CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Resistente_1 - Via Indirizzo_1 VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 616 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 617 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 618 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la ricorrente Ricorrente_1 srl avvisi di accertamento notificati da parte nel Comune di Resistente_1 inerenti agli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 pertinenti ad Imu concernente area fabbricabile iscritta al catasto terreni di quel comune.
Gli avvisi trovavano origine nel fatto che l'ente impositore riteneva che l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata sulla base non del valore dell'acquisto dei beni, ma sul valore venale risultante da perizia di stima redatta nell'ambito della procedura fallimentare dalla quale l'immobile era stato acquistato.
La pretesa impositiva era stata fondata sull'applicazione di sanzioni in termini di cumulo materiale.
Parte ricorrente aveva dapprima fatto istanza di autotutela finalizzata ad ottenere la corretta liquidazione delle sanzioni, cui il Comune non aveva fornito alcuna risposta. Successivamente, aveva ritenuto di versare entro il termine di impugnazione degli atti impositivi la somma di un terzo delle sanzioni irrogabili applicando il principio del concorso di violazioni e continuazione.
Aveva, poi, impugnato gli avvisi di accertamento limitatamente alla parte della pretesa impositiva formulata a titolo di sanzioni eccedenti le sanzioni liquidabili in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997.
Si evidenziava, infatti, che era stata fatta falsa applicazione dell'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 472/1997, in quanto si trattava di violazione identiche e riferite ad annualità diverse, e pertanto si sarebbe dovuto applicare quella norma, che prevedeva l'erogazione di una sanzione unica pari alla sanzione base, aumentata dalla metà al triplo.
Si formulava, poi, nel merito una ipotesi di determinazione della sanzione, alla quale poi si applicava la diminuzione dovuta all'applicazione della acquiescenza sulle sanzioni.
Si costituiva il Comune Resistente_1 chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Si evidenziava, infatti, che non era applicabile nel caso di specie il cumulo giuridico, in quanto si trattava di omessi o parziali o tardivi versamenti. Si evidenziava, altresì, che la normativa era stata cambiata con decreto legislativo 87/2024, e che l'articolo 12 del decreto legislativo 472 rendeva di fatto inapplicabile il cumulo giuridico ai tributi comunali.
Con ulteriore motivo di ricorso si evidenziava che il cumulo giuridico previsto dal comma 5 dell'articolo 12 non era applicabile ai tributi locali.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso possa essere accolto.
Si deve evidenziare, infatti, come la normativa applicabile alle annualità 2019, 2020, 2021, e 2022 sia quella indicata nell'ambito del ricorso, la quale prevede, quanto a sanzioni applicabili ad una stessa condotta posta in essere nell'ambito di più anni di imposta, l'irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base, aumentata dalla metà al triplo.
L'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 472/1997, infatti, prevede questa disciplina sulla base della circostanza che una unica scelta non corretta applicata dal contribuente a diversi anni di imposta porterebbe, in caso di cumulo materiale, all'applicazione di una sanzione eccessiva rispetto alla condotta posta in essere.
Così è anche nel caso di specie, ove, il contribuente, sicuramente errando (e peraltro l'errore non è mai stato disconosciuto dal ricorrente), ha proceduto al versamento dell'imposta basandosi sul valore di acquisto dell'immobile, regolandosi, poi, nello stesso modo con riferimento alle annualità successive. Per casi quali quello di specie, nei quali il contribuente ha effettuato una unica scelta, che ha applicato ai diversi anni di imposta, la normativa applicabile ratione temporis prevedeva una potenziale mitigazione delle sanzioni rispetto alle ipotesi di cumulo materiale, più propriamente applicabili alle ipotesi in cui il contribuente ponga in essere autonome scorrette scelte nella liquidazione dei tributi.
Si deve anche evidenziare che nel caso di specie non si possa parlare di semplice omesso o parziale versamento, in quanto trattasi di una liquidazione effettuata dal contribuente, rispetto alla quale l'amministrazione finanziaria locale ha effettuato una correzione tramite atto impositivo.
Si deve, da ultimo, evidenziare come i principi già sopra richiamati devono essere applicati anche all'ipotesi di tributi locali. Va, infatti, evidenziato come l'imposta IMU abbia una efficacia “ultra attiva”, visto che la sua presentazione produce effetti anche sulle annualità successive, salvo che non si verifichino accadimenti che richiedano la presentazione di una nuova dichiarazione. In ragione di ciò, l'erronea presentazione della dichiarazione riverbera i propri effetti anche sui successivi periodi d'imposta.
Ai fini che ci occupano pare corretta la liquidazione già proposta dalla ricorrente, che ha provveduto anche al pagamento nella misura ridotta. Nulla, pertanto, deve ritenersi ulteriormente dovuto.
Dalla soccombenza deriva la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidabili equitativamente nel caso di specie in euro 400.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida equitativamente in euro 400.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Resistente_1 - Via Indirizzo_1 VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 616 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 617 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 618 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la ricorrente Ricorrente_1 srl avvisi di accertamento notificati da parte nel Comune di Resistente_1 inerenti agli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 pertinenti ad Imu concernente area fabbricabile iscritta al catasto terreni di quel comune.
Gli avvisi trovavano origine nel fatto che l'ente impositore riteneva che l'imposta avrebbe dovuto essere liquidata sulla base non del valore dell'acquisto dei beni, ma sul valore venale risultante da perizia di stima redatta nell'ambito della procedura fallimentare dalla quale l'immobile era stato acquistato.
La pretesa impositiva era stata fondata sull'applicazione di sanzioni in termini di cumulo materiale.
Parte ricorrente aveva dapprima fatto istanza di autotutela finalizzata ad ottenere la corretta liquidazione delle sanzioni, cui il Comune non aveva fornito alcuna risposta. Successivamente, aveva ritenuto di versare entro il termine di impugnazione degli atti impositivi la somma di un terzo delle sanzioni irrogabili applicando il principio del concorso di violazioni e continuazione.
Aveva, poi, impugnato gli avvisi di accertamento limitatamente alla parte della pretesa impositiva formulata a titolo di sanzioni eccedenti le sanzioni liquidabili in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997.
Si evidenziava, infatti, che era stata fatta falsa applicazione dell'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 472/1997, in quanto si trattava di violazione identiche e riferite ad annualità diverse, e pertanto si sarebbe dovuto applicare quella norma, che prevedeva l'erogazione di una sanzione unica pari alla sanzione base, aumentata dalla metà al triplo.
Si formulava, poi, nel merito una ipotesi di determinazione della sanzione, alla quale poi si applicava la diminuzione dovuta all'applicazione della acquiescenza sulle sanzioni.
Si costituiva il Comune Resistente_1 chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Si evidenziava, infatti, che non era applicabile nel caso di specie il cumulo giuridico, in quanto si trattava di omessi o parziali o tardivi versamenti. Si evidenziava, altresì, che la normativa era stata cambiata con decreto legislativo 87/2024, e che l'articolo 12 del decreto legislativo 472 rendeva di fatto inapplicabile il cumulo giuridico ai tributi comunali.
Con ulteriore motivo di ricorso si evidenziava che il cumulo giuridico previsto dal comma 5 dell'articolo 12 non era applicabile ai tributi locali.
All'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che il ricorso possa essere accolto.
Si deve evidenziare, infatti, come la normativa applicabile alle annualità 2019, 2020, 2021, e 2022 sia quella indicata nell'ambito del ricorso, la quale prevede, quanto a sanzioni applicabili ad una stessa condotta posta in essere nell'ambito di più anni di imposta, l'irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base, aumentata dalla metà al triplo.
L'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 472/1997, infatti, prevede questa disciplina sulla base della circostanza che una unica scelta non corretta applicata dal contribuente a diversi anni di imposta porterebbe, in caso di cumulo materiale, all'applicazione di una sanzione eccessiva rispetto alla condotta posta in essere.
Così è anche nel caso di specie, ove, il contribuente, sicuramente errando (e peraltro l'errore non è mai stato disconosciuto dal ricorrente), ha proceduto al versamento dell'imposta basandosi sul valore di acquisto dell'immobile, regolandosi, poi, nello stesso modo con riferimento alle annualità successive. Per casi quali quello di specie, nei quali il contribuente ha effettuato una unica scelta, che ha applicato ai diversi anni di imposta, la normativa applicabile ratione temporis prevedeva una potenziale mitigazione delle sanzioni rispetto alle ipotesi di cumulo materiale, più propriamente applicabili alle ipotesi in cui il contribuente ponga in essere autonome scorrette scelte nella liquidazione dei tributi.
Si deve anche evidenziare che nel caso di specie non si possa parlare di semplice omesso o parziale versamento, in quanto trattasi di una liquidazione effettuata dal contribuente, rispetto alla quale l'amministrazione finanziaria locale ha effettuato una correzione tramite atto impositivo.
Si deve, da ultimo, evidenziare come i principi già sopra richiamati devono essere applicati anche all'ipotesi di tributi locali. Va, infatti, evidenziato come l'imposta IMU abbia una efficacia “ultra attiva”, visto che la sua presentazione produce effetti anche sulle annualità successive, salvo che non si verifichino accadimenti che richiedano la presentazione di una nuova dichiarazione. In ragione di ciò, l'erronea presentazione della dichiarazione riverbera i propri effetti anche sui successivi periodi d'imposta.
Ai fini che ci occupano pare corretta la liquidazione già proposta dalla ricorrente, che ha provveduto anche al pagamento nella misura ridotta. Nulla, pertanto, deve ritenersi ulteriormente dovuto.
Dalla soccombenza deriva la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidabili equitativamente nel caso di specie in euro 400.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso. Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida equitativamente in euro 400.