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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/12/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni PI Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella EN Consigliere rel. est
3) Dott. Giacomo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1090/2024 R.G., avente ad oggetto:
“Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PATRIZIA MA AGRIPPINA SIMILI (C.F. , giusta C.F._2
procura in atti;
Appellante
nei confronti di
(C.F. , in persona del sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Maria Ollà, (C.F. ), giusta C.F._3
procura in atti;
1 Appellato
All'esito dell'udienza di discussione orale del 25 novembre 2025, la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3158/2024 pubblicata in data 25 giugno 2024, il Tribunale di Catania
(nel giudizio iscritto al n. 12136/2020 R.G.), rigettava la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del - avente ad oggetto, Parte_1 Controparte_1
nell'ambito di un sinistro stradale, il risarcimento per danni causati da animali randagi e il risarcimento per danni da cose in custodia - e, per l'effetto, lo condannava al pagamento in favore di quest'ultimo delle spese processuali liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendo in Parte_1
via preliminare, la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché, nel merito, la riforma della sentenza sulla scorta di tre motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2024 si è costituito il
, chiedendo il rigetto dell'appello, perché ritenuto inammissibile Controparte_1
nonché infondato sia in fatto che in diritto, e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi.
Indi, all'udienza di discussione orale del 25 novembre 2025, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'odierno appellante lamenta “l'errata pronuncia del tribunale nella parte in cui ritiene che il abbia provato di aver Controparte_1 attuato la condotta di cui all'art. 14 della l. regione Sicilia n. 15 del 3 luglio 2000”.
Nello specifico, dopo aver richiamato la normativa statale e regionale (L. n. 281 del
1991 e L.R. Siciliana n. 15 del 2000) ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava
2 l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi, rileva che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dall'art. 2043 c.c.
Sostiene che “alla pubblica amministrazione viene imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che
l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire
l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40 , secondo comma, c.p.”.
Ne deriva che in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023).
Orbene, l'appellante sostiene di aver “provato - compiutamente - la segnalazione della presenza di cani “randagi e/o vaganti” nel territorio di Lineri, quartiere in cui si colloca la via Etna, teatro dell'incidente attraverso il doc. 7 atto di citazione di CP_2
primo grado, documentazione allegata alle memorie 186 comma 6 n. 2, nonché per stessa ammissione dei testi escussi”.
Inoltre, a sostegno delle proprie ragioni rileva che “dalla lettura della documentazione prodotta da controparte, in particolare la determinazione del responsabile del settore n. 792 dello 03.04.2014, 793 dello 03.04.2014 nonché la n. 2050 dello
08.09.2014, si evince chiaramente che il - proprio nell'anno 2014 Controparte_1
- non attuò il servizio di Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi previsto dal predetto art. 14” (assunto confermato anche dalla dichiarazione testimoniale dell'ex sindaco
). Testimone_1
3 Da tutto ciò ne discende, secondo l'appellante, che è “provato che il CP_1
nell'anno 2014 non ha attuato la condotta di cui all'art. 14 della legge reg. Sicilia 3 luglio
2000 n. 15 (attuativa della legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n. 281), limitandosi alle segnalazioni di presenza di cani vaganti e/o randagi”.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante censura “l'errata pronuncia del giudice di primo grado sulla qualifica del cane causante il sinistro come non randagio”.
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ritiene che “l'animale fosse sfuggito, da poco tempo, al controllo di un proprietario rimasto ignoto” e, dunque, ne deduce la natura non randagia dello stesso con conseguente impossibilità di applicare la normativa in materia di prevenzione per il randagismo alla fattispecie concreta.
Rileva che il giudice sia giunto a tale conclusione sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dall'Ispettore che, tuttavia, effettua una descrizione del cane non Tes_2 rispondente al vero in quanto “nessun collarino rosso possedeva il cane deceduto né trattavasi di cagnolino, bensì di un cane di taglia certamente media, così come confermato dalle fotografie scattate proprio dal personale della polizia municipale e prodotte da parte attrice”.
Ritiene allora che il teste ricordasse e descrivesse un cane diverso da quello oggetto del giudizio, facendone quindi discendere l'inattendibilità di tali dichiarazioni.
Stante l'assenza di microchip e l'impossibilità di ricondurre il cane ad un proprietario, l'appellante lo configura come “cane vagante” e, in quanto tale, soggetto all'attività disciplinata dall'art. 14 della L. Regione Sicilia n. 15 del 2000.
Denuncia, dunque, l'errore della sentenza appellata laddove statuisce che “la presenza del collare, le buone condizioni di cura dell'animale, l'incapacità di avvertire il pericolo connesso all'attraversamento o alla permanenza sulla carreggiata, l'assenza di altri cani randagi riuniti in branco o nella zona siano indizi gravi, precisi e concordanti che consentirebbero di ritenere che il cane “fosse sfuggito, da poco tempo, al controllo di un proprietario rimasto ignoto”.
4 A tal fine argomenta che “il collare può certamente deporre in favore della presenza di un proprietario del cane, ma è altrettanto vero che il cane – pur avendo avuto un proprietario (peraltro introvabile stante l'assenza del microchip e in assenza di denunce di smarrimento) possa essere divenuto vagante già da tempo”.
Ancora, secondo l'appellante, non assume rilievo “il fatto che la polizia municipale non abbia avvistato alcun branco essendo, tra l'altro, sopraggiunta in un momento successivo a quello in cui il sinistro si è verificato”.
E, sulle buone condizioni di cura dell'animale, rileva che le stesse “sono state dedotte dalle dichiarazioni del teste - che ricordiamo ha descritto un animale diverso da Tes_2 quello causante il sinistro - e dalla documentazione fotografica. È quanto mai singolare che il teste sia stato in grado – in una strada priva di illuminazione – di determinare le Tes_2 condizioni di cura dell'animale, giacché lo stesso è stato visionato con una torcia, ed ancor di più è strano che tali condizioni siano state desunte dalla documentazione fotografica prodotta, da cui si evince solo la colorazione del manto del cane e la sua taglia e non certamente lo stato fisico in cui esso si trovava”.
Da ultimo, con il terzo motivo di gravame, censura “l'errata Parte_1 pronuncia sull'inesistenza di responsabilità del comune per il malfunzionamento del lampione e/o assenza di illuminazione nel tratto stradale in cui si verificò il sinistro”.
Ritiene che, anche in tale caso, la decisione del primo giudice è frutto di una distorta interpretazione delle dichiarazioni del teste . Tes_2
Invero, “il teste non ha dichiarato nulla sul malfunzionamento del palo della Tes_2 luce oggetto di contestazione. Egli ha solo dichiarato che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro è privo di illuminazione poiché non vi sarebbe modo di collocare – ivi – dei pali dell'illuminazione”.
Secondo l'appellante, però, “se tale palo della luce avesse funzionato – considerato che il sinistro si è verificato nel tratto di strada dopo il cavalcavia ma a ridosso dell'inizio della zona residenziale – certamente il conducente del motoveicolo avrebbe avuto una maggiore visibilità della strada che avrebbe consentito di vedere sopraggiungere il cane evitando, probabilmente, l'impatto”.
5 L'appello appare infondato per le ragioni che seguono.
Anzitutto, invertendo l'ordine di analisi dei primi due motivi di impugnazione per ragioni logico-giuridiche, deve individuarsi la natura del cane oggetto del presente giudizio in quanto, come correttamente motivato dal Tribunale, “il primo presupposto dell'eventuale responsabilità del con onere della prova a carico della parte attrice interessata e CP_1
nel caso in esame specifica avversa contestazione, consiste tuttavia nel rilievo causale dell'azione di un cane che possa essere considerato come randagio e non di un animale momentaneamente sfuggito al controllo del suo proprietario”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato (sent. n. 5339 del 2024) che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043
c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio).
Tale accertamento implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, nel caso di specie, in via preliminare, la prova, che spetta al danneggiato fornire, che il cane fosse randagio. Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non potrebbe invocarsi la responsabilità del siccome chiamato ad intervenire solo rispetto al fenomeno del CP_1
randagismo.
Orbene, nel caso in esame, è condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo alla circostanza che non è stata raggiunta la prova, il cui onere incombeva al danneggiato, che il cane che ha causato il sinistro occorso allo fosse randagio. Pt_1
Non appare, infatti, all'uopo sufficiente la mancanza del microchip, con conseguente impossibilità di attribuire il cane ad un proprietario, e ciò specie a fronte di un forte elemento di segno contrario costituito dal fatto che il cane indossava un collare (circostanza, questa, pacifica e confermata dalle fotografie in atti), il chè lascia presumere una precedente custodia da parte di un proprietario.
La mancata applicazione del microchip determina soltanto, come correttamente osservato dal primo giudice, ove ne ricorrano i presupposti, l'irrogazione di una sanzione
6 amministrativa a carico del responsabile e non invece, a favore del trasgressore, la cessazione della responsabilità connessa alla custodia dell'animale domestico.
La Suprema Corte, che è intervenuta di recente su un caso analogo - in cui il ricorrente adduceva che dalla mancanza di microchip si sarebbe dovuto presumere la natura randagia del cane – ha osservato che: “Nella specie il motivo non svolge considerazioni dirette ad evidenziare sul piano dei caratteri della gravità e precisione, con opportuno ragionamento logico conforme all'operare del ragionamento presuntivo, l'idoneità della carenza di microchip a giustificare appunto quel ragionamento per desumere la qualità di randagi dei cani. Si limita a postulare che quel fatto noto avrebbe dovuto avere quella idoneità e lo fa semplicemente facendo riferimento alla circostanza che la legislazione regionale prevede che i cani di proprietà debbano avere un microchip ed essere anagrafati.
Senonché, questo dato evidenzia ciò che il titolare del dominio sul cane dovrebbe fare, ma non giustifica che in presenza di cane privo di microchip un cane debba considerarsi randagio. Manca qualsiasi attività, che non sia l'evocazione della legislazione, idonea a giustificare sul piano della gravità e precisione l'assunto che, in forza dello stato legislativo, un cane senza microchip debba ritenersi randagio. Tanto basta ad escludere che si sia in presenza di corretta censura in iure, senza che occorra osservare che l'id quod plerumque accidit evidenzia che spesso i titolari del dominio sul cane non provvedano agli adempimenti anagrafici” (Cass. sentenza n. 27246 del 2024).
Neppure l'ulteriore argomento, sull'assenza di denunzie di smarrimento da parte di possibili proprietari, appare sufficiente e idoneo a provare la natura randagia o di cane vagante, in quanto anche in tale ipotesi il proprietario sarebbe, se del caso, passibile di sanzione amministrativa senza che ciò implichi la cessazione della responsabilità connessa alla custodia dell'animale.
Del resto, va in senso contrario rilevato che non risulta provato che vi fossero state eventuali segnalazioni, nei giorni precedenti al sinistro, relative alla presenza dell'animale nell'area di verificazione del sinistro.
Le segnalazioni prodotte dall'appellante (doc. 7 A-B-C allegato all'atto di citazione di primo grado) fanno, infatti, riferimento a periodi diversi rispetto a quello del sinistro, non avendo dunque alcuna valenza probatoria in ordine all'accertamento della natura del cane. 7 In definitiva, allora, neanche alla luce di un rinnovato esame del complessivo quadro probatorio, può dirsi raggiunta con sufficiente certezza la prova, che, si ribadisce, spettava al danneggiato fornire, che il cane si trovasse nella condizione del randagismo (o di “cane vagante” da un tempo apprezzabile), e dunque, che vi fosse un obbligo di intervento da parte del convenuto ente comunale nel senso sopra indicato. Non può dunque riconoscersi in capo al comune di una responsabilità ex art. 2043 c.c. del comune di CP_1
per l'evento dannoso occorso all'appellante. CP_1
L'infondatezza del secondo motivo, per l'accertata carenza probatoria in ordine al fatto costitutivo della natura randagia del cane, rende ultroneo l'esame del primo motivo, che attiene alla sussistenza dell'elemento della colpa, che rimane assorbito.
In riferimento al terzo motivo di gravame, va condiviso l'apprezzamento del primo giudice laddove ritiene che “secondo la stessa prospettazione della dinamica offerta da parte attrice, deve presumersi che le condizioni della strada e del sistema di illuminazione non abbiano avuto un rilievo causale nella eziologia del fatto dannoso, poiché
l'attraversamento rapido e improvviso della carreggiata, tale da determinare l'impatto rovinoso contro un motociclo marciante a velocità moderata provocandone la caduta, implica un'azione dell'animale tanto repentina da non poter essere evitata, indipendentemente dalla qualità dell'illuminazione. A conclusioni diverse dovrebbe piuttosto giungersi nel caso di velocità eccessiva del mezzo pur in condizioni di scarsa illuminazione, in tal caso però rimproverabile esclusivamente allo stesso danneggiato. In ogni caso, esclusa la sussistenza di un obbligo o anche di una misura di generica diligenza che imponga al di chiudere con una recinzione tutte le vie cittadine per evitare CP_1
l'attraversamento di animali, deve rilevarsi che la tesi prospettata da parte attrice entro i termini di rito e anche in tal caso specificamente contestata, ossia quella del mancato funzionamento del lampione presente nei pressi del luogo del sinistro, non ha trovato conferma in istruttoria. Dalla prova per testi (si vedano in particolare le dichiarazioni del Tes_ teste , che, pur precisandole (rectius: precisandone) e chiarendone il CP_3 contenuto, non contrastano con le attestazioni di cui al rapporto di intervento) è invece emerso che l'illuminazione era localmente assente non per il malfunzionamento di un palo elettrico non attivo, bensì per la specifica natura del tratto di strada, caratterizzata dalla impossibilità di collocare un punto luce (“La via Etna era però in quel tratto con 8 illuminazione assente, la stessa partiva subito dopo. Difatti ci troviamo nella zona dopo il cavalcavia, in cui non c'era illuminazione, senza abitazioni, perché non è possibile collocarla, nel tratto fino alla prossima abitazione, in cui inizia il posizionamento dei pali della luce”), con conseguente possibilità, per l'utente di media diligenza, di rilevare anche dalla distanza l'interruzione parziale dell'illuminazione e onere di procedere a velocità particolarmente moderata, ossia con una prudenza non conciliabile con la natura del sinistro e con la gravità dei danni cagionati, all'attore, al mezzo e all'animale ucciso sul colpo”.
E invero, l'appellante non ha provato né che in quel tratto di strada esistesse un lampione di illuminazione pubblica né che lo stesso fosse non funzionante.
Tale circostanza non può evincersi dalla relazione dei vigili urbani che nulla espone sul punto facendo genericamente riferimento a un “tratto di strada completamente al buio per assenza di illuminazione pubblica”.
Inoltre, e in ogni caso, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che causa esclusiva o almeno concorrente del sinistro fosse stata l'assenza d'illuminazione pubblica del tratto stradale, assenza che viene indicata come situazione insidiosa o pericolosa.
Al contrario, deve ritenersi che l'assenza di illuminazione sia un fatto assolutamente evidente con la conseguenza che tale condizione dovrebbe indurre l'utente della strada a usare la massima prudenza nella condotta di guida, regolando la velocità del mezzo in guisa da poter evitare eventuali ostacoli non visibili anticipatamente.
Il terzo motivo di appello è, dunque, parimenti infondato.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore (con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria). 9 Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1090/2024
R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3158/2024, Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania in data 25 giugno 2024, nel giudizio iscritto al n.
12136/2020 R.G.;
condanna l'appellante alla rifusione in favore del delle Controparte_1 spese relative al grado di appello, che si liquidano in complessivi € 7.160,00 di cui €
1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria e € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dallo stesso dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 2 dicembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MA LL EN DOTT. AN PI
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