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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cannavò;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Carlo Maria Paratore;
Appellata
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: lavoro subordinato privato – differenze retributive e regolarizzazione previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2943/2022 del 14.09.2022, notificata il 19.08.2022, il
Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso promosso da , volto a ottenere il CP_1
pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi previdenziali non versati, oltre al riconoscimento dell'inquadramento nel livello 5S invece che nel livello 6S del CCNL applicato al rapporto.
Rigettata la domanda relativa al riconoscimento del livello superiore per mancanza di prova ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale condannava al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1
38.892,87 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, indennità di ferie non godute, TFR, 13^ e 14^ mensilità, indennità di preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale.
Condannava, altresì, al versamento all' in reazione al Parte_1 CP_2
rapporto di lavoro dedotto in causa, della contribuzione non versata entro i limiti della prescrizione.
In particolare - premessa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti- il giudice riteneva comprovato, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare dall'esame delle prove testimoniali, lo svolgimento da parte della ricorrente, a far data dalla sua assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, di attività lavorativa a tempo pieno.
Con riferimento al periodo compreso tra maggio 2017 e la cessazione del rapporto di lavoro, considerava anche dimostrato l'espletamento da parte della ricorrente di lavoro straordinario con superamento dell'orario settimanale ordinario nella misura di sette ore e 30 minuti in più alla settimana.
Riteneva, inoltre, accertato - limitatamente al periodo maggio 2017/ maggio
2019 - il mancato godimento da parte della ricorrente delle ferie maturate, atteso che sia dalle deposizioni delle testimoni e sia dall'esame ES Tes_2
delle buste paga prodotte in atti dalla ricorrente e non contestate, a fronte di un periodo complessivo di 26 giorni di ferie maturate per anno (come da previsione del CCNL di settore), ne risultavano goduti solo alcuni, peraltro mai consecutivi e perlopiù coincidenti con le giornate di riposo settimanale.
Accoglieva infine la domanda relativa all'indennità di preavviso, rilevando che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice il 6 maggio 2019 erano fondate su giusta causa (percezione di una retribuzione, calcolata per un orario di lavoro part-time di 16 ore settimanali - come indicato in buste paga e comunicazioni
- non corrispondente all'orario effettivo di 46 ore settimanali, CP_3
comprensive di lavoro straordinario non retribuito dal maggio 2017).
Riconosceva quindi il diritto della ricorrente all'indennità di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con ricorso depositato il 19.10.2022.
Con atto del 18.01.2023 si costituiva eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto. Resisteva, altresì, al gravame l' . Controparte_4
La causa era posta in decisione in data 9.01.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalle testimoni , e ES Tes_2 Tes_3
dimostrassero l'impegno orario della ricorrente nei termini indicati in ricorso, oltre allo svolgimento di mansioni superiori di operatrice OSA.
Sostiene che invece, dall'istruttoria testimoniale svolta nel corso del giudizio, non sarebbe emersa prova idonea a dimostrare lo svolgimento di lavoro supplementare da parte della . In particolare, i testi indicati dalla CP_1
lavoratrice non possono essere ritenuti attendibili, in quanto nessuno di loro ha fornito elementi di conoscenza diretta relativi all'inizio e alla fine dei turni di lavoro della ricorrente, né gli stessi hanno dimostrato di avere una conoscenza diretta dell'asserito superamento dell'orario ordinario di lavoro, avendo la teste riferito che poche volte i suoi turni erano coincisi con quelli della ES
; avendo la teste , assunta dal mese di aprile 2018, due anni dopo CP_1 Tes_3
la ricorrente, dichiarato di non conoscere l'organizzazione dei turni prima del suo ingresso nella struttura;
avendo la teste dichiarato di avere lavorato Tes_2
con l'appellata solo per circa un anno e la per un periodo inferiore. ES
Pertanto, non avendo la dimostrato di aver svolto orario eccedente a CP_1
quello contrattualmente previsto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare il ricorso.
2. Con il secondo motivo lamenta che il decidente non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e in particolare dell'interrogatorio formale reso dalla lavoratrice, nel quale la stessa si sarebbe contraddetta più volte, sia dichiarando di ignorare il livello contrattuale attribuitole, pur sostenendo che non corrispondesse alle mansioni effettivamente svolte, sia affermando di non avere mai usufruito di ferie e di aver lavorato continuativamente 7 giorni su 7, mentre tale circostanza sarebbe stata smentita dai testimoni, i quali avevano confermato che tutti i lavoratori beneficiavano del riposo settimanale.
3. Con il terzo motivo rileva che le carenze probatorie unitamente alla presenza di conteggi generici e non analitici allegati dalla ricorrente avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda per difetto di individuazione della causa petendi, non essendo colmabili attraverso la CTU espletata, avente carattere esplorativo.
4. Con il quarto motivo deduce l'errore del decidente nell'avere ritenuto inattendibile la testimonianza resa dal teste di parte datoriale, . Testimone_4
Rileva, infatti, che in tutti gli altri procedimenti promossi da altre lavoratrici contro la sig.ra , nei quali è stato escusso come teste, Pt_1 Testimone_4
questi ha sempre dichiarato che tutte le lavoratrici effettuavano il cambio di turno ogni 3-4 ore. Quanto sostenuto dal giudice, per contestare l'attendibilità del teste, non è che un mero errore di trascrizione nel verbale d'udienza. Pertanto, l'appellante censura la decisione del primo giudice, il quale ha erroneamente considerato controverso un fatto che, al contrario, deve ritenersi pacifico.
5. Infine afferma che il giudicante ha ricostruito in maniera erronea i fatti oggetto della controversia, omettendo di attribuire adeguato valore probatorio alle dichiarazioni rese dai testi e che, in maniera chiara e Tes_5 Tes_6
coerente, hanno confermato la sola presenza di presso la Parte_1
struttura durante le ore notturne.
6. L'appello è infondato.
7. Innanzitutto sono inammissibili le censure mosse con il primo motivo di impugnazione in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori di operatrice OSA, trattandosi di capo di domanda rigettato dal Tribunale.
Vanno invece respinte nel merito le critiche mosse alla valutazione giudiziale delle prove testimoniali assunte con le testimoni , e con ES Tes_2 Tes_3
riferimento all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
Non rileva, infatti, al fine di escludere l'attendibilità delle testimoni, il fatto che la teste abbia dichiarato che solo poche volte i propri turni ES
coincidevano con quelli dell'appellata , né che la teste abbia CP_1 Tes_3
confermato l'articolazione dei turni di lavoro solo, ovviamente, dalla data della propria assunzione, aggiungendo di non poter conoscere l'organizzazione dell'orario di lavoro nel periodo precedente.
Poiché infatti i tre turni si succedevano secondo uno schema prestabilito, due diurni dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00 e uno notturno dalle 21.00 alle 8.00 del mattino successivo, non era necessaria la condivisione del turno di lavoro per conoscere l'orario osservato dall'appellata, potendo tale conoscenza, invero, derivare dalla constatazione dell'inizio (o della fine), del turno dell'appellata in corrispondenza alla fine (o dell'inizio) del proprio turno;
senza contare che tutte le dipendenti erano assoggettate alla stessa turnazione, come dalle stesse unanimemente affermato, anche se solo per un periodo i loro rapporti di lavoro hanno coinciso con quello dell'appellata, come evidenziato dal primo giudice: da maggio 2017 a maggio 2019 quello della teste , ES
da marzo 2018 a maggio 2019 quello della teste per i soli mesi di Tes_2
dicembre 2017 e gennaio 2018 quello della teste;
e tuttavia tutte le Tes_3
testimoni hanno ricostruito l'organizzazione dei turni confermando le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo ciascuna con riferimento al proprio periodo di lavoro. Si condivide poi la valutazione di attendibilità delle testimoni espressa dal Tribunale, in quanto, trattandosi di lavoratrici tutte inserite nella stessa organizzazione aziendale con mansioni identiche o analoghe, esse hanno la piena a conoscenza delle modalità orarie con le quali concretamente era espletato il lavoro delle assistenti agli anziani, sempre le stesse, quantomeno da maggio 2017, non avendo nessuna delle testimoni riferito del periodo antecedente;
il fatto che le testimoni riferiscano la stessa organizzazione dei turni in periodi diversi di lavoro, tutti comunque in parte, o in gran parte (teste ) coincidenti con il periodo di lavoro della Tes_7
, appare confermare, piuttosto che contrastare, il fatto che CP_1
l'organizzazione degli orari di lavoro era proprio quella allegata in ricorso;
la teste , poi, anche se ha riferito per un periodo di tempo più limitato, è Tes_3
ancora più attendibile, in quanto non ha proposto alcuna azione giudiziaria in danno dell'appellante. Ancora, il primo giudice, che sul punto non è stato censurato con la proposizione del gravame, ha rinvenuto che un forte riscontro alle dichiarazioni testimoniali dovesse rinvenirsi nelle allegazioni della stessa appellante contenute nella memoria di costituzione in primo grado (a pag. 3) e nell'allegato n. 6 alla memoria (allegazioni smentite sì dalla stessa parte nel corso del proprio interrogatorio formale, il quale tuttavia può fare prova solo contra se e non a suo favore), con le quali la ha ammesso che dal Pt_1
settembre 2016 i turni erano tre, con l'articolazione oraria affermata dall'odierna appellata e confermata dalle testimoni. Deve quindi confermarsi la statuizione del tribunale, secondo la quale dall'istruttoria testimoniale risulta dimostrato che il lavoro dell'odierna appellata è stato reso sempre a tempo pieno e che da maggio 2017 è stato superato l'orario ordinario di 38 ore previsto nel CCNL, con conseguente maturazione del credito per lavoro straordinario.
8. Il secondo motivo di appello è inammissibile nella parte in cui l'appellante si duole dell'asserita contraddizione in cui sarebbe incorsa la lavoratrice nel proprio interrogatorio formale, asserendo da un lato di non conoscere il proprio livello di inquadramento e dall'altro di avere svolto mansioni superiori: si ribadisce al riguardo che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, con conseguente diritto al maggiore compenso, è stata rigettata dal primo giudice, sicché non si comprende quale effetto sarebbe dovuto derivare dall'omesso rilievo della asserita contraddittorietà della risposta.
Le dichiarazioni rese dall'appellata sul mancato godimento delle ferie e del riposo compensativo, poi, non sono state utilizzate dal giudice a dimostrazione del diritto alle differenze lavorative fatto valere con il ricorso, non potendo le dichiarazioni rese della parte nel corso dell'interrogatorio formale sortire effetto probatorio a favore, ma solo contro la stessa parte, ove confessorie di fatti a sé sfavorevoli.
E' invece emerso dalle dichiarazioni della teste richiamata dal ES
giudice in sentenza, sul punto non censurata dall'appellante, che “la lavoratrice non ha usufruito di ferie”, così come le altre lavoratrici “in quanto (le ferie) non erano previste”; dalle stesse buste paga, inoltre, è emerso il godimento da parte dell'appellata di sporadici giorni di ferie, mai consecutivi e per lo più coincidenti con il giorno di riposo settimanale. Nessun credito inoltre è stato riconosciuto a titolo di mancato godimento di riposo compensativo.
9. Il terzo motivo di appello è infondato, posto che le censure di genericità dei conteggi allegati al ricorso sono inconducenti, posto che i crediti riconosciuti in favore della lavoratrice sono stati determinati mediante la disposizione di apposita CTU, tutt'altro che esplorativa, avendo l'indagine tenuto conto delle allegazioni della parte ricorrente nei limiti in cui il giudice, nel formulare il quesito peritale, ha ritenuto che fossero riscontrate dall'istruttoria testimoniale e documentale espletata.
10. Il quarto motivo è infondato. Il giudice ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte odierna Testimone_4
appellante anche in altri giudizi promossi da altre lavoratrici, erano contraddittorie con riguardo alla durata dei turni delle dipendenti, avendo egli riferito che l'avvicendamento avveniva ogni tre-quattro ore, mentre testimoniando in altro giudizio, come emergeva dal verbale di prova acquisito, prodotto anche nel presente grado dalla parte appellata, aveva affermato dapprima che l'avvicendamento avveniva ogni quattro-cinque ore e poi ogni tre-quattro ore. L'appellante non nega, né potrebbe essendo documentali, che tali siano le risultanze probatorie, ma afferma che la contraddizione deve essere imputata a un errore di trascrizione della verbalizzazione, senza tuttavia poter fornire nessun elemento a sostegno della sua prospettazione difensiva, non essendo tale errore nemmeno stato rilevato nell'immediatezza della testimonianza.
Inoltre non può essere trascurato il fatto che il testimone riferisce dell'orario di lavoro delle dipendenti pur essendo egli estraneo all'organizzazione aziendale e unicamente sulla base di quanto il medesimo ha potuto vedere andando a trovare l'appellante presso la struttura nel periodo estivo degli anni
2016 e 2017, nei mesi da maggio a settembre, e nel febbraio 2019, senza potere avere la stessa conoscenza dell'orario di lavoro delle lavoratrici addette ai turni di assistenza agli anziani. Ancora, si rileva che le dichiarazioni del teste, parzialmente conformi a quelle rese dalla datrice di lavoro nel corso dell'interrogatorio formale, sono però in palese contrasto con le ammissioni contenute al riguardo nella memoria di costituzione della parte resistente in primo grado, come già rilevato al superiore punto 1.
11. Va infine rigettato l'ultimo motivo di appello, non potendo le dichiarazioni dei testi e (manutentore di impianti chiamato Tes_6 Tes_5
occasionalmente dalla ), basate su una frequentazione dei luoghi di Pt_1
lavoro saltuaria o comunque per qualche ora settimanale, scalfire le precise e concordanti testimonianze delle lavoratrici interessate dai turni di lavoro.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia. Va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Nei confronti dell' non sono liquidate le spese per la fase di trattazione, in assenza di CP_2
note.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore dell'appellata e in € 4000,00 oltre spese forfettarie (15%) in favore CP_1
dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 940/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Cannavò;
Appellante
CONTRO
), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Carlo Maria Paratore;
Appellata
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: lavoro subordinato privato – differenze retributive e regolarizzazione previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2943/2022 del 14.09.2022, notificata il 19.08.2022, il
Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso promosso da , volto a ottenere il CP_1
pagamento delle differenze retributive e dei relativi contributi previdenziali non versati, oltre al riconoscimento dell'inquadramento nel livello 5S invece che nel livello 6S del CCNL applicato al rapporto.
Rigettata la domanda relativa al riconoscimento del livello superiore per mancanza di prova ed espletata consulenza tecnica, il Tribunale condannava al pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1
38.892,87 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, indennità di ferie non godute, TFR, 13^ e 14^ mensilità, indennità di preavviso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorte capitale.
Condannava, altresì, al versamento all' in reazione al Parte_1 CP_2
rapporto di lavoro dedotto in causa, della contribuzione non versata entro i limiti della prescrizione.
In particolare - premessa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti- il giudice riteneva comprovato, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare dall'esame delle prove testimoniali, lo svolgimento da parte della ricorrente, a far data dalla sua assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, di attività lavorativa a tempo pieno.
Con riferimento al periodo compreso tra maggio 2017 e la cessazione del rapporto di lavoro, considerava anche dimostrato l'espletamento da parte della ricorrente di lavoro straordinario con superamento dell'orario settimanale ordinario nella misura di sette ore e 30 minuti in più alla settimana.
Riteneva, inoltre, accertato - limitatamente al periodo maggio 2017/ maggio
2019 - il mancato godimento da parte della ricorrente delle ferie maturate, atteso che sia dalle deposizioni delle testimoni e sia dall'esame ES Tes_2
delle buste paga prodotte in atti dalla ricorrente e non contestate, a fronte di un periodo complessivo di 26 giorni di ferie maturate per anno (come da previsione del CCNL di settore), ne risultavano goduti solo alcuni, peraltro mai consecutivi e perlopiù coincidenti con le giornate di riposo settimanale.
Accoglieva infine la domanda relativa all'indennità di preavviso, rilevando che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice il 6 maggio 2019 erano fondate su giusta causa (percezione di una retribuzione, calcolata per un orario di lavoro part-time di 16 ore settimanali - come indicato in buste paga e comunicazioni
- non corrispondente all'orario effettivo di 46 ore settimanali, CP_3
comprensive di lavoro straordinario non retribuito dal maggio 2017).
Riconosceva quindi il diritto della ricorrente all'indennità di mancato preavviso nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con ricorso depositato il 19.10.2022.
Con atto del 18.01.2023 si costituiva eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto. Resisteva, altresì, al gravame l' . Controparte_4
La causa era posta in decisione in data 9.01.2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalle testimoni , e ES Tes_2 Tes_3
dimostrassero l'impegno orario della ricorrente nei termini indicati in ricorso, oltre allo svolgimento di mansioni superiori di operatrice OSA.
Sostiene che invece, dall'istruttoria testimoniale svolta nel corso del giudizio, non sarebbe emersa prova idonea a dimostrare lo svolgimento di lavoro supplementare da parte della . In particolare, i testi indicati dalla CP_1
lavoratrice non possono essere ritenuti attendibili, in quanto nessuno di loro ha fornito elementi di conoscenza diretta relativi all'inizio e alla fine dei turni di lavoro della ricorrente, né gli stessi hanno dimostrato di avere una conoscenza diretta dell'asserito superamento dell'orario ordinario di lavoro, avendo la teste riferito che poche volte i suoi turni erano coincisi con quelli della ES
; avendo la teste , assunta dal mese di aprile 2018, due anni dopo CP_1 Tes_3
la ricorrente, dichiarato di non conoscere l'organizzazione dei turni prima del suo ingresso nella struttura;
avendo la teste dichiarato di avere lavorato Tes_2
con l'appellata solo per circa un anno e la per un periodo inferiore. ES
Pertanto, non avendo la dimostrato di aver svolto orario eccedente a CP_1
quello contrattualmente previsto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare il ricorso.
2. Con il secondo motivo lamenta che il decidente non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie e in particolare dell'interrogatorio formale reso dalla lavoratrice, nel quale la stessa si sarebbe contraddetta più volte, sia dichiarando di ignorare il livello contrattuale attribuitole, pur sostenendo che non corrispondesse alle mansioni effettivamente svolte, sia affermando di non avere mai usufruito di ferie e di aver lavorato continuativamente 7 giorni su 7, mentre tale circostanza sarebbe stata smentita dai testimoni, i quali avevano confermato che tutti i lavoratori beneficiavano del riposo settimanale.
3. Con il terzo motivo rileva che le carenze probatorie unitamente alla presenza di conteggi generici e non analitici allegati dalla ricorrente avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda per difetto di individuazione della causa petendi, non essendo colmabili attraverso la CTU espletata, avente carattere esplorativo.
4. Con il quarto motivo deduce l'errore del decidente nell'avere ritenuto inattendibile la testimonianza resa dal teste di parte datoriale, . Testimone_4
Rileva, infatti, che in tutti gli altri procedimenti promossi da altre lavoratrici contro la sig.ra , nei quali è stato escusso come teste, Pt_1 Testimone_4
questi ha sempre dichiarato che tutte le lavoratrici effettuavano il cambio di turno ogni 3-4 ore. Quanto sostenuto dal giudice, per contestare l'attendibilità del teste, non è che un mero errore di trascrizione nel verbale d'udienza. Pertanto, l'appellante censura la decisione del primo giudice, il quale ha erroneamente considerato controverso un fatto che, al contrario, deve ritenersi pacifico.
5. Infine afferma che il giudicante ha ricostruito in maniera erronea i fatti oggetto della controversia, omettendo di attribuire adeguato valore probatorio alle dichiarazioni rese dai testi e che, in maniera chiara e Tes_5 Tes_6
coerente, hanno confermato la sola presenza di presso la Parte_1
struttura durante le ore notturne.
6. L'appello è infondato.
7. Innanzitutto sono inammissibili le censure mosse con il primo motivo di impugnazione in ordine al riconoscimento delle mansioni superiori di operatrice OSA, trattandosi di capo di domanda rigettato dal Tribunale.
Vanno invece respinte nel merito le critiche mosse alla valutazione giudiziale delle prove testimoniali assunte con le testimoni , e con ES Tes_2 Tes_3
riferimento all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
Non rileva, infatti, al fine di escludere l'attendibilità delle testimoni, il fatto che la teste abbia dichiarato che solo poche volte i propri turni ES
coincidevano con quelli dell'appellata , né che la teste abbia CP_1 Tes_3
confermato l'articolazione dei turni di lavoro solo, ovviamente, dalla data della propria assunzione, aggiungendo di non poter conoscere l'organizzazione dell'orario di lavoro nel periodo precedente.
Poiché infatti i tre turni si succedevano secondo uno schema prestabilito, due diurni dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00 e uno notturno dalle 21.00 alle 8.00 del mattino successivo, non era necessaria la condivisione del turno di lavoro per conoscere l'orario osservato dall'appellata, potendo tale conoscenza, invero, derivare dalla constatazione dell'inizio (o della fine), del turno dell'appellata in corrispondenza alla fine (o dell'inizio) del proprio turno;
senza contare che tutte le dipendenti erano assoggettate alla stessa turnazione, come dalle stesse unanimemente affermato, anche se solo per un periodo i loro rapporti di lavoro hanno coinciso con quello dell'appellata, come evidenziato dal primo giudice: da maggio 2017 a maggio 2019 quello della teste , ES
da marzo 2018 a maggio 2019 quello della teste per i soli mesi di Tes_2
dicembre 2017 e gennaio 2018 quello della teste;
e tuttavia tutte le Tes_3
testimoni hanno ricostruito l'organizzazione dei turni confermando le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo ciascuna con riferimento al proprio periodo di lavoro. Si condivide poi la valutazione di attendibilità delle testimoni espressa dal Tribunale, in quanto, trattandosi di lavoratrici tutte inserite nella stessa organizzazione aziendale con mansioni identiche o analoghe, esse hanno la piena a conoscenza delle modalità orarie con le quali concretamente era espletato il lavoro delle assistenti agli anziani, sempre le stesse, quantomeno da maggio 2017, non avendo nessuna delle testimoni riferito del periodo antecedente;
il fatto che le testimoni riferiscano la stessa organizzazione dei turni in periodi diversi di lavoro, tutti comunque in parte, o in gran parte (teste ) coincidenti con il periodo di lavoro della Tes_7
, appare confermare, piuttosto che contrastare, il fatto che CP_1
l'organizzazione degli orari di lavoro era proprio quella allegata in ricorso;
la teste , poi, anche se ha riferito per un periodo di tempo più limitato, è Tes_3
ancora più attendibile, in quanto non ha proposto alcuna azione giudiziaria in danno dell'appellante. Ancora, il primo giudice, che sul punto non è stato censurato con la proposizione del gravame, ha rinvenuto che un forte riscontro alle dichiarazioni testimoniali dovesse rinvenirsi nelle allegazioni della stessa appellante contenute nella memoria di costituzione in primo grado (a pag. 3) e nell'allegato n. 6 alla memoria (allegazioni smentite sì dalla stessa parte nel corso del proprio interrogatorio formale, il quale tuttavia può fare prova solo contra se e non a suo favore), con le quali la ha ammesso che dal Pt_1
settembre 2016 i turni erano tre, con l'articolazione oraria affermata dall'odierna appellata e confermata dalle testimoni. Deve quindi confermarsi la statuizione del tribunale, secondo la quale dall'istruttoria testimoniale risulta dimostrato che il lavoro dell'odierna appellata è stato reso sempre a tempo pieno e che da maggio 2017 è stato superato l'orario ordinario di 38 ore previsto nel CCNL, con conseguente maturazione del credito per lavoro straordinario.
8. Il secondo motivo di appello è inammissibile nella parte in cui l'appellante si duole dell'asserita contraddizione in cui sarebbe incorsa la lavoratrice nel proprio interrogatorio formale, asserendo da un lato di non conoscere il proprio livello di inquadramento e dall'altro di avere svolto mansioni superiori: si ribadisce al riguardo che la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, con conseguente diritto al maggiore compenso, è stata rigettata dal primo giudice, sicché non si comprende quale effetto sarebbe dovuto derivare dall'omesso rilievo della asserita contraddittorietà della risposta.
Le dichiarazioni rese dall'appellata sul mancato godimento delle ferie e del riposo compensativo, poi, non sono state utilizzate dal giudice a dimostrazione del diritto alle differenze lavorative fatto valere con il ricorso, non potendo le dichiarazioni rese della parte nel corso dell'interrogatorio formale sortire effetto probatorio a favore, ma solo contro la stessa parte, ove confessorie di fatti a sé sfavorevoli.
E' invece emerso dalle dichiarazioni della teste richiamata dal ES
giudice in sentenza, sul punto non censurata dall'appellante, che “la lavoratrice non ha usufruito di ferie”, così come le altre lavoratrici “in quanto (le ferie) non erano previste”; dalle stesse buste paga, inoltre, è emerso il godimento da parte dell'appellata di sporadici giorni di ferie, mai consecutivi e per lo più coincidenti con il giorno di riposo settimanale. Nessun credito inoltre è stato riconosciuto a titolo di mancato godimento di riposo compensativo.
9. Il terzo motivo di appello è infondato, posto che le censure di genericità dei conteggi allegati al ricorso sono inconducenti, posto che i crediti riconosciuti in favore della lavoratrice sono stati determinati mediante la disposizione di apposita CTU, tutt'altro che esplorativa, avendo l'indagine tenuto conto delle allegazioni della parte ricorrente nei limiti in cui il giudice, nel formulare il quesito peritale, ha ritenuto che fossero riscontrate dall'istruttoria testimoniale e documentale espletata.
10. Il quarto motivo è infondato. Il giudice ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste indicato dalla parte odierna Testimone_4
appellante anche in altri giudizi promossi da altre lavoratrici, erano contraddittorie con riguardo alla durata dei turni delle dipendenti, avendo egli riferito che l'avvicendamento avveniva ogni tre-quattro ore, mentre testimoniando in altro giudizio, come emergeva dal verbale di prova acquisito, prodotto anche nel presente grado dalla parte appellata, aveva affermato dapprima che l'avvicendamento avveniva ogni quattro-cinque ore e poi ogni tre-quattro ore. L'appellante non nega, né potrebbe essendo documentali, che tali siano le risultanze probatorie, ma afferma che la contraddizione deve essere imputata a un errore di trascrizione della verbalizzazione, senza tuttavia poter fornire nessun elemento a sostegno della sua prospettazione difensiva, non essendo tale errore nemmeno stato rilevato nell'immediatezza della testimonianza.
Inoltre non può essere trascurato il fatto che il testimone riferisce dell'orario di lavoro delle dipendenti pur essendo egli estraneo all'organizzazione aziendale e unicamente sulla base di quanto il medesimo ha potuto vedere andando a trovare l'appellante presso la struttura nel periodo estivo degli anni
2016 e 2017, nei mesi da maggio a settembre, e nel febbraio 2019, senza potere avere la stessa conoscenza dell'orario di lavoro delle lavoratrici addette ai turni di assistenza agli anziani. Ancora, si rileva che le dichiarazioni del teste, parzialmente conformi a quelle rese dalla datrice di lavoro nel corso dell'interrogatorio formale, sono però in palese contrasto con le ammissioni contenute al riguardo nella memoria di costituzione della parte resistente in primo grado, come già rilevato al superiore punto 1.
11. Va infine rigettato l'ultimo motivo di appello, non potendo le dichiarazioni dei testi e (manutentore di impianti chiamato Tes_6 Tes_5
occasionalmente dalla ), basate su una frequentazione dei luoghi di Pt_1
lavoro saltuaria o comunque per qualche ora settimanale, scalfire le precise e concordanti testimonianze delle lavoratrici interessate dai turni di lavoro.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia. Va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Nei confronti dell' non sono liquidate le spese per la fase di trattazione, in assenza di CP_2
note.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore dell'appellata e in € 4000,00 oltre spese forfettarie (15%) in favore CP_1
dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 9.1.2025
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese