Decreto cautelare 2 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Decreto decisorio 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 02/12/2021, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01398/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2021, proposto da
ER NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio ;
Università di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Mazzola Marco, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
1) della comunicazione del Back Office di Medicina e Chirurgia di non ammissione della ricorrente ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’A.A. 2021/2022 nella parte in cui lede il diritto della ricorrente medesima ad essere immatricolata ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
2) ove occorrer possa, del Regolamento delle carriere degli studenti secondo quanto stabilito dall’art. 15 emanato con D.R. n. 1416 del 31 maggio 2016;
3) ove occorrer possa, del Decreto Ministeriale 25 giugno 2021 n. 730 “ Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2021/2022 ”, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
4) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente e le impedisce l’immatricolazione al secondo anno del corso di laurea in Medicina;
5) di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;
nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cod .proc. amm. dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, e l’ammissione - con riserva ed in caso anche in sovrannumero - al secondo anno di corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria con il riconoscimento dei crediti maturati presso l’ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati;
Rilevato che la situazione di estrema gravità ed urgenza - che non consente alla ricorrente di attendere la decisione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile - viene rappresentata con riferimento alla circostanza che “ sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea de quo e, dunque, l’emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività ”;
Ritenuto che il danno prospettato dalla ricorrente non sembra assumere – nelle more della trattazione della domanda cautelare in sede collegiale con il contraddittorio delle parti – le caratteristiche della estrema gravità e irreparabilità, requisito necessario, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione di una misura cautelare inaudita altera parte ;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 1 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO