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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 29.10.25 ore 11.00 sono presenti l'avv. Mattia
Vitale in sostituzione dell'avv. Palmigiano per parte attrice e l'avv. Anna Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Spagnolo per CP_1
Nessuno è presente per il Comune di Palermo. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi agli scritti difensivi in atti.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4367/2020 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Alessandro Palmigiano )
Attore
e :
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore
( avv. Laura S.M. Piscitello )
Convenuto
1 e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
( avv. Santo Spagnolo )
Terzo chiamato in causa
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione in riassunzione notificato in data Parte_1
12.02.25, così provvede:
- condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 45.869,40, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il comune convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti del 60% ( compensandosi il restante 40% ), che si liquidano nell‟intero in € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., pure nella misura del 60%, liquidate come da decreti in atti;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il CP_2
comune convenuto dal pagamento delle somme spettanti a per effetto della Parte_1
presente sentenza;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che la Parte_1
stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 10.05.18 in questa via
MI.
2 Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto
– dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni del teste escusso ( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve Tes_1
ritenersi accertato che nella data suindicata alle ore 10.30 circa mentre si trovava Parte_1
ad attraversare questa via MI all‟altezza del civico 81, cadeva in corrispondenza di un tratto disconnesso della pavimentazione stradale, in carenza di segnalazione, riportando lesioni personali.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto –
oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione ( fattispecie che, oltre all‟ente pubblico territoriale che è „proprietario‟ del tratto di strada su cui è avvenuto l‟incidente, vede coinvolto – sulla base di presupposti differenti – altro soggetto ) consente di informare a canoni di
„sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità
della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può
essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed
3 invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”.
Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono
Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto
( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama
“insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che
è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada –
quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
4 Orbene, nella specie, il Comune di Palermo è il soggetto proprietario del tratto di strada ove si è
verificato il sinistro occorso a proprietario, più in generale, di una rete stradale di Parte_1
assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( Comune ) intestati.
Tale altro soggetto è oggi rappresentato da evocato in giudizio dal Comune di CP_2
Palermo che aveva appunto ad esso affidato prima della data del sinistro de quo, e specificamente in forza di apposito contratto di servizio del 6.08.14, il servizio di manutenzione delle sedi stradali cittadine, spogliandosi dei compiti di sorveglianza e di manutenzione in astratto ad esso spettanti in quanto „P.A.‟ proprietaria della rete stradale, e provvedendo a demandarne il „concreto‟
espletamento a detta società.
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ).
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalla deposizione testimoniale acquisita alla presenza in questa via
MI, di una disconnessione di apprezzabili dimensioni, ancorché non segnalata, presente sulla sede stradale ( vedasi documentazione fotografica allegata da parte attrice e riconosciuta dal teste escusso ): trattasi, dunque, di „patologia‟ attinente alla condizione della rete viaria, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, andrebbe ritenuta la – all‟epoca del sinistro CP_2
per cui è causa – già titolare di un potere di custodia sulla rete stradale della città di Palermo.
Detta società ha invero sostenuto come, in forza dell‟art. 11 del menzionato contratto di servizio e dell‟allegato B ( v. estratti prodotti in atti ), le limitazioni e le condizioni poste dalle previsioni ivi contenute in ordine al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comportino un evidente restringimento degli obblighi di custodia gravanti su In particolare, secondo l‟art. 11 CP_2
“La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto CP_1
5 intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di
proprietà del Comune di Palermo aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici ( Allegato B )” laddove è previsto che “la frequenza di passaggio necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle strade di maggior traffico sia di
mesi 1, mentre sulle restanti di mesi 2; la frequenza di completamento del passaggio per
l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è determinato in mesi 6”; che
“Il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”. Inoltre, l‟art. 11 prevede da un lato che
“La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_1
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: - 400.000
mq/anno per sedi viarie in cb;
- 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari. Il programma di interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione”, dall‟altro che
“In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il
servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle
sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”.
Dalle superiori previsioni emerge come l‟obbligo di custodia gravante su non CP_2
risulti genericamente esteso all‟intera rete viaria e pedonale della città di Palermo e appaia connesso all‟espletamento dei programmati lavori di manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo, di guisa che, a fronte della evocazione da parte del Comune di Palermo nel processo di detta società, con „chiamata di terzo‟, sul presupposto che ad essa fosse imputabile l‟evento dannoso del 10.05.18 occorso a l‟ente convenuto avrebbe dovuto dedurre e provare, ma Parte_1
non lo ha fatto, che la sede stradale teatro del sinistro costituiva nella data suindicata oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione a cura della o di un preciso passaggio CP_1
periodico di controllo da parte della stessa;
né, d‟altro canto, è stata offerta dimostrazione che detta società avesse ricevuto tempestiva segnalazione da parte della P.M. in ordine alla presenza di un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che abbia dimostrato di CP_2
non essere responsabile dell‟evento per cui si controverte, valorizzando la circostanza che esso
6 scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al Comune di Palermo, quale proprietario della rete stradale.
Tuttavia, alla luce della previsione di cui al comma 8 del citato art. 11, la P.A. rimane “in ogni caso” sollevata e manlevata dalla R.A.P. da “ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al Comune in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”: tanto ciò è vero che il successivo comma 9 pone a carico della R.A.P. la gestione di tutti i sinistri derivanti da anomalie presenti sulla sede stradale o pedonale. E dunque, la terminologia utilizzata dai contraenti e l'apposizione delle richiamate disposizioni consecutivamente ai commi suindicati – quali clausole di chiusura – non possono che far intendere che “in ogni caso”
la società terza chiamata debba rispondere dei danni connessi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e alla presenza di insidie sul manto stradale.
Acclarata ad ogni modo nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, la responsabilità del
Comune di Palermo in relazione all‟evento dannoso occorso all‟odierna attrice, gravava, dunque, su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata,
l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Gravava, pertanto, sul Comune convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce delle acclarate non trascurabili dimensioni della disconnessione presente sul manto stradale e, pertanto, della sua
7 percepibilità da parte del singolo utente, con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto de quo e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 40% nel dinamismo causale dell'evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo Pt_1
la responsabilità del Comune di Palermo in ordine all‟occorso e la condanna dello stesso al ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 60%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di si osserva Parte_1
come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al
18% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare,
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura transcervicale dell'anca destra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 41.772,00 per il danno biologico ed € 14.203,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 25% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 69.968,75; ed € 2.300,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed € 3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 10 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 730,26, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 76.449,01 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 730,26 ).
. Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 60% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 45.869,40.
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza
8 del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a al cui pagamento va condannato il Comune di Palermo Parte_1
è, dunque, pari ad € 45.869,40, oltre interessi da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, il comune convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il
60% delle spese del giudizio – che tra le altre parti vanno compensate – da liquidarsi nell‟intero in complessivi € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 60%.
Infine, va condannata a tenere indenne il comune convenuto dal pagamento delle CP_2
somme tutte spettanti a per effetto della presente sentenza. Parte_1
■
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 29.10.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
9 10
Vitale in sostituzione dell'avv. Palmigiano per parte attrice e l'avv. Anna Maria Sutera in sostituzione dell'avv. Spagnolo per CP_1
Nessuno è presente per il Comune di Palermo. I procuratori discutono la causa e concludono riportandosi agli scritti difensivi in atti.
Il G.O.P. dopo Camera di Consiglio provvede come di seguito ad ore 16:10.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4367/2020 R.G. vertente tra
Parte_1
( avv. Alessandro Palmigiano )
Attore
e :
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore
( avv. Laura S.M. Piscitello )
Convenuto
1 e :
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
( avv. Santo Spagnolo )
Terzo chiamato in causa
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del G.O.P. dr. Davide Romeo, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da con atto di citazione in riassunzione notificato in data Parte_1
12.02.25, così provvede:
- condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 45.869,40, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
- condanna il comune convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti del 60% ( compensandosi il restante 40% ), che si liquidano nell‟intero in € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di C.T.U., pure nella misura del 60%, liquidate come da decreti in atti;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il CP_2
comune convenuto dal pagamento delle somme spettanti a per effetto della Parte_1
presente sentenza;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da integra richiesta di risarcimento per i danni che la Parte_1
stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 10.05.18 in questa via
MI.
2 Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto
– dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni del teste escusso ( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve Tes_1
ritenersi accertato che nella data suindicata alle ore 10.30 circa mentre si trovava Parte_1
ad attraversare questa via MI all‟altezza del civico 81, cadeva in corrispondenza di un tratto disconnesso della pavimentazione stradale, in carenza di segnalazione, riportando lesioni personali.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto –
oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale.
La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione ( fattispecie che, oltre all‟ente pubblico territoriale che è „proprietario‟ del tratto di strada su cui è avvenuto l‟incidente, vede coinvolto – sulla base di presupposti differenti – altro soggetto ) consente di informare a canoni di
„sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza.
Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità
della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può
essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ).
Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed
3 invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 ( Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”.
Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono
Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto
( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi.
Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama
“insidia”.
E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che
è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare.
Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada –
quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟.
4 Orbene, nella specie, il Comune di Palermo è il soggetto proprietario del tratto di strada ove si è
verificato il sinistro occorso a proprietario, più in generale, di una rete stradale di Parte_1
assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso ( Comune ) intestati.
Tale altro soggetto è oggi rappresentato da evocato in giudizio dal Comune di CP_2
Palermo che aveva appunto ad esso affidato prima della data del sinistro de quo, e specificamente in forza di apposito contratto di servizio del 6.08.14, il servizio di manutenzione delle sedi stradali cittadine, spogliandosi dei compiti di sorveglianza e di manutenzione in astratto ad esso spettanti in quanto „P.A.‟ proprietaria della rete stradale, e provvedendo a demandarne il „concreto‟
espletamento a detta società.
Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte;
v. ex multis Cass. civ. n. 2301/95, Cass. civ. n. 1332/94 ).
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalla deposizione testimoniale acquisita alla presenza in questa via
MI, di una disconnessione di apprezzabili dimensioni, ancorché non segnalata, presente sulla sede stradale ( vedasi documentazione fotografica allegata da parte attrice e riconosciuta dal teste escusso ): trattasi, dunque, di „patologia‟ attinente alla condizione della rete viaria, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, andrebbe ritenuta la – all‟epoca del sinistro CP_2
per cui è causa – già titolare di un potere di custodia sulla rete stradale della città di Palermo.
Detta società ha invero sostenuto come, in forza dell‟art. 11 del menzionato contratto di servizio e dell‟allegato B ( v. estratti prodotti in atti ), le limitazioni e le condizioni poste dalle previsioni ivi contenute in ordine al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comportino un evidente restringimento degli obblighi di custodia gravanti su In particolare, secondo l‟art. 11 CP_2
“La società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto CP_1
5 intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di
proprietà del Comune di Palermo aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici ( Allegato B )” laddove è previsto che “la frequenza di passaggio necessaria per l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle strade di maggior traffico sia di
mesi 1, mentre sulle restanti di mesi 2; la frequenza di completamento del passaggio per
l'espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è determinato in mesi 6”; che
“Il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l'Amministrazione Comunale consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”. Inoltre, l‟art. 11 prevede da un lato che
“La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a CP_1
garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: - 400.000
mq/anno per sedi viarie in cb;
- 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari. Il programma di interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione”, dall‟altro che
“In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il
servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle
sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”.
Dalle superiori previsioni emerge come l‟obbligo di custodia gravante su non CP_2
risulti genericamente esteso all‟intera rete viaria e pedonale della città di Palermo e appaia connesso all‟espletamento dei programmati lavori di manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo, di guisa che, a fronte della evocazione da parte del Comune di Palermo nel processo di detta società, con „chiamata di terzo‟, sul presupposto che ad essa fosse imputabile l‟evento dannoso del 10.05.18 occorso a l‟ente convenuto avrebbe dovuto dedurre e provare, ma Parte_1
non lo ha fatto, che la sede stradale teatro del sinistro costituiva nella data suindicata oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione a cura della o di un preciso passaggio CP_1
periodico di controllo da parte della stessa;
né, d‟altro canto, è stata offerta dimostrazione che detta società avesse ricevuto tempestiva segnalazione da parte della P.M. in ordine alla presenza di un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che abbia dimostrato di CP_2
non essere responsabile dell‟evento per cui si controverte, valorizzando la circostanza che esso
6 scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al Comune di Palermo, quale proprietario della rete stradale.
Tuttavia, alla luce della previsione di cui al comma 8 del citato art. 11, la P.A. rimane “in ogni caso” sollevata e manlevata dalla R.A.P. da “ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al Comune in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”: tanto ciò è vero che il successivo comma 9 pone a carico della R.A.P. la gestione di tutti i sinistri derivanti da anomalie presenti sulla sede stradale o pedonale. E dunque, la terminologia utilizzata dai contraenti e l'apposizione delle richiamate disposizioni consecutivamente ai commi suindicati – quali clausole di chiusura – non possono che far intendere che “in ogni caso”
la società terza chiamata debba rispondere dei danni connessi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e alla presenza di insidie sul manto stradale.
Acclarata ad ogni modo nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, la responsabilità del
Comune di Palermo in relazione all‟evento dannoso occorso all‟odierna attrice, gravava, dunque, su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata,
l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Gravava, pertanto, sul Comune convenuto l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Invero, a fronte di quanto sostenuto dall‟ente in punto di riconducibilità dell‟evento alla mancata osservanza da parte della delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero Pt_1
permesso di scorgere la presenza della patologia, deve ritenersi che, alla luce delle acclarate non trascurabili dimensioni della disconnessione presente sul manto stradale e, pertanto, della sua
7 percepibilità da parte del singolo utente, con maggior prudenza l‟odierna attrice avrebbe potuto evitare di transitare sul tratto de quo e conseguentemente di cadere.
La mancanza di accortezza da parte del pedone, cui può attribuirsi una incidenza pari al 40% nel dinamismo causale dell'evento dannoso, risulta, pertanto, tale da imporre ex art. 1227, comma 1,
c.c. una riduzione nella medesima percentuale del risarcimento spettante alla conseguendo Pt_1
la responsabilità del Comune di Palermo in ordine all‟occorso e la condanna dello stesso al ristoro dei danni ex adverso subiti nei limiti del 60%.
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona di si osserva Parte_1
come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al
18% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare,
logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “frattura transcervicale dell'anca destra” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di
Milano, aggiornate al 2024 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 41.772,00 per il danno biologico ed € 14.203,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 25% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 69.968,75; ed € 2.300,00 per l‟inabilità temporanea assoluta ( gg. 20 ) ed € 3.450,00 per l'inabilità temporanea parziale ( gg. 10 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25% ).
Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 730,26, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 76.449,01 ( oltre rivalutazione limitatamente al complessivo importo di € 730,26 ).
. Ora, tenuto conto del limite di responsabilità sopra evidenziato ( 60% ), all‟odierna parte attrice sarà dovuta la somma di € 45.869,40.
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza
8 del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a al cui pagamento va condannato il Comune di Palermo Parte_1
è, dunque, pari ad € 45.869,40, oltre interessi da ponderare in base alle direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, il comune convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice il
60% delle spese del giudizio – che tra le altre parti vanno compensate – da liquidarsi nell‟intero in complessivi € 7.616,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti pure nella misura del 60%.
Infine, va condannata a tenere indenne il comune convenuto dal pagamento delle CP_2
somme tutte spettanti a per effetto della presente sentenza. Parte_1
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Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 29.10.2025.
Il Giudice
( dott. Davide Romeo )
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