TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 4541/2021 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costarella, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentato e difeso in giudizio da sé stesso nonché dall'avv. CP_1
Andrea Ferrara, in virtù di procura in calce all'istanza di visibilità;
-OPPOSTO-
, rappresentata e difesa in giudizio da sé stesso nonché dall'avv. Controparte_2
Gianfranco CE, in virtù di procura allegata alle note del 20/2/2025;
-TERZA CHIAMATA-
UNIPOLSAI S.p.A., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Fabio VI, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
- INTERVENUTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: all'udienza 19/5/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2021, emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 24.11.2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'avv.
, la somma di € 18.907,20, oltre interessi legali come richiesti in ricorso e CP_1 spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di competenze professionali.
L'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in giudizio, ex art. 103 e 269 cpc, dell'Amministratore condominiale p.t., Dott.ssa 2) revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto, in forza di eccezione di inadempimento, per le causali di cui in narrativa;
4) in subordine, quantificare i compensi dovuti all'opposto nella misura media tabellare, ridotti del 50% per le causali di cui in narrativa;
5) condannare la Dott.ssa a manlevare e tenere indenne il da ogni esborso derivante dalla Controparte_2 Parte_1 presente controversia, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Il ha, in via preliminare, chiesto e ottenuto di essere autorizzato alla Parte_1 chiamata in giudizio dell'amministratore del condominio pro tempore, il quale, senza autorizzazione assembleare, aveva conferito incarico al legale di fiducia per impugnare l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di , nonostante fosse stato Pt_2 delegato dall'assemblea soltanto a delle trattative stragiudiziali.
Nel merito, ha dedotto che la ratifica assembleare non è avvenuta per mancanza di numero legale o rifiuto dei condomini;
che secondo la giurisprudenza consolidata, l'azione dell'amministratore senza mandato è indebita e il condominio deve essere manlevato da ogni obbligo di pagamento;
che si ravvisa la responsabilità dell'avvocato per aver richiesto compensi nonostante l'insuccesso della controversia dovuto a un errore giuridico;
vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 17/6/2022 si è costituito l'avv. , il quale CP_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - Accertata la carenza di interesse
e/o di legittimazione dell'opponente, dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione confermando il
D.I. opposto e condannando l'opponente alle spese e competenze dell'odierno giudizio;
Nel merito: -
Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarla;
- Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via
2 monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo In ogni caso: - Condannare il opponente al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. da Parte_1 quantificarsi equitativamente, per avere la prima, se non con dolo, certamente con colpa gravissima, agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza”.
Parte opposta, a fondamento delle proprie ragioni, ha esposto che l'amministratore ha agito nei limiti delle sue funzioni, non necessitando di un'autorizzazione assembleare per conferire il mandato difensivo;
di aver svolto il mandato con diligenza, contestando i vizi dell'ordinanza amministrativa;
che la parcella è conforme al DM 55/2014 ed è stata ritenuta congrua anche dal Consiglio dell'Ordine; che la delibera assembleare di proposizione della presente opposizione è invalida per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, poiché un voto determinante (VI) proviene da un condomino che si era precedentemente dissociato;
che, pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse e legittimazione.
Si è costituita anche in qualità amministratore pro tempore del Controparte_2 Parte_1
, la quale ha contestato l'operato dell'avvocato , per i seguenti motivi: per
[...] CP_1 non aver prospettato il rischio o l'eventualità di una soccombenza nel procedimento amministrativo;
per non aver sottoposto alcun preventivo di spesa, come imposto dalla L.
n.124/2017, inducendo a ritenere che l'attività fosse prestata a titolo gratuito;
per aver agito con leggerezza nell'adempimento dell'incarico, come emergerebbe dalla motivazione della sentenza del TAR. Inoltre, ha precisato di aver tentato di ottenere Controparte_2 dai condomini riuniti in assemblea la ratifica dell'incarico al legale, ma senza successo per il mancato raggiungimento del numero legale nelle assemblee convocate a tale scopo.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare la propria assenza di responsabilità per il conferimento dell'incarico all'avv. e che nessun compenso sia dovuto nei confronti del CP_1 medesimo.
Con atto depositato il 7/11/2022 ha spiegato intervento volontario l'Unipolsai S.p.a., in qualità di assicuratore della responsabilità professionale di in virtù della Controparte_2 polizza responsabilità civile rischi diversi n. 1/39258/122/176369824 con decorrenza dal
26.01.2021 e scadenza il 26.01.2022, la quale ha sostenuto l'inoperatività della garanzia ai
3 sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A.. Ha aggiunto che, in effetti, l'incarico all'avv. era CP_1 stato conferito dall'assemblea condominiale e che il problema principale sarebbe consistito nell'errata valutazione della fattispecie da parte del direttore dei lavori, ing.
, e dello stesso avv. . CP_3 CP_1
All'udienza del 07.07.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza 17.10.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, con ordinanza del
18/2/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la mancanza in atti della procura alle liti conferita all'avv. Gianfranco CE, quale legale di CP_2 ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c..
[...]
Acquisita la suddetta procura ad litem, all'udienza del 20/3/2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., eccetto che dall'Unipolsai.
Pertanto, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 19 maggio 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Anzitutto, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'assemblea condominiale sull'autorizzazione ad agire nel presente giudizio.
In materia di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somme nei confronti del condominio, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti… (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Trattandosi di causa che rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, questi può anche conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio senza necessita di alcuna autorizzazione assembleare (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).” (cfr. Cass.
Civ. VI Sez. ord. n. 39756/2021).
4 Inoltre, la circostanza che il condomino VI si sia dissociato nelle assemblee precedenti, allegando la comunicazione del precedente proprietario, come risulta dalla delibera allegata dall'opposto del 12.01.2021 (la delibera del 21.08.2020 attiene solo CP_1 alla comunicazione della sentenza del Tar e alle decisioni sull'impugnazione o meno del provvedimento) non assume rilevanza, posto che nella delibera successiva del 14.12.2021, avente ad oggetto la valutazione se opporsi o meno al decreto ingiuntivo richiesto dall'avv. , lo stesso ha votato favorevolmente (cfr. all. nn. 17, 18 e 19 alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta).
Infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti al condomino di votare a favore di una opposizione a decreto ingiuntivo anche se nelle precedenti assemblee si sia astenuto dalla votazione, allegando le determinazioni del precedente proprietario.
Anzi, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
II, sent. n. 23686/2009).
Ne consegue che il nuovo proprietario VI aveva tutto il diritto in quella sede di partecipare alla votazione circa l'introduzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando al merito della controversia, si ritiene che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Ebbene, si osserva che la competenza dell'amministratore consiste nell'eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 1 c.c., il quale prevede che, nell'attribuire all'amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, precisa che tale potere è conferito
"Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea". Il comma 2 del citato articolo prevede poi che l'amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Mentre il comma terzo aggiunge che, qualora la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne comunicazione all'assemblea (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 18331/2010).
5 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta proprio per chiarire che la normativa richiamata deve essere letta alla luce dei principi generali e considerando il ruolo e le competenze dell'amministratore di condominio nonché in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti, ai sensi dell'art. 1132 с.с..
In particolare, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “L'amministratore, come detto, non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 с.с.). Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il risulta Parte_1 soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.
7.1. Ove tale potere spettasse all'amministratore, questi роtrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell'assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far si che il sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al Parte_1 riguardo. Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico organo decisionale nel condominio è
l'assemblea, ma conculca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti (art. 1132 с.с.). La mancata convocazione dell'assemblea per l'autorizzazione ovvero per la ratifica dell'operato dell'amministratore vanifica ogni possibilità di esercizio del diritto al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce ai condomini.” cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 18331/2010).
Nella fattispecie, l'avvocato era stato incaricato dall'assemblea solo per la CP_1 difesa stragiudiziale del condominio avverso l'ordinanza di demolizione della sbarra (cfr. all. n. 2 all'atto di opposizione).
Nonostante ciò, l'amministratore ha conferito il mandato per la difesa giudiziale del condominio all'Avv. senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea CP_1 condominiale per una controversia il cui oggetto eccedeva le attribuzioni stabilite dalla normativa sopra citata.
Infatti, la controversia oggetto di incarico riguardava la domanda di nullità dell'ordinanza di demolizione della sbarra situata nello spazio di isolamento a confine con il Parte_1
, il quale rivendicava la proprietà di detto spazio nei confronti del Comune di
[...]
(cfr. all. n. 11). Pt_2
6 Orbene, in merito alle azioni aventi ad oggetto diritti reali la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini ( o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi ( al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art.1130 n.4) c.c. ) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea ex art.1131 comma 1 , adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cass. 5147/2003; 40/2015)” (cfr. Cass.
Civ. Sez. II, ord. n. 19489/2018).
Pertanto, dall'applicazione di tale principio, che si condivide, alla fattispecie ne discende che l'Avv. ha intrapreso l'azione giudiziaria in assenza di un valido conferimento di CP_1 incarico, perché privo di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea condominiale, quale unico organo decisionale competente in merito.
Ne consegue che nessuna legittima pretesa di pagamento può essere avanzata dall'Avv.
nei confronti del , considerato che dalle risultanze probatorie CP_1 Parte_1 non è emersa la valida costituzione del rapporto professionale tra il professionista e il
Condominio.
Invero, dalla documentazione in atti e dalle argomentazioni di diritto sinora esposte, si evince che l'amministratrice del Condominio pro tempore, abbia agito Controparte_2 arbitrariamente in assenza di adeguati poteri all'atto del conferimento del mandato difensivo all'Avv. . CP_1
Ora, nell'ipotesi in cui il convenuto – in questo caso parte opponente - chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore – ossia parte opposta - la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr. Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 516/2020 e, in senso conforme, Cass. Civ. n. 15232/2020).
Di conseguenza, l'amministratrice deve essere dichiarata obbligata Controparte_2 personalmente al pagamento del compenso e al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposto per l'azione giudiziale intrapresa innanzi al TAR Calabria per il condominio contro il . Controparte_4
7 Ciò posto, deve quindi essere accertata la sussistenza della copertura assicurativa da parte della Unipolsai in favore di poiché la Compagnia assicuratrice ha Controparte_2 eccepito l'inoperatività della polizza n. 1/39258/122/176369824 sulla responsabilità professionale, ai sensi dell'art.
1.9. delle condizioni generali di assicurazione, per incompletezza o per false dichiarazioni rilasciate da quest'ultima sulle circostanze del rischio da coprire.
Tuttavia, l'intervenuta, con note di trattazione scritta del 28.11.2022, ha espressamente rinunciato all'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, considerata la produzione da parte di delle quietanze di pagamento dei premi attestanti Controparte_2 la decorrenza della polizza assicurativa dal 2018 e non dal 2021.
Ciò nonostante, la Unipolsai ha poi concluso riportandosi al proprio atto costitutivo e reiterando l'eccezione di non operatività della polizza ai sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A. secondo cui “la Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del
Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni false o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà, o se lo fa anche con colpa grave, la Società può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.” (v. note Unipolsai del 13/5/2025).
Sul punto, si evidenzia che alcuna quietanza di pagamento di premi assicurativi, al contrario di quanto dichiarato dalla Compagni assicurativa nelle note del 28/11/2022, è stata allegata mentre l'unica polizza assicurativa in atti è quella firmata in data 9.02.2021, con decorrenza dal 26.01.2021 al 26.01.2022 (v. all. comparsa Unipolsai).
Non vi è dubbio quindi che al momento della stipula della polizza in Controparte_2 esame, non poteva non essere a conoscenza della controversia poi sfociata nell'atto di chiamata in causa da parte del , stante i numerosi solleciti di pagamento Parte_1 inviati dal legale e i verbali d'assemblea in cui non è stato raggiunto il quorum per la ratifica dell'operato del professionista, tutti risalenti all'anno 2018. Ne consegue che, ai sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A., deve ritenersi inoperante la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata nel 2021.
8 Proseguendo nel merito della controversia, deve rilevarsi che quando un professionista deduce l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale, quale titolo del diritto al proprio compenso, è onerato oltre alla prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività anche alla prova dello svolgimento dell'attività professionale per la quale richiede il pagamento dell'onorario (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 20902/2023).
La giurisprudenza, in tema di prova del diritto al compenso dell'avvocato, ha ritenuto che la parcella predisposta dal professionista sia priva di valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. (Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Ed, invero, la parcella anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Peraltro lo stesso precedente invocato dal ricorrente (Cass. S.U. n. 14699/2010) ribadisce che la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che però può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le "poste" o "voci" in essa elencate non siano interessate da specifiche contestazioni del cliente (Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
Quindi, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie e dalle risultanze documentali deve ritenersi che il compenso sia dovuto, essendo incontroverso l'incarico conferito al professionista da parte dell'amministratore di condominio e Controparte_2 considerata la prova fornita dall'opposto sull'attività difensiva svolta innanzi al Tar
Calabria, avendo lo stesso prodotto agli atti il ricorso, le memorie e le repliche depositate
9 innanzi il giudice amministrativo nonché l'ordinanza cautelare e la sentenza di definizione del giudizio (cfr. all. n. 11 alla comparsa di costituzione).
Ai fini della determinazione del compenso, si osserva che mancando un accordo in forma scritta tra le parti sugli onorari prevista a pena di nullità ai sensi dell'art. 2233 c.c. (cfr. tra le più recenti Cassazione sentenza n. 29432/2023), la quantificazione dei compensi è rimessa all'organo giudicante, titolare di un potere discrezionale che va esercitato nei limiti dell'applicazione dei parametri ministeriali vigenti.
Pertanto, considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposto con la proposizione del ricorso senza motivi aggiunti al TAR Calabria, ovvero di studio, di trattazione, decisionale e cautelare, spetta un compenso che va liquidato secondo i parametri di cui al d.m. 55/14 vigente all'epoca dei fatti e aggiornato con d.m. 37/2018, considerato che la prestazione professionale si è conclusa il 12.11.2019 data di emissione della sentenza del Tar Calabria
(cfr. all. n. 11 alla comparsa di costituzione).
Pertanto, il compenso va determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 10 bis del d.m.
55/2014 che dispone che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, ((possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento)) Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la ((diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento)) ((2))… ((10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.)).
Quindi, ai fini della determinazione del compenso dell'opponente devono applicarsi i valori tabellari medi rispetto ai quali, applicando una riduzione pari al minimo tabellare considerato l'esito negativo della controversia instaurata innanzi al Tar Calabria tra l'opponente e il e osservato il principio di diritto espresso dalla Corte Controparte_4 di Cassazione secondo cui: “Deve infine essere affermato il seguente principio di diritto: “In assenza
10 di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, sent. n. 10466/2023).
La quantificazione degli onorari va poi eseguita considerando la controversia di valore indeterminabile, perché il ha proposto ricorso innanzi al Tar Calabria per Parte_1 ottenere l'annullamento del provvedimento adottato dal perché Controparte_4 illegittimo e, quindi, ne ha chiesto la revoca, rimanendo estranei al giudizio gli aspetti patrimoniali.
Infatti, in merito all'individuazione del valore della controversia instaurata innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha chiarito che: “Ora, ribadito che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, ai sensi dell'art.
2233 c.c., e che, nella specie, risulta incontroversa l'insussistenza di una tale preventiva corrispondente pattuizione, rileva il Collegio che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che, come appresso si dirà, merita in questa sede conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato in base alla tariffa stabilita, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell'atto ed il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 21304 del 20/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013; Cass., Sez.
2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997). A base di tale orientamento è l'interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perché l'interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un'espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l'entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall'atto illegittimo. (v. in motivazione Cass., Civ., Sez. I, sent. n. 20727/2017).
In definitiva, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'opposto, dei parametri medi vigenti, operata la riduzione fino ai minimi tabellari, atteso l'esito negativo della vertenza, deve liquidarsi il compenso in € 5.301,00 oltre IVA e CPA, spese generali al 15%.
11 Inoltre, va condannata anche al rimborso delle spese sostenute dall'avv. Controparte_2
, nel procedimento innanzi al giudice amministrativo, comprensive di CP_1 contributo unificato pari ad € 650,00, di spese per la redazione della perizia di parte, allegata al ricorso pari ad € 420,00 e delle spese di notificazione del ricorso di € 18,96, (cfr. allegato al fascicolo monitorio depositato dall'opposto e all. n. 14 alla comparsa di costituzione dell'opposto).
Quanto agli interessi moratori, deve osservarsi che di recente la Corte di Cassazione sulla decorrenza degli interessi di mora sui compensi degli avvocati nei confronti dei clienti ha affermato che: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nella fattispecie, è stata prodotta agli atti la messa in mora del 27.07.2020, con la conseguenza che gli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. devono decorrere dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo oltre svalutazione monetaria (cfr. all. n. 13 alla comparsa di costituzione).
Si ritengono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
Alla luce delle motivazioni sopra esplicitate, l'opposizione va accolta e viene revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., scaglione come da valore della causa, ridotto della metà per la non complessità della materia (individuato in quelle per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00).
Le spese del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto opposto, vengono poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
12 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.11.2021;
- accerta la responsabilità della dott.ssa per le motivazioni sopra esposte e, Controparte_2
per l'effetto,
- condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , a titolo di Controparte_2 CP_1 compenso per l'attività professionale prestata, di € 5.301,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge nonché al pagamento degli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data della messa in mora del 27.07.2020 fino al saldo effettivo oltre al rimborso delle spese di contributo unificato di cui al procedimento dinnanzi al Tar Calabria pari ad €
650,00 ed € 420.00 per la perizia di parte nonché € 18,96 per spese di notificazione del ricorso instaurato innanzi al Tar Calabria;
- dichiara la non operatività della polizza stipulata da con la Unipolsai Controparte_2
S.p.A. n. 1/39258/122/176369824;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_2 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, dell'avv. e
[...] CP_1 dell'Unipolsai S.p.A. che liquida in € 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, per ciascuno;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come Controparte_2
liquidate nel decreto ingiuntivo in favore di CP_1
Catanzaro, lì 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 4541/2021 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costarella, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
-OPPONENTE-
CONTRO
, rappresentato e difeso in giudizio da sé stesso nonché dall'avv. CP_1
Andrea Ferrara, in virtù di procura in calce all'istanza di visibilità;
-OPPOSTO-
, rappresentata e difesa in giudizio da sé stesso nonché dall'avv. Controparte_2
Gianfranco CE, in virtù di procura allegata alle note del 20/2/2025;
-TERZA CHIAMATA-
UNIPOLSAI S.p.A., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Fabio VI, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
- INTERVENUTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: all'udienza 19/5/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Il , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1192/2021, emesso dal Tribunale di
Catanzaro il 24.11.2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore dell'avv.
, la somma di € 18.907,20, oltre interessi legali come richiesti in ricorso e CP_1 spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di competenze professionali.
L'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previo differimento della prima udienza di comparizione, autorizzare la chiamata in giudizio, ex art. 103 e 269 cpc, dell'Amministratore condominiale p.t., Dott.ssa 2) revocare il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto;
3) accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto, in forza di eccezione di inadempimento, per le causali di cui in narrativa;
4) in subordine, quantificare i compensi dovuti all'opposto nella misura media tabellare, ridotti del 50% per le causali di cui in narrativa;
5) condannare la Dott.ssa a manlevare e tenere indenne il da ogni esborso derivante dalla Controparte_2 Parte_1 presente controversia, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Il ha, in via preliminare, chiesto e ottenuto di essere autorizzato alla Parte_1 chiamata in giudizio dell'amministratore del condominio pro tempore, il quale, senza autorizzazione assembleare, aveva conferito incarico al legale di fiducia per impugnare l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di , nonostante fosse stato Pt_2 delegato dall'assemblea soltanto a delle trattative stragiudiziali.
Nel merito, ha dedotto che la ratifica assembleare non è avvenuta per mancanza di numero legale o rifiuto dei condomini;
che secondo la giurisprudenza consolidata, l'azione dell'amministratore senza mandato è indebita e il condominio deve essere manlevato da ogni obbligo di pagamento;
che si ravvisa la responsabilità dell'avvocato per aver richiesto compensi nonostante l'insuccesso della controversia dovuto a un errore giuridico;
vinte le spese.
Con comparsa depositata in data 17/6/2022 si è costituito l'avv. , il quale CP_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - Accertata la carenza di interesse
e/o di legittimazione dell'opponente, dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione confermando il
D.I. opposto e condannando l'opponente alle spese e competenze dell'odierno giudizio;
Nel merito: -
Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarla;
- Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via
2 monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo In ogni caso: - Condannare il opponente al pagamento di una ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. da Parte_1 quantificarsi equitativamente, per avere la prima, se non con dolo, certamente con colpa gravissima, agito in violazione dei principi di buona fede e correttezza”.
Parte opposta, a fondamento delle proprie ragioni, ha esposto che l'amministratore ha agito nei limiti delle sue funzioni, non necessitando di un'autorizzazione assembleare per conferire il mandato difensivo;
di aver svolto il mandato con diligenza, contestando i vizi dell'ordinanza amministrativa;
che la parcella è conforme al DM 55/2014 ed è stata ritenuta congrua anche dal Consiglio dell'Ordine; che la delibera assembleare di proposizione della presente opposizione è invalida per il mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie, poiché un voto determinante (VI) proviene da un condomino che si era precedentemente dissociato;
che, pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse e legittimazione.
Si è costituita anche in qualità amministratore pro tempore del Controparte_2 Parte_1
, la quale ha contestato l'operato dell'avvocato , per i seguenti motivi: per
[...] CP_1 non aver prospettato il rischio o l'eventualità di una soccombenza nel procedimento amministrativo;
per non aver sottoposto alcun preventivo di spesa, come imposto dalla L.
n.124/2017, inducendo a ritenere che l'attività fosse prestata a titolo gratuito;
per aver agito con leggerezza nell'adempimento dell'incarico, come emergerebbe dalla motivazione della sentenza del TAR. Inoltre, ha precisato di aver tentato di ottenere Controparte_2 dai condomini riuniti in assemblea la ratifica dell'incarico al legale, ma senza successo per il mancato raggiungimento del numero legale nelle assemblee convocate a tale scopo.
Pertanto, ha chiesto di dichiarare la propria assenza di responsabilità per il conferimento dell'incarico all'avv. e che nessun compenso sia dovuto nei confronti del CP_1 medesimo.
Con atto depositato il 7/11/2022 ha spiegato intervento volontario l'Unipolsai S.p.a., in qualità di assicuratore della responsabilità professionale di in virtù della Controparte_2 polizza responsabilità civile rischi diversi n. 1/39258/122/176369824 con decorrenza dal
26.01.2021 e scadenza il 26.01.2022, la quale ha sostenuto l'inoperatività della garanzia ai
3 sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A.. Ha aggiunto che, in effetti, l'incarico all'avv. era CP_1 stato conferito dall'assemblea condominiale e che il problema principale sarebbe consistito nell'errata valutazione della fattispecie da parte del direttore dei lavori, ing.
, e dello stesso avv. . CP_3 CP_1
All'udienza del 07.07.2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, all'udienza 17.10.2024 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, con ordinanza del
18/2/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la mancanza in atti della procura alle liti conferita all'avv. Gianfranco CE, quale legale di CP_2 ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c..
[...]
Acquisita la suddetta procura ad litem, all'udienza del 20/3/2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., eccetto che dall'Unipolsai.
Pertanto, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo e rinviata all'udienza del 19 maggio 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*** *** *** *** ***
Anzitutto, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'assemblea condominiale sull'autorizzazione ad agire nel presente giudizio.
In materia di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di somme nei confronti del condominio, la Corte di Cassazione ha affermato che “l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti… (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Trattandosi di causa che rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, questi può anche conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio senza necessita di alcuna autorizzazione assembleare (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).” (cfr. Cass.
Civ. VI Sez. ord. n. 39756/2021).
4 Inoltre, la circostanza che il condomino VI si sia dissociato nelle assemblee precedenti, allegando la comunicazione del precedente proprietario, come risulta dalla delibera allegata dall'opposto del 12.01.2021 (la delibera del 21.08.2020 attiene solo CP_1 alla comunicazione della sentenza del Tar e alle decisioni sull'impugnazione o meno del provvedimento) non assume rilevanza, posto che nella delibera successiva del 14.12.2021, avente ad oggetto la valutazione se opporsi o meno al decreto ingiuntivo richiesto dall'avv. , lo stesso ha votato favorevolmente (cfr. all. nn. 17, 18 e 19 alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta).
Infatti, non vi è alcuna disposizione normativa che vieti al condomino di votare a favore di una opposizione a decreto ingiuntivo anche se nelle precedenti assemblee si sia astenuto dalla votazione, allegando le determinazioni del precedente proprietario.
Anzi, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile l'alienante perde la qualità di condomino e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. Sez.
II, sent. n. 23686/2009).
Ne consegue che il nuovo proprietario VI aveva tutto il diritto in quella sede di partecipare alla votazione circa l'introduzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando al merito della controversia, si ritiene che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Ebbene, si osserva che la competenza dell'amministratore consiste nell'eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 1 c.c., il quale prevede che, nell'attribuire all'amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, precisa che tale potere è conferito
"Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea". Il comma 2 del citato articolo prevede poi che l'amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. Mentre il comma terzo aggiunge che, qualora la citazione abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne comunicazione all'assemblea (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 18331/2010).
5 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta proprio per chiarire che la normativa richiamata deve essere letta alla luce dei principi generali e considerando il ruolo e le competenze dell'amministratore di condominio nonché in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti, ai sensi dell'art. 1132 с.с..
In particolare, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “L'amministratore, come detto, non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 с.с.). Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il risulta Parte_1 soccombente. Un tale potere decisionale non può competere all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.
7.1. Ove tale potere spettasse all'amministratore, questi роtrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell'assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far si che il sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al Parte_1 riguardo. Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico organo decisionale nel condominio è
l'assemblea, ma conculca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti (art. 1132 с.с.). La mancata convocazione dell'assemblea per l'autorizzazione ovvero per la ratifica dell'operato dell'amministratore vanifica ogni possibilità di esercizio del diritto al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce ai condomini.” cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 18331/2010).
Nella fattispecie, l'avvocato era stato incaricato dall'assemblea solo per la CP_1 difesa stragiudiziale del condominio avverso l'ordinanza di demolizione della sbarra (cfr. all. n. 2 all'atto di opposizione).
Nonostante ciò, l'amministratore ha conferito il mandato per la difesa giudiziale del condominio all'Avv. senza autorizzazione o ratifica dell'assemblea CP_1 condominiale per una controversia il cui oggetto eccedeva le attribuzioni stabilite dalla normativa sopra citata.
Infatti, la controversia oggetto di incarico riguardava la domanda di nullità dell'ordinanza di demolizione della sbarra situata nello spazio di isolamento a confine con il Parte_1
, il quale rivendicava la proprietà di detto spazio nei confronti del Comune di
[...]
(cfr. all. n. 11). Pt_2
6 Orbene, in merito alle azioni aventi ad oggetto diritti reali la Corte di Cassazione ha affermato che: “In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini ( o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi ( al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art.1130 n.4) c.c. ) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea ex art.1131 comma 1 , adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cass. 5147/2003; 40/2015)” (cfr. Cass.
Civ. Sez. II, ord. n. 19489/2018).
Pertanto, dall'applicazione di tale principio, che si condivide, alla fattispecie ne discende che l'Avv. ha intrapreso l'azione giudiziaria in assenza di un valido conferimento di CP_1 incarico, perché privo di autorizzazione o ratifica da parte dell'assemblea condominiale, quale unico organo decisionale competente in merito.
Ne consegue che nessuna legittima pretesa di pagamento può essere avanzata dall'Avv.
nei confronti del , considerato che dalle risultanze probatorie CP_1 Parte_1 non è emersa la valida costituzione del rapporto professionale tra il professionista e il
Condominio.
Invero, dalla documentazione in atti e dalle argomentazioni di diritto sinora esposte, si evince che l'amministratrice del Condominio pro tempore, abbia agito Controparte_2 arbitrariamente in assenza di adeguati poteri all'atto del conferimento del mandato difensivo all'Avv. . CP_1
Ora, nell'ipotesi in cui il convenuto – in questo caso parte opponente - chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore – ossia parte opposta - la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (cfr. Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 516/2020 e, in senso conforme, Cass. Civ. n. 15232/2020).
Di conseguenza, l'amministratrice deve essere dichiarata obbligata Controparte_2 personalmente al pagamento del compenso e al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposto per l'azione giudiziale intrapresa innanzi al TAR Calabria per il condominio contro il . Controparte_4
7 Ciò posto, deve quindi essere accertata la sussistenza della copertura assicurativa da parte della Unipolsai in favore di poiché la Compagnia assicuratrice ha Controparte_2 eccepito l'inoperatività della polizza n. 1/39258/122/176369824 sulla responsabilità professionale, ai sensi dell'art.
1.9. delle condizioni generali di assicurazione, per incompletezza o per false dichiarazioni rilasciate da quest'ultima sulle circostanze del rischio da coprire.
Tuttavia, l'intervenuta, con note di trattazione scritta del 28.11.2022, ha espressamente rinunciato all'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, considerata la produzione da parte di delle quietanze di pagamento dei premi attestanti Controparte_2 la decorrenza della polizza assicurativa dal 2018 e non dal 2021.
Ciò nonostante, la Unipolsai ha poi concluso riportandosi al proprio atto costitutivo e reiterando l'eccezione di non operatività della polizza ai sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A. secondo cui “la Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del
Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni false o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà, o se lo fa anche con colpa grave, la Società può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.” (v. note Unipolsai del 13/5/2025).
Sul punto, si evidenzia che alcuna quietanza di pagamento di premi assicurativi, al contrario di quanto dichiarato dalla Compagni assicurativa nelle note del 28/11/2022, è stata allegata mentre l'unica polizza assicurativa in atti è quella firmata in data 9.02.2021, con decorrenza dal 26.01.2021 al 26.01.2022 (v. all. comparsa Unipolsai).
Non vi è dubbio quindi che al momento della stipula della polizza in Controparte_2 esame, non poteva non essere a conoscenza della controversia poi sfociata nell'atto di chiamata in causa da parte del , stante i numerosi solleciti di pagamento Parte_1 inviati dal legale e i verbali d'assemblea in cui non è stato raggiunto il quorum per la ratifica dell'operato del professionista, tutti risalenti all'anno 2018. Ne consegue che, ai sensi dell'art.
1.9 delle C.G.A., deve ritenersi inoperante la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata nel 2021.
8 Proseguendo nel merito della controversia, deve rilevarsi che quando un professionista deduce l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale, quale titolo del diritto al proprio compenso, è onerato oltre alla prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della sua attività anche alla prova dello svolgimento dell'attività professionale per la quale richiede il pagamento dell'onorario (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 20902/2023).
La giurisprudenza, in tema di prova del diritto al compenso dell'avvocato, ha ritenuto che la parcella predisposta dal professionista sia priva di valenza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. (Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
In particolare, la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che: “Ed, invero, la parcella anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Peraltro lo stesso precedente invocato dal ricorrente (Cass. S.U. n. 14699/2010) ribadisce che la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che però può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le "poste" o "voci" in essa elencate non siano interessate da specifiche contestazioni del cliente (Cass., Civ., VI sez. ord. n.
15930/2018).
Quindi, dall'applicazione dei superiori principi alla fattispecie e dalle risultanze documentali deve ritenersi che il compenso sia dovuto, essendo incontroverso l'incarico conferito al professionista da parte dell'amministratore di condominio e Controparte_2 considerata la prova fornita dall'opposto sull'attività difensiva svolta innanzi al Tar
Calabria, avendo lo stesso prodotto agli atti il ricorso, le memorie e le repliche depositate
9 innanzi il giudice amministrativo nonché l'ordinanza cautelare e la sentenza di definizione del giudizio (cfr. all. n. 11 alla comparsa di costituzione).
Ai fini della determinazione del compenso, si osserva che mancando un accordo in forma scritta tra le parti sugli onorari prevista a pena di nullità ai sensi dell'art. 2233 c.c. (cfr. tra le più recenti Cassazione sentenza n. 29432/2023), la quantificazione dei compensi è rimessa all'organo giudicante, titolare di un potere discrezionale che va esercitato nei limiti dell'applicazione dei parametri ministeriali vigenti.
Pertanto, considerata l'attività effettivamente svolta dall'opposto con la proposizione del ricorso senza motivi aggiunti al TAR Calabria, ovvero di studio, di trattazione, decisionale e cautelare, spetta un compenso che va liquidato secondo i parametri di cui al d.m. 55/14 vigente all'epoca dei fatti e aggiornato con d.m. 37/2018, considerato che la prestazione professionale si è conclusa il 12.11.2019 data di emissione della sentenza del Tar Calabria
(cfr. all. n. 11 alla comparsa di costituzione).
Pertanto, il compenso va determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 10 bis del d.m.
55/2014 che dispone che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, ((possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento)) Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la ((diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento)) ((2))… ((10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.)).
Quindi, ai fini della determinazione del compenso dell'opponente devono applicarsi i valori tabellari medi rispetto ai quali, applicando una riduzione pari al minimo tabellare considerato l'esito negativo della controversia instaurata innanzi al Tar Calabria tra l'opponente e il e osservato il principio di diritto espresso dalla Corte Controparte_4 di Cassazione secondo cui: “Deve infine essere affermato il seguente principio di diritto: “In assenza
10 di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal DM n. 37/2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, sent. n. 10466/2023).
La quantificazione degli onorari va poi eseguita considerando la controversia di valore indeterminabile, perché il ha proposto ricorso innanzi al Tar Calabria per Parte_1 ottenere l'annullamento del provvedimento adottato dal perché Controparte_4 illegittimo e, quindi, ne ha chiesto la revoca, rimanendo estranei al giudizio gli aspetti patrimoniali.
Infatti, in merito all'individuazione del valore della controversia instaurata innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di atti illegittimi si è pronunciata la Corte di
Cassazione, la quale ha chiarito che: “Ora, ribadito che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, ai sensi dell'art.
2233 c.c., e che, nella specie, risulta incontroversa l'insussistenza di una tale preventiva corrispondente pattuizione, rileva il Collegio che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che, come appresso si dirà, merita in questa sede conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato in base alla tariffa stabilita, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell'atto ed il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 21304 del 20/10/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013; Cass., Sez.
2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997). A base di tale orientamento è l'interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perché l'interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un'espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l'entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall'atto illegittimo. (v. in motivazione Cass., Civ., Sez. I, sent. n. 20727/2017).
In definitiva, tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'opposto, dei parametri medi vigenti, operata la riduzione fino ai minimi tabellari, atteso l'esito negativo della vertenza, deve liquidarsi il compenso in € 5.301,00 oltre IVA e CPA, spese generali al 15%.
11 Inoltre, va condannata anche al rimborso delle spese sostenute dall'avv. Controparte_2
, nel procedimento innanzi al giudice amministrativo, comprensive di CP_1 contributo unificato pari ad € 650,00, di spese per la redazione della perizia di parte, allegata al ricorso pari ad € 420,00 e delle spese di notificazione del ricorso di € 18,96, (cfr. allegato al fascicolo monitorio depositato dall'opposto e all. n. 14 alla comparsa di costituzione dell'opposto).
Quanto agli interessi moratori, deve osservarsi che di recente la Corte di Cassazione sulla decorrenza degli interessi di mora sui compensi degli avvocati nei confronti dei clienti ha affermato che: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del
D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nella fattispecie, è stata prodotta agli atti la messa in mora del 27.07.2020, con la conseguenza che gli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. devono decorrere dalla data della messa in mora fino al saldo effettivo oltre svalutazione monetaria (cfr. all. n. 13 alla comparsa di costituzione).
Si ritengono assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti.
Alla luce delle motivazioni sopra esplicitate, l'opposizione va accolta e viene revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e succ. modif., scaglione come da valore della causa, ridotto della metà per la non complessità della materia (individuato in quelle per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00).
Le spese del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto opposto, vengono poste a carico di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
12 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1192/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 23.11.2021;
- accerta la responsabilità della dott.ssa per le motivazioni sopra esposte e, Controparte_2
per l'effetto,
- condanna al pagamento, in favore dell'Avv. , a titolo di Controparte_2 CP_1 compenso per l'attività professionale prestata, di € 5.301,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge nonché al pagamento degli interessi moratori, con individuazione del tasso maggiorato ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla data della messa in mora del 27.07.2020 fino al saldo effettivo oltre al rimborso delle spese di contributo unificato di cui al procedimento dinnanzi al Tar Calabria pari ad €
650,00 ed € 420.00 per la perizia di parte nonché € 18,96 per spese di notificazione del ricorso instaurato innanzi al Tar Calabria;
- dichiara la non operatività della polizza stipulata da con la Unipolsai Controparte_2
S.p.A. n. 1/39258/122/176369824;
- condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del Controparte_2 Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, dell'avv. e
[...] CP_1 dell'Unipolsai S.p.A. che liquida in € 2.417,50, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, per ciascuno;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come Controparte_2
liquidate nel decreto ingiuntivo in favore di CP_1
Catanzaro, lì 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
13