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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1736/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/12/2025, ad ore 9,00, innanzi al got UR TO sono comparsi: per parte attrice opponente e per parte intervenuta l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA, oggi sosti- tuito dall'avv. RUDYARD TOSI per parte convenuta opposta l'avv. FRANCESCO DE MINICIS, oggi sostituito dall'avv. NAZA- RENO SBATTELLA
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese ed in particolare alle rispettive note conclusive, alle ore 9,09, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzan- dole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 C.F._2 con l'avv. FRANCESCO DE MINICIS e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_2 P.IVA_1 Parte_1 con l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 INTERVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza 6.3.24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il 10.10.22 in proprio ha proposto op- Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2022 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 20- 21.7.22 e notificato al primo in data 23.8.22 - con cui gli è stato ingiunto il pagamento immediato a dell'importo di € 20.800,00 – a titolo di regresso verso l'altro fideiussore ex Controparte_1 art. 1954 cc – oltre ad interessi ex art. 1284/4 cc dalla data di deposito del ricorso all'effettivo soddisfo e spese di procedura di ingiunzione liquidate.
Mediante lo stesso atto di citazione è intervenuta in pers. del leg. rappr.te ed CP_2 amm.re unico Parte_1
pagina 2 di 11 L'opponente e l'intervenuta hanno dedotto:
- che Le richieste del ricorrente sono del tutto illegittime e temerarie, le somme richieste non sono do- vute ed i fatti così come esposti nel ricorso corrispondono solo parzialmente al vero;
- che le somme vantate dal a titolo di somme anticipate e pro-quota non sarebbero Controparte_1 solo di competenza del Sig. ma anche della ditta Dunque la richiesta si sarebbe Pt_1 CP_2 rivolgere anche nei confronti di quest'ultima società. Non avendo il ricorrente agito in tal senso ed avendo comunque interesse il a che la ditta partecipi al presente giudizio Pt_1 CP_2 quest'ultimo con la presente opposizione interviene, quale legale rapp.te, anche nell'interesse di quest'ultima società;
- di essere geometra e di aver costituito con l'ing. nell'anno 2004 Controparte_1 CP_2[... attraverso la quale entrambi hanno realizzato e venduto immobili in Italia ed all'estero;
- che, Dopo un periodo di collaborazione nel quale hanno operato come autonomi professionisti questi hanno deciso di costituire, nell'anno 2008, uno studio professionale associato: “
[...] Controparte
nonché la società quest'ultima unitamente ad Controparte_3 altri soci;
- che il ed il erano entrambi amministratori con potere di firma della Pt_1 CP_1 CP_2 ed avevano pari quote sociali (50%), di fatto però chi ha prepotentemente amministrato la società è sta- to sempre l'ing. che, in molte occasioni, ha agito con “FARE” troppo audace e sempli- Controparte_1 cistico tanto da arrecare danni alla società medesima. “Fare” quest'ultimo che il non ha mai ap- Pt_1 provato ed al quale ha semplicemente assistito in maniera passiva stando alle rassicurazioni di buona riuscita sempre sbandierate dal detto ingegnere;
- che per questi ultimi motivi i due soci sono andati ben presto in contrasto;
- di aver, ad un certo punto, iniziato a contestare apertamente determinate operazioni finanziarie compiute con altre società; operazioni che il concludeva mediante scritture private di transazio- CP_1 ne che arrecavano consistenti perdite di denaro alla CP_5
- che a seguito dei detti contrasti i due soci - a partire dal 2016 - decidevano di suddividere le loro socie- tà assegnandosi le rispettive quote sociali.
- di esser divenuto socio unico ed al 100% della oramai dissestata ietro rinuncia dal Sig. CP_2
della propria quota;
mentre il Sig. diventava unico titolare dello Controparte_1 Controparte_1 studio professionale associato dietro rinuncia, da parte del della propria quota.; Pt_1
- che neppure dopo dette divisioni si era pacificata la situazione tra i due ex-soci, in quanto il Sig. si trovava costretto a resistere ad azioni legali di terzi conseguenti per tutelare la Parte_1 propria società dagli atti di amministrazione scellerati posti in essere dal , nonché ad arrabattarsi CP_1 in tutti i modi per cercare di far fronte ai debiti sociali;
- che Gli atti c.d. “scellerati” che sarebbero stati posti in essere dall'opposto sono consistiti in atti di transazione con cui quest'ultimo - quale amministratore della - ha concluso transazioni a CP_2 saldo e stralcio con altre società e/o persone, con le quali aveva (all'epoca) forti interessi personali, arri- vando ad “abbonare” consistenti somme di denaro per un totale di circa 136.000,00 euro. Somme con le quali la avrebbe potuto serenamente estinguere il mutuo di cui oggi si chiede pro-quota, la CP_2 ripetizione.;
- che risulta necessario inquadrare le società ( e con le quali Controparte_6 Controparte_7 il ha posto in essere le denunciate transazioni: CP_1
* la società – La società all'epoca dei fatti era capitanata dal ed Controparte_6 Controparte_8 era partecipata per il 50% dalla e per il 50% dalla Quest'ultima società era a sua vol- Pt_2 Parte_3 ta capitanata da (padre del ) Persona_1 Controparte_1
* – amministratore - che nella quota del 33% partecipava alla EDIL- Controparte_7 Controparte_8 GEA s.r.l. che a sua volta per il 50% possedeva la società nella quale, come det- Controparte_6 to, partecipava anche il;
Persona_1
- che la situazione è schematizzata come da tabella che segue:
pagina 3 di 11 - che È chiaro quindi il forte interesse personale del con i due soggetti precisati. CP_1
- che , quale amm.re di in data 30.1.16 con una scrittura privata con Controparte_1 CP_2 la transava ad € 40.000,00 per un debito di quest'ultimo verso la società di € Controparte_7 80.440,00 facendo perdere alla società stessa un credito di € 40.440,00. (doc. 2);
- che in data 01/04/2016, sempre quale amm.re della ditta l'opposto con ulteriore scrittura CP_2 privata, transava con la società un credito di € 195.569,13 per soli € 100.000,00 Controparte_6 provocando ai danni della società ancora una volta una perdita di ben € 95.569,13. (doc. 3) CP_2 Transazioni che, tra l'altro, erano prive di particolari motivazioni anche se nelle stesse si parlava generi- camente di “contestazioni”;
- che il aveva quindi in totale provocato a una perdita complessiva di € CP_1 CP_2 136.000,00 circa, somma che sarebbe stata ampiamente sufficiente a soddisfare il debito verso per il finanziamento contratto in data 27.3.13 di nominali € 150.000,00 e della durata di CP_9 anni 7;
- che anche la trattativa fatta dal con quest'ultima banca ad € 88.000,00 è stata fortemente pe- CP_1 nalizzante sia per la sia per il sig. CP_2 Pt_1
- che Difatti, come dimostrato dalla documentazione che si allega (doc. 9) quest'ultimo, sia personal- Con mente, sia tramite il legale di fiducia, aveva contattato l'ufficio legale e recupero crediti della nelle diverse persone dei Sigg. e stava trattando una chiusura tombale del mutuo stesso ad CP_10 Per_2 una somma molto inferiore a quella poi trattata dal , ossia a € 50.000,00. Proposta transattiva CP_1 che, all'epoca, aveva sottoscritto anche il medesimo. È vero che la trattativa stava andando alla CP_1 lunga (e ciò a vantaggio della ma altrettanto vero è che, medio tempore, non vi era stata anco- CP_2
pagina 4 di 11 ra alcuna minaccia di azioni esecutive da parte della banca che potesse legittimare necessità di definire nell'immediato la questione. Ebbene, nelle more della detta trattativa, ancora una volta, il , di CP_1 propria iniziativa e senza comunicare alcunché al se non dopo la conclusione dell'accordo, si Pt_1 inseriva personalmente nella trattativa stessa e sottoscriveva, quale fideiussore, un piano di rientro per
€ 88.000,00 quindi di molto superiore rispetto a quello nel contempo trattato dal chiedendo poi Pt_1 a quest'ultimo, una volta pagato il debito, la ripetizione del 50%.
- che Sempre a causa di un affare gestito male direttamente dal nell'anno 2015 ed avente ad CP_1 oggetto la vendita di un immobile ai sigg. e la subiva da questi ultimi una Per_3 Per_4 CP_2 causa civile dinanzi al Tribunale Civile di Fermo che aveva un esito negativo con la condanna di quest'ultima ditta al pagamento di una somma di € 90.000,00 (doc. 7). Condanna alla quale faceva se- guito anche una ISTANZA DI FALLIMENTO (doc. 5) che il Sig. nell'anno 2019, riusciva ad evitare Pt_1 dietro esborso, a titolo personale, di una somma di € 25.000,00 (doc. 6);
- di vedersi a tutt'oggi notificare ed accumulare cartelle esattoriali per un importo di circa € 140.000,00 relative al periodo in cui le odierne parti in causa erano soci al 50% di ed CP_2 il ne era amministratore (doc. 8); CP_1
- di non aver – infine e per pura precisione - mai riconosciuto il proprio debito ed il debito di
[...] nei confronti del , come risulta evidente dalla documentazione agli atti (doc. 10 e 11). Pt_4 CP_1
Tanto dedotto, opponente ed intervenuta concludono in citazione:
“Piaccia all'illustrissimo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
- Accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dal Sig. , in particolare le scritture Controparte_1 private indicate in narrativa, hanno cagionato un danno alla ditta di € 136.000,00 e per CP_2 l'effetto compensare la somma di € 20.800,00 oltre interessi con le predette somme;
- Per l'effetto revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito , per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo, come già nel ricorso monitorio:
- di esser stato nel 2013 socio partitario al 50%, assieme a , di Parte_1 CP_2
[...]
- che il 27.3.2013, ha concesso a n mutuo di nominali € 150.000 della durata di CP_9 CP_2 anni sette;
- di essersi con il costituto fideiussore di a garanzia del rimborso del finanzia- Pt_1 CP_2 mento;
Cont
- che stante l'inadempimento di al pagamento delle rate del mutuo, ha inti- CP_2 mato alla società e ai garanti la restituzione del finanziamento;
- di aver, per scongiurare le azioni esecutive e l'escussione della fideiussione da parte della banca, in data 30.7.2021 concluso con (tramite la mandataria, un CP_9 Controparte_11 accordo a saldo e stralcio dell'esposizione mediante il pagamento della somma di € 88.000,00 da versare con n. 8 rate, di cui la prima di € 50.000,00 entro il 20.8.21, la seconda di € 8.000 entro il 15.10.21 e le restanti 6 rate, di € 5.000,00 ciascuna, da corrispondersi con scadenze mensili consecutive dal 15.11.21 al 15.4.22;
- che a provveduto al pagamento della somma concordata soltanto per la minor som- CP_2 ma di € 46.400,00;
- di aver pagato, alle scadenze concordate, il residuo importo di € 41.600,00, essendo il Pt_1 rimasto insensibile agli inviti a concorrere per il 50%;
- di aver, ultimati i pagamenti a favore di richiesto a la restituzione CP_9 Parte_1 della somma di € 20.800,00 pari al 50% di quanto complessivamente versato per estinguere il debito garantito, ma anche tale richiesta è rimasta priva di positivo riscontro.
- di aver prodotto, a sostegno:
pagina 5 di 11 * il contratto di Mutuo del 27.3.2013 di nominali € 130.000 stipulato da (tramite l'A.U. CP_2 Ferranti) con da cui risulta la fideiussione prestata da e CP_9 Controparte_1 Parte_5
(art. 5 mutuo);
[...]
* la visura camerale da cui risulta che il è amministratore e socio unico CP_2 Pt_1 della società dal 27.5.2016;
* l'accordo a saldo e stralcio concluso il 30.7.2021 con (mandataria ; CP_11 CP_9
* n. 8 PEC inviate da a con allegate le contabili di ver- Controparte_1 Parte_1 samento delle somme pagate dal a CP_1 CP_9
* la dichiarazione del 19.4.2022 con cui la AN - “...essendo pervenuto il versamento CP_9 dell'importo concordato...” - comunica l'estinzione del debito CP_2
* la PEC del 21.6.2022 con cui il ha richiesto al il rimborso, a titolo di regresso CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 1954 c.c., della somma di € 20.800,00 pari al 50% di quanto pagato a CP_9
* la PEC del 23.8.21 con cui il ha di fatto riconosciuto il proprio debito di- Parte_1 chiarando di non essere in grado, così come di cui è amministratore e socio unico, “di CP_2 assolvere al pagamento di detta somma”;
- che gli opponenti non hanno negato i fatti costitutivi addotti dal ricorrente né hanno contestato la sussistenza del credito ingiunto avendo infatti richiesto di compensare tale credito con un as- serito (quanto inesistente, come si vedrà),
contro
-credito risarcitorio che che non è de- CP_2 stinataria dell'ingiunzione) vanterebbe verso di lui;
- che il credito ingiunto risulta, oltre che riconosciuto perché non contestato, compiutamente provato;
- che l'opposizione risulta ictu oculi inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata
- di aver esercitato il regresso ex art. 1954 c.c. solo nei confronti del co-fideiussore e non anche verso il debitore principale, sicché non essendo destinataria dell'ingiunzione, difetta di CP_2 legittimazione attiva;
- che non è nemmeno legittimata ad intervenire nel processo non ravvisandosi, nella CP_2 specie, i presupposti richiesti dall'art. 105 c.p.c.
- che L'intervento di infatti, non è qualificabile come intervento principale poiché la società CP_2 non vanta né fa valere un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto di credito azionato dal con l'ingiunzione, visto che ha esercitato il diritto di regresso soltanto nei confronti CP_1 CP_1 del cofiudeiussore e non anche verso la debitrice principale er cui la sentenza emessa Pt_1 CP_2 nel giudizio di opposizione non può incidere minimamente sulla situazione soggettiva di che CP_2 infatti non sarebbe legittimata ad impugnare la decisione mediante opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.
- che Non si ravvisa quindi alcuna esigenza di i addivenire ad una decisione circa il proprio as- CP_2 serito diritto che sia contestuale a quella sul diritto di credito azionato dal in sede monitoria CP_1 contro il solo Pt_1
- che L'intervento di noltre non è nemmeno qualificabile come intervento liticonsortile poiché
CP_2 il diritto fatto valere in giudizio da (azione sociale di responsabilità verso l'ex amministratore)
CP_2 non è né relativo all'oggetto né dipendente dal titolo dedotto nel processo (azione di regresso del fi- deiussore contro altro fideiussore a cui la estranea), Per cui non sussiste alcuna connessione
CP_2 oggettiva della domanda introdotta dall'interveniente con quella proposta nel processo dal e CP_1 L'intervento di dovrà pertanto essere dichiarato inammissibile e posto che costituisce l'unica
CP_2 domanda svolta dagli opponenti, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato;
- che a sostegno dell'opposizione, gli opponenti svolgono essenzialmente un'azione sociale di respon- sabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti di quale ex amministratore della Mo- Controparte_1 dedil Srl, chiedendo che il risarcisca alla società un preteso danno che lo stesso avrebbe cagio- CP_1 nato alla er aver concluso due transazioni rinunciando ad una parte del credito che la società CP_2 vantava nei confronti di due clienti.
- che La domanda (oltre ad essere completamente infondata, come si vedrà) appartiene tuttavia alla pagina 6 di 11 competenza esclusiva ed inderogabile della sezione specializzata del Tribunale delle imprese, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 168/2013. E infatti, in base all'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno la competenza esclusiva ed inderogabile per materia a decidere sulle materie relative alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata in relazione alle causa e ai procedimenti aventi ad ogget- to: “i rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo....”.
- di eccepire - Trattandosi di competenza funzionale e, per ciò, esclusiva ed inderogabile - l'incompe- tenza per materia del Tribunale di Fermo a decidere la domanda riconvenzionale svolta con l'opposizio- ne, essendo competente il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa.
- che L'azione di responsabilità svolta con l'opposizione è improcedibile per mancanza della delibera as- sembleare che autorizza l'amministratore della , a promuovere per conto CP_2 Parte_1 della società, l'azione contro l'ex amministratore, ing. . E infatti, ai sensi dell'art. 2393 c.c., appli- CP_1 cabile in via analogica anche alle S.R.L. (Trib. Bologna, 16 gennaio 2015, in IlCaso.it, II, 12003 e Trib. Mi- lano, 18 luglio 2013, in GiurisprudenzaDelleImprese.it.): “l'azione di responsabilità contro gli amministra- tori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione”.
- che Come ricordato anche dagli opponenti (pag. 3, ult. cpv. opposizione), in data 13.4.2016,
[...]
e hanno concluso un accordo con cui hanno diviso le società e gli im- CP_1 Parte_1 mobili di cui erano comproprietari. A seguito dell'accordo, è diventato socio unico Parte_1 al 100% della mentre è divenuto unico titolare dello “Studio professionale CP_2 Controparte_1 associato ing. Calabrò e geom. Ferranti”.
- che Con il suddetto accordo, il tra l'altro, si è impegnato (art. 14) a: “... ratificare l'operato del Pt_1 sig. quale amministratore delle società in comune rinunciando pertanto a tal riguardo Controparte_1 ad ogni azione di responsabilità verso lo stesso”;
- di eccepire pertanto la inammissibilità/improcedibilità della domanda svolta con l'opposizione per preventiva rinuncia a far valere il relativo diritto.
- di eccepire In aggiunta -per quanto occorrer possa- la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata con l'opposizione, che ex art 2393/4 cc si prescrive infatti in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c.).
- di esser cessato dalla carica di amministratore della in data 1.6.2016 (dopo aver ceduto le CP_2 proprie quote al in esecuzione dell'accordo del 13.4.2016), come risulta anche dalla visura ca- Pt_1 merale agli atti.
- che L'opposizione con cui la a promosso l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore CP_2 è stata notificata in data 10.10.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale prescritto dall'art. 2393, comma 4, c.c. L'azione è quindi pacificamente prescritta.
- che, Senza rinunciare a tutte le precedenti eccezioni di inammissibilità / improcedibilità / incompeten- za / prescrizione dell'azione svolta dagli opponenti, l'opposizione è, anche nel merito, assolutamente in- veritiera, temeraria e priva di ogni fondamento;
- che è falsa l'affermazione che la sarebbe stata gestita “prepotentemente” dall'ing , CP_2 CP_1 che questi avrebbe agito “con fare troppo audace e semplicistico tanto da arrecare danni alla società”, così come è palesemente infondato che il avrebbe compiuto atti “scellerati” a danno della socie- CP_1 tà.
- che E' vero invece che tra il e il sorsero aspri contrasti a causa del totale e colpevole CP_1 Pt_1 disinteressamento del per le attività economiche svolte in comune e del suo ingiustificato rifiu- Pt_1 to di contribuire, quale garante e socio paritario, ai debiti della esattamente come è avvenuto CP_2 nel caso di specie. L'esposizione accumulata in passato dal (e dai suoi familiari) verso la Pt_1 CP_2 e il è del resto ben documentata nell'accordo transattivo siglato dai due ex soci il 13.4.2016. CP_1
- che gli addebiti mossigli sono -anch'essi- destituiti di ogni fondamento.
pagina 7 di 11 - che In particolare, la transazione conclusa il 30.1.16 con (pienamente condivisa Controparte_12 dal con il e da questo autorizzata) attiene ai lavori di ristrutturazione svolti da CP_1 Pt_1 CP_2[.. (su appalto della ) su un immobile di proprietà di quest'ultima che la veva Controparte_7 CP_2 inizialmente promesso di acquistare versando una caparra. si trovava in difficoltà finan- Controparte_7 ziarie per cui la anziché avviare una causa (anticipandone i costi e attendendone i tempi), CP_2 ritenne conveniente accordare un piccolo stralcio accettando dalla committente la somma di € 40.000, a fronte di fatture emesse per € 47.440. ha contestualmente ceduto il credito alla AN della CP_2 Provincia di Macerata (art. 3 transazione) per estinguere un proprio debito, per il quale sia il che Pt_1 il avevano entrambi rilasciato fideiussione. on aveva invece diritto di pretendere dalla CP_1 CP_2 Leo immobiliare la restituzione della caparra versata nel 2010 in quanto alla scadenza del preliminare, era stata la a non disporre della liquidità necessaria per acquistare l'immobile. La transazio- CP_2 ne fu dunque vantaggiosa per la società perché le consentì di riscuotere in tempi rapidi quasi l'intero credito, tacitando la AN di Macerata, a tutto vantaggio anche del cofideiussore che rischiava Pt_1 anch'esso di essere escusso. Non si ravvisa quindi alcun danno per la società, né alcuna colpa addebita- bile all'ing. . CP_1
- che La transazione sottoscritta l'1.4.2016 (anch'essa condivisa ed autorizzata dal riguarda in- Pt_1 vece un appalto di oltre 1 milione di euro commissionato a da Dopo CP_2 Controparte_6 aver pagato la quasi totalità dei lavori, la committente si trovò in carenza di liquidità non essendo riusci- ta a vendere gli immobili realizzati a causa della nota contrattura del mercato immobiliare registrata nell'ultimo decennio. Per cui omise di pagare gli ultimi SAL. Avendo già incassato circa 1 milione di euro per l'appalto, la a fronte di un credito residuo (ancora non fatturato) di circa € 180.000, ritenne CP_2 quindi più vantaggioso concludere una transazione che prevedeva tempi certi di incasso anziché intra- prendere azioni di recupero contro la committente che si sarebbero rivelate dispendiose e con lunghe ed incerte prospettive di realizzo. Anche in questo caso, dunque, la transazione risultò complessivamen- te vantaggiosa per d immune da profili di colpa addebitabili all'amministratore. La pretesa ri- CP_2 sarcitoria invocata dagli opponenti risulta pertanto infondata e comunque non provata né nell'an né nel quantum.
- che per qualunque ipotetica responsabilità per la conclusione degli accordi (che, come detto, non sus- siste), il sarebbe pienamente corresponsabile verso la i sensi dell'art. 2476 c.c., aven- Pt_1 CP_2 do conosciuto, condiviso ed autorizzato gli atti gestori.
[...
- che Un discorso a parte merita invece la vicenda della causa tra e i sigg.ri e CP_2 Per_4
Su questa vicenda, la prospettazione attorea è non solo infondata ma rappresenta un vero e pro- Per_5 prio “caso di scuola” di malafede processuale. La causa originò dal decreto ingiuntivo che la a CP_2 suo tempo amministrata dal ) ottenne contro i sigg.ri e per ottenere il pa- CP_1 Per_4 Per_3 gamento dei canoni di locazione da loro dovuti per il godimento di un immobile sito a Pedaso di proprie- tà della Dopo la locazione, i siggri e sottoscrissero con nche un CP_2 Per_4 Per_3 CP_2 preliminare di acquisto dell'immobile e versarono alla società una caparra confirmatoria di € 30.000 e un acconto sul prezzo di altri € 30.000. Essendo rimasti inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo ma continuando ad occupare abusivamente l'immobile, la intimò loro lo sfratto. A CP_2 seguito di ciò, gli occupanti sottoscrissero con il (amministratore della una dichiarazio- CP_1 CP_2 ne formale con cui riconoscevano di occupare sine titulo l'immobile a far data dall'1.1.2010, si impegna- vano a rilasciare l'immobile entro il 10.6.2010, riconoscevano che il preliminare si era risolto per loro esclusivo inadempimento ed autorizzavano espressamente ritenere la caparra, rinunciando a CP_2 qualunque diritto e azione verso la società.
L'ingiunzione della enne temerariamente opposta da e i quali chiesero in CP_2 Per_3 Per_4 riconvenzionale la restituzione dell'acconto e del doppio della caparra versata.
Nell'aprile 2016, tuttavia, a seguito dell'accordo di divisione siglato dal e dal il CP_1 Pt_1 Pt_1 divenne proprietario ed amministratore unico della e si disinteressò completamente alla CP_2 causa, lasciando la società senza difesa ed omettendo perfino di produrre in giudizio la dichiarazione che
“inchiodava” le controparti e che avrebbe fatto sicuramente vincere la causa alla E infatti, co- CP_2 me risulta dallo storico del fascicolo (causa civile n. 1574/18 r.g. Trib. Fermo), la prima udienza di com-
pagina 8 di 11 parizione della causa si tenne -dopo una serie di rinvii- il 15.12.2016 (quando il era diventato Pt_1 A.U. della a 6 mesi!) senza la partecipazione della he abdicò ad ogni difesa. Per que- CP_2 CP_2 sta ragione, la perse la causa e il nuovo A.U della , non avvertì CP_2 CP_2 Parte_1 nemmeno il bisogno di appellare la sentenza di primo grado che divenne pertanto definitiva aprendo le porte all'istanza di fallimento.
- che Da quanto precede si evince che gli infausti esiti della causa sono addebitabili -non al ma CP_1 alla negligente ed inescusabile condotta gestoria del nuovo A.U. della . CP_2 Parte_1
- che Ugualmente infondato, temerario e comunque irrilevante è infine il rilievo secondo cui l'accordo a saldo e stralcio raggiunto dal con sarebbe stato “fortemente penalizzante” in quanto il CP_1 CP_9
“stava trattando una chiusura tombale del mutuo stesso ad una somma molto inferiore...ossia a Pt_1
€ 50.000,00”.
- che sul punto il non ha svolto alcuna domanda nei confronti del (da cui l'irrilevanza Pt_1 CP_1 della doglianza) va comunque precisato, per debito di ragione, che il da un lato, aveva tutto il CP_1Con diritto e l'interesse a transigere l'esposizione con per evitare l'escussione della propria fideiussione e, dall'altro, che l'accordo a saldo e stralcio raggiunto con la AN si è rivelato sicuramente vantaggioso sia per la debitrice principale, che per lo stesso che era cogarante. CP_2 Pt_1
- che Dalla corrispondenza prodotta con l'opposizione, si evince infatti che il debito residuo del mutuo ammontava nel 2019 a circa € 130.000 e che tutte le proposte inviate dal alla dal CP_9 Pt_1 CP_9 2018 al settembre 2020 non erano state accolte dalla AN.
- che dalla pec dal al il 23.8.2021 (doc. n. 11, opposizione) risulta, diversamente Pt_6 Pt_1 CP_1 da quanto affermato da controparte, che il aveva offerto alla € 79.000 (e non, quindi, € Pt_1 CP_9 50.000 come da lui asserito), proposta che, da quanto risulta, era stata anch'essa rifiutata dalla AN (doc. n. 4). Si comprende allora perché il , dato che in tre anni il non era riuscito a trova- CP_1 Pt_1 re alcun tipo di intesa con la AN, abbia vantaggiosamente concluso un accordo a saldo e stralcio di € 88.000 (somma leggermente superiore a quella proposta dallo stesso riuscendo, a differenza Pt_1 del cofideiussore, a sistemare l'esposizione ed evitando così che avviasse le azioni di recupero nei CP_9 confronti di tutti gli obbligati. Ciò anche in ragione del fatto che esso era l'unico debitore espo- CP_1 sto patrimonialmente che la AN avrebbe potuto aggredire visto che la il come da CP_2 Pt_1 questi ammesso sia alla (cfr. proposte che al ( del 23.8.21) era- CP_9 Parte_7 CP_1 Parte_8 no privi di risorse e di patrimonio, come del resto risulta anche dalle visure catastali e dalle pregiudizie- voli amministrative documentate nella fase monitoria a sostegno della provvisoria esecuzione dell'in- giunzione che, infatti, il Tribunale ha concesso.
- che perciò il fatto che “la trattativa stava andando alla lunga” - se era sicuramente vantaggioso per la per esso (che non avevano nulla da perdere) – non lo era affatto per il da- CP_2 Pt_1 CP_1 to che lo esponeva ad un incontrollato aumento del debito per interessi di mora e per le spese di recu- pero, oltre ad ostacolargli l'accesso al credito per effetto del permanere della segnalazione a sofferenza iscritta dalla AN nei sistemi di informazione creditizia.
- che il (e la , invece che opporre il decreto ingiuntivo, dovrebbero ringraziare Pt_1 CP_2 Pt_9[...
per essere riuscito a chiudere vantaggiosamente la trattativa con un consistente abbattimento della debitoria. Di tal ché la spiegata opposizione si rivela, oltre che totalmente infondata ed irricevibile, con- notata da un'evidente slealtà, meritevole di censura anche a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
- di eccepire da ultimo, l'inammissibilità della domanda con cui si chiede di compensare il presunto (e per quanto detto, inesistente), credito della on quello del verso il consacrato CP_2 CP_1 Pt_1 dal decreto ingiuntivo, per evidente assenza di reciprocità dei rapporti di credito.
Parte opposta conclude quindi disattesa ogni contraria ed avversa istanza.
IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla per difetto di legittimazione attiva;
CP_2
-dichiarare inammissibile l'intervento in causa della per mancanza dei presupposti di cui CP_2
pagina 9 di 11 all'art. 105 c.p.c.
-dichiarare la incompetenza per materia del Tribunale di Fermo a decidere la domanda svolta con l'op- posizione per essere competente il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa;
-dichiarare improcedibile la domanda svolta da per difetto di autorizzazione a promuove- CP_2 re l'azione svolta con l'opposizione;
-dichiarare inammissibile la domanda svolta con l'opposizione per preventiva rinuncia al diritto;
NEL MERITO
-rigettare con ogni statuizione l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto o perché i diritti enun- ciati sono prescritti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 446/2022;
-condannare gli opponenti a rifondere all'opposta le spese del giudizio”.
In esito alla udienza di prima comparizione il giudice designato ha ritenuto - quanto all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di imprese - che la stessa possa essere decisa unitamente al merito, tenuto conto che l'eccezione di compensazione è stata svolta dall'opponente in via di mera ec- cezione riconvenzionale al fine di paralizzare la pretesa creditoria e che in questi termini l'eccezione de qua, a differenza della domanda riconvenzionale, non è idonea a comportare lo spostamento della competenza e la separazione delle cause a fronte del principio generale per cui la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed indero- gabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emissione;
rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini ex art. 183/6 cpc, delegando alla successiva trattazione e definizione della presente controversia il GOP dott.ssa Tiziana Liberti e disponendo che le parti, all'udienza del 31.05.2023, comparisse- ro dinanzi al suddetto giudice onorario, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle memorie ex art. 183/6 cpc parte opponente e parte intervenuta hanno confermato le con- clusioni e, ritenuta la causa documentale, chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclu- sioni;
parte opposta ha pure confermato le conclusioni e prodotto vari documenti.
All'udienza 31.5.23 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6.3.24 poi all'udienza 19.2.25 per la discussione orale e infine rinviata all'udienza odierna, con termine intermedio per note conclusive.
Con decreto di variazione tabellare n. 13 del 25.11.25 la causa è stata assegnata a questo got.
*
L'opponente e l'intervenuta - come è evidente dalla citazione in opposizione e come ha osser- CP_1 vato la difesa dell'opposto - non hanno contestato l'esistenza del credito monitoriamente
, fondando l'opposizione sulla deduzione di un credito di da opporre in compensa-
[...] CP_2 zione, ossia su eccezione riconvenzionale di compensazione volta a paralizzare la pretesa del convenuto opposto.
Posto che, come già affermato dal giudice tabellarmente designato, l'eccezione di compensa- zione è stata svolta dall'opponente in via di mera eccezione riconvenzionale al fine di paralizza- re la pretesa creditoria e che in questi termini l'eccezione de qua, a differenza della domanda riconvenzionale, non è idonea a comportare lo spostamento della competenza e la separazione delle cause a fronte del principio generale per cui la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emis- sione, va rigettata l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, sollevata dall'opposto.
Anche la eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a quella di inammissibi- CP_2 lità dell'intervento, sollevate dall'opposto vanno rigettate, posto che non ha proposto CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo, ma è intervenuta autonomamente in giudizio per affermarsi con-debitore solidale dell'opponente e per eccepire in compensazione in proprio affermato cre- dito, il che consente di ritenere egittimata ad intervenire. CP_2
pagina 10 di 11 Deve tuttavia rammentarsi che “la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquida- zione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esi- stenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a di- sattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. III n. 12664/00).
Tenuto conto che s'intenderebbe paralizzare la pretesa creditoria del convenuto opposto azio- nando un controcredito di non sfornito di elementi documentali ma comunque oggetto CP_2 di contestazione ex adverso, non sussistono i presupposti perché possa essere eccepita la compensazione.
L'opposizione è quindi da rigettare.
Dato l'esito del giudizio, che vede il rigetto dell'eccezione di compensazione ed il rigetto delle eccezioni di parte opposta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e l'eccezione di Parte_1 compensazione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per l'effetto conferma il de- CP_2 creto ingiuntivo n. 446/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20-21.7.22;
2) compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,25 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/12/2025
Il got
UR TO
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 17/12/2025, ad ore 9,00, innanzi al got UR TO sono comparsi: per parte attrice opponente e per parte intervenuta l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA, oggi sosti- tuito dall'avv. RUDYARD TOSI per parte convenuta opposta l'avv. FRANCESCO DE MINICIS, oggi sostituito dall'avv. NAZA- RENO SBATTELLA
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese ed in particolare alle rispettive note conclusive, alle ore 9,09, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzan- dole - se credono - a non fare ritorno nel primo pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, Controparte_1 C.F._2 con l'avv. FRANCESCO DE MINICIS e domicilio eletto presso il difensore
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
, in pers. leg. rappr.te p.t. CP_2 P.IVA_1 Parte_1 con l'avv. GIUSEPPINA CICHELLA e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 INTERVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza 6.3.24
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata il 10.10.22 in proprio ha proposto op- Parte_1 posizione avverso il decreto ingiuntivo n. 446/2022 - emesso dal Tribunale di Fermo in data 20- 21.7.22 e notificato al primo in data 23.8.22 - con cui gli è stato ingiunto il pagamento immediato a dell'importo di € 20.800,00 – a titolo di regresso verso l'altro fideiussore ex Controparte_1 art. 1954 cc – oltre ad interessi ex art. 1284/4 cc dalla data di deposito del ricorso all'effettivo soddisfo e spese di procedura di ingiunzione liquidate.
Mediante lo stesso atto di citazione è intervenuta in pers. del leg. rappr.te ed CP_2 amm.re unico Parte_1
pagina 2 di 11 L'opponente e l'intervenuta hanno dedotto:
- che Le richieste del ricorrente sono del tutto illegittime e temerarie, le somme richieste non sono do- vute ed i fatti così come esposti nel ricorso corrispondono solo parzialmente al vero;
- che le somme vantate dal a titolo di somme anticipate e pro-quota non sarebbero Controparte_1 solo di competenza del Sig. ma anche della ditta Dunque la richiesta si sarebbe Pt_1 CP_2 rivolgere anche nei confronti di quest'ultima società. Non avendo il ricorrente agito in tal senso ed avendo comunque interesse il a che la ditta partecipi al presente giudizio Pt_1 CP_2 quest'ultimo con la presente opposizione interviene, quale legale rapp.te, anche nell'interesse di quest'ultima società;
- di essere geometra e di aver costituito con l'ing. nell'anno 2004 Controparte_1 CP_2[... attraverso la quale entrambi hanno realizzato e venduto immobili in Italia ed all'estero;
- che, Dopo un periodo di collaborazione nel quale hanno operato come autonomi professionisti questi hanno deciso di costituire, nell'anno 2008, uno studio professionale associato: “
[...] Controparte
nonché la società quest'ultima unitamente ad Controparte_3 altri soci;
- che il ed il erano entrambi amministratori con potere di firma della Pt_1 CP_1 CP_2 ed avevano pari quote sociali (50%), di fatto però chi ha prepotentemente amministrato la società è sta- to sempre l'ing. che, in molte occasioni, ha agito con “FARE” troppo audace e sempli- Controparte_1 cistico tanto da arrecare danni alla società medesima. “Fare” quest'ultimo che il non ha mai ap- Pt_1 provato ed al quale ha semplicemente assistito in maniera passiva stando alle rassicurazioni di buona riuscita sempre sbandierate dal detto ingegnere;
- che per questi ultimi motivi i due soci sono andati ben presto in contrasto;
- di aver, ad un certo punto, iniziato a contestare apertamente determinate operazioni finanziarie compiute con altre società; operazioni che il concludeva mediante scritture private di transazio- CP_1 ne che arrecavano consistenti perdite di denaro alla CP_5
- che a seguito dei detti contrasti i due soci - a partire dal 2016 - decidevano di suddividere le loro socie- tà assegnandosi le rispettive quote sociali.
- di esser divenuto socio unico ed al 100% della oramai dissestata ietro rinuncia dal Sig. CP_2
della propria quota;
mentre il Sig. diventava unico titolare dello Controparte_1 Controparte_1 studio professionale associato dietro rinuncia, da parte del della propria quota.; Pt_1
- che neppure dopo dette divisioni si era pacificata la situazione tra i due ex-soci, in quanto il Sig. si trovava costretto a resistere ad azioni legali di terzi conseguenti per tutelare la Parte_1 propria società dagli atti di amministrazione scellerati posti in essere dal , nonché ad arrabattarsi CP_1 in tutti i modi per cercare di far fronte ai debiti sociali;
- che Gli atti c.d. “scellerati” che sarebbero stati posti in essere dall'opposto sono consistiti in atti di transazione con cui quest'ultimo - quale amministratore della - ha concluso transazioni a CP_2 saldo e stralcio con altre società e/o persone, con le quali aveva (all'epoca) forti interessi personali, arri- vando ad “abbonare” consistenti somme di denaro per un totale di circa 136.000,00 euro. Somme con le quali la avrebbe potuto serenamente estinguere il mutuo di cui oggi si chiede pro-quota, la CP_2 ripetizione.;
- che risulta necessario inquadrare le società ( e con le quali Controparte_6 Controparte_7 il ha posto in essere le denunciate transazioni: CP_1
* la società – La società all'epoca dei fatti era capitanata dal ed Controparte_6 Controparte_8 era partecipata per il 50% dalla e per il 50% dalla Quest'ultima società era a sua vol- Pt_2 Parte_3 ta capitanata da (padre del ) Persona_1 Controparte_1
* – amministratore - che nella quota del 33% partecipava alla EDIL- Controparte_7 Controparte_8 GEA s.r.l. che a sua volta per il 50% possedeva la società nella quale, come det- Controparte_6 to, partecipava anche il;
Persona_1
- che la situazione è schematizzata come da tabella che segue:
pagina 3 di 11 - che È chiaro quindi il forte interesse personale del con i due soggetti precisati. CP_1
- che , quale amm.re di in data 30.1.16 con una scrittura privata con Controparte_1 CP_2 la transava ad € 40.000,00 per un debito di quest'ultimo verso la società di € Controparte_7 80.440,00 facendo perdere alla società stessa un credito di € 40.440,00. (doc. 2);
- che in data 01/04/2016, sempre quale amm.re della ditta l'opposto con ulteriore scrittura CP_2 privata, transava con la società un credito di € 195.569,13 per soli € 100.000,00 Controparte_6 provocando ai danni della società ancora una volta una perdita di ben € 95.569,13. (doc. 3) CP_2 Transazioni che, tra l'altro, erano prive di particolari motivazioni anche se nelle stesse si parlava generi- camente di “contestazioni”;
- che il aveva quindi in totale provocato a una perdita complessiva di € CP_1 CP_2 136.000,00 circa, somma che sarebbe stata ampiamente sufficiente a soddisfare il debito verso per il finanziamento contratto in data 27.3.13 di nominali € 150.000,00 e della durata di CP_9 anni 7;
- che anche la trattativa fatta dal con quest'ultima banca ad € 88.000,00 è stata fortemente pe- CP_1 nalizzante sia per la sia per il sig. CP_2 Pt_1
- che Difatti, come dimostrato dalla documentazione che si allega (doc. 9) quest'ultimo, sia personal- Con mente, sia tramite il legale di fiducia, aveva contattato l'ufficio legale e recupero crediti della nelle diverse persone dei Sigg. e stava trattando una chiusura tombale del mutuo stesso ad CP_10 Per_2 una somma molto inferiore a quella poi trattata dal , ossia a € 50.000,00. Proposta transattiva CP_1 che, all'epoca, aveva sottoscritto anche il medesimo. È vero che la trattativa stava andando alla CP_1 lunga (e ciò a vantaggio della ma altrettanto vero è che, medio tempore, non vi era stata anco- CP_2
pagina 4 di 11 ra alcuna minaccia di azioni esecutive da parte della banca che potesse legittimare necessità di definire nell'immediato la questione. Ebbene, nelle more della detta trattativa, ancora una volta, il , di CP_1 propria iniziativa e senza comunicare alcunché al se non dopo la conclusione dell'accordo, si Pt_1 inseriva personalmente nella trattativa stessa e sottoscriveva, quale fideiussore, un piano di rientro per
€ 88.000,00 quindi di molto superiore rispetto a quello nel contempo trattato dal chiedendo poi Pt_1 a quest'ultimo, una volta pagato il debito, la ripetizione del 50%.
- che Sempre a causa di un affare gestito male direttamente dal nell'anno 2015 ed avente ad CP_1 oggetto la vendita di un immobile ai sigg. e la subiva da questi ultimi una Per_3 Per_4 CP_2 causa civile dinanzi al Tribunale Civile di Fermo che aveva un esito negativo con la condanna di quest'ultima ditta al pagamento di una somma di € 90.000,00 (doc. 7). Condanna alla quale faceva se- guito anche una ISTANZA DI FALLIMENTO (doc. 5) che il Sig. nell'anno 2019, riusciva ad evitare Pt_1 dietro esborso, a titolo personale, di una somma di € 25.000,00 (doc. 6);
- di vedersi a tutt'oggi notificare ed accumulare cartelle esattoriali per un importo di circa € 140.000,00 relative al periodo in cui le odierne parti in causa erano soci al 50% di ed CP_2 il ne era amministratore (doc. 8); CP_1
- di non aver – infine e per pura precisione - mai riconosciuto il proprio debito ed il debito di
[...] nei confronti del , come risulta evidente dalla documentazione agli atti (doc. 10 e 11). Pt_4 CP_1
Tanto dedotto, opponente ed intervenuta concludono in citazione:
“Piaccia all'illustrissimo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza,
- Accertare e dichiarare che gli atti posti in essere dal Sig. , in particolare le scritture Controparte_1 private indicate in narrativa, hanno cagionato un danno alla ditta di € 136.000,00 e per CP_2 l'effetto compensare la somma di € 20.800,00 oltre interessi con le predette somme;
- Per l'effetto revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituito , per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo, come già nel ricorso monitorio:
- di esser stato nel 2013 socio partitario al 50%, assieme a , di Parte_1 CP_2
[...]
- che il 27.3.2013, ha concesso a n mutuo di nominali € 150.000 della durata di CP_9 CP_2 anni sette;
- di essersi con il costituto fideiussore di a garanzia del rimborso del finanzia- Pt_1 CP_2 mento;
Cont
- che stante l'inadempimento di al pagamento delle rate del mutuo, ha inti- CP_2 mato alla società e ai garanti la restituzione del finanziamento;
- di aver, per scongiurare le azioni esecutive e l'escussione della fideiussione da parte della banca, in data 30.7.2021 concluso con (tramite la mandataria, un CP_9 Controparte_11 accordo a saldo e stralcio dell'esposizione mediante il pagamento della somma di € 88.000,00 da versare con n. 8 rate, di cui la prima di € 50.000,00 entro il 20.8.21, la seconda di € 8.000 entro il 15.10.21 e le restanti 6 rate, di € 5.000,00 ciascuna, da corrispondersi con scadenze mensili consecutive dal 15.11.21 al 15.4.22;
- che a provveduto al pagamento della somma concordata soltanto per la minor som- CP_2 ma di € 46.400,00;
- di aver pagato, alle scadenze concordate, il residuo importo di € 41.600,00, essendo il Pt_1 rimasto insensibile agli inviti a concorrere per il 50%;
- di aver, ultimati i pagamenti a favore di richiesto a la restituzione CP_9 Parte_1 della somma di € 20.800,00 pari al 50% di quanto complessivamente versato per estinguere il debito garantito, ma anche tale richiesta è rimasta priva di positivo riscontro.
- di aver prodotto, a sostegno:
pagina 5 di 11 * il contratto di Mutuo del 27.3.2013 di nominali € 130.000 stipulato da (tramite l'A.U. CP_2 Ferranti) con da cui risulta la fideiussione prestata da e CP_9 Controparte_1 Parte_5
(art. 5 mutuo);
[...]
* la visura camerale da cui risulta che il è amministratore e socio unico CP_2 Pt_1 della società dal 27.5.2016;
* l'accordo a saldo e stralcio concluso il 30.7.2021 con (mandataria ; CP_11 CP_9
* n. 8 PEC inviate da a con allegate le contabili di ver- Controparte_1 Parte_1 samento delle somme pagate dal a CP_1 CP_9
* la dichiarazione del 19.4.2022 con cui la AN - “...essendo pervenuto il versamento CP_9 dell'importo concordato...” - comunica l'estinzione del debito CP_2
* la PEC del 21.6.2022 con cui il ha richiesto al il rimborso, a titolo di regresso CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 1954 c.c., della somma di € 20.800,00 pari al 50% di quanto pagato a CP_9
* la PEC del 23.8.21 con cui il ha di fatto riconosciuto il proprio debito di- Parte_1 chiarando di non essere in grado, così come di cui è amministratore e socio unico, “di CP_2 assolvere al pagamento di detta somma”;
- che gli opponenti non hanno negato i fatti costitutivi addotti dal ricorrente né hanno contestato la sussistenza del credito ingiunto avendo infatti richiesto di compensare tale credito con un as- serito (quanto inesistente, come si vedrà),
contro
-credito risarcitorio che che non è de- CP_2 stinataria dell'ingiunzione) vanterebbe verso di lui;
- che il credito ingiunto risulta, oltre che riconosciuto perché non contestato, compiutamente provato;
- che l'opposizione risulta ictu oculi inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata
- di aver esercitato il regresso ex art. 1954 c.c. solo nei confronti del co-fideiussore e non anche verso il debitore principale, sicché non essendo destinataria dell'ingiunzione, difetta di CP_2 legittimazione attiva;
- che non è nemmeno legittimata ad intervenire nel processo non ravvisandosi, nella CP_2 specie, i presupposti richiesti dall'art. 105 c.p.c.
- che L'intervento di infatti, non è qualificabile come intervento principale poiché la società CP_2 non vanta né fa valere un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto di credito azionato dal con l'ingiunzione, visto che ha esercitato il diritto di regresso soltanto nei confronti CP_1 CP_1 del cofiudeiussore e non anche verso la debitrice principale er cui la sentenza emessa Pt_1 CP_2 nel giudizio di opposizione non può incidere minimamente sulla situazione soggettiva di che CP_2 infatti non sarebbe legittimata ad impugnare la decisione mediante opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.
- che Non si ravvisa quindi alcuna esigenza di i addivenire ad una decisione circa il proprio as- CP_2 serito diritto che sia contestuale a quella sul diritto di credito azionato dal in sede monitoria CP_1 contro il solo Pt_1
- che L'intervento di noltre non è nemmeno qualificabile come intervento liticonsortile poiché
CP_2 il diritto fatto valere in giudizio da (azione sociale di responsabilità verso l'ex amministratore)
CP_2 non è né relativo all'oggetto né dipendente dal titolo dedotto nel processo (azione di regresso del fi- deiussore contro altro fideiussore a cui la estranea), Per cui non sussiste alcuna connessione
CP_2 oggettiva della domanda introdotta dall'interveniente con quella proposta nel processo dal e CP_1 L'intervento di dovrà pertanto essere dichiarato inammissibile e posto che costituisce l'unica
CP_2 domanda svolta dagli opponenti, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato;
- che a sostegno dell'opposizione, gli opponenti svolgono essenzialmente un'azione sociale di respon- sabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. nei confronti di quale ex amministratore della Mo- Controparte_1 dedil Srl, chiedendo che il risarcisca alla società un preteso danno che lo stesso avrebbe cagio- CP_1 nato alla er aver concluso due transazioni rinunciando ad una parte del credito che la società CP_2 vantava nei confronti di due clienti.
- che La domanda (oltre ad essere completamente infondata, come si vedrà) appartiene tuttavia alla pagina 6 di 11 competenza esclusiva ed inderogabile della sezione specializzata del Tribunale delle imprese, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 168/2013. E infatti, in base all'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 così come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno la competenza esclusiva ed inderogabile per materia a decidere sulle materie relative alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata in relazione alle causa e ai procedimenti aventi ad ogget- to: “i rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo....”.
- di eccepire - Trattandosi di competenza funzionale e, per ciò, esclusiva ed inderogabile - l'incompe- tenza per materia del Tribunale di Fermo a decidere la domanda riconvenzionale svolta con l'opposizio- ne, essendo competente il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa.
- che L'azione di responsabilità svolta con l'opposizione è improcedibile per mancanza della delibera as- sembleare che autorizza l'amministratore della , a promuovere per conto CP_2 Parte_1 della società, l'azione contro l'ex amministratore, ing. . E infatti, ai sensi dell'art. 2393 c.c., appli- CP_1 cabile in via analogica anche alle S.R.L. (Trib. Bologna, 16 gennaio 2015, in IlCaso.it, II, 12003 e Trib. Mi- lano, 18 luglio 2013, in GiurisprudenzaDelleImprese.it.): “l'azione di responsabilità contro gli amministra- tori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione”.
- che Come ricordato anche dagli opponenti (pag. 3, ult. cpv. opposizione), in data 13.4.2016,
[...]
e hanno concluso un accordo con cui hanno diviso le società e gli im- CP_1 Parte_1 mobili di cui erano comproprietari. A seguito dell'accordo, è diventato socio unico Parte_1 al 100% della mentre è divenuto unico titolare dello “Studio professionale CP_2 Controparte_1 associato ing. Calabrò e geom. Ferranti”.
- che Con il suddetto accordo, il tra l'altro, si è impegnato (art. 14) a: “... ratificare l'operato del Pt_1 sig. quale amministratore delle società in comune rinunciando pertanto a tal riguardo Controparte_1 ad ogni azione di responsabilità verso lo stesso”;
- di eccepire pertanto la inammissibilità/improcedibilità della domanda svolta con l'opposizione per preventiva rinuncia a far valere il relativo diritto.
- di eccepire In aggiunta -per quanto occorrer possa- la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità esercitata con l'opposizione, che ex art 2393/4 cc si prescrive infatti in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2941, n. 7, c.c.).
- di esser cessato dalla carica di amministratore della in data 1.6.2016 (dopo aver ceduto le CP_2 proprie quote al in esecuzione dell'accordo del 13.4.2016), come risulta anche dalla visura ca- Pt_1 merale agli atti.
- che L'opposizione con cui la a promosso l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore CP_2 è stata notificata in data 10.10.2022, oltre il termine di prescrizione quinquennale prescritto dall'art. 2393, comma 4, c.c. L'azione è quindi pacificamente prescritta.
- che, Senza rinunciare a tutte le precedenti eccezioni di inammissibilità / improcedibilità / incompeten- za / prescrizione dell'azione svolta dagli opponenti, l'opposizione è, anche nel merito, assolutamente in- veritiera, temeraria e priva di ogni fondamento;
- che è falsa l'affermazione che la sarebbe stata gestita “prepotentemente” dall'ing , CP_2 CP_1 che questi avrebbe agito “con fare troppo audace e semplicistico tanto da arrecare danni alla società”, così come è palesemente infondato che il avrebbe compiuto atti “scellerati” a danno della socie- CP_1 tà.
- che E' vero invece che tra il e il sorsero aspri contrasti a causa del totale e colpevole CP_1 Pt_1 disinteressamento del per le attività economiche svolte in comune e del suo ingiustificato rifiu- Pt_1 to di contribuire, quale garante e socio paritario, ai debiti della esattamente come è avvenuto CP_2 nel caso di specie. L'esposizione accumulata in passato dal (e dai suoi familiari) verso la Pt_1 CP_2 e il è del resto ben documentata nell'accordo transattivo siglato dai due ex soci il 13.4.2016. CP_1
- che gli addebiti mossigli sono -anch'essi- destituiti di ogni fondamento.
pagina 7 di 11 - che In particolare, la transazione conclusa il 30.1.16 con (pienamente condivisa Controparte_12 dal con il e da questo autorizzata) attiene ai lavori di ristrutturazione svolti da CP_1 Pt_1 CP_2[.. (su appalto della ) su un immobile di proprietà di quest'ultima che la veva Controparte_7 CP_2 inizialmente promesso di acquistare versando una caparra. si trovava in difficoltà finan- Controparte_7 ziarie per cui la anziché avviare una causa (anticipandone i costi e attendendone i tempi), CP_2 ritenne conveniente accordare un piccolo stralcio accettando dalla committente la somma di € 40.000, a fronte di fatture emesse per € 47.440. ha contestualmente ceduto il credito alla AN della CP_2 Provincia di Macerata (art. 3 transazione) per estinguere un proprio debito, per il quale sia il che Pt_1 il avevano entrambi rilasciato fideiussione. on aveva invece diritto di pretendere dalla CP_1 CP_2 Leo immobiliare la restituzione della caparra versata nel 2010 in quanto alla scadenza del preliminare, era stata la a non disporre della liquidità necessaria per acquistare l'immobile. La transazio- CP_2 ne fu dunque vantaggiosa per la società perché le consentì di riscuotere in tempi rapidi quasi l'intero credito, tacitando la AN di Macerata, a tutto vantaggio anche del cofideiussore che rischiava Pt_1 anch'esso di essere escusso. Non si ravvisa quindi alcun danno per la società, né alcuna colpa addebita- bile all'ing. . CP_1
- che La transazione sottoscritta l'1.4.2016 (anch'essa condivisa ed autorizzata dal riguarda in- Pt_1 vece un appalto di oltre 1 milione di euro commissionato a da Dopo CP_2 Controparte_6 aver pagato la quasi totalità dei lavori, la committente si trovò in carenza di liquidità non essendo riusci- ta a vendere gli immobili realizzati a causa della nota contrattura del mercato immobiliare registrata nell'ultimo decennio. Per cui omise di pagare gli ultimi SAL. Avendo già incassato circa 1 milione di euro per l'appalto, la a fronte di un credito residuo (ancora non fatturato) di circa € 180.000, ritenne CP_2 quindi più vantaggioso concludere una transazione che prevedeva tempi certi di incasso anziché intra- prendere azioni di recupero contro la committente che si sarebbero rivelate dispendiose e con lunghe ed incerte prospettive di realizzo. Anche in questo caso, dunque, la transazione risultò complessivamen- te vantaggiosa per d immune da profili di colpa addebitabili all'amministratore. La pretesa ri- CP_2 sarcitoria invocata dagli opponenti risulta pertanto infondata e comunque non provata né nell'an né nel quantum.
- che per qualunque ipotetica responsabilità per la conclusione degli accordi (che, come detto, non sus- siste), il sarebbe pienamente corresponsabile verso la i sensi dell'art. 2476 c.c., aven- Pt_1 CP_2 do conosciuto, condiviso ed autorizzato gli atti gestori.
[...
- che Un discorso a parte merita invece la vicenda della causa tra e i sigg.ri e CP_2 Per_4
Su questa vicenda, la prospettazione attorea è non solo infondata ma rappresenta un vero e pro- Per_5 prio “caso di scuola” di malafede processuale. La causa originò dal decreto ingiuntivo che la a CP_2 suo tempo amministrata dal ) ottenne contro i sigg.ri e per ottenere il pa- CP_1 Per_4 Per_3 gamento dei canoni di locazione da loro dovuti per il godimento di un immobile sito a Pedaso di proprie- tà della Dopo la locazione, i siggri e sottoscrissero con nche un CP_2 Per_4 Per_3 CP_2 preliminare di acquisto dell'immobile e versarono alla società una caparra confirmatoria di € 30.000 e un acconto sul prezzo di altri € 30.000. Essendo rimasti inadempienti all'obbligo di concludere il contratto definitivo ma continuando ad occupare abusivamente l'immobile, la intimò loro lo sfratto. A CP_2 seguito di ciò, gli occupanti sottoscrissero con il (amministratore della una dichiarazio- CP_1 CP_2 ne formale con cui riconoscevano di occupare sine titulo l'immobile a far data dall'1.1.2010, si impegna- vano a rilasciare l'immobile entro il 10.6.2010, riconoscevano che il preliminare si era risolto per loro esclusivo inadempimento ed autorizzavano espressamente ritenere la caparra, rinunciando a CP_2 qualunque diritto e azione verso la società.
L'ingiunzione della enne temerariamente opposta da e i quali chiesero in CP_2 Per_3 Per_4 riconvenzionale la restituzione dell'acconto e del doppio della caparra versata.
Nell'aprile 2016, tuttavia, a seguito dell'accordo di divisione siglato dal e dal il CP_1 Pt_1 Pt_1 divenne proprietario ed amministratore unico della e si disinteressò completamente alla CP_2 causa, lasciando la società senza difesa ed omettendo perfino di produrre in giudizio la dichiarazione che
“inchiodava” le controparti e che avrebbe fatto sicuramente vincere la causa alla E infatti, co- CP_2 me risulta dallo storico del fascicolo (causa civile n. 1574/18 r.g. Trib. Fermo), la prima udienza di com-
pagina 8 di 11 parizione della causa si tenne -dopo una serie di rinvii- il 15.12.2016 (quando il era diventato Pt_1 A.U. della a 6 mesi!) senza la partecipazione della he abdicò ad ogni difesa. Per que- CP_2 CP_2 sta ragione, la perse la causa e il nuovo A.U della , non avvertì CP_2 CP_2 Parte_1 nemmeno il bisogno di appellare la sentenza di primo grado che divenne pertanto definitiva aprendo le porte all'istanza di fallimento.
- che Da quanto precede si evince che gli infausti esiti della causa sono addebitabili -non al ma CP_1 alla negligente ed inescusabile condotta gestoria del nuovo A.U. della . CP_2 Parte_1
- che Ugualmente infondato, temerario e comunque irrilevante è infine il rilievo secondo cui l'accordo a saldo e stralcio raggiunto dal con sarebbe stato “fortemente penalizzante” in quanto il CP_1 CP_9
“stava trattando una chiusura tombale del mutuo stesso ad una somma molto inferiore...ossia a Pt_1
€ 50.000,00”.
- che sul punto il non ha svolto alcuna domanda nei confronti del (da cui l'irrilevanza Pt_1 CP_1 della doglianza) va comunque precisato, per debito di ragione, che il da un lato, aveva tutto il CP_1Con diritto e l'interesse a transigere l'esposizione con per evitare l'escussione della propria fideiussione e, dall'altro, che l'accordo a saldo e stralcio raggiunto con la AN si è rivelato sicuramente vantaggioso sia per la debitrice principale, che per lo stesso che era cogarante. CP_2 Pt_1
- che Dalla corrispondenza prodotta con l'opposizione, si evince infatti che il debito residuo del mutuo ammontava nel 2019 a circa € 130.000 e che tutte le proposte inviate dal alla dal CP_9 Pt_1 CP_9 2018 al settembre 2020 non erano state accolte dalla AN.
- che dalla pec dal al il 23.8.2021 (doc. n. 11, opposizione) risulta, diversamente Pt_6 Pt_1 CP_1 da quanto affermato da controparte, che il aveva offerto alla € 79.000 (e non, quindi, € Pt_1 CP_9 50.000 come da lui asserito), proposta che, da quanto risulta, era stata anch'essa rifiutata dalla AN (doc. n. 4). Si comprende allora perché il , dato che in tre anni il non era riuscito a trova- CP_1 Pt_1 re alcun tipo di intesa con la AN, abbia vantaggiosamente concluso un accordo a saldo e stralcio di € 88.000 (somma leggermente superiore a quella proposta dallo stesso riuscendo, a differenza Pt_1 del cofideiussore, a sistemare l'esposizione ed evitando così che avviasse le azioni di recupero nei CP_9 confronti di tutti gli obbligati. Ciò anche in ragione del fatto che esso era l'unico debitore espo- CP_1 sto patrimonialmente che la AN avrebbe potuto aggredire visto che la il come da CP_2 Pt_1 questi ammesso sia alla (cfr. proposte che al ( del 23.8.21) era- CP_9 Parte_7 CP_1 Parte_8 no privi di risorse e di patrimonio, come del resto risulta anche dalle visure catastali e dalle pregiudizie- voli amministrative documentate nella fase monitoria a sostegno della provvisoria esecuzione dell'in- giunzione che, infatti, il Tribunale ha concesso.
- che perciò il fatto che “la trattativa stava andando alla lunga” - se era sicuramente vantaggioso per la per esso (che non avevano nulla da perdere) – non lo era affatto per il da- CP_2 Pt_1 CP_1 to che lo esponeva ad un incontrollato aumento del debito per interessi di mora e per le spese di recu- pero, oltre ad ostacolargli l'accesso al credito per effetto del permanere della segnalazione a sofferenza iscritta dalla AN nei sistemi di informazione creditizia.
- che il (e la , invece che opporre il decreto ingiuntivo, dovrebbero ringraziare Pt_1 CP_2 Pt_9[...
per essere riuscito a chiudere vantaggiosamente la trattativa con un consistente abbattimento della debitoria. Di tal ché la spiegata opposizione si rivela, oltre che totalmente infondata ed irricevibile, con- notata da un'evidente slealtà, meritevole di censura anche a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
- di eccepire da ultimo, l'inammissibilità della domanda con cui si chiede di compensare il presunto (e per quanto detto, inesistente), credito della on quello del verso il consacrato CP_2 CP_1 Pt_1 dal decreto ingiuntivo, per evidente assenza di reciprocità dei rapporti di credito.
Parte opposta conclude quindi disattesa ogni contraria ed avversa istanza.
IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla per difetto di legittimazione attiva;
CP_2
-dichiarare inammissibile l'intervento in causa della per mancanza dei presupposti di cui CP_2
pagina 9 di 11 all'art. 105 c.p.c.
-dichiarare la incompetenza per materia del Tribunale di Fermo a decidere la domanda svolta con l'op- posizione per essere competente il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa;
-dichiarare improcedibile la domanda svolta da per difetto di autorizzazione a promuove- CP_2 re l'azione svolta con l'opposizione;
-dichiarare inammissibile la domanda svolta con l'opposizione per preventiva rinuncia al diritto;
NEL MERITO
-rigettare con ogni statuizione l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto o perché i diritti enun- ciati sono prescritti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 446/2022;
-condannare gli opponenti a rifondere all'opposta le spese del giudizio”.
In esito alla udienza di prima comparizione il giudice designato ha ritenuto - quanto all'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di imprese - che la stessa possa essere decisa unitamente al merito, tenuto conto che l'eccezione di compensazione è stata svolta dall'opponente in via di mera ec- cezione riconvenzionale al fine di paralizzare la pretesa creditoria e che in questi termini l'eccezione de qua, a differenza della domanda riconvenzionale, non è idonea a comportare lo spostamento della competenza e la separazione delle cause a fronte del principio generale per cui la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed indero- gabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emissione;
rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato alle parti i termini ex art. 183/6 cpc, delegando alla successiva trattazione e definizione della presente controversia il GOP dott.ssa Tiziana Liberti e disponendo che le parti, all'udienza del 31.05.2023, comparisse- ro dinanzi al suddetto giudice onorario, per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle memorie ex art. 183/6 cpc parte opponente e parte intervenuta hanno confermato le con- clusioni e, ritenuta la causa documentale, chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclu- sioni;
parte opposta ha pure confermato le conclusioni e prodotto vari documenti.
All'udienza 31.5.23 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 6.3.24 poi all'udienza 19.2.25 per la discussione orale e infine rinviata all'udienza odierna, con termine intermedio per note conclusive.
Con decreto di variazione tabellare n. 13 del 25.11.25 la causa è stata assegnata a questo got.
*
L'opponente e l'intervenuta - come è evidente dalla citazione in opposizione e come ha osser- CP_1 vato la difesa dell'opposto - non hanno contestato l'esistenza del credito monitoriamente
, fondando l'opposizione sulla deduzione di un credito di da opporre in compensa-
[...] CP_2 zione, ossia su eccezione riconvenzionale di compensazione volta a paralizzare la pretesa del convenuto opposto.
Posto che, come già affermato dal giudice tabellarmente designato, l'eccezione di compensa- zione è stata svolta dall'opponente in via di mera eccezione riconvenzionale al fine di paralizza- re la pretesa creditoria e che in questi termini l'eccezione de qua, a differenza della domanda riconvenzionale, non è idonea a comportare lo spostamento della competenza e la separazione delle cause a fronte del principio generale per cui la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emis- sione, va rigettata l'eccezione di incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di imprese, sollevata dall'opposto.
Anche la eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a quella di inammissibi- CP_2 lità dell'intervento, sollevate dall'opposto vanno rigettate, posto che non ha proposto CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo, ma è intervenuta autonomamente in giudizio per affermarsi con-debitore solidale dell'opponente e per eccepire in compensazione in proprio affermato cre- dito, il che consente di ritenere egittimata ad intervenire. CP_2
pagina 10 di 11 Deve tuttavia rammentarsi che “la compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltreché esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquida- zione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione (che si verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esi- stenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a di- sattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. III n. 12664/00).
Tenuto conto che s'intenderebbe paralizzare la pretesa creditoria del convenuto opposto azio- nando un controcredito di non sfornito di elementi documentali ma comunque oggetto CP_2 di contestazione ex adverso, non sussistono i presupposti perché possa essere eccepita la compensazione.
L'opposizione è quindi da rigettare.
Dato l'esito del giudizio, che vede il rigetto dell'eccezione di compensazione ed il rigetto delle eccezioni di parte opposta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispo- ne:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e l'eccezione di Parte_1 compensazione proposta da in pers. leg. rappr.te p.t., e per l'effetto conferma il de- CP_2 creto ingiuntivo n. 446/2022 emesso dal Tribunale di Fermo in data 20-21.7.22;
2) compensa integralmente le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 14,25 non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 17/12/2025
Il got
UR TO
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