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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8214/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Ettore
Marzano, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Ufficio Legale dell CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 13 gennaio 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'8.11.2023, , dopo aver premesso che a seguito Parte_1 di istanza del 23.03.2023, la Commissione Medica, nella seduta del 15.05.2023, la dichiarava invalido nella misura del 67%, ha dedotto che possiede il requisito dell'invalidità superiore al 74%, in quanto affetto da “entesoartrite sieronegativa, osteoartrosi, artrite sieronegativa”.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, previo espletamento di una c.t.u., riconosca la sussistenza di uno stato di invalidità superiore al 75%, con conseguente accertamento del diritto a fruire delle agevolazioni ex art. 80, comma
3, legge n. 388/00 del beneficio della contribuzione figurativa ai sensi di legge;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilità della CP_1 domanda perché non preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa specifica tesa al conseguimento dei benefici della contribuzione figurativa, avendo solo proposto domanda di invalidità civile;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda.
LA DECISIONE
La domanda va dichiarata improponibile.
Con il ricorso in esame, infatti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una prestazione di natura previdenziale, ossia il diritto a ottenere la contribuzione figurativa per due mesi per ogni anno di lavoro ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, dal che consegue che trova applicazione la regola generale in tema di prestazioni previdenziali e desumibile nello specifico, almeno per quanto concerne la richiesta concernente il riconoscimento della contribuzione figurativa, dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, secondo cui il ricorso giudiziale deve essere preceduto dalla proposizione di domanda amministrativa indirizzata all' . CP_1
In questi termini Corte di Cassazione, ordinanza n. 25395/16, secondo cui: “In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al
74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all' per il riconoscimento dei relativi CP_1 contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero
2 accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza”.
Secondo tale principio di diritto, affermato con orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. n. 2051/11, Cass. SS.UU. n. 27187/06, Cass. n.
27151/09, Cass. n. 9117/03), non sono infatti proponibili “azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza”.
Più specificamente, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere (Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 9877 del 2019; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 30636 del
18/10/2022), in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della I. n. 388 del
2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza.
In motivazione, [Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 30636 del 18/10/2022 (Rv. 665842
- 01)] si legge testualmente: “10. La sesta sezione della Corte ha rilevato che il ricorso sottende la questione, ritenuta di valenza nomofilattica, della configurabilità, nei casi di esclusiva funzionalità di un beneficio contributivo al conseguimento e/o alla misura del diritto a pensione, di un autonomo diritto tale da sostanziare l'interesse alla relativa azione di accertamento o - piuttosto- di una fattispecie di fatto, frazionaria rispetto al diritto a pensione, non autonomamente accertabile in giudizio.
11. Opportuno richiamare la normativa di riferimento.
12. La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che «A decorrere dall'anno
2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al
3 testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
13. Nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano, dunque: a) i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L.
n. 381 del 1970, art. 1), b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo
1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834,
e successive modificazioni.
14. Per effetto del beneficio, l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%.
15. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle
4 dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 10 gennaio 2002 (nei sensi indicati, v. Cass. nr. 9960 del 2005).
16. La disposizione in esame ha esteso, nella sostanza, il beneficio già riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge nr. 113 del 1985 e poi dall'art. 2 della legge nr.
120 del 1991 ai lavoratori privi della vista, volto ad incrementare la tutela previdenziale in considerazione della natura usurante del lavoro svolto.
17. La formulazione testuale delle norme citate è, infatti, pressoché coincidente con quella dell'art. 80 della legge nr. 388 del 2000; evidentemente, in ragione dell'identità della loro ratio: l'attività lavorativa svolta in presenza di uno stato invalidante ne accentua il carattere usurante in misura tale da giustificare il particolare beneficio accordato dalla legge.
18. Si tratta, dunque, di specifiche fattispecie normative che approntano una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute.
19. In altre parole, tanto la normativa in favore dei lavoratori privi della vista quanto l'art. 80 -che qui rileva attribuiscono al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico.
20. Logico corollario di quanto precede è la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80 legge nr. 388 del 2000 (quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima.
21. Le esposte argomentazioni, a ben vedere, non si pongono in contrasto con i principi espressi da Cass. nr. 9877 del 2021 [rectius 2019], per la diversità delle fattispecie esaminate.
22. Nel caso oggetto della pronuncia nr. 9877 cit., il ricorrente aveva chiesto, con la domanda originaria, (solo) l'accertamento dell'invalidità nella misura di almeno il
74%, o in subordine nella misura del 67%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Correttamente, la Corte, in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., nr. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. nr.25395 del 2016; Cass. nr. 9013 del 2016 e Cass. nr. 9960 del
5 2005) ha osservato come, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all' per il riconoscimento dei CP_1 relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza.
23. Nell'ipotesi in esame, come osservato anche nell'ordinanza interlocutoria, «l' CP_1 non contesta la esistenza della domanda amministrativa per il riconoscimento del suddetto beneficio [id est: del beneficio alla maggiorazione contributiva] ma più radicalmente sostiene che l'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accredito figurativo ex art. 80 L. n. 388 del 2000 nasca solo all'esito della presentazione da parte dell'assicurato della domanda di pensione.
24. Il Collegio non condivide la prospettazione dell' e, in coerenza con quanto CP_1 innanzi argomentato, osserva che l'interessato, previa domanda amministrativa all' , può agire per ottenere «il beneficio» dell'accredito contributivo, a prescindere CP_1 dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico: il relativo interesse è, infatti, sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80, più volte cit.
25. Ovviamente, la mera richiesta di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, in quanto costituente soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione, resta insuscettibile di domanda giudiziaria”.
Ne consegue, quindi, che in considerazione del tipo di domanda proposta, non potendosi ritenere nel caso di specie proponibile un azione di mero accertamento della condizione di invalidità che costituirebbe, sulla scorta dei condivisibili principi richiamati, solo una frazione della fattispecie costitutiva del diritto, la domanda deve essere intesa necessariamente come tesa a ottenere il riconoscimento dei presupposti e delle condizioni per ottenere le prestazioni richieste, il che si desume, peraltro, da quanto espressamente richiesto nelle conclusioni;
ciò implica che parte ricorrente, prima di introdurre il giudizio, avrebbe dovuto presentare apposita domanda amministrativa all' . CP_1
Né è ostativo a ciò il fatto che non sia prevista una domanda amministrativa ad hoc nel sistema informatico predisposto dall' , essendo sufficiente, in ogni CP_1 caso, l'invio di una domanda amministrativa in forma libera, che consenta l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dalla legge.
6 Né può essere concesso tale termine in corso di causa, occorrendo che, prima della proposizione del ricorso giudiziale, sia esaurita la fase amministrativa e integrando la presentazione della domanda amministrativa una condizione di improponibilità della domanda giudiziale.
Alla luce di ciò, non essendo dimostrata la proposizione preventiva di una domanda amministrativa da parte del ricorrente, la domanda va dichiarata improponibile.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite avendo parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8214/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara improponibile la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 15.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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