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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 73, (cod. fisc. ) CodiceFiscale_1
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Boiardo n° 1 (C.F./ ); C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in S. TO AT (NA), alla Via C. D'Auria n° 3, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Sorrentino (C.F./ ), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura stesa su C.F._3 foglio separato in calce al ricorso introduttivo del giudizio (indirizzo P.E.C. per le comunicazioni:
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NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 15.10.2024 il procuratore delle parti rileva che le parti confermano quanto riportato nel ricorso introduttivo ovvero di volersi separare alle condizioni di cui al mentovato ricorso che qui abbiansi per integralmente ripetuto e trascritto e se ne chiede il pieno e totale accoglimento.
Il P.M., in data 14.11.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 30.5.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in S.TO AT in data 23.10.1999 e che dalla loro unione erano nati due figli, , nato il [...] in [...] ( ) e Persona_1 CodiceFiscale_4 Per_2
nato il [...] a [...] ( C.F./ ), entrambi maggiorenni ma non
[...] CodiceFiscale_5 economicamente autosufficienti, hanno chiesto a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis e si erano verificate oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza;
hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Fissata con decreto l'udienza del 15.10.2024 e disposti, in conformità alla richiesta delle parti, la trattazione della stessa con modalità cartolare ed il deposito dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione, con ordinanza in data 17.10.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva dal giudice relatore rimessa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., poi rese in data 14.11.2024.
2.- Il ricorso per separazione consensuale è fondato e può essere omologato alle condizioni concordate dai coniugi.
Invero, dalle allegazioni contenute nel ricorso emerge univocamente la sopravvenuta impossibilità di prosecuzione della convivenza coniugale a causa di insanabili incompatibilità caratteriali e la conseguente volonta dei coniugi di addivenire alla separazione, i quali del resto hanno altresì manifestato espressamente la volontà di non riconciliarsi e richiesto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione.
Ciò posto, avuto riguardo alla condizione lavorativa e reddituale delle parti quale dalle stesse parti allegata nel ricorso e documentata (il lavora come carrellista presso società private e alla data Parte_2
di deposito del ricorso percepiva la Naspi di circa euro 1000,00; la lavora come collaboratrice Pt_1
scolastica – personale ATA – con contratto a tempo indeterminato ed uno stipendio mensile di euro
1200,00) ), alla circostanza che i due figli dei coniugi, maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti in quanto studenti universitari, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi per regolare le statuizioni accessorie alla loro separazione e taluni rapporti economici tra gli stessi, poiché non contrari a norme imperative possono essere certamente omologati.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato 30.5.2024 da E così provvede: Parte_1 Parte_2
A. Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.08.1979 e nato a [...] il [...], di cui al ricorso congiunto Parte_2 depositato in data 30.5.2024 di seguito trascritte;
1)Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di domicilio;
2)assegna la casa coniugale – già di proprietà esclusiva della sig.ra – alla stessa che continuerà Parte_1 ad abitarla unitamente ai figli maggiorenni, studenti universitari, ma economicamente ancora non autosufficienti;
3)dispone che il sig. genitore) provveda al mantenimento dei figli in via indiretta mediante Parte_2 versamento all'altro genitore dell'importo di euro 440,00 (ovvero 220,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese;
4)dispone che il sig. (genitore) provveda al pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_2 straordinarie (mediche non coperte dal SSN, universitarie e ludiche) previo accordo con la moglie e se documentate;
5)nulla dispone a titolo di mantenimento dei coniugi, i quali si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi richiesta in tal senso;
6)dispone che il marito provveda a ritirare i propri effetti personali dalla abitazione coniugale entro 30 giorni dal decreto di omologa;
7)dà atto che le parti si rilasciano fin d'ora reciprocamente il consenso al rinnovo del passaporto;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'TO AT (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 138 P. II, Serie A dell'Anno 1999);
C. Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano