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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 15 marzo 2023 al n. 577 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 516 pubblicata in data 16.9.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari - fideiussione promossa da corrente in Roma, per il Parte_1 tramite della mandataria Parte_2
(incorporante elettivamente domiciliata in CP_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Elena Franci, rappresentata e difesa come da procura allegata all'atto di citazione in appello dall'avv. Giovanna Cillerai
-appellante- contro
elettivamente domiciliata in Controparte_2
Grosseto presso e nello studio dell'avv. Francesco
Amerini che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 e contro
e elettivamente Controparte_3 CP_4 domiciliati in Follonica presso e nello studio dell'avv.
Franco Ciullini che li rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellati- concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 516/2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Grosseto in data 5/09/2022 e pubblicata il 16/09/2022, mai notificata, nel procedimento recante il n. 1162/2013
R.G. al quale è stato riunito il procedimento n°
1214/2013 R.G., e per l'effetto accogliere i sovraesposti motivi di appello con conseguente pronuncia di accertamento del credito di euro 577.519,45= nei confronti di e Controparte_3 CP_4 CP_2
[...]
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari IVA
e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza respingere l'impugnazione proposta da “ per il tramite della mandataria Parte_1
“ poiché inammissibile e Parte_2 comunque infondata”.
Per e Controparte_3 CP_4
2 “l'On. Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza respinga l'impugnazione proposta da
“ per il tramite della mandataria “ Parte_1 [...]
poiché inammissibile e comunque Parte_2 infondata. Con vittoria di spese funzioni ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati
(RG 1162/2013, notificato in data Controparte_2
17.4/2013), e (RG Controparte_3 CP_4
1241/2013, notificato in data 23.4.2013) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2013, provvisoriamente esecutivo, ottenuto da
[...] quale mandataria di Controparte_5 [...]
Parte_3
Con esso l'ingiungente chiedeva ai signori CP_2
, e quali garanti
[...] Controparte_3 CP_4 del debito portato in decreto da Controparte_6
di pagare la somma complessiva di
[...] euro 577.519,45 di cui: euro 400.000,00 quale minor somma del saldo debitore del conto corrente n. 5728 acceso dalla Società presso la filiale di Grosseto di
[...]
, ed euro 177.519,45 per Parte_3 residua esposizione del finanziamento n. 3148193 ottenuto presso la medesima per originari euro 500.000,00 e Pt_3 versati sul medesimo conto corrente.
In particolare, deduceva: la nullità Controparte_2 del contratto di conto corrente n. 5728 per mancanza della forma scritta e violazione dell'art. 117 TUB;
l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e violazione dell'art. 50 TUB;
la nullità del contratto di finanziamento n. 3148193 per violazione dello scopo convenzionalmente pattuito per l'erogazione del prestito.
3 e , oltre a reiterare Controparte_3 CP_4 le medesime contestazioni già formulate da CP_2
deducevano nel proprio atto ulteriori profili di
[...] invalidità e/o intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria quali: l'estinzione della stessa per violazione degli articoli 1955 e 1956 c.c.; la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali dei rapporti bancari in essere fra le parti a proposito di interessi debitori, commissione di massimo scoperto, commissioni di affidamento e calcolo delle valute;
la violazione della disciplina sull'usura e di divieto dell'anatocismo, oltre alla mancata pattuizione dello ius variandi.
Si costituiva Parte_3 in entrambi i giudizi e insisteva per il rigetto delle opposizioni formulate rilevando, da un lato,
l'infondatezza delle eccezioni di nullità e di indeterminatezza delle condizioni contrattuali relative al conto corrente in discorso e, dall'altro, in merito alla fideiussione, contestava l'applicabilità degli articoli 1955 e 1956 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust.
I due giudizi venivano dapprima riuniti dal Tribunale
e, quindi, istruiti mediante prove documentali e c.t.u. contabile.
Tanto premesso il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 516 pubblicata in data 16.9.2022 accoglieva l'opposizione sotto il profilo della sola eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ritenuta dal giudicante assorbente ai fini decisori di ogni ulteriore questione (per il principio della ragione più liquida) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 159/2013 e dichiarava estinta
4 l'obbligazione fideiussoria dei garanti, compensando integralmente le spese fra le parti in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle questioni giuridiche trattate nel giudizio, con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di fideiussione omnibus
(Cass. SS.UU. 41994/2021). Le spese di c.t.u. venivano poste definitivamente in carico alle parti per metà ciascuno.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto ha interposto gravame (nelle more Parte_1 divenuta cessionaria del credito) al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accertamento del credito di euro 577.519,45 nei confronti dei fideiussori Controparte_2 [...]
e . CP_3 CP_4
In particolare, che assume di Parte_1 essere l'attuale titolare del credito in parola in virtù del contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017 con e di cui Parte_3 all'avviso di cessione pubblicato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 – legge sulla cartolarizzazione – e dell'art. 58 TUB in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del
23.12.2017 n. 151, ha impugnato, per il tramite di
[...]
(già ), la sentenza Parte_2 CP_1 del Tribunale di Grosseto con riferimento ad un unico motivo: la ritenuta validità della fideiussione in quanto non lesiva della normativa antitrust, ritenuta non applicabile al caso di specie, anche sotto il profilo della deroga espressa all'art. 1957 c.c..
Si sono costituiti gli appellati con distinti atti di parte contestando integralmente la fondatezza del gravame avversario anche in punto di legittimazione ad agire e
5 titolarità del credito azionato da Parte_1
e conseguente conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna appellante deve ritenersi attivamente legittimata in quanto il credito di cui è causa è stato fatto oggetto di cessione in suo favore secondo quanto reso pubblico in G.U. 23.12.2017, parte II, n. 151, e secondo le istruzioni contenute nell'indirizzo internet ivi menzionato;
in particolare inserendo il codice 134693 contenuto nella missiva 8.1.2013 della NC (cfr. doc. 9 appellante).
Con il motivo d'appello formulato Parte_1
e per essa si
[...] Parte_2 duole della decisione del Tribunale per aver ritenuto affetta da nullità parziale la garanzia prestata dagli appellati per contrarietà alla normativa antitrust, anche sotto il profilo della ritenuta parziale deroga all'art. 1957 c.c. di cui si dirà nel prosieguo.
Il motivo è fondato nel senso di cui appresso.
Preliminarmente, merita rilevare che correttamente il
Tribunale ha ritenuto che il rapporto contrattuale fra le parti fosse da qualificarsi alla stregua di una fideiussione omnibus, in relazione alla quale si condivide la declaratoria di nullità parziale per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990) in merito alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio stipulato in data 27.4.2005 (cfr. doc. 2 dell'appellante).
6 Sul punto, l'arresto giurisprudenziale di cui alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 ha stabilito che la nullità nei contratti a valle delle clausole che riproducono quelle riportate nello schema–base ABI dichiarate nulle perché frutto di intese lesive della concorrenza, così come dimostrato dal provvedimento della NC d'AL (provvedimento n.
55/2005, all. 4 alla comparsa ) all'epoca CP_7 autorità antitrust del settore bancario, si risolve in una nullità parziale del negozio fideiussorio con riferimento alle clausole che riproducono quelle invalide, senza estendersi all'intero contratto (salvo diversa e comprovata volontà delle parti che non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità) ai sensi dell'art. 1419 c.c..
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accertato che la garanzia fideiussoria sottoscritta dalle parti appellate riproduce fedelmente le disposizioni invalide di cui allo schema ABI e, pertanto, ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli appellati in data 27.4.2005 proprio con riferimento alle condizioni riportate ai numeri 2, 6
e 8.
Con la fideiussione in parola al n. 7 delle condizioni contrattuali le parti hanno previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC,
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio. […]”.
Tale previsione, deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga, ancorché parziale, all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, ritenere possibile che possa essere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
7 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (si veda Cass., 26/9/2017, n. 22346;
Cass. 21/5/2008, n. 13078; Cass., 28/2/2020, n. 5598 che, con riferimento specifico al “pagamento a prima richiesta” in motivazione osserva che possono “tali espressioni riferirsi a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016;
Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)”. Si veda, infine, tra le più recenti Cass., 3/11/2021, n. 31509: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di
8 un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente”. Fra le pronunzie di merito relative specificamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI si veda, fra le altre, Corte d'Appello di
Milano 20/2/2024 n. 524; Corte d'Appello di Milano
28/8//2023 n. 2561; Corte d'Appello di Milano 17/5/2023
n. 1600; Corte d'Appello di Napoli 25/7/2024 n. 3362;
Corte d'Appello di Venezia 10/10/2023 n. 1983; Corte
d'Appello di Firenze 9/5/2024 n. 819).
Ne consegue che, ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la disposizione in parola
(per effetto della clausola n. 7 della fideiussione perfettamente valida fra le parti) dal momento che nel termine semestrale è necessario e sufficiente che il creditore abbia proposto una richiesta stragiudiziale di pagamento, e non necessariamente abbia intrapreso un'azione giudiziale nei confronti del fideiussore o nei confronti del debitore principale.
Nella fattispecie che ci impegna, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la Pt_3 proprio con la missiva datata 15.9.2011 (cfr. doc. 9 dell'appellante) inviata sia al debitore principale che ai fideiussori, non solo comunica la revoca “con effetto immediato” degli affidamenti a suo tempo concessi, ma, al contempo, chiede specificamente il rientro dell'esposizione debitoria facente capo al debitore
9 principale a titolo di saldo di conto corrente e del finanziamento richiesto.
Con ciò, ferma la nullità della clausola di esclusione dell'art. 1957 c.c. della fideiussione in atti nel senso esplicitato in precedenza, rimane comunque parzialmente derogata la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. (avendo le parti stipulato una fideiussione “a prima richiesta”) per cui nel termine semestrale risulta accertata non solo l'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale, ma anche la messa in mora della debitrice principale e dei fideiussori con coltivazione dell'istanza necessaria e sufficiente a ritenere rispettato il termine di decadenza indicato nella norma.
In tal modo l'obbligazione garantita deve ritenersi scaduta in data 15.9.2011 quando la (originaria Pt_3 creditrice) ha comunicato con raccomandata A/R agli appellati la revoca degli affidamenti in favore della società debitrice principale e contestuale costituzione in mora anche dei garanti per il pagamento degli importi garantiti.
Deve in proposito farsi applicazione del principio secondi cui le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale):
l'eccezione di interruzione della prescrizione (o, come
10 nel caso di specie, di impedimento della decadenza, comunque invocato) integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (o, nel caso di specie, di impedimento della decadenza)(così Cass.,sez.
I, 05/04/2024, n. 9074).
Ciò premesso, con la c.t.u. in atti del 19.7.2019 il
Consulente ha rilevato un saldo a debito della Società pari ad euro 716.075,40 alla data di estinzione del conto corrente n. 5728, intervenuta il 23.11.2012, per passaggio a sofferenza dello stesso.
Con tutta evidenza la passività indicata tiene conto sia del debito per il finanziamento ricevuto mediante la stipulazione del mutuo del 2.10.2006 versato appunto sul conto corrente in lite (cfr. doc. 6 di parte appellante), sia delle passività ulteriormente maturate per il fatto che il conto ha continuato ad esistere fino all'estinzione. Il finanziamento ricevuto, infatti, ha assorbito la passività del conto corrente per intero, azzerando il debito al momento dell'erogazione, ma, poiché non è stato estinto a quella medesima data, il conto corrente ha continuato ad operare producendo ulteriore passività che la ha azionato per la minor Pt_3 somma rispetto all'effettivo suo avere di euro
400.000,00.
11 Per tale ragione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata non sono possibili Controparte_2 ulteriori decurtazioni di somme che, effettivamente, sono già state decurtate (cfr. allegato n. 2 alla c.t.u.).
Pertanto, il credito accertato in capo a Parte_1
è pari ad euro 577.519,45, somma che, in
[...] accoglimento sul punto del proposto appello e in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, costituisce l'importo del credito di cui la NC, con le rassegnate conclusioni, ha chiesto l'accertamento in proprio favore.
Si ritiene che, in riferimento alla peculiarità del dato interpretativo derivante dalla missiva del 15.9.2011 in atti, le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere compensate fra le parti e debba altresì essere confermata la regolamentazione delle spese relativa al primo grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da Parte_1
e per essa dalla mandataria Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
[...]
516/2022 pubblicata in data 16.9.2022:
1) accoglie l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2) accerta l'esistenza del credito in capo all'appellante nei confronti di Parte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 via tra loro solidale, per la somma di euro 577.519,45;
3) conferma nel resto l'appellata sentenza;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Firenze, il 28 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
12 Ludovico Delle Vergini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 15 marzo 2023 al n. 577 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Grosseto n. 516 pubblicata in data 16.9.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari - fideiussione promossa da corrente in Roma, per il Parte_1 tramite della mandataria Parte_2
(incorporante elettivamente domiciliata in CP_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Elena Franci, rappresentata e difesa come da procura allegata all'atto di citazione in appello dall'avv. Giovanna Cillerai
-appellante- contro
elettivamente domiciliata in Controparte_2
Grosseto presso e nello studio dell'avv. Francesco
Amerini che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
1 e contro
e elettivamente Controparte_3 CP_4 domiciliati in Follonica presso e nello studio dell'avv.
Franco Ciullini che li rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
-appellati- concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024 sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 516/2022 emessa inter partes dal Tribunale di
Grosseto in data 5/09/2022 e pubblicata il 16/09/2022, mai notificata, nel procedimento recante il n. 1162/2013
R.G. al quale è stato riunito il procedimento n°
1214/2013 R.G., e per l'effetto accogliere i sovraesposti motivi di appello con conseguente pronuncia di accertamento del credito di euro 577.519,45= nei confronti di e Controparte_3 CP_4 CP_2
[...]
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari IVA
e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza respingere l'impugnazione proposta da “ per il tramite della mandataria Parte_1
“ poiché inammissibile e Parte_2 comunque infondata”.
Per e Controparte_3 CP_4
2 “l'On. Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza respinga l'impugnazione proposta da
“ per il tramite della mandataria “ Parte_1 [...]
poiché inammissibile e comunque Parte_2 infondata. Con vittoria di spese funzioni ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione ritualmente notificati
(RG 1162/2013, notificato in data Controparte_2
17.4/2013), e (RG Controparte_3 CP_4
1241/2013, notificato in data 23.4.2013) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 159/2013, provvisoriamente esecutivo, ottenuto da
[...] quale mandataria di Controparte_5 [...]
Parte_3
Con esso l'ingiungente chiedeva ai signori CP_2
, e quali garanti
[...] Controparte_3 CP_4 del debito portato in decreto da Controparte_6
di pagare la somma complessiva di
[...] euro 577.519,45 di cui: euro 400.000,00 quale minor somma del saldo debitore del conto corrente n. 5728 acceso dalla Società presso la filiale di Grosseto di
[...]
, ed euro 177.519,45 per Parte_3 residua esposizione del finanziamento n. 3148193 ottenuto presso la medesima per originari euro 500.000,00 e Pt_3 versati sul medesimo conto corrente.
In particolare, deduceva: la nullità Controparte_2 del contratto di conto corrente n. 5728 per mancanza della forma scritta e violazione dell'art. 117 TUB;
l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e violazione dell'art. 50 TUB;
la nullità del contratto di finanziamento n. 3148193 per violazione dello scopo convenzionalmente pattuito per l'erogazione del prestito.
3 e , oltre a reiterare Controparte_3 CP_4 le medesime contestazioni già formulate da CP_2
deducevano nel proprio atto ulteriori profili di
[...] invalidità e/o intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria quali: l'estinzione della stessa per violazione degli articoli 1955 e 1956 c.c.; la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust; l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali dei rapporti bancari in essere fra le parti a proposito di interessi debitori, commissione di massimo scoperto, commissioni di affidamento e calcolo delle valute;
la violazione della disciplina sull'usura e di divieto dell'anatocismo, oltre alla mancata pattuizione dello ius variandi.
Si costituiva Parte_3 in entrambi i giudizi e insisteva per il rigetto delle opposizioni formulate rilevando, da un lato,
l'infondatezza delle eccezioni di nullità e di indeterminatezza delle condizioni contrattuali relative al conto corrente in discorso e, dall'altro, in merito alla fideiussione, contestava l'applicabilità degli articoli 1955 e 1956 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust.
I due giudizi venivano dapprima riuniti dal Tribunale
e, quindi, istruiti mediante prove documentali e c.t.u. contabile.
Tanto premesso il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 516 pubblicata in data 16.9.2022 accoglieva l'opposizione sotto il profilo della sola eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ritenuta dal giudicante assorbente ai fini decisori di ogni ulteriore questione (per il principio della ragione più liquida) e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 159/2013 e dichiarava estinta
4 l'obbligazione fideiussoria dei garanti, compensando integralmente le spese fra le parti in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in merito alle questioni giuridiche trattate nel giudizio, con particolare riferimento all'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di fideiussione omnibus
(Cass. SS.UU. 41994/2021). Le spese di c.t.u. venivano poste definitivamente in carico alle parti per metà ciascuno.
Avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto ha interposto gravame (nelle more Parte_1 divenuta cessionaria del credito) al fine di ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e l'accertamento del credito di euro 577.519,45 nei confronti dei fideiussori Controparte_2 [...]
e . CP_3 CP_4
In particolare, che assume di Parte_1 essere l'attuale titolare del credito in parola in virtù del contratto di cessione stipulato in data 20.12.2017 con e di cui Parte_3 all'avviso di cessione pubblicato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999 – legge sulla cartolarizzazione – e dell'art. 58 TUB in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del
23.12.2017 n. 151, ha impugnato, per il tramite di
[...]
(già ), la sentenza Parte_2 CP_1 del Tribunale di Grosseto con riferimento ad un unico motivo: la ritenuta validità della fideiussione in quanto non lesiva della normativa antitrust, ritenuta non applicabile al caso di specie, anche sotto il profilo della deroga espressa all'art. 1957 c.c..
Si sono costituiti gli appellati con distinti atti di parte contestando integralmente la fondatezza del gravame avversario anche in punto di legittimazione ad agire e
5 titolarità del credito azionato da Parte_1
e conseguente conferma della sentenza impugnata. Il tutto con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. sino al
10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il modello di trattazione scritta, con ordinanza del 29.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna appellante deve ritenersi attivamente legittimata in quanto il credito di cui è causa è stato fatto oggetto di cessione in suo favore secondo quanto reso pubblico in G.U. 23.12.2017, parte II, n. 151, e secondo le istruzioni contenute nell'indirizzo internet ivi menzionato;
in particolare inserendo il codice 134693 contenuto nella missiva 8.1.2013 della NC (cfr. doc. 9 appellante).
Con il motivo d'appello formulato Parte_1
e per essa si
[...] Parte_2 duole della decisione del Tribunale per aver ritenuto affetta da nullità parziale la garanzia prestata dagli appellati per contrarietà alla normativa antitrust, anche sotto il profilo della ritenuta parziale deroga all'art. 1957 c.c. di cui si dirà nel prosieguo.
Il motivo è fondato nel senso di cui appresso.
Preliminarmente, merita rilevare che correttamente il
Tribunale ha ritenuto che il rapporto contrattuale fra le parti fosse da qualificarsi alla stregua di una fideiussione omnibus, in relazione alla quale si condivide la declaratoria di nullità parziale per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990) in merito alle clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio stipulato in data 27.4.2005 (cfr. doc. 2 dell'appellante).
6 Sul punto, l'arresto giurisprudenziale di cui alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021 ha stabilito che la nullità nei contratti a valle delle clausole che riproducono quelle riportate nello schema–base ABI dichiarate nulle perché frutto di intese lesive della concorrenza, così come dimostrato dal provvedimento della NC d'AL (provvedimento n.
55/2005, all. 4 alla comparsa ) all'epoca CP_7 autorità antitrust del settore bancario, si risolve in una nullità parziale del negozio fideiussorio con riferimento alle clausole che riproducono quelle invalide, senza estendersi all'intero contratto (salvo diversa e comprovata volontà delle parti che non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità) ai sensi dell'art. 1419 c.c..
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accertato che la garanzia fideiussoria sottoscritta dalle parti appellate riproduce fedelmente le disposizioni invalide di cui allo schema ABI e, pertanto, ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli appellati in data 27.4.2005 proprio con riferimento alle condizioni riportate ai numeri 2, 6
e 8.
Con la fideiussione in parola al n. 7 delle condizioni contrattuali le parti hanno previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC,
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio. […]”.
Tale previsione, deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga, ancorché parziale, all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, ritenere possibile che possa essere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta
7 stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (si veda Cass., 26/9/2017, n. 22346;
Cass. 21/5/2008, n. 13078; Cass., 28/2/2020, n. 5598 che, con riferimento specifico al “pagamento a prima richiesta” in motivazione osserva che possono “tali espressioni riferirsi a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016;
Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003)”. Si veda, infine, tra le più recenti Cass., 3/11/2021, n. 31509: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione.
Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di
8 un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente”. Fra le pronunzie di merito relative specificamente alle fideiussioni conformi al citato schema ABI si veda, fra le altre, Corte d'Appello di
Milano 20/2/2024 n. 524; Corte d'Appello di Milano
28/8//2023 n. 2561; Corte d'Appello di Milano 17/5/2023
n. 1600; Corte d'Appello di Napoli 25/7/2024 n. 3362;
Corte d'Appello di Venezia 10/10/2023 n. 1983; Corte
d'Appello di Firenze 9/5/2024 n. 819).
Ne consegue che, ferma la nullità della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., deve intendersi comunque parzialmente derogata la disposizione in parola
(per effetto della clausola n. 7 della fideiussione perfettamente valida fra le parti) dal momento che nel termine semestrale è necessario e sufficiente che il creditore abbia proposto una richiesta stragiudiziale di pagamento, e non necessariamente abbia intrapreso un'azione giudiziale nei confronti del fideiussore o nei confronti del debitore principale.
Nella fattispecie che ci impegna, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la Pt_3 proprio con la missiva datata 15.9.2011 (cfr. doc. 9 dell'appellante) inviata sia al debitore principale che ai fideiussori, non solo comunica la revoca “con effetto immediato” degli affidamenti a suo tempo concessi, ma, al contempo, chiede specificamente il rientro dell'esposizione debitoria facente capo al debitore
9 principale a titolo di saldo di conto corrente e del finanziamento richiesto.
Con ciò, ferma la nullità della clausola di esclusione dell'art. 1957 c.c. della fideiussione in atti nel senso esplicitato in precedenza, rimane comunque parzialmente derogata la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. (avendo le parti stipulato una fideiussione “a prima richiesta”) per cui nel termine semestrale risulta accertata non solo l'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale, ma anche la messa in mora della debitrice principale e dei fideiussori con coltivazione dell'istanza necessaria e sufficiente a ritenere rispettato il termine di decadenza indicato nella norma.
In tal modo l'obbligazione garantita deve ritenersi scaduta in data 15.9.2011 quando la (originaria Pt_3 creditrice) ha comunicato con raccomandata A/R agli appellati la revoca degli affidamenti in favore della società debitrice principale e contestuale costituzione in mora anche dei garanti per il pagamento degli importi garantiti.
Deve in proposito farsi applicazione del principio secondi cui le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale):
l'eccezione di interruzione della prescrizione (o, come
10 nel caso di specie, di impedimento della decadenza, comunque invocato) integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (o, nel caso di specie, di impedimento della decadenza)(così Cass.,sez.
I, 05/04/2024, n. 9074).
Ciò premesso, con la c.t.u. in atti del 19.7.2019 il
Consulente ha rilevato un saldo a debito della Società pari ad euro 716.075,40 alla data di estinzione del conto corrente n. 5728, intervenuta il 23.11.2012, per passaggio a sofferenza dello stesso.
Con tutta evidenza la passività indicata tiene conto sia del debito per il finanziamento ricevuto mediante la stipulazione del mutuo del 2.10.2006 versato appunto sul conto corrente in lite (cfr. doc. 6 di parte appellante), sia delle passività ulteriormente maturate per il fatto che il conto ha continuato ad esistere fino all'estinzione. Il finanziamento ricevuto, infatti, ha assorbito la passività del conto corrente per intero, azzerando il debito al momento dell'erogazione, ma, poiché non è stato estinto a quella medesima data, il conto corrente ha continuato ad operare producendo ulteriore passività che la ha azionato per la minor Pt_3 somma rispetto all'effettivo suo avere di euro
400.000,00.
11 Per tale ragione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata non sono possibili Controparte_2 ulteriori decurtazioni di somme che, effettivamente, sono già state decurtate (cfr. allegato n. 2 alla c.t.u.).
Pertanto, il credito accertato in capo a Parte_1
è pari ad euro 577.519,45, somma che, in
[...] accoglimento sul punto del proposto appello e in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, costituisce l'importo del credito di cui la NC, con le rassegnate conclusioni, ha chiesto l'accertamento in proprio favore.
Si ritiene che, in riferimento alla peculiarità del dato interpretativo derivante dalla missiva del 15.9.2011 in atti, le spese di lite del presente grado di giudizio debbano essere compensate fra le parti e debba altresì essere confermata la regolamentazione delle spese relativa al primo grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da Parte_1
e per essa dalla mandataria Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.
[...]
516/2022 pubblicata in data 16.9.2022:
1) accoglie l'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2) accerta l'esistenza del credito in capo all'appellante nei confronti di Parte_1
e in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 via tra loro solidale, per la somma di euro 577.519,45;
3) conferma nel resto l'appellata sentenza;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Firenze, il 28 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
12 Ludovico Delle Vergini
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