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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. BE ET Presidente
dott. CI UT Giudice Rel.
dott. Annalisa Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AIELLO CARLO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. NASTRI MICHELE che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da verbale di udienza del 02/12/2025. Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/12/2024 la sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di regolamentazione di cui al decreto 2206/2022 del
28/12/2022 emesso dal Tribunale di Torino in punto contributo al mantenimento della minore da parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08/07/2025 si costituiva in giudizio il sig.
domandando, in via principale, il rigetto di quanto ex adverso richiesto Controparte_1
e, in via subordinata, la parziale modifica del decreto 2206/2022 in punto contributo al mantenimento della minore ed in punto calendario di visita padre-figlia.
All'udienza del 02/12/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedendo che lo stesso fosse recepito dal Collegio. Il Giudice, pertanto, preso atto di quanto sopra, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al verbale di udienza del 02/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto n. 2206/2022 del 28/12/2022 del Tribunale di Torino, così provvede:
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia minore Controparte_1
Per_
con euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2026;
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise fra le parti al 50% come da Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.;
DÀ ATTO che parte ricorrente, sig.ra , percepirà l'A.U. nella misura Parte_1 corrispondente al 100%; DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, tenuto conto delle sue disponibilità lavorative e, in ogni caso, previo accordo tra le parti e tenuto conto del gradimento della minore.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, tenuto conto del gradimento della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo fra le parti, in ogni caso un mese nel periodo delle vacanze scolastiche estive (periodo durante il quale la minore si recherà presso l'abitazione paterna in Sardegna con spese di viaggio a carico del padre)
e che tale periodo debba essere concordato fra le parti entro il 15/05 di ogni anno.
DISPONE che il padre possa altresì vedere e tenere con sé la figlia, in mancanza di diverso accordo fra le parti, come segue:
-per metà delle vacanze scolastiche natalizie, sempre compatibilmente con le sue esigenze lavorative e con periodo da concordarsi non appena si avrà notizia in ordine agli impegni lavorativi del periodo.
-almeno n. 2 settimane ogni anno, anche non consecutive, da trascorrere con la minore in Torino presso l'abitazione dei nonni paterni.
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui al decreto n. 2206/2022 del 28/12/2022 emesso dal
Tribunale di Torino.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
05/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
CI UT BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. BE ET Presidente
dott. CI UT Giudice Rel.
dott. Annalisa Falconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22213/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AIELLO CARLO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. NASTRI MICHELE che lo rappresenta e Controparte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da verbale di udienza del 02/12/2025. Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/12/2024 la sig.ra adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di regolamentazione di cui al decreto 2206/2022 del
28/12/2022 emesso dal Tribunale di Torino in punto contributo al mantenimento della minore da parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 08/07/2025 si costituiva in giudizio il sig.
domandando, in via principale, il rigetto di quanto ex adverso richiesto Controparte_1
e, in via subordinata, la parziale modifica del decreto 2206/2022 in punto contributo al mantenimento della minore ed in punto calendario di visita padre-figlia.
All'udienza del 02/12/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedendo che lo stesso fosse recepito dal Collegio. Il Giudice, pertanto, preso atto di quanto sopra, rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al verbale di udienza del 02/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto n. 2206/2022 del 28/12/2022 del Tribunale di Torino, così provvede:
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia minore Controparte_1
Per_
con euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2026;
DISPONE che le spese straordinarie siano suddivise fra le parti al 50% come da Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.;
DÀ ATTO che parte ricorrente, sig.ra , percepirà l'A.U. nella misura Parte_1 corrispondente al 100%; DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la minore, tenuto conto delle sue disponibilità lavorative e, in ogni caso, previo accordo tra le parti e tenuto conto del gradimento della minore.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, tenuto conto del gradimento della minore e degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo fra le parti, in ogni caso un mese nel periodo delle vacanze scolastiche estive (periodo durante il quale la minore si recherà presso l'abitazione paterna in Sardegna con spese di viaggio a carico del padre)
e che tale periodo debba essere concordato fra le parti entro il 15/05 di ogni anno.
DISPONE che il padre possa altresì vedere e tenere con sé la figlia, in mancanza di diverso accordo fra le parti, come segue:
-per metà delle vacanze scolastiche natalizie, sempre compatibilmente con le sue esigenze lavorative e con periodo da concordarsi non appena si avrà notizia in ordine agli impegni lavorativi del periodo.
-almeno n. 2 settimane ogni anno, anche non consecutive, da trascorrere con la minore in Torino presso l'abitazione dei nonni paterni.
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui al decreto n. 2206/2022 del 28/12/2022 emesso dal
Tribunale di Torino.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
05/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
CI UT BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.