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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 755/2024
All'udienza dell'11 giugno 2025, è comparso per gli attori l'avv. Vincenzo
Sciotto.
Il Giudice invita gli attori alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Gli attori concludono, insistendo nei rispettivi atti, verbali di causa
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le
conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su
istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della
discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
Al termine della discussione, alla fine delle attività di udienza, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata che forma parte integrante del verbale e di cui dà lettura in udienza alle ore 15,20.
pagina 1 di 11 N. 755/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 755/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29.10.2000 (C.F. ), elettivamente domiciliati in C.F._2
Milazzo (ME) via Madonna Delle Grazie n. 76 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sciotto che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attori-
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
via XX Settembre n. 37, (C.F. ); C.F._3
Convenuto non costituito -
CONCLUSIONI
pagina 2 di 11 All'udienza dell'11-06-2025, gli attori precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 1 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 755/2024 R.G.,
e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni “I) Accogliere e stabilire il quantum della richiesta di
risarcimento delle parti civili costituite nel procedimento penale n. 26/2019
R.G.N.R – 1216/2020 R.G.A., per una somma non inferiore ad euro
50.000,00 ciascuno, in relazione all'entità del reato subito, stabilito ed
accertato in sede penale. II) Con ogni riserva istruttoria utile e conducente.
III) Condannare il convenuto alle spese competenze ed onorari del presente
giudizio, IVA e CPA inclusi come per legge”.
All'udienza del 2-12-2024, fissata per la prima comparizione e la trattazione, il G.I. assumeva la causa in riserva.
Quindi, con ordinanza del 3-12-2024, rinviava la causa all'udienza del
21-01-2025, poiché “Si ravvisa l'opportunità di un ulteriore
approfondimento sia in merito all'integrità del contraddittorio, dovendosi
invitare parte attrice ad esibire in giudizio l'originale cartaceo della
notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, sia in merito alla richiesta di
nomina di un CTU”, considerata, peraltro, la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
pagina 3 di 11 All'esito della predetta udienza del 21 gennaio 2025, il G.I., “Atteso che
la notificazione dell'atto introduttivo sembra essersi perfezionata sebbene ai
sensi dell'art. 140 c.p.c., tuttavia parte attrice va onerata a depositare in
giudizio un certificato storico di residenza del convenuto contumace al fine di
consentire la verifica necessaria sull'integrità del contraddittorio”, rinviava,
per quanto indicato in parte motiva, all'udienza del 28-04-2025,
onerando gli attori alla chiesta produzione documentale entro la data dell'udienza così fissata.
Parte attrice vi provvedeva giusta produzione documentale depositata il 5-2-2025.
Di talché, all'udienza del 28 aprile 2025 “sostituita” dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il G.I., rigettate le richieste istruttorie avanzate da e rinviava la causa per la Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c. all'udienza del 9 giugno 2025 poi rinviata all'udienza dell'11
giugno 2025, in cui, come accennato, gli attori precisavano le conclusioni e discutevano come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 1 c.p.c.
2. Tanto premesso, va, anzitutto, dichiarata la contumacia di
[...]
che, ancorché ritualmente evocato in giudizio (cfr. produzione CP_1
documentale del 5-2-2025), non si è costituito, come già anticipato nel decreto, ex art. 171 bis comma 3 c.p.c., del 13-09-2024.
3. Nel merito, occorre muovere dal costante l'orientamento della giurisprudenza in materia a tenore del quale “Nel giudizio civile
pagina 4 di 11 risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi
dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo
del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e
modo di svolgimento di esso” (cfr. ad es. Cassazione civile sez. III,
25/08/2020, n.17682).
Nella vicenda in esame, parte attrice ha documentato (mediante la relativa attestazione in atti) l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado n. 342/2020 del Tribunale di Patti, confermata dalla Corte di Appello di Messina;
ragione per cui si può invocare,
dinanzi al Giudice civile, l'effetto vincolante delle pronunce in parola in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
3.1. Sennonché, nel caso de quo, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, permane un dato ostativo rappresentato dal
deficit allegatorio di parte attrice non già in direzione della descrizione del fatto ma bensì delle conseguenze che pretende di ricavare dal fatto e per le quali si assume il diritto al risarcimento di danni quantificati in citazione in misura non inferiore ad € 50.000,00 per ciascuno dei due attori.
D'altronde, va precisato che “anche nel caso in cui il fatto illecito integra
gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai
essere ritenuta "in re ipsa", ma deve essere sempre allegata e provata
dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità
pagina 5 di 11 di danneggiato dal reato, anche attraverso presunzioni
semplici “(Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n.3289).
E ancora “Il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce
pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e
provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai
considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale
da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua
derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne
risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad
essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di
un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo”
(Tribunale Terni, 18/07/2020, n.456).
E inoltre “Il danno non patrimoniale è risarcibile in caso di fatto-reato o di
violazione di diritti costituzionalmente tutelati riconducibili all'art. 2 cost.:
ma l'istante che nulla allega in merito a tale danno non potrà ricevere
alcun risarcimento” (Tribunale Massa, 07/04/2016, n.344).
E ancora “Il danno morale non è in re ipsa neanche quando il fatto
illecito integri gli estremi di un reato, essendo comunque necessario che la
vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio e che esso sia allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Tribunale Catania sez. V,
21/04/2022, n.1776).
In via generale, quindi, può dirsi che “Le allegazioni che devono
accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere
limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte,
pagina 6 di 11 produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono
includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non
patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il
convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al
suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e
dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo” (vedi interessante disamina, per i principi generali richiamati, in Cassazione civile sez.
lav., 10/02/2014, n.2886).
4. Fornita questa premessa, occorre notare che il thema decidendum della presente controversia si è cristallizzato sulla scorta delle allegazioni degli attori che hanno trovato il loro naturale sbocco processuale nell'atto di citazione in cui si è premesso in fatto che “…a seguito delle
reiterate condotte vessatorie perpetrate nei confronti della compagna CP_2
e dei loro figli ed veniva intrapreso,
[...] Parte_1 Parte_2
presso il Tribunale di Patti in composizione monocratica, procedimento penale
n. 26/2019 R.G.N.R. nei confronti del Signor per i reati di Controparte_1
cui agli artt. 572, 582 comma 1, 585 in relazione al 576 n. 5) C.P. 2) Che i
figli ed unitamente alla madre , Parte_1 Parte_2 CP_2
si costituivano parte civile nel sopra indicato procedimento penale. 3) Che il
processo penale n. 26/2019 R.G.N.R. si concludeva in primo grado con la
pronuncia della sentenza n. 342/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data
30.06.2020, depositata in data 06.07.2020, con la quale l'imputato
[...]
veniva condannato “alla pena di anni due e mesi quattro di CP_1
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali …… e al risarcimento
pagina 7 di 11 dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.”.
4) Che il Signor proponeva appello avverso la suddetta Controparte_1
sentenza instaurando, presso la Corte d'Appello di Messina – sezione penale,
il procedimento n. 1216/2020 R.G.A. 5) Che il suddetto procedimento in
appello si concludeva con l'emissione della sentenza n. 293/2021 della Corte
d'Appello di Messina – sezione penale del 17.02.2021, depositata in data
17.02.2021, con la quale si confermava la sentenza emessa dal Tribunale di
Patti in composizione monocratica in data 30-06-2020, appellata da
6) Che in data 04.03.2021 veniva depositato presso il Controparte_1
Tribunale di Patti ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputato
[...]
. 7) Che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 24.06.2021, CP_1
dichiarava inammissibile proposto da – la sentenza n. Controparte_1
293/2021 è passata in giudicato il 24.06.2021. 8) Che la presente azione non è
soggetta a condizioni di procedibilità come previsto dal nuovo n.
3-bis dell'art.
163 c.p.c., in quanto per importi superiori ad € 50.000,00 non è previsto
l'assolvimento di procedure stragiudiziali prima dell'instaurazione del
procedimento giudiziario” e si è evidenziato, in diritto, che “a) Che i
danneggiati possono agire nei confronti del condannato ed ottenere il
risarcimento dei danni (anche con esecuzione forzata), solo in forza della
sentenza penale divenuta esecutiva. b) Che va considerata esecutiva la
sentenza pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado, non anche la
sentenza emessa dal Tribunale. Pertanto, a meno che il giudice di primo grado
non abbia disposto espressamente in sentenza che la condanna al risarcimento
sia provvisoriamente esecutiva, per poter agire contro l'imputato condannato
pagina 8 di 11 al risarcimento, bisognerà attendere il completamento del giudizio di secondo
grado o che la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile (ossia, non
più suscettibile di impugnazione). c) Che a seguito di quanto esposto, nel caso
de quo, il procedimento si concludeva con la sentenza n. 293/2021 della Corte
d'Appello di Messina – sezione penale, con la quale si confermava la sentenza
emessa in primo grado dal Tribunale di Patti in composizione monocratica, e
divenuta irrevocabile, in quanto passata in giudicato in data 24.06.2021. d)
Che il Giudice si pronunciava solo sulla condanna definitiva dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ma demandava la
liquidazione del risarcimento a separato giudizio”.
Ora, premesso che la successiva memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
depositata il 12-11-2024, è stata finalizzata alla formulazione di richieste istruttorie, una volta definito il thema decidendum, si è
cristallizzato, come successivo e logico passaggio, anche il thema
probandum con la scadenza delle preclusioni probatorie di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Risulta, ancora, evidente che i mezzi istruttori offerti dalle parti devono essere diretti in funzione della prova dei fatti allegati dalle stesse e nei limiti entro cui si è definito il thema decidendum e non oltre.
Nella specie, gli attori nulla hanno allegato in merito ai danni che si assumono sofferti per effetto delle condotte poste in essere dal convenuto.
Invero, neppure si tratta di allegazioni generiche sia in merito al nesso di derivazione causale fra le condotte ascritte al convenuto e il pagina 9 di 11 pregiudizio non patrimoniale subito, sia in merito alla determinazione di tale pregiudizio apoditticamente quantificato in una somma non inferiore ad € 50.000,00 per ciascuno dei due attori, quanto, invece, di allegazioni del tutto mancanti.
Né si potrebbe ipotizzare che le carenze assertive di e Parte_1
possano essere colmate dalla richiesta di una Parte_2
consulenza tecnica d'ufficio che, nel caso in parola, avrebbe una valenza meramente esplorativa.
Peraltro, non sfugga che la documentazione prodotta in giudizio deve assolvere alla funzione di supportare le ragioni della domanda e non di “integrarne” le allegazioni deficitarie .
Conclusivamente, il deficit allegatorio degli attori è tale per cui la correlativa domanda risarcitoria, così come formulata, va rigettata.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nulla va disposto stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto che, pertanto,
non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 755/2024
R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta le domande formulate in citazione da e Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
Parte_2
2. Nulla sulle spese del giudizio per le ragioni di cui in motivazione.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c.
pagina 10 di 11 Così deciso in Patti, l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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