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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Santeramo in Colle, via Paisiello n. 3, presso lo studio dell'avv.
Camillo Larato, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti -------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
elettivamente domiciliata presso il domicilio Controparte_1 digitale dell'avvocato Massimo Vernola, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------- appellata ed appellante incidentale
elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_2 viale Regina Margherita n. 278, presso lo studio degli avvocati Marco
Ferraro e Maurizio Gugliotta, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti -----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 15 novembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 1835/22 dell' 11.5.22, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da e in proprio ed in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 dei minori , e Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4
nei confronti del notaio a titolo di
[...] Controparte_1 responsabilità professionale, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e P_ Controparte_4 Controparte_5
e respinto la domanda proposta da Persona_4 Parte_1
e in proprio, per ritenuta carenza del nesso di
[...] Parte_2 causalità tra la condotta del notaio ed il danno lamentato, oltreché per l'insussistenza stessa del danno, e ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata dalla CP_1 spese compensate.
Con citazione del 15.6.22, hanno proposto appello avverso la sentenza e in proprio, chiedendo, in riforma Parte_1 Parte_2 della stessa, l'accoglimento della domanda di condanna della al risarcimento del danno, in misura pari almeno a CP_1
€664.209,94, con vittoria di spese.
Si sono costituiti il notaio e la Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità
[...] dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendone il rigetto. In subordine, in caso di ritenuta fondatezza dell'appello, la ha proposto appello incidentale CP_1 in relazione al profilo dell'adempimento - da parte sua - dei propri doveri professionali e riproposto la domanda di garanzia nei confronti della la quale, in caso di accoglimento Controparte_2 dell'altrui domanda di manleva, ha chiesto liquidarsi l'indennizzo da essa dovuto nei limiti stabiliti dalla polizza e tenendo conto della franchigia di
€10.000,00 a carico esclusivo dell'assicurata.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 15 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
L'appello principale è inammissibile, assorbito quello incidentale condizionato.
Il Tribunale, premesso che la responsabilità del notaio per CP_1 la tardiva annotazione nei registri dello stato civile del fondo patrimoniale del 23.10.08 (compiuta il 30.12.09) avrebbe potuto in astratto porsi con riguardo alla sola formalità pregiudizievole successiva alla costituzione del fondo, ovvero l'ipoteca legale iscritta da EQ TR spa presso la
Conservatoria di Bari il 26.8.09 e presso quella di Matera il 18.11.09, ha escluso la sussistenza in concreto di tale responsabilità e la configurabilità di un danno risarcibile.
Ha, a tal fine, evidenziato:
- in primo luogo, l'inconfigurabilità di un danno in relazione all'ipoteca del 26.8.09 (n. 3828/14) sugli immobili del fondo patrimoniale siti nel
Comune di Santeramo in Colle, essendo stata disposta la cancellazione dell'ipoteca medesima, con sentenza n. 103/7/2010 della Commissione Tributaria provinciale di Bari, confermata in appello;
- in secondo luogo, che alcuni degli immobili del fondo patrimoniale siti nel Comune di Santeramo in Colle e censiti al fg. 41, p.lla 735, sub 8, e p.lla 736, sub 1, erano stati oggetto di procedura esecutiva sulla base di un pignoramento del 2011 per debiti e gravami iscritti anteriormente alla costituzione del fondo, all'esito del quale il compendio immobiliare era stato trasferito in favore di P_
(figlio dei coniugi , e che, invece, l'immobile, Parte_3 sempre situato nel Comune di Santeramo in Colle, censito in catasto al fg. 67, p.lla 426, sub 1 (ex p.lle 166 e 212) aveva un valore di mercato nullo, insistendo su di esso manufatti abusivi i cui costi di demolizione sarebbero stati superiori al prezzo di mercato del terreno sottostante;
- l'inconfigurabilità del danno anche in relazione all'ipoteca del
18.11.09 (n. 3829/14) sugli immobili del fondo patrimoniale siti nel
Comune di CI, essendo stata disposta la cancellazione dell'ipoteca medesima, con provvedimento del Tribunale di Matera dell'11.3.21;
- in secondo luogo, che gli immobili del fondo patrimoniale siti nel
Comune di CI erano stati oggetto di procedura esecutiva sulla base di un pignoramento del 2014 per un debito garantito da un'ipoteca anteriore alla costituzione del fondo, all'esito del quale il compendio immobiliare era stato trasferito in favore di P_
In definitiva, il giudice di primo grado ha escluso “il nesso di causalità tra la condotta del notaio e l'evento dannoso denunciato, posto che: per gli immobili di Santeramo in Colle confluiti nel fondo patrimoniale e su cui EQ TR nel 2009 ha iscritto ipoteca, il gravame è stato oggetto di cancellazione da parte del giudice tributario ed il pignoramento dei fabbricati è avvenuto per gravami iscritti anteriormente alla costituzione del fondo;
per gli immobili di CI il pignoramento è avvenuto ugualmente per gravami iscritti anteriormente alla costituzione del fondo”. Spettava, dunque, agli appellanti criticare entrambe le motivazioni a sostegno della decisione di escludere il danno in relazione all' ipoteca del 26.8.09 (n. 3828/14) sull'immobile del fondo patrimoniale sito nel
Comune di Santeramo in Colle, censito in catasto al fg. 67, p.lla 426, sub
1, in quanto ciascuna idonea a sorreggere il decisum sul piano logico- giuridico.
Essi, invece, non lo hanno fatto, dal momento che l'appello è circoscritto alla sola motivazione relativa al valore di mercato del bene, mentre prescinde del tutto dall'altra ratio decidendi, secondo cui il danno non sussiste per essere l'ipoteca stata cancellata dal giudice tributario già prima dell'introduzione della lite.
Ciò in aperta violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio
(Cass. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09;
12700/01).
Al punto che, ove - come nel caso di specie - la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza.
Costituisce, infatti, jus receptum il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall'altro, e ciascuno di per sé solo idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole d'ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06;
3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Ebbene, non avendo gli appellanti investito di specifica censura una delle due motivazioni poste a fondamento della pronuncia (quella relativa alla cancellazione dell'ipoteca già in data anteriore al giudizio), ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione principale, per violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c., assorbito l'appello incidentale condizionato.
La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri minimi fissati dal D.M. 147/22, tenuto conto della collocazione del credito controverso all'interno dello scaglione di riferimento), segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
con citazione del 15.6.22, avverso la sentenza n. 1835/22
[...] dell'11.5.22 emessa dal Tribunale di Bari, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto da così Controparte_1 provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale, assorbito quello incidentale;
2. condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 ed alla spese Controparte_1 Controparte_6 del presente grado di giudizio, liquidate in €13.078,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte