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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4413/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maccarrone Rita;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Berretta Giuseppe;
-resistente-
e contro
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vagliasindi Riccardo;
-resistente-
Oggetto: assegno nucleo familiare;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/05/2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1
propria datrice di lavoro e l' , lamentando il mancato riconoscimento degli CP_1 CP_3
1 assegni per il nucleo familiare in busta paga e deducendo l'illegittimità del comportamento datoriale che aveva provveduto, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania
n. 166/2020, al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge separata , negando tuttavia al ricorrente l'erogazione degli assegni familiari, Persona_1
di cui doveva ritenersi titolare. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno per il nucleo familiare relativo ai due figli minori nonché il mancato riconoscimento dello stesso da parte del datore di lavoro;
- condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di CP_1 mandatario ex lege del pagamento della prestazione previdenziale, e l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di soggetto in
[...]
ultimo tenuto ad erogare la prestazione, al pagamento in suo favore dei relativi importi mensili, con effetto dal 22/1/2019 (data di assunzione) e fino al 28/2/2022 (data di entrata in vigore dell'A.U.U., art. 10 D. Lgs. 230/2021), con gli interessi e la rivalutazione da ciascuna rata di debenza sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese di causa".
Con memoria del 21.6.2022 si è costituito in giudizio l eccependo in via preliminare CP_3
il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970, la mancanza di domanda amministrativa avente ad oggetto il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare. Nel merito, ha dedotto il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti in capo a parte ricorrente in punto di presupposti costitutivi per il riconoscimento del diritto oggetto di domanda.
Con memoria del 9.9.2022 si è costituita in giudizio la deducendo che il CP_1
ricorrente non poteva considerarsi titolare del diritto a ricevere gli assegni per il nucleo familiare, atteso che l'art. 211 della L. 151/1975 attribuisce tale titolarità al coniuge affidatario dei figli, unico soggetto legittimato a chiederne il pagamento in capo al datore di lavoro, dovendo nel caso di specie tale facoltà attribuirsi alla moglie separata del ricorrente, Per_1
Escluso poi che il diritto ad ottenere gli assegni potesse discendere dalla sentenza della
[...]
Corte d'appello, ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
La causa è stata assegnata alla scrivente mediante scardinamento da altro ruolo a seguito dell'immissione in servizio presso l'Ufficio del 30.11.2022 ed è stata rinviata per discussione senza necessità di approfondimento istruttorio.
L'udienza di discussione è stata sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note autorizzate e alle suddette note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
2 2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , dal momento che la domanda di condanna è stata espressamente formulata dal CP_3
ricorrente sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti dell'Ente previdenziale il quale, peraltro, è l'effettivo titolare passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'erogazione degli ANF, rispetto al quale il datore di lavoro interviene in una posizione di mero anticipatore della prestazione previdenziale, in qualità di adiectus solutionis causa (cfr. Cass.
19261/2013; Cass. 1186/1985).
3. Ciò posto, il ricorso è infondato, risultando assorbente, ai fini della definizione del giudizio, l'assenza di alcuna deduzione o prova in ordine alla presentazione all' di una CP_3
apposita domanda amministrativa diretta al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
Ritiene questo Tribunale di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ragione del quale è condizione di accesso ad un determinato beneficio o prestazione previdenziale o assistenziale la previa proposizione di una domanda amministrativa, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. tra le molte, Cass. n. 41571/2021; Cass. n. 5318/2016; Cass. n.
5149/2004; Cass. 13331/2001).
La domanda amministrativa è quindi presupposto necessario affinché possa esercitarsi in sede giudiziaria l'azione diretta al riconoscimento della prestazione previdenziale, in mancanza della quale l'azione medesima risulta improponibile.
4. Nel caso di specie parte ricorrente, pur a fronte della specifica eccezione formulata sul punto da , nulla ha dedotto in ordine alla intervenuta presentazione di una domanda CP_3
amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
Né può affermarsi, come sembra essere sostenuto da parte ricorrente in ricorso e nelle note del 27.5.2024, che il diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare discenda dalla statuizione della Corte d'Appello di Catania di cui alla sentenza n. 166/2020 (R.G. 1990/2017)
(cfr. produzione allegata al ricorso). Tale pronuncia nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto di all'erogazione dell'ANF (pretesa che, si ribadisce, vede quale suo unico Pt_1
3 legittimato passivo l ) essendo stata resa nell'ambito del giudizio sulla separazione di CP_3
quest'ultimo dalla moglie e avendo avuto ad oggetto, per quanto rileva in Persona_1
questa sede, la misura dell'assegno di mantenimento (ben diverso dall'assegno per il nucleo familiare) e la previsione dell'obbligo di pagamento diretto in favore del coniuge di tale assegno da parte del datore di lavoro;
costituisce invece un mero obiter, basato su una mera eventualità,
l'affermazione secondo cui “va in questa sede anche ribadita la precisazione contenuta nella sentenza di primo grado per cui, ove la dovesse riscuotere direttamente gli assegni Per_1
familiari ai sensi dell'art. 211 L. n. 151/1979, l'assegno di cui sopra andrebbe proporzionalmente ridotto” (cfr. pag. 6 della sentenza citata).
5. In mancanza, dunque, di domanda amministrativa diretta al riconoscimento dell'ANF, va esclusa in radice la fondatezza del ricorso, dal momento che la relativa azione è improponibile nei confronti di e, per l'effetto, infondata nei confronti della datrice di CP_3
lavoro. Rimane assorbita ogni altra questione afferente alla decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, alla sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie e alla titolarità del diritto all'erogazione degli ANF in capo a o alla moglie separata. Pt_1
6. Considerato che parte ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 8 in atti), le spese di lite sostenute da e da vanno dichiarate irripetibili, CP_3 CP_1
nonostante la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4413 /2022 R.G. così statuisce: dichiara improponibile la domanda nei confronti di;
CP_3
rigetta il ricorso nei confronti di CP_1
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalle parti resistenti.
Catania, 18/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4413/2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maccarrone Rita;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Berretta Giuseppe;
-resistente-
e contro
( ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vagliasindi Riccardo;
-resistente-
Oggetto: assegno nucleo familiare;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/05/2022 ha convenuto in giudizio la Parte_1
propria datrice di lavoro e l' , lamentando il mancato riconoscimento degli CP_1 CP_3
1 assegni per il nucleo familiare in busta paga e deducendo l'illegittimità del comportamento datoriale che aveva provveduto, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania
n. 166/2020, al pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge separata , negando tuttavia al ricorrente l'erogazione degli assegni familiari, Persona_1
di cui doveva ritenersi titolare. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il suo diritto all'assegno per il nucleo familiare relativo ai due figli minori nonché il mancato riconoscimento dello stesso da parte del datore di lavoro;
- condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di CP_1 mandatario ex lege del pagamento della prestazione previdenziale, e l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di soggetto in
[...]
ultimo tenuto ad erogare la prestazione, al pagamento in suo favore dei relativi importi mensili, con effetto dal 22/1/2019 (data di assunzione) e fino al 28/2/2022 (data di entrata in vigore dell'A.U.U., art. 10 D. Lgs. 230/2021), con gli interessi e la rivalutazione da ciascuna rata di debenza sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese di causa".
Con memoria del 21.6.2022 si è costituito in giudizio l eccependo in via preliminare CP_3
il proprio difetto di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970, la mancanza di domanda amministrativa avente ad oggetto il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare. Nel merito, ha dedotto il mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti in capo a parte ricorrente in punto di presupposti costitutivi per il riconoscimento del diritto oggetto di domanda.
Con memoria del 9.9.2022 si è costituita in giudizio la deducendo che il CP_1
ricorrente non poteva considerarsi titolare del diritto a ricevere gli assegni per il nucleo familiare, atteso che l'art. 211 della L. 151/1975 attribuisce tale titolarità al coniuge affidatario dei figli, unico soggetto legittimato a chiederne il pagamento in capo al datore di lavoro, dovendo nel caso di specie tale facoltà attribuirsi alla moglie separata del ricorrente, Per_1
Escluso poi che il diritto ad ottenere gli assegni potesse discendere dalla sentenza della
[...]
Corte d'appello, ha chiesto rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
La causa è stata assegnata alla scrivente mediante scardinamento da altro ruolo a seguito dell'immissione in servizio presso l'Ufficio del 30.11.2022 ed è stata rinviata per discussione senza necessità di approfondimento istruttorio.
L'udienza di discussione è stata sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note autorizzate e alle suddette note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
2 2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da , dal momento che la domanda di condanna è stata espressamente formulata dal CP_3
ricorrente sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti dell'Ente previdenziale il quale, peraltro, è l'effettivo titolare passivo del rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'erogazione degli ANF, rispetto al quale il datore di lavoro interviene in una posizione di mero anticipatore della prestazione previdenziale, in qualità di adiectus solutionis causa (cfr. Cass.
19261/2013; Cass. 1186/1985).
3. Ciò posto, il ricorso è infondato, risultando assorbente, ai fini della definizione del giudizio, l'assenza di alcuna deduzione o prova in ordine alla presentazione all' di una CP_3
apposita domanda amministrativa diretta al riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
Ritiene questo Tribunale di condividere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ragione del quale è condizione di accesso ad un determinato beneficio o prestazione previdenziale o assistenziale la previa proposizione di una domanda amministrativa, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. tra le molte, Cass. n. 41571/2021; Cass. n. 5318/2016; Cass. n.
5149/2004; Cass. 13331/2001).
La domanda amministrativa è quindi presupposto necessario affinché possa esercitarsi in sede giudiziaria l'azione diretta al riconoscimento della prestazione previdenziale, in mancanza della quale l'azione medesima risulta improponibile.
4. Nel caso di specie parte ricorrente, pur a fronte della specifica eccezione formulata sul punto da , nulla ha dedotto in ordine alla intervenuta presentazione di una domanda CP_3
amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
Né può affermarsi, come sembra essere sostenuto da parte ricorrente in ricorso e nelle note del 27.5.2024, che il diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare discenda dalla statuizione della Corte d'Appello di Catania di cui alla sentenza n. 166/2020 (R.G. 1990/2017)
(cfr. produzione allegata al ricorso). Tale pronuncia nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto di all'erogazione dell'ANF (pretesa che, si ribadisce, vede quale suo unico Pt_1
3 legittimato passivo l ) essendo stata resa nell'ambito del giudizio sulla separazione di CP_3
quest'ultimo dalla moglie e avendo avuto ad oggetto, per quanto rileva in Persona_1
questa sede, la misura dell'assegno di mantenimento (ben diverso dall'assegno per il nucleo familiare) e la previsione dell'obbligo di pagamento diretto in favore del coniuge di tale assegno da parte del datore di lavoro;
costituisce invece un mero obiter, basato su una mera eventualità,
l'affermazione secondo cui “va in questa sede anche ribadita la precisazione contenuta nella sentenza di primo grado per cui, ove la dovesse riscuotere direttamente gli assegni Per_1
familiari ai sensi dell'art. 211 L. n. 151/1979, l'assegno di cui sopra andrebbe proporzionalmente ridotto” (cfr. pag. 6 della sentenza citata).
5. In mancanza, dunque, di domanda amministrativa diretta al riconoscimento dell'ANF, va esclusa in radice la fondatezza del ricorso, dal momento che la relativa azione è improponibile nei confronti di e, per l'effetto, infondata nei confronti della datrice di CP_3
lavoro. Rimane assorbita ogni altra questione afferente alla decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, alla sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie e alla titolarità del diritto all'erogazione degli ANF in capo a o alla moglie separata. Pt_1
6. Considerato che parte ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. doc. 8 in atti), le spese di lite sostenute da e da vanno dichiarate irripetibili, CP_3 CP_1
nonostante la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4413 /2022 R.G. così statuisce: dichiara improponibile la domanda nei confronti di;
CP_3
rigetta il ricorso nei confronti di CP_1
dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalle parti resistenti.
Catania, 18/03/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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