TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2020
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1827 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
EN IN, elettivamente domiciliato in Giulianova, via XXIV Maggio, presso lo studio dell'avv. Marcello Cartone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
via digitale presso la casella P.E.C. del proprio difensore, avv. Andrea Di Marcoberardino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv.
pagina 2 di 8 Salvatore Ciccopiedi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata in causa notificata in data 14.12.2020 terzo chiamato nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Ciccopiedi, che la rappresenta e difende in calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato il 14.12.2020 terzo chiamato
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, EN IN conveniva in giudizio la per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo Controparte_1 amministrativo applicato sull'autovettura di sua proprietà, con conseguente ordine al
Conservatore e al PRA di cancellazione dell'atto illegittimo, nonché per ivi sentir condannare l'Ente pubblico al pagamento della somma di € 11.232,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle ulteriori somme sborsate dall'attore per il noleggio di autovettura e oltre ai danni subiti e subendi.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 02.04.2019, la notificava avviso di esecuzione de1 fermo Controparte_1 amministrativo sull'autovettura di proprietà dell'attore (Fiat Panda targata ES447LS), poi trascritto presso il PRA, in virtù di ingiunzione n. 147, notificata in data 13.06.2018, per mancato pagamento di un verbale di accertamento del C.d.S.;
- che, a fronte delle contestazioni inviate alla , quest'ultima, nell'evidenziare la CP_1 legittimità del fermo eseguito sull'auto del disabile, invitava l'attore a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'acquisto dell'autovettura mediante fruizione delle agevolazioni fiscali previste della legge n. 104/1992 e richiedeva una serie di documenti giustificativi;
pagina 3 di 8 - che l'attore provvedeva al deposito di documentazione attestante l'acquisto dell'autovettura mediante agevolazioni fiscali e lo stato di disabilità, ma l'Ente non provvedeva alla revoca del citato fermo amministrativo;
- che il fermo amministrativo era illegittimo in quanto in contrasto con la previsione di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in virtù del quale “È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del
Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, attesa la situazione di grave disabilità in cui versava l'attore, riconosciuta ai sensi dell'art. 4
L.104/1992.
Costituitasi in giudizio, la contestava ogni avverso assunto e, Controparte_1
in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
e nel merito, insisteva per il rigetto della
[...] Controparte_3 domanda avanzata dall'attore; in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'esistenza del concorso colposo dell'attore nella determinazione dei danni e, per l'effetto, respingere le pretese risarcitorie di parte attrice o quantomeno ridurle in virtù dell'incidenza causale nella determinazione dei danni, con condanna dei terzi chiamati in causa a manlevare, garantire e comunque tenere indenne la da eventuali condanne in favore Controparte_1 dell'attore, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza e, in
[...] subordine, l'operatività entro il massimale, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di ridurre la pretesa avanzata, previa determinazione della quota di responsabilità in concreto imputabile alla . CP_1 CP_1
Si costituiva in giudizio spiegando difese e Controparte_3 conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate da Di Controparte_2
CP_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, veniva medio tempore assegnata alla scrivente magistrato e, a seguito del rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato in corso di causa, giungeva all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art.
pagina 4 di 8 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà Fiat Panda tg. ES447LS, poi trascritto presso il PRA, a seguito del mancato pagamento, nonostante i solleciti inviati, dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 218723 del 16.11.2016 per € 2.104,20 e dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 219334 del 17.11.2016 per € 4.177,40, emesse per la violazione dell'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto “Teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi”, riscontrata con verbale n. 0001/EP del 12.6.2013 e con verbale n. 0003/EP del 12.6.2013 della Polizia
Provinciale. Chiedeva, quindi, di ottenere il risarcimento del danno derivante all'adozione del provvedimento asseritamente illegittimo, sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, della previsione di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
In punto di diritto, si osserva che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/07/2015,
n.15354; Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6790); deve, pertanto, ritenersi correttamente radicata la competenza in capo all'intestato Tribunale.
Ciò considerato, le domande formulate da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va disatteso il richiamo, effettuato da parte attrice, alla disciplina di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che sancisce il divieto di blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del
Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
pagina 5 di 8 Tale previsione, contenuta nel Regolamento attuativo del Codice della Strada, indica le esenzioni relative alla sanzione accessoria del blocco dei veicoli e presuppone, per l'operatività dell'esonero, che il veicolo sia munito di contrassegno. È evidente, quindi, che la norma è diretta a regolare fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, atteso che stabilisce espressamente il divieto di blocco “fisico” dei veicoli degli invalidi al ricorrere di determinati presupposti, ma non anche un divieto in relazione ai provvedimenti amministrativi attinenti al veicolo.
Neppure è applicabile, nella specie, la previsione di cui all'art. 86 D.P.R. 602/1973
(nella formulazione ratione temporis), che, in tema di fermo amministrativo, consente al debitore o ai coobbligati di dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. La disposizione in esame, infatti, indica che il legislatore ha inteso tenere in considerazione le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo l'iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività del debitore, quindi un bene funzionale al sostentamento del debitore stesso.
Sebbene il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulti specificato dal legislatore, la giurisprudenza tributaria ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene e l'utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa, nel senso che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, n.1919;
Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98). Secondo tale indirizzo, è preclusa un'interpretazione analogica della disciplina in esame, atteso che “la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica
l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291).
pagina 6 di 8 Nel caso in cui il bene, come nella specie, non abbia di per sé una destinazione o natura strumentale, la dimostrazione della strumentalità dello stesso grava sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'attore non ha assoluto l'onere su di lui gravante, limitandosi a formulare richiesta stragiudiziale di annullamento del provvedimento in ragione della sua condizione di grave disabilità e dell'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto.
Invero, dalla stessa documentazione fornita dall'attore ai fini della richiesta di revoca del fermo, emergono contraddizioni in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso IN e le risultanze di tali documenti;
contrariamente a quanto dichiarato dal contribuente, infatti, l'autovettura non era stata acquistata mediante agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104/1992 né era dotata di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile (doc. 24 fascicolo convenuto), risultando esclusivamente munita di contrassegno che consente l'accesso ai parcheggi per disabili.
Neppure risulta provato che il mezzo gravato dal fermo amministrativo fosse strumentale all'attività professionale né che l'attività dovesse essere svolta necessariamente mediante un proprio veicolo. Da un lato, infatti, l'utilizzo dell'auto sottoposta a fermo quale bene strumentale all'attività dell'attore è stata meramente allegata e non dimostrata;
dall'altro, i testi escussi hanno riferito del ricorso al noleggio con conducente ai fini dello svolgimento di incombenze estranee all'attività professionale (cfr. verbale di udienza del
19.4.2023).
La peculiarità delle questioni trattate e la controversa applicabilità della disciplina richiamata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e di quella di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 1827/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente tra le parti spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e di quella di reclamo.
Così deciso in Teramo, il 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1827 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
EN IN, elettivamente domiciliato in Giulianova, via XXIV Maggio, presso lo studio dell'avv. Marcello Cartone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
via digitale presso la casella P.E.C. del proprio difensore, avv. Andrea Di Marcoberardino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv.
pagina 2 di 8 Salvatore Ciccopiedi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata in causa notificata in data 14.12.2020 terzo chiamato nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliato Roma Via della Balduina 289, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Ciccopiedi, che la rappresenta e difende in calce alla copia dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato il 14.12.2020 terzo chiamato
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, EN IN conveniva in giudizio la per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del fermo Controparte_1 amministrativo applicato sull'autovettura di sua proprietà, con conseguente ordine al
Conservatore e al PRA di cancellazione dell'atto illegittimo, nonché per ivi sentir condannare l'Ente pubblico al pagamento della somma di € 11.232,00, oltre interessi e rivalutazione, oltre alle ulteriori somme sborsate dall'attore per il noleggio di autovettura e oltre ai danni subiti e subendi.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 02.04.2019, la notificava avviso di esecuzione de1 fermo Controparte_1 amministrativo sull'autovettura di proprietà dell'attore (Fiat Panda targata ES447LS), poi trascritto presso il PRA, in virtù di ingiunzione n. 147, notificata in data 13.06.2018, per mancato pagamento di un verbale di accertamento del C.d.S.;
- che, a fronte delle contestazioni inviate alla , quest'ultima, nell'evidenziare la CP_1 legittimità del fermo eseguito sull'auto del disabile, invitava l'attore a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'acquisto dell'autovettura mediante fruizione delle agevolazioni fiscali previste della legge n. 104/1992 e richiedeva una serie di documenti giustificativi;
pagina 3 di 8 - che l'attore provvedeva al deposito di documentazione attestante l'acquisto dell'autovettura mediante agevolazioni fiscali e lo stato di disabilità, ma l'Ente non provvedeva alla revoca del citato fermo amministrativo;
- che il fermo amministrativo era illegittimo in quanto in contrasto con la previsione di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in virtù del quale “È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del
Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, attesa la situazione di grave disabilità in cui versava l'attore, riconosciuta ai sensi dell'art. 4
L.104/1992.
Costituitasi in giudizio, la contestava ogni avverso assunto e, Controparte_1
in via preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_2
e nel merito, insisteva per il rigetto della
[...] Controparte_3 domanda avanzata dall'attore; in via subordinata, chiedeva di dichiarare l'esistenza del concorso colposo dell'attore nella determinazione dei danni e, per l'effetto, respingere le pretese risarcitorie di parte attrice o quantomeno ridurle in virtù dell'incidenza causale nella determinazione dei danni, con condanna dei terzi chiamati in causa a manlevare, garantire e comunque tenere indenne la da eventuali condanne in favore Controparte_1 dell'attore, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio Controparte_2
la quale chiedeva di dichiarare l'inoperatività della polizza e, in
[...] subordine, l'operatività entro il massimale, nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di ridurre la pretesa avanzata, previa determinazione della quota di responsabilità in concreto imputabile alla . CP_1 CP_1
Si costituiva in giudizio spiegando difese e Controparte_3 conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate da Di Controparte_2
CP_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, veniva medio tempore assegnata alla scrivente magistrato e, a seguito del rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato in corso di causa, giungeva all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art.
pagina 4 di 8 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo sull'autovettura di sua proprietà Fiat Panda tg. ES447LS, poi trascritto presso il PRA, a seguito del mancato pagamento, nonostante i solleciti inviati, dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 218723 del 16.11.2016 per € 2.104,20 e dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 219334 del 17.11.2016 per € 4.177,40, emesse per la violazione dell'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in quanto “Teneva in modo incompleto il registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi”, riscontrata con verbale n. 0001/EP del 12.6.2013 e con verbale n. 0003/EP del 12.6.2013 della Polizia
Provinciale. Chiedeva, quindi, di ottenere il risarcimento del danno derivante all'adozione del provvedimento asseritamente illegittimo, sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, della previsione di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
In punto di diritto, si osserva che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (cfr. Cassazione civile sez. un., 22/07/2015,
n.15354; Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6790); deve, pertanto, ritenersi correttamente radicata la competenza in capo all'intestato Tribunale.
Ciò considerato, le domande formulate da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, va disatteso il richiamo, effettuato da parte attrice, alla disciplina di cui all'art. 355 comma 5 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che sancisce il divieto di blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del
Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
pagina 5 di 8 Tale previsione, contenuta nel Regolamento attuativo del Codice della Strada, indica le esenzioni relative alla sanzione accessoria del blocco dei veicoli e presuppone, per l'operatività dell'esonero, che il veicolo sia munito di contrassegno. È evidente, quindi, che la norma è diretta a regolare fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, atteso che stabilisce espressamente il divieto di blocco “fisico” dei veicoli degli invalidi al ricorrere di determinati presupposti, ma non anche un divieto in relazione ai provvedimenti amministrativi attinenti al veicolo.
Neppure è applicabile, nella specie, la previsione di cui all'art. 86 D.P.R. 602/1973
(nella formulazione ratione temporis), che, in tema di fermo amministrativo, consente al debitore o ai coobbligati di dimostrare all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. La disposizione in esame, infatti, indica che il legislatore ha inteso tenere in considerazione le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo l'iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività del debitore, quindi un bene funzionale al sostentamento del debitore stesso.
Sebbene il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulti specificato dal legislatore, la giurisprudenza tributaria ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene e l'utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa, nel senso che il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIV, 19/05/2021, n.1919;
Comm. trib. reg. L'Aquila, (Abruzzo) sez. VI, 17/02/2021, n.98). Secondo tale indirizzo, è preclusa un'interpretazione analogica della disciplina in esame, atteso che “la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica
l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. V, 09/04/2020, n.1291).
pagina 6 di 8 Nel caso in cui il bene, come nella specie, non abbia di per sé una destinazione o natura strumentale, la dimostrazione della strumentalità dello stesso grava sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'attore non ha assoluto l'onere su di lui gravante, limitandosi a formulare richiesta stragiudiziale di annullamento del provvedimento in ragione della sua condizione di grave disabilità e dell'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto.
Invero, dalla stessa documentazione fornita dall'attore ai fini della richiesta di revoca del fermo, emergono contraddizioni in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso IN e le risultanze di tali documenti;
contrariamente a quanto dichiarato dal contribuente, infatti, l'autovettura non era stata acquistata mediante agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104/1992 né era dotata di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile (doc. 24 fascicolo convenuto), risultando esclusivamente munita di contrassegno che consente l'accesso ai parcheggi per disabili.
Neppure risulta provato che il mezzo gravato dal fermo amministrativo fosse strumentale all'attività professionale né che l'attività dovesse essere svolta necessariamente mediante un proprio veicolo. Da un lato, infatti, l'utilizzo dell'auto sottoposta a fermo quale bene strumentale all'attività dell'attore è stata meramente allegata e non dimostrata;
dall'altro, i testi escussi hanno riferito del ricorso al noleggio con conducente ai fini dello svolgimento di incombenze estranee all'attività professionale (cfr. verbale di udienza del
19.4.2023).
La peculiarità delle questioni trattate e la controversa applicabilità della disciplina richiamata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e di quella di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 1827/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
pagina 7 di 8 - compensa integralmente tra le parti spese di lite del presente giudizio, della fase cautelare e di quella di reclamo.
Così deciso in Teramo, il 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8