TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1685 / 2024
Il Giudice designato LI AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to ALBACHIARA MAURIZIO;
Parte_1 ricorrente
E
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. con l'avv.to Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data figlia unica erede di , affetta in Pt_1 Persona_1 vita da epatopatia HCV per aver ricevuto trasfusioni di sangue nel 1980, circostanza questa acclarata dalla C.M.O. di Napoli con verbale del 29.4.02 n. 706/02, ha dito l'intestato
Tribunale per vedersi riconosciuto l'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 3, L. 210/92, oltre interessi.
Ha dedotto che:
- la de cuius aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/92 dal Per_1
1.6.01 ed all'epoca del riconoscimento il detto emolumento era espressamente reversibile;
- l'assegno reversibile non è condizionato alla necessaria esistenza del nesso causale con il decesso del dante causa, sostenendo come la reversibilità dell'indennizzo prescinda dal requisito del nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso.
Tanto permesso ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che al Tribunale adito in composizione monocratico ed in funzione del Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in contraddittorio con il , in Controparte_1
C persona del p. elettivamente domiciliato in Roma alla via Dei Portoghesi ,12 CP_2 presso l'Avvocatura Generale dello Stato voglia così provvedere:
- dichiarare ed accertare sulla base della documentazione versata in atti, il diritto della ricorrente al riconoscimento quale rede della sig. Della reversibilità Persona_1 dell'indennizzo già in godimento della dante causa ex art. 2 comma 1 l. 210 /92
;- condannare il al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno Controparte_1 reversibile di cui alla legge 210/92, oltre interessi dal 120g dal giorno della presentazione della domanda fino all'effettivo soddisfo come precisato nella parte motiva;
- condannare il in persona del Ministro p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Il ha rappresentato che la domanda risulta allo stato sprovvista di fondamento CP_1 probatorio, posto che il presupposto fattuale di riconoscibilità del preteso beneficio consiste nella riferibilità eziologica del decesso della de cuius alla infezione contratta ed ha argomentato sulla applicazione della normativa successiva al 2004 ritenendola di interpretazione autentica, citando a conforto un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2. La causa è stata decisa in esito all'udienza del 23.10.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
3. Il ricorso non è accoglibile per le ragioni che seguono.
L'art. 2 comma 1 della legge 210/1992 recita, per quanto qui interessa, “l'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1 consiste in un assegno non reversibile…” e l'art. 2 comma 3 legge 210/90 prevede “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni,
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”.
Già il tenore letterale delle norme sopra trascritte, da leggersi in connessione tra di loro, evidenzia che l'assegno “reversibile” alternativo all'assegno una tantum di cui al terzo comma
è la stessa prestazione di cui al primo comma, la cui reversibilità a favore dei congiunti del danneggiato deceduto è, pertanto, condizionata dall'essere la morte del danneggiato stata determinata dalla malattia in ragione della quale la prestazione è stata riconosciuta.
4. Quanto sopra è stato, peraltro, esplicitato dal legislatore con l'art. 3 comma 145 legge
350/2003 (“La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1995 n. 210 e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge”) con norma che la Corte di
Cassazione ha ritenuto di interpretazione autentica (La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26842/2020 ha in proposito chiarito: “La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 210 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando le condizioni, soggettive ed oggettive, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni”.
Del resto, lo stesso Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante: Modifiche ed integrazioni all'accordo sancito alla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante:
“Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio Atti n. 1285)” nel testo coordinato con l'atto repertorio n. 2075 del 23 settembre 2004 così specificava: “La legge 210/1992, così come modificata dalla legge 238/97, già prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto tra l'erogazione dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell'assegno una tantum.
L'articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione è necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita ed il decesso: pertanto, l'assegno reversibile può essere erogato solo in presenza di tale requisito”), sicché non residua dubbio che solo nel caso in cui il danneggiato sia deceduto per la patologia prevista dalla legge 201/92 i familiari contemplati dalla norma hanno diritto a percepire l'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, l'assegno una tantum.
5. Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto e chiesto di provare che il decesso della sua dante causa sia stato causato dalla epatite HIV che, in quanto causata da emotrasfusioni, aveva dato titolo all'indennizzo come riconosciuto amministrativamente nel 2002.
La Corte di Cassazione, in un caso simile a quello per cui è processo, con la sentenza n.
22762/25 ha così statuito:
“……pare anzitutto opportuno ricostruire l'articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell'assegno una tantum invocata dalla ricorrente. L'art.1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge». L'art. 2, comma 1, stabilisce che «l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge
29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111».Il comma 3 dello stesso art.2 ha introdotto l'assegno una tantum, prevedendo che, «qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro». L'articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell'assegno di cui al comma 1ed elevando l'importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l'ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro, e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l'unico sostentamento della famiglia: nell'attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, «ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia». La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum, in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni. Pertanto, nell'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell'art. 2 hanno diritto di fruire dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l'assegno una tantum: vengono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass. n.3879/2009 e Cass. n.
19502/2028). Al contrario, nell'ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis, ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius, ovverosia i ratei dell'assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti”.
Quanto argomentato porta al rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal che CP_1 liquida in € 2400,00 oltre oneri di legge se ed in quanto dovuti per competenze professionali.
Cassino, 3.11.2025
Il Giudice
LI AL
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1685 / 2024
Il Giudice designato LI AL, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1685 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to ALBACHIARA MAURIZIO;
Parte_1 ricorrente
E
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. con l'avv.to Controparte_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data figlia unica erede di , affetta in Pt_1 Persona_1 vita da epatopatia HCV per aver ricevuto trasfusioni di sangue nel 1980, circostanza questa acclarata dalla C.M.O. di Napoli con verbale del 29.4.02 n. 706/02, ha dito l'intestato
Tribunale per vedersi riconosciuto l'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 3, L. 210/92, oltre interessi.
Ha dedotto che:
- la de cuius aveva ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/92 dal Per_1
1.6.01 ed all'epoca del riconoscimento il detto emolumento era espressamente reversibile;
- l'assegno reversibile non è condizionato alla necessaria esistenza del nesso causale con il decesso del dante causa, sostenendo come la reversibilità dell'indennizzo prescinda dal requisito del nesso di causa tra la patologia sofferta ed il decesso.
Tanto permesso ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Che al Tribunale adito in composizione monocratico ed in funzione del Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, in contraddittorio con il , in Controparte_1
C persona del p. elettivamente domiciliato in Roma alla via Dei Portoghesi ,12 CP_2 presso l'Avvocatura Generale dello Stato voglia così provvedere:
- dichiarare ed accertare sulla base della documentazione versata in atti, il diritto della ricorrente al riconoscimento quale rede della sig. Della reversibilità Persona_1 dell'indennizzo già in godimento della dante causa ex art. 2 comma 1 l. 210 /92
;- condannare il al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno Controparte_1 reversibile di cui alla legge 210/92, oltre interessi dal 120g dal giorno della presentazione della domanda fino all'effettivo soddisfo come precisato nella parte motiva;
- condannare il in persona del Ministro p.t. al pagamento delle spese, Controparte_1 diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Il ha rappresentato che la domanda risulta allo stato sprovvista di fondamento CP_1 probatorio, posto che il presupposto fattuale di riconoscibilità del preteso beneficio consiste nella riferibilità eziologica del decesso della de cuius alla infezione contratta ed ha argomentato sulla applicazione della normativa successiva al 2004 ritenendola di interpretazione autentica, citando a conforto un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2. La causa è stata decisa in esito all'udienza del 23.10.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
3. Il ricorso non è accoglibile per le ragioni che seguono.
L'art. 2 comma 1 della legge 210/1992 recita, per quanto qui interessa, “l'indennizzo di cui all'art. 1 comma 1 consiste in un assegno non reversibile…” e l'art. 2 comma 3 legge 210/90 prevede “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni,
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”.
Già il tenore letterale delle norme sopra trascritte, da leggersi in connessione tra di loro, evidenzia che l'assegno “reversibile” alternativo all'assegno una tantum di cui al terzo comma
è la stessa prestazione di cui al primo comma, la cui reversibilità a favore dei congiunti del danneggiato deceduto è, pertanto, condizionata dall'essere la morte del danneggiato stata determinata dalla malattia in ragione della quale la prestazione è stata riconosciuta.
4. Quanto sopra è stato, peraltro, esplicitato dal legislatore con l'art. 3 comma 145 legge
350/2003 (“La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1995 n. 210 e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge”) con norma che la Corte di
Cassazione ha ritenuto di interpretazione autentica (La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26842/2020 ha in proposito chiarito: “La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 210 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando le condizioni, soggettive ed oggettive, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni”.
Del resto, lo stesso Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante: Modifiche ed integrazioni all'accordo sancito alla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2002 (repertorio atti n. 1508) recante:
“Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni di cui al punto 3 dell'accordo dell'8 agosto 2001 (repertorio Atti n. 1285)” nel testo coordinato con l'atto repertorio n. 2075 del 23 settembre 2004 così specificava: “La legge 210/1992, così come modificata dalla legge 238/97, già prevedeva l'opzione da parte dell'avente diritto tra l'erogazione dell'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, dell'assegno una tantum.
L'articolo 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha precisato, in tal senso, che per usufruire di tale opzione è necessaria la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta in vita ed il decesso: pertanto, l'assegno reversibile può essere erogato solo in presenza di tale requisito”), sicché non residua dubbio che solo nel caso in cui il danneggiato sia deceduto per la patologia prevista dalla legge 201/92 i familiari contemplati dalla norma hanno diritto a percepire l'assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, l'assegno una tantum.
5. Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto e chiesto di provare che il decesso della sua dante causa sia stato causato dalla epatite HIV che, in quanto causata da emotrasfusioni, aveva dato titolo all'indennizzo come riconosciuto amministrativamente nel 2002.
La Corte di Cassazione, in un caso simile a quello per cui è processo, con la sentenza n.
22762/25 ha così statuito:
“……pare anzitutto opportuno ricostruire l'articolato quadro normativo nel cui ambito si colloca la provvidenza dell'assegno una tantum invocata dalla ricorrente. L'art.1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge». L'art. 2, comma 1, stabilisce che «l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla legge
29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111».Il comma 3 dello stesso art.2 ha introdotto l'assegno una tantum, prevedendo che, «qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro». L'articolo 7 del d.l. n. 548/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
641/1996, ha sostituito il citato articolo 2, prevedendo la reversibilità per 15 anni dell'assegno di cui al comma 1ed elevando l'importo dell'assegno una tantum a 150 milioni di lire (ora 77.468,53 Euro); inoltre, ha riscritto l'ambito degli aventi diritto, includendovi i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro, e ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico, nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresenti o meno l'unico sostentamento della famiglia: nell'attuale formulazione, infatti, il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che, «ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro» e prevede che «i benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia». La legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell'assegno previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n.210/1992 si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, così uniformando i presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'assegno reversibile e per l'assegno una tantum, in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni. Pertanto, nell'ipotesi di decesso del danneggiato causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla legge n. 210/1992, i familiari indicati nel comma 3 dell'art. 2 hanno diritto di fruire dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, di percepire l'assegno una tantum: vengono in considerazione diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare iure proprio e soggetti ai presupposti stabiliti dallo stesso comma 3 (in tal senso, Cass. n.3879/2009 e Cass. n.
19502/2028). Al contrario, nell'ipotesi di decesso del danneggiato non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie, spetta agli eredi, iure successionis, ciò che formava oggetto del diritto già acquisito dal de cuius, ovverosia i ratei dell'assegno istituito in suo favore, scaduti prima del decesso e non ancora percepiti”.
Quanto argomentato porta al rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal che CP_1 liquida in € 2400,00 oltre oneri di legge se ed in quanto dovuti per competenze professionali.
Cassino, 3.11.2025
Il Giudice
LI AL