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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Cerio;
(parte appellante)
contro
:
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Stefano Martino;
P.IVA_1
(parte appellata) nonché nei confronti di:
(in atti generalizzato); Controparte_2
(litisconsorte necessario, non costituitosi)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 104/2024 emessa, in data 07/03/2024, dal Giudice di pace di Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2086/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante, in qualità di erede di Per_1
, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti – in qualità:
[...] quanto alla ditta individuale , di custode giudiziario di due autoveicoli (1. autovettura “Ford Fiesta” CP_1 tg. CZ706NY;
2. trattore agricolo “Lamborghini mod. R235DT” tg. CB19608) di proprietà del de cuius e sottoposti a fermo amministrativo;
quanto a , di acquirente del trattore agricolo –, chiedendo la Controparte_2 riforma integrale della sentenza in oggetto, con cui il Giudice di pace di Campobasso aveva rigettato la domanda, dallo stesso proposta in primo grado, volta ad accettare l'appropriazione indebita di tali veicoli da parte del custode, che non avrebbe provveduto alla riconsegna degli stessi all'erede proprietario, con conseguente condanna del medesimo, in solido con l'acquirente, P_
, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti.
[...]
L'odierno appellante, in particolare, ha sostanzialmente lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha fatto applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 189/2001 (nella parte in cui considera abbandonati i veicoli non ritirati dal proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro), atteso che l'odierno appellante,
(dapprima, del tutto impossibilitato al ritiro per causa di forza maggiore, essendo, infatti, ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso) avrebbe, quantomeno a partire dalla fine del 2019, posto in essere una serie di attività, dalle quali era comunque possibile desumere l'interesse del medesimo nei confronti dei veicoli in questione, che, quindi, non potevano ritenersi “abbandonati” ai sensi della citata previsione normativa.
Si è costituita, nel presente giudizio, la ditta appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza o, comunque, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la ediante note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , non Controparte_2
costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato
***
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'odierno appellante – benché con argomentazioni non perfettamente lineari – sostanzialmente lamenta l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice avrebbe fatto applicazione del disposto di cui all'art. 1, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 189/200 – che, com'è noto, ritiene abbandonati i veicoli che, a seguito dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada, non siano ritirati, da parte del proprietario, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro – per ritenere immune da vizi la condotta posta in essere dalla ditta custode dei veicoli oggetto di causa, con conseguente insussistenza, in capo alla stessa, di alcuna responsabilità aquiliana.
È pacifico, in quanto allegato dallo stesso appellante e risultante, in ogni caso, dalla documentazione in atti: - che entrambi i veicoli erano stati sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo,
ex art. 214 del d.lgs. n. 285/1992 (cod. Strada);
- che nel verbale di fermo amministrativo del trattore n. 700012992404, datato 01/06/2018
(conosciuto dall'odierno appellante, in quanto da lui stesso prodotto in sede di denuncia- querela), l'odierno appellante veniva espressamente reso edotto circa il fatto che, in caso di mancato ritiro del veicolo alla scadenza del periodo di fermo, decorsi tre mesi, il veicolo stesso sarebbe stato alienato o trasferito;
- che la sanzione del fermo amministrativo cessava, quanto al trattore agricolo, in data
04/09/2018 e, quanto all'autovettura Ford Fiesta, in data 14/10/2019;
- che entrambe le cessazioni venivano, contestualmente, ritualmente notificate all'odierno appellante.
Ebbene, a fronte di tali fatti, del tutto pacifici, l'odierno appellante, per sua stessa ammissione, non risulta essersi attivato per il ritiro dei due mezzi sino alla fine del 2019 per “causa di forza maggiore”, essendo ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.
A partire dalla fine del 2019, invece, l'odierno appellante avrebbe posto in essere una serie di attività, sintomatiche di un interessamento ai veicoli in questione.
In particolare, l'odierno appellante, secondo quanto da lui allegato e, parzialmente, documentato, avrebbe:
- verso la fine dell'anno 2019, contattato telefonicamente la ditta convenuta, al fine di conoscere l'importo da corrispondere;
- in data 08/01/2020, sporto denuncia-querela per appropriazione indebita del trattore agricolo,
non più in custodia presso la ditta convenuta;
- in data 20/01/2020, comunicato alla motorizzazione civile di Campobasso di aver presentato la denuncia-querela di cui sopra, con richiesta di conoscere l'attuale nominativo del proprietario del trattore;
- nel marzo 2020, richiesto alla ditta convenuta, recandosi personalmente presso i suoi locali con due vaglia postali, il ritiro dei veicoli, che veniva, tuttavia, da quest'ultima rifiutato.
Ebbene, a tacere della mancata prova in ordine alla circostanza di forza maggiore che avrebbe impedito la tempestiva attivazione, dell'odierno appellante, per il ritiro dei veicoli in questione prima della fine dell'anno 2019 – atteso che la documentazione sanitaria relativa al ricovero depositata in atti è aggiornata sino al 18/07/2019 e non costituisce, quindi, prova di un'impossibilità assoluta dell'odierno appellante, protrattasi sino alla fine dell'anno 2019 –, si osserva, in primo luogo, che la ditta, odierna appellata, ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza per cui l'odierno appellante si sarebbe recato presso i suoi locali con i vaglia postali, onde procedere al pagamento e al ritiro dei veicoli oggetto di causa, di talché tale fatto non può ritenersi sollevato dall'onus probandi gravante sull'odierno appellante, attore in primo grado.
Quest'ultimo, tuttavia, non ha in alcun modo provato, né chiesto di provare, tale circostanza, dovendosi, quindi, concludere – per quanto emerso nell'ambito dei due gradi di giudizio, in applicazione dell'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova – che l'odierno appellante non risulta essersi mai recato, per il ritiro dei veicoli, presso la ditta, odierna convenuta, in tempo utile per sfuggire all'applicazione dell'art. 1, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 189/2001, ossia nei tre mesi successivi alla notificazione della cessazione dello stato di fermo, che equivale a obbligo di ritiro.
Né potrebbero ritenersi, in ogni caso, equipollenti, rispetto all'obbligo di ritiro – al fine di non incorrere nelle conseguenze previste dal D.R.P. n. 189/2001, quanto alla considerazione dei beni non ritirati come “abbandonati”
–, i meri contatti telefonici che l'odierno appellante ha allegato (ma non provato) essere intercorsi con la ditta convenuta a fine 2019, in quanto finalizzati semplicemente a conoscere l'importo da corrispondere.
È evidente, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che alcuna condotta dolosa o colposa lato sensu appropriativa (e, quindi, astrattamente costituente reato e fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 185 c.p.) può essere imputata alla ditta, odierna convenuta (né, a maggior ragione, in capo all'acquirente del trattore, convenuto contumace), la quale si è limitata a procedere secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente;
né, a ben vedere, potrebbe ritenersi, in ogni caso, sussistente alcun danno ingiusto risarcibile in capo all'odierno appellante, avendo egli subito, semplicemente, le conseguenze della propria inerzia.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela risarcitoria, con integrale rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente quanto a quelle sostenute dalla ditta costituitasi nel presente giudizio, mentre nulla deve essere disposto, quanto alle spese, relativamente a , stante la sua Controparte_2
contumacia nel presente giudizio (così, ex multis: Cass. civ. n. 24750/2013).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse o particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• Rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza n. 104/2024 emessa, Parte_1 in data 07/03/2024, dal Giudice di pace di Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2086/2023 che conferma;
• Condanna l'appellante, alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, odierna appellata, delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs.
228/2012.
Così deciso in Campobasso, 12/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Cerio;
(parte appellante)
contro
:
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Stefano Martino;
P.IVA_1
(parte appellata) nonché nei confronti di:
(in atti generalizzato); Controparte_2
(litisconsorte necessario, non costituitosi)
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 104/2024 emessa, in data 07/03/2024, dal Giudice di pace di Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2086/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante, in qualità di erede di Per_1
, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, gli odierni convenuti – in qualità:
[...] quanto alla ditta individuale , di custode giudiziario di due autoveicoli (1. autovettura “Ford Fiesta” CP_1 tg. CZ706NY;
2. trattore agricolo “Lamborghini mod. R235DT” tg. CB19608) di proprietà del de cuius e sottoposti a fermo amministrativo;
quanto a , di acquirente del trattore agricolo –, chiedendo la Controparte_2 riforma integrale della sentenza in oggetto, con cui il Giudice di pace di Campobasso aveva rigettato la domanda, dallo stesso proposta in primo grado, volta ad accettare l'appropriazione indebita di tali veicoli da parte del custode, che non avrebbe provveduto alla riconsegna degli stessi all'erede proprietario, con conseguente condanna del medesimo, in solido con l'acquirente, P_
, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti.
[...]
L'odierno appellante, in particolare, ha sostanzialmente lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha fatto applicazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 189/2001 (nella parte in cui considera abbandonati i veicoli non ritirati dal proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro), atteso che l'odierno appellante,
(dapprima, del tutto impossibilitato al ritiro per causa di forza maggiore, essendo, infatti, ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso) avrebbe, quantomeno a partire dalla fine del 2019, posto in essere una serie di attività, dalle quali era comunque possibile desumere l'interesse del medesimo nei confronti dei veicoli in questione, che, quindi, non potevano ritenersi “abbandonati” ai sensi della citata previsione normativa.
Si è costituita, nel presente giudizio, la ditta appellata, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza o, comunque, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la ediante note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , non Controparte_2
costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente citato
***
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'odierno appellante – benché con argomentazioni non perfettamente lineari – sostanzialmente lamenta l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui il giudice avrebbe fatto applicazione del disposto di cui all'art. 1, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 189/200 – che, com'è noto, ritiene abbandonati i veicoli che, a seguito dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada, non siano ritirati, da parte del proprietario, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro – per ritenere immune da vizi la condotta posta in essere dalla ditta custode dei veicoli oggetto di causa, con conseguente insussistenza, in capo alla stessa, di alcuna responsabilità aquiliana.
È pacifico, in quanto allegato dallo stesso appellante e risultante, in ogni caso, dalla documentazione in atti: - che entrambi i veicoli erano stati sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo,
ex art. 214 del d.lgs. n. 285/1992 (cod. Strada);
- che nel verbale di fermo amministrativo del trattore n. 700012992404, datato 01/06/2018
(conosciuto dall'odierno appellante, in quanto da lui stesso prodotto in sede di denuncia- querela), l'odierno appellante veniva espressamente reso edotto circa il fatto che, in caso di mancato ritiro del veicolo alla scadenza del periodo di fermo, decorsi tre mesi, il veicolo stesso sarebbe stato alienato o trasferito;
- che la sanzione del fermo amministrativo cessava, quanto al trattore agricolo, in data
04/09/2018 e, quanto all'autovettura Ford Fiesta, in data 14/10/2019;
- che entrambe le cessazioni venivano, contestualmente, ritualmente notificate all'odierno appellante.
Ebbene, a fronte di tali fatti, del tutto pacifici, l'odierno appellante, per sua stessa ammissione, non risulta essersi attivato per il ritiro dei due mezzi sino alla fine del 2019 per “causa di forza maggiore”, essendo ricoverato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso.
A partire dalla fine del 2019, invece, l'odierno appellante avrebbe posto in essere una serie di attività, sintomatiche di un interessamento ai veicoli in questione.
In particolare, l'odierno appellante, secondo quanto da lui allegato e, parzialmente, documentato, avrebbe:
- verso la fine dell'anno 2019, contattato telefonicamente la ditta convenuta, al fine di conoscere l'importo da corrispondere;
- in data 08/01/2020, sporto denuncia-querela per appropriazione indebita del trattore agricolo,
non più in custodia presso la ditta convenuta;
- in data 20/01/2020, comunicato alla motorizzazione civile di Campobasso di aver presentato la denuncia-querela di cui sopra, con richiesta di conoscere l'attuale nominativo del proprietario del trattore;
- nel marzo 2020, richiesto alla ditta convenuta, recandosi personalmente presso i suoi locali con due vaglia postali, il ritiro dei veicoli, che veniva, tuttavia, da quest'ultima rifiutato.
Ebbene, a tacere della mancata prova in ordine alla circostanza di forza maggiore che avrebbe impedito la tempestiva attivazione, dell'odierno appellante, per il ritiro dei veicoli in questione prima della fine dell'anno 2019 – atteso che la documentazione sanitaria relativa al ricovero depositata in atti è aggiornata sino al 18/07/2019 e non costituisce, quindi, prova di un'impossibilità assoluta dell'odierno appellante, protrattasi sino alla fine dell'anno 2019 –, si osserva, in primo luogo, che la ditta, odierna appellata, ha contestato specificamente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la circostanza per cui l'odierno appellante si sarebbe recato presso i suoi locali con i vaglia postali, onde procedere al pagamento e al ritiro dei veicoli oggetto di causa, di talché tale fatto non può ritenersi sollevato dall'onus probandi gravante sull'odierno appellante, attore in primo grado.
Quest'ultimo, tuttavia, non ha in alcun modo provato, né chiesto di provare, tale circostanza, dovendosi, quindi, concludere – per quanto emerso nell'ambito dei due gradi di giudizio, in applicazione dell'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova – che l'odierno appellante non risulta essersi mai recato, per il ritiro dei veicoli, presso la ditta, odierna convenuta, in tempo utile per sfuggire all'applicazione dell'art. 1, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 189/2001, ossia nei tre mesi successivi alla notificazione della cessazione dello stato di fermo, che equivale a obbligo di ritiro.
Né potrebbero ritenersi, in ogni caso, equipollenti, rispetto all'obbligo di ritiro – al fine di non incorrere nelle conseguenze previste dal D.R.P. n. 189/2001, quanto alla considerazione dei beni non ritirati come “abbandonati”
–, i meri contatti telefonici che l'odierno appellante ha allegato (ma non provato) essere intercorsi con la ditta convenuta a fine 2019, in quanto finalizzati semplicemente a conoscere l'importo da corrispondere.
È evidente, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che alcuna condotta dolosa o colposa lato sensu appropriativa (e, quindi, astrattamente costituente reato e fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 185 c.p.) può essere imputata alla ditta, odierna convenuta (né, a maggior ragione, in capo all'acquirente del trattore, convenuto contumace), la quale si è limitata a procedere secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente;
né, a ben vedere, potrebbe ritenersi, in ogni caso, sussistente alcun danno ingiusto risarcibile in capo all'odierno appellante, avendo egli subito, semplicemente, le conseguenze della propria inerzia.
Alla luce di tutto quanto osservato, deriva l'insussistenza dei presupposti per l'invocata tutela risarcitoria, con integrale rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante soccombente quanto a quelle sostenute dalla ditta costituitasi nel presente giudizio, mentre nulla deve essere disposto, quanto alle spese, relativamente a , stante la sua Controparte_2
contumacia nel presente giudizio (così, ex multis: Cass. civ. n. 24750/2013).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse o particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al petitum), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 824 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• Rigetta l'appello proposto da vverso la sentenza n. 104/2024 emessa, Parte_1 in data 07/03/2024, dal Giudice di pace di Campobasso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 2086/2023 che conferma;
• Condanna l'appellante, alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
, odierna appellata, delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs.
228/2012.
Così deciso in Campobasso, 12/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo