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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1953/2025, con motivazione contestuale
TRA
, n.q. di titolare della ditta individuale G Parte_1
ENGINEERING di JE BI, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Alberto Serioli
ricorrente
E
, nato a [...] Controparte_1
(MN) il 15.09.2000 convenuto (contumace)
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 19.08.2025, debitamente notificato,
in qualità di titolare della ditta individuale G Parte_1
ENGINEERING di JE BI agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti dell'ex dipendente , per ottenere la Controparte_1 restituzione della complessiva somma di € 1.952,63 per il prestito erogato e gli indebiti prelievi operati dal convenuto con la carta di debito aziendale, oltre interessi come per legge.
Parte ricorrente, in particolare affermava di aver assunto in data
10.02.2025 il sig. con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato e qualifica di operaio elettricista V livello
CCNL di settore;
al lavoratore veniva concesso l'uso di una carta di debito aziendale al fine di pagare i rifornimenti di carburante ed ulteriori spese connesse all'attività lavorativa;
allo stesso veniva poi concesso un prestito infruttifero di € 2.000,00. Da verifiche contabili emergeva l'utilizzo improprio da part del convenuto della suddetta carta di debito per spese estranee all'attività lavorativa;
non forniva valide giustificazioni e rassegnava CP_1 dimissioni.
Si rendeva necessaria la presente azione giudiziaria per ottenere il rimborso di quanto indebitamente speso dal lavoratore e si rassegnavano le conclusioni sopra sinteticamente riportate.
Nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
Il Giudice, senza necessità di approfondimenti istruttori, definiva il giudizio in prima udienza, con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
***
Parte ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 8 e ss.), del contratto di assunzione (doc. 1) e della concessione del prestito infruttifero
(docc. 3-4); la ditta ricorrente ha dato anche atto delle spese sostenute dal dipendente con la carta di debito aziendale CP_1
(v. lettera di contestazione disciplinare di cui al doc. 7 e dettaglio dei movimenti della carta di debito di cui al doc. 5). La ricorrente ha allegato l'effettuazione di prelievi non autorizzati fuori dall'orario di lavoro, nelle festività, nei giorni di ferie o aventi comunque ad oggetto beni non collegabili all'attività lavorativa (v. estratto conto di cui al doc. 5). Si tratta di addebiti per tragitti autostradali in giornate di ferie o di permessi;
per rifornimenti di carburante effettuati in orari in cui il mezzo aziendale avrebbe dovuto essere fermo o troppo frequenti per il consumo riconducibile all'attività dell'azienda; per colazioni, non dovute atteso che le stesse sono riconosciute dalla ditta solo in caso di trasferta;
per acquisti di vestiti e scarpe che nulla hanno a che vedere con l'attività aziendale.
Quanto allegato risulta dalla documentazione prodotta (doc. 5 e 7 fasc. ricorrente e buste paga di cui ai docc. 8 e ss), fatta eccezione che per alcune spese la cui estraneità all'attività lavorativa è dubbia.
Sicuramente si tratta di spese estranee all'attività lavorativa quelle operate nei primi giorni di maggio 2025 durante ed in occasione di un viaggio a Firenze del ricorrente (04.05.2025 – Negozio di scarpe a Firenze, Euro 1090,00; 04.05.2025 – Negozio di abbigliamento a Firenze, Euro 185,95; 02.05.2025 – Rifornimento di carburante a Borgosatollo, Euro 82,56; 01.05.2025 –
Rifornimento di carburante a Lonato del Garda, Euro 74,54). Lo stessso dicasi per le seguenti spese:
29.04.2025 – Bar a Brescia, Euro 29,00;
28.04.2025 – Pv2879 a Castiglione delle Stiviere, Euro 97,51;
22.04.2025 – Rifornimento di carburante a Castiglione delle
Stiviere, Euro 80,42;
17.04.2025 – Bar San Zeno N., Euro 6,40;
03.04.2025 – Pasticceria Brescia, Euro 7,00;
02.04.2025 – Bar Brescia, Euro 6,00; per le quali è evidente che si tratta di spese effettuate fuori dall'orario di lavoro (v. spese a Castiglione dello Stiviere) o in giornate nelle quali il ricorrente non era in trasferta (infatti si tratta di consumazioni per colazioni al bar effettuate a Brescia, ovvero l'abituale sede lavorativa dell'amoroso).
Gli importi sopra riportati vanno tutti restituiti alla ricorrente.
Non possono, invece, essere oggetto di restituzione le seguenti somme:
30.04.2025 – Rifornimento di carburante a Lonato del Garda, Euro
42,97:
07.04.2025 – Autogrill Piacenza, Euro 15,20:
11.03.2025 – Pedaggio autostradale Ospitaletto, Euro 22,40;
11.03.2025 – Pedaggio autostradale Torino, Euro 21,50
Relative a giornate in cui presumibilmente il ricorrente era in trasferta (effettivamente riconosciuta in cedolino, nel quale figura anche la voce “ore viaggio”).
Alla ricorrente spetterà, in definitiva, per tale titolo, la somma di €
1.659,38.
Non solo: nel mese di giugno 2025 la ditta G ENGINEERING di
JE BI emetteva, a conclusione dell'intercorso rapporto di lavoro con il cedolino relativo al mese di maggio 2025, CP_1 comprensivo di TFR ed indennità di fine rapporto, con un saldo negativo di € 191,18 (doc. 08), in considerazione del debito residuo di € 1.000,00 di cui al prestito infruttifero concesso all'inizio del rapporto di lavoro, solo parzialmente restituito dal lavoratore
(docc. 9 e 10).
La ricorrente, ad oggi, è pertanto creditrice nei confronti del sig.
dell'importo di € 1.850,56, di cui € 1.659,38 Controparte_1 per prelievi indebiti tramite la carta di debito aziendale ed € 191,18 di cui al cedolino di chiusura rapporto del maggio 2025.
Parte convenuta, non costituendosi non ha offerto elementi a scardinare la ricostruzione fattuale operata dalla ditta ricorrente.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c..
Parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma di € 1.850,56 a titolo restitutorio per le somme indebitamente sottratte e per le residue somme prestate.
La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso;
- condanna parte convenuta restituire alla ditta ricorrente la somma di € 1.850,56, oltre interessi come per legge;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta