto valore ricevuti erano trasferimenti dai genitori anziani per le spese di cura e assistenza degli stessi, e che le prestazioni occasionali erano limitate nel tempo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Assegno divorzile.
Il Tribunale di Lodi ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in capo alla signora CP_2
in forza dell'applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18. Il
Giudice di prime cure ha fondato la propria pronuncia sulle emergenze istruttorie documentali e testimoniali, unite alle presunzioni che ne sono derivate, e ha applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 I comma c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata si conforma all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. La Suprema Corte ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7 Il Tribunale ha correttamente verificato la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, un percorso professionale sperequato a favore del marito, e il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare e l'accudimento della prole a carico della moglie.
In particolare, è risultato provato che la signora si è fatta carico, in via pressoché esclusiva, CP_2
della crescita del figlio , in quanto il padre si trovava, per ragioni lavorative, lontano da Lodi. Pt_1
Tale circostanza non è stata contestata da . È lecito desumere, in via presuntiva, che tale CP_1
circostanza abbia comportato una rinuncia, a titolo personale e lavorativo, per anni.
Inoltre, è stato provato che, per prendersi cura del figlio nella fase delle scuole elementari, CP_2
ha svolto attività lavorativa part-time all'80%, scelta che ha comportato una perdita di
[...]
miglioramenti della posizione lavorativa, come confermato dalla teste Queste circostanze Tes_1
hanno permesso al signor di sviluppare appieno la propria carriera fino al ruolo di dirigente. CP_1
Le deduzioni dell'appellante in ordine all'insussistenza di un "ingente patrimonio" a suo carico e alla mancata prova della perdita di chances professionali della signora non appaiono idonee a CP_2
superare il quadro probatorio complessivo delineato dal Tribunale. La sentenza ha riconosciuto il contributo della signora alla formazione del patrimonio familiare, tenuto conto che i coniugi CP_2
erano in regime di comunione legale dei beni e che il casale di proprietà del signor è stato CP_1
acquistato e ristrutturato durante il matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto altresì conto che la circostanza di una nuova convivenza della sig.ra on un nuovo partner è rimasta indimostrata, il Tribunale ha correttamente riconosciuto CP_2 il diritto dalla all' assegno divorzile, che ha quantificato in €. 200,00 mensili. Tale CP_2
quantificazione appare equa in quanto tiene conto da una parte della condizione reddituale ed economica delle parti e dall'altro del fatto che il sacrificio personale e lavorativo affrontato da
è stato limitato nel tempo (essenzialmente, all'infanzia di , essendo poi ella CP_2 Pt_1
rientrata al lavoro full-time dalle scuole medie). Inoltre, in assenza di circostanze modificative sopravvenute, appare ragionevole che l'assegno divorzile non assuma proporzioni maggiori rispetto a quanto corrisposto nel regime della separazione.
Sulle spese di lite.
Il Tribunale di Lodi ha compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti, in considerazione della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande, specie in ordine al mantenimento di . L'appellante ha chiesto la condanna della signora l pagamento delle Pt_1 CP_2
spese di lite anche a causa della mancata coltivazione della negoziazione assistita e della mancata produzione documentale.
8 La Corte ritiene che la decisione del Tribunale in merito alla compensazione delle spese sia corretta e adeguatamente motivata. La reciproca soccombenza delle parti sulle domande presentate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La mancata adesione alla negoziazione assistita non è, di per sé, un elemento sufficiente a modificare la decisione sulle spese, soprattutto in presenza di una reciproca soccombenza. Inoltre, l'appellata ha prodotto documentazione relativa ai propri redditi e patrimonio, come confermato dagli atti. Le spiegazioni fornite in merito ai piccoli accrediti e alle prestazioni occasionali appaiono plausibili e non dimostrano una volontà di occultare redditi significativi.
Per le ragioni esposte, la Corte d'Appello ritiene che l'appello proposto dal signor debba CP_1
essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. 642/2024 del CP_1 CP_2 Parte_1
Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, CONFERMA CP_1
integralmente la sentenza n. 642/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 12/09/2024.
2. CONDANNA il signor al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_1 in favore della signora che liquida in € 3.966,00, in assenza di una fase CP_2
istruttoria e di trattazione, oltre 15% a titolo di contributo spese forfettario e accessori di legge
(IVA e CPA).
3. COMPENSA le spese del presente grado di giudizio tra il signor e il signor CP_1
. Parte_1
4. Dichiara sussistere le condizioni affinchè l'appellante sia tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento della iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
PAOLA TANARA Presidente
ANNA FERRARI Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta a R.G. n. 716/2025, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente in [...] CP_1 C.F._1
- Località Libbia Sopra n. 153, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA PIROLA del Foro di Lodi
(C.F. , presso il cui studio in Codogno (LO) - Via Serrati n. 2 ha eletto C.F._2
domicilio, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
Contro nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Agostino da Lodi n. 7, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LORENZA CAUZZI (C.F.
) sito in Lodi Via Delle Orfane n. 9, pec. che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende.
Appellata
e con l'intervento di
1 , nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._5
domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARIA TERESA PEZZONI (C.F. ) C.F._6
sito in Bergamo Via Carducci 5, p.e.c. Email_3
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : CP_1
" In parziale riforma della sentenza n. 642/2024 del 05/09/2024 emessa dal Tribunale di Lodi pubblicata il successivo 12/09/2024 disporre la revoca dell'assegno divorzile a favore della signora non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto con conseguente condanna della CP_2
signora alla restituzione delle somme percepite a tale titolo. CP_2
Condannare la signora al pagamento delle spese di lite ed onorari dei due gradi di CP_2
giudizio da liquidarsi tenuto conto dell'aumento automatico per utilizzo dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 D.M. 55/2014 ed accessori come per legge.
In via istruttoria si insiste nelle istanze istruttorie di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in primo grado (doc. 008) da intendersi integralmente ritrascritto."
Per l'appellata CP_2
"Voglia la Corte di Appello di Milano così giudicare:
1. In via principale di merito: dichiarare inammissibile e comunque in ogni caso respingere il ricorso in appello avversario, confermando la sentenza impugnata;
2. In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili, generiche ed inconferenti. In ipotesi di mancata produzione anche nel presente giudizio di appello della documentazione completa relativa ai redditi ed al patrimonio di parte appellante, ordinare
l'integrazione della relativa documentazione e/o disporre le opportune indagini patrimoniali
a carico del signor ai sensi di legge, al fine di verificare il patrimonio, il reddito CP_1
ed il tenore di vita del ricorrente, ordinando anche ex art. 210 cpc alla Banca Popolare di
Milano ed all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio la documentazione relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso ed ai rapporti finanziari in essere in capo al ricorrente detenuti in ipotesi anche all'estero.
3. Con vittoria di spese."
Per l'intervenuto : Parte_1
"Si rimette alla decisione dell'Ill.mo Tribunale, attesa l'estraneità del sig. alla Parte_1
questione”. Tutto quanto sopra premesso, il signor , ut supra rappresentato, Parte_1
difeso e domiciliato richiama le conclusioni già formulate in atti."
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 709 bis c.p.c. e art. 4 della Legge n. 898/1970, il signor ha proposto CP_1
appello avverso la sentenza n. 642/2024 del Tribunale di Lodi, emessa in data 05/09/2024 e depositata il 12/09/2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 2922/2023.
Il ricorrente, aveva originariamente evocato in giudizio la signora al CP_1 CP_2
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lodi il
28/06/1988, l'adozione di ulteriori provvedimenti tra cui la cancellazione della trattenuta mensile sulla sua busta paga (di € 1.450,00 per assegni di mantenimento), il versamento diretto al figlio
[...]
di un assegno di €. 700,00 mensili, la determinazione da parte del Giudice dell'importo Parte_1
dell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dalla madre al figlio, la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, e la dichiarazione di nulla dovere a titolo di assegno divorzile a favore della signora Il signor evidenziava come, a CP_2 CP_1
seguito della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Lodi con decreto cron. n. 9584/07 del 18/10/2007, a suo carico erano stati posti un assegno mensile di €. 800,00 per il mantenimento del figlio minore ed €. 200,00 per il mantenimento della moglie, oltre a tutte le spese straordinarie per il figlio. A seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione depositato nel 2011
(R.G. 828/2011), il Tribunale di Lodi aveva ordinato al Banco Popolare Soc. Coop. (ora Banco BPM
Spa) la trattenuta sulla busta paga del signor della somma complessiva di € 1.450,00 (€ 1.250,00 CP_1 per il figlio minore ed € 200,00 per la consorte) e il versamento diretto alla moglie. Successivamente, con scrittura privata del 03/11/2022, i coniugi avevano rideterminato in €. 1.385,51 l'importo mensile dovuto per il mantenimento del figlio, concordando il versamento a mani del ragazzo della differenza di € 135,51.
Il figlio interveniva volontariamente in giudizio, chiedendo il mantenimento Parte_1
diretto, avendo concordato con il padre la corresponsione di un assegno mensile pari a €.700,00 e demandando alla valutazione del Giudice l'importo da porre a carico della madre.
La signora i costituiva in giudizio, non opponendosi alla cessazione degli effetti civili CP_2
del matrimonio né alla cancellazione della trattenuta diretta dello stipendio del signor e neppure CP_1
all'assegnazione a suo favore della casa familiare. Insisteva, tuttavia, per la conferma del versamento a sue mani dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del signor nella misura CP_1 di €. 1.250,00 oltre rivalutazione monetaria, e per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore nella misura di €. 600,00 mensili.
All'udienza del 07/02/2024, il Giudice Istruttore, Dott. Aranci, disponeva la revoca con effetto immediato, ex art. 473 bis 22 c.p.c., del prelievo diretto dello stipendio di con obbligo CP_1
3 per lo stesso di versare gli importi già vigenti a titolo di assegno di mantenimento. Con ordinanza 05-
07/03/2023 cron. 3287/2024, il Giudice Istruttore confermava l'assegno di mantenimento a carico di e in favore della moglie nella misura stabilita nel decreto di omologa della separazione CP_1 pari ad €. 200,00; disponeva che, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, al mantenimento di provvedessero i genitori con versamenti mensili diretti al figlio di €. 700,00 a Parte_1 carico del padre e di €. 300,00 a carico della madre;
e che le spese extra assegno per fossero Pt_1
poste per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 a carico della madre.
In data 22/03/2024, il Tribunale di Lodi in composizione Collegiale pronunciava sentenza parziale n.
283/2024, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP_2
CP_1
Con la sentenza n. 642/2024 in questa sede impugnata, il Tribunale di Lodi, in accoglimento delle domande del signor e del figlio disponeva il versamento CP_1 Parte_1
dell'assegno di mantenimento del padre direttamente al figlio nella misura concordata di €. 700,00 mensili, condannando altresì la signora al versamento della somma di €. 300,00 a titolo di CP_2
mantenimento del figlio, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre. Respingeva la domanda della signora di CP_2 riconoscimento di un assegno divorzile pari ad €. 600,00, confermando però, a carico del marito la condanna alla corresponsione di un assegno a favore dell'ex coniuge nella misura di €. 200,00 mensili.
A sostegno di tale decisione, il Collegio riteneva provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora per essersi la stessa assunta CP_2
"ogni onere di accudimento e crescita del figlio", per la perdita di chances lavorative in conseguenza di un part-time all'80% scelto unilateralmente dalla signora che le consentiva di lavorare CP_2
secondo orario normale durante l'anno e fruire di un periodo di vacanze continuativo più lungo. Il
Tribunale riteneva che tale opzione si fosse resa necessaria perché aveva lavorato in CP_1
sedi lontane da casa, consentendogli di costituire una ingente disponibilità patrimoniale, mentre la resistente avrebbe sacrificato occasioni professionali. In ordine al quantum, il Tribunale riteneva equo fissare la misura in € 200,00 al mese.
Il signor ha impugnato la sentenza n. 642/2024 nei capi relativi all'assegno divorzile e CP_1
alle spese di lite.
Con l'atto d'impugnazione in esame, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, affermando che del Tribunale di Lodi non aveva tenuto conto degli elementi di giudizio indicati dall'art. 5 della L. n. 898/1970, né delle risultanze probatorie, traendo conclusioni infondate, illogiche, incongrue e non supportate da idonea prova. In particolare,
4 contesta l'affermazione del Tribunale circa l'esistenza di un "ingente patrimonio" del signor , la CP_1
perdita di opportunità professionali da parte della moglie, e la gestione solitaria del figlio da parte della signora sostenendo che non vi era traccia alcuna di tali circostanze negli atti. Evidenzia CP_2
l'appellante di aver prodotto tutta la documentazione relativa alla propria consistenza patrimoniale
(estratti conto, dichiarazioni dei redditi, visure ipotecarie, piani di ammortamento di due mutui ipotecari, copia di un libretto postale a saldo zero, dichiarazione sulla consistenza patrimoniale), mentre la signora non aveva ottemperato all'onere di produzione documentale ex art. 473 bis CP_2
12 c.p.c.. Sottolinea che il proprio stipendio era rimasto pressoché identico negli anni (circa €.
5.000,00), ma aveva subito un demansionamento nel 2012 con perdita di benefit importanti (affitto e utenze pagate dalla Banca, auto aziendale nel 2020), con conseguente peggioramento delle sue disponibilità economica. Rimarca di essersi fatto carico integralmente del mantenimento del figlio e della moglie durante il matrimonio e la separazione, versando complessivamente €. 263.400,00 nonché tutte le spese straordinarie del ragazzo, senza riuscire ad accantonare nulla se non il risarcimento danni di circa €. 40.000,00 percepito in seguito a un incidente automobilistico risalente al 1997. Ribadisce che il contributo personale del marito alla conduzione familiare era stato prevalentemente economico, mentre quello della moglie gestionale (dal lunedì al venerdì). Sostiene
l'appellante che la signora era stata una privilegiata, con casa regalata e arredamento pagato CP_2
dal marito, lavoro su 5 giorni a 1,5 km da casa, orario lavorativo dalle 8:00 alle 16:30, mantenimento del figlio a carico esclusivo del padre e stipendio notevolmente migliorato negli anni.
In merito alla perdita di chances professionali e al part-time, l'appellante richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'ex moglie che non dimostra le occasioni professionali rinunciate per dedicarsi alla famiglia non ha diritto all'assegno divorzile. Contesta la valutazione "presuntiva" del Tribunale, evidenziando che la difesa della signora non aveva mai prodotto CP_2
documentazione attestante l'abnegazione al lavoro, buste paga che dimostrassero un minor stipendio o aspettative professionali sacrificate, né prova di offerte lavorative o concorsi rinunciati. Al contrario, la signora aveva dichiarato di aver partecipato a concorsi che le avevano consentito CP_2
la progressione di carriera, e il suo stipendio era aumentato. Aggiunge l'appellante che la scelta della ex moglie del part-time era stata unilaterale, non concordata né necessitata, e in ogni caso non aveva penalizzato minimamente il trattamento pensionistico.
Sottolinea che il part-time verticale 80% consentiva alla signora di lavorare regolarmente CP_2
durante l'anno e recuperare le ore nel periodo estivo, prolungando il periodo di ferie per trascorrere tempo al mare. Rimarca che la signora aveva sempre lavorato a poca distanza da casa, con CP_2
5 orario contenuto, e che durante la settimana avuto il supporto dei genitori materni, mentre nei fine settimana quello del marito.
In ordine alle risultanze testimoniali, a dire dell'appellante il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le stesse;
contesta la durata del part-time e l'esclusione da ruoli di responsabilità, citando le dichiarazioni della Dott.ssa e della Dott.ssa per Tes_1 Parte_2
dimostrare che il "minimo stop professionale" di un anno era dovuto al passaggio dall'ente APT alla
Provincia e non al part-time. Sostiene che l'"assoluta e solitaria dedizione" della signora al CP_2
figlio non era stata provata, in quanto la teste aveva riportato solo sensazioni e circostanze Parte_2
riferite dalla signora stessa, e che per i primi 10 anni di matrimonio i coniugi avevano vissuto CP_2
la propria vita personale e lavorativa in maniera autonoma.
Per quanto riguarda le spese di lite, l'appellante ha chiesto la condanna della signora el primo CP_2
grado di giudizio, a causa della mancata coltivazione della negoziazione assistita e, soprattutto, della mancata produzione documentale richiesta dalle disposizioni di legge (estratti conto e ogni altro documento attestante percezione di ulteriori redditi per prestazioni occasionali), come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado.
Sostiene l'appellata che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi enunciati dalla
Suprema Corte in tema di assegno divorzile, in particolare la Sentenza delle Sezioni Unite n.
18287/18, basandosi sulle risultanze istruttorie documentali e testimoniali e sulle presunzioni che ne erano derivate, ha evidenziato che l'appellante non aveva contestato i fatti ritenuti provati dal Giudice di prime cure. Correttamente il Tribunale, sostiene l'appellata, ha ritenuto provato che gli oneri di accudimento e crescita del figlio sono gravati interamente sulla madre, data l'assenza del marito per ragioni lavorative;
la scelta del part-time all'80% per accudire il figlio aveva comportato una perdita di miglioramenti della posizione lavorativa, come confermato dalla teste Tali circostanze, Tes_1
come opportunamente osservato nella sentenza di primo grado, avevano consentito al signor di CP_1
sviluppare appieno la propria carriera.
L'appellata contesta poi le affermazioni dell'appellante relative alla consistenza patrimoniale, sottolineando che il reddito dello era quello indicato dal Tribunale (€ 70.000,00 annui netti) e CP_1
che il mutuo era già stato considerato in sede di separazione. Ribadisce che lo aveva raggiunto CP_1
l'apice della carriera durante il matrimonio, divenendo dirigente;
contesta, inoltre, l'affermazione di di non aver accantonato nulla, evidenziando che era proprietario di un immobile lussuoso la cui CP_1
ristrutturazione era stata costosa, resa possibile grazie al sacrificio lavorativo e personale della moglie.
6 Sottolinea ancora che la casa coniugale le era stata donata dai suoi genitori, rappresentando un ulteriore vantaggio economico per il marito che non aveva dovuto sopportare esborsi per la casa.
In merito alla perdita di chances professionali e al part-time, l'appellata ribadisce la correttezza della valutazione del Tribunale, affermando che la dottoressa aveva confermato che la scelta del Tes_1
part-time le aveva impedito l'accesso a certi ruoli e che il rientro a tempo pieno le aveva consentito maggiori possibilità di carriera;
ed ancora che il part-time era stato dettato dalla necessità della madre di trascorrere l'estate con il figlio e di raggiungere il signor nei luoghi di lavoro. A sostegno dei CP_1 suoi assunti richiama l'appellata la giurisprudenza della Suprema Corte (Ordinanza n. 4313 del
19/02/2024) che riconosce il diritto del lavoratore part-time alla stessa progressione di carriera garantita al lavoratore a tempo pieno, e che afferma che la prassi di declassare l'esperienza professionale in caso di part-time è discriminatoria.
Quanto alle spese di lite, l'appellata ha chiesto la conferma della sentenza impugnata avendo il
Tribunale correttamente compensato tra le parti le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande. Contesta l'affermazione dell'appellante sulla mancata produzione documentale, dichiarando di aver prodotto tutta la documentazione riguardante il proprio reddito e patrimonio. Spiega che i bonifici di modesto valore ricevuti erano trasferimenti dai genitori anziani per le spese di cura e assistenza degli stessi, e che le prestazioni occasionali erano limitate nel tempo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Assegno divorzile.
Il Tribunale di Lodi ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in capo alla signora CP_2
in forza dell'applicazione dell'art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, in particolare con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18. Il
Giudice di prime cure ha fondato la propria pronuncia sulle emergenze istruttorie documentali e testimoniali, unite alle presunzioni che ne sono derivate, e ha applicato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 I comma c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata si conforma all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, compensativa e perequativa. La Suprema Corte ha chiarito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7 Il Tribunale ha correttamente verificato la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, un percorso professionale sperequato a favore del marito, e il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare e l'accudimento della prole a carico della moglie.
In particolare, è risultato provato che la signora si è fatta carico, in via pressoché esclusiva, CP_2
della crescita del figlio , in quanto il padre si trovava, per ragioni lavorative, lontano da Lodi. Pt_1
Tale circostanza non è stata contestata da . È lecito desumere, in via presuntiva, che tale CP_1
circostanza abbia comportato una rinuncia, a titolo personale e lavorativo, per anni.
Inoltre, è stato provato che, per prendersi cura del figlio nella fase delle scuole elementari, CP_2
ha svolto attività lavorativa part-time all'80%, scelta che ha comportato una perdita di
[...]
miglioramenti della posizione lavorativa, come confermato dalla teste Queste circostanze Tes_1
hanno permesso al signor di sviluppare appieno la propria carriera fino al ruolo di dirigente. CP_1
Le deduzioni dell'appellante in ordine all'insussistenza di un "ingente patrimonio" a suo carico e alla mancata prova della perdita di chances professionali della signora non appaiono idonee a CP_2
superare il quadro probatorio complessivo delineato dal Tribunale. La sentenza ha riconosciuto il contributo della signora alla formazione del patrimonio familiare, tenuto conto che i coniugi CP_2
erano in regime di comunione legale dei beni e che il casale di proprietà del signor è stato CP_1
acquistato e ristrutturato durante il matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto altresì conto che la circostanza di una nuova convivenza della sig.ra on un nuovo partner è rimasta indimostrata, il Tribunale ha correttamente riconosciuto CP_2 il diritto dalla all' assegno divorzile, che ha quantificato in €. 200,00 mensili. Tale CP_2
quantificazione appare equa in quanto tiene conto da una parte della condizione reddituale ed economica delle parti e dall'altro del fatto che il sacrificio personale e lavorativo affrontato da
è stato limitato nel tempo (essenzialmente, all'infanzia di , essendo poi ella CP_2 Pt_1
rientrata al lavoro full-time dalle scuole medie). Inoltre, in assenza di circostanze modificative sopravvenute, appare ragionevole che l'assegno divorzile non assuma proporzioni maggiori rispetto a quanto corrisposto nel regime della separazione.
Sulle spese di lite.
Il Tribunale di Lodi ha compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti, in considerazione della reciproca soccombenza e della parziale convergenza delle domande, specie in ordine al mantenimento di . L'appellante ha chiesto la condanna della signora l pagamento delle Pt_1 CP_2
spese di lite anche a causa della mancata coltivazione della negoziazione assistita e della mancata produzione documentale.
8 La Corte ritiene che la decisione del Tribunale in merito alla compensazione delle spese sia corretta e adeguatamente motivata. La reciproca soccombenza delle parti sulle domande presentate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La mancata adesione alla negoziazione assistita non è, di per sé, un elemento sufficiente a modificare la decisione sulle spese, soprattutto in presenza di una reciproca soccombenza. Inoltre, l'appellata ha prodotto documentazione relativa ai propri redditi e patrimonio, come confermato dagli atti. Le spiegazioni fornite in merito ai piccoli accrediti e alle prestazioni occasionali appaiono plausibili e non dimostrano una volontà di occultare redditi significativi.
Per le ragioni esposte, la Corte d'Appello ritiene che l'appello proposto dal signor debba CP_1
essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. 642/2024 del CP_1 CP_2 Parte_1
Tribunale di Lodi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, CONFERMA CP_1
integralmente la sentenza n. 642/2024 del Tribunale di Lodi, pubblicata in data 12/09/2024.
2. CONDANNA il signor al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_1 in favore della signora che liquida in € 3.966,00, in assenza di una fase CP_2
istruttoria e di trattazione, oltre 15% a titolo di contributo spese forfettario e accessori di legge
(IVA e CPA).
3. COMPENSA le spese del presente grado di giudizio tra il signor e il signor CP_1
. Parte_1
4. Dichiara sussistere le condizioni affinchè l'appellante sia tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento della iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere Aus. est. Il Presidente
Marc Anthony Gambardella Paola Tanara
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