Articolo 7 della Legge 10 maggio 1983, n. 195
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 maggio 1983
Art. 7.
Per le promozioni gia' effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianita' richieste per l'ammissione ai relativi scrutini sono comprese anche le anzianita' conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16 , 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Entrata in vigore il 20 maggio 1983