TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/12/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 3453 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario a Fano in data 03/08/2014, optando per il regime della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel corso dell'udienza del 03/12/2024, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare;
Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 03/12/2024, redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza. n. 21716/2021 e a quanto disposto dal protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, dal Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini forensi delle Marche in data
10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dall'unione sono nati a Fano due figli: nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
03/11/2013 entrambi minorenni.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ato il 31/03/1977 a PESARO (PU) Parte_1 E
nata il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, di cui al ricorso introduttivo e al verbale dell'udienza del
03/02/2024 che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 05/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi ex articolo 473 bis
51 c.p.c. da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario a Fano in data 03/08/2014, optando per il regime della separazione dei beni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Nel corso dell'udienza del 03/12/2024, svoltasi in presenza, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso confermando integralmente le condizioni di cui al trasferimento immobiliare;
Pertanto, con riferimento al pattuito trasferimento del diritto immobiliare, si rinvia a quanto specificato nel verbale di udienza del 03/12/2024, redatto in conformità al principio stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza. n. 21716/2021 e a quanto disposto dal protocollo sottoscritto dal Presidente della Corte D'Appello di
Ancona, dai Presidenti dei Tribunali del Distretto di Ancona, dal Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini forensi delle Marche in data
10/07/2024.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articolo 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151 1° comma c.c..
Dall'unione sono nati a Fano due figli: nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
03/11/2013 entrambi minorenni.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.pc.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
ato il 31/03/1977 a PESARO (PU) Parte_1 E
nata il [...] a [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, di cui al ricorso introduttivo e al verbale dell'udienza del
03/02/2024 che devono intendersi qui integralmente trascritte.
Visti gli artt.191 e 453 cod. civ. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n.1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Deciso in data 05/12/2024
Il Presidente
Lorena Mussoni