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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9083/2024 del R.G. Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
SI D'EL e GI D'EL;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della pensione di inabilità disciplinata dalla legge n. 118/71 a far data dalla visita di revisione. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento Persona_1 di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…PREMESSO CHE le risultanze peritali relative al procedimento per A.T.P. recante R.G. 12081/2023, sono scaturite dall'inserimento nella diagnosi clinica conclusiva per il periziando Parte_1 di tutte le patologie invalidanti di cui risulta affetto:
- la patologia neoplastica (Esiti prostatectomia per adenocarcinoma prostatico effettuata a dicembre 2020) e quelle a carico dell'apparato osteoarticolare e locomotore (Artrosi polidistrettuale con discopatie multiple e gonalgia bilaterale) ed apparato cardiocircolatorio (cardiopatia ipertensiva in soggetto sottoposto ad angioplastica primaria con impianto di stent medicati a dicembre 2022).
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CONSIDERATO CHE
la valutazione dello stato invalidante riportato nella perizia relativa al procedimento per A.T.P. recante R.G. 12081/2023 redatta e consegnata in via definitiva per via telematica in data 11 aprile 2024 fa riferimento alla documentazione agli atti ed alle condizioni psico-fisiche del periziando rilevate nel corso della visita medica effettuata in data 21 dicembre 2023; CHE nel corso della visita medica effettuata all'inizio delle operazioni peritali per il periziando non sono state rilevate nuove patologie né particolari aggravamenti rispetto Parte_1 alle infermità o minorazioni fisiche o mentali già accertate con il verbale della commissione di prima istanza e documentate agli atti;
CHE il periziando è stata sottoposto a prostatectomia radicale robot assistita per adenocarcinoma della prostata in data 21-12-2020, pur tuttavia dopo tale intervento il periziando non è stato sottoposto né a cicli di chemioterapia né di radioterapia;
CHE per quanto attiene la patologia neoplastica “prostatectomia per adenocarcinoma prostatico effettuata a dicembre 2020 con stadio pT3aN0 (neoplasia con dimensioni T3, anche in assenza sia di infiltrazione linfonodale (N0) che di metastasi a distanza (M), ai fini del calcolo della percentuale invalidante è stata considerata “neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” ed è stata attribuita una percentuale invalidante del 70%; CHE a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare eventuali patologie ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tale considerazione è da riferirsi in particolare all''incontinenza urinaria ed alla disfunzione erettile, patologie segnalate con certificazione inserita successivamente;
CHE per quanto attiene la valutazione della percentuale invalidante della patologia a carico dell'apparato osteoarticolare e locomotore per la valutazione dei deficit funzionali finalizzata all'attribuzione della percentuale invalidante alla base della stima è stata posta non solo l'obiettività clinica, relativamente ai deficit prensile, deambulatorio e di sostegno scaturiti dalla visita medica effettuata all'inizio delle operazioni peritali, ma anche da quanto risulta dai dati rilevati dalle certificazioni medico-specialistiche (in assenza di accertamenti strumentali) effettuate e presenti agli atti;
CHE per quanto attiene la valutazione della percentuale invalidante della cardiopatia ischemico - ipertensiva in trattamento con antipertensivi, antiaggreganti piastrinici, cardioaspirina, betabloccante ha tenuto conto non solo dei dati anamnestici e clinici scaturiti dalle risultanze degli accertamenti strumentali effettuati, dalla visita medica effettuata all'inizio delle operazioni peritali ma anche da quanto risulta dai dati rilevati dalle certificazioni medico-specialistiche e dalle cartelle cliniche dei ricoveri effettuati presenti agli atti;
RIVALUTA alla luce dei motivi di opposizione la percentuale invalidante, formulando in maniera più analitica le diagnosi inserite nella c.t.u. redatta in fase di ATP, con la relativa voce tabellare in ordine al quadro patologico del periziando e secondo i criteri di valutazione indicati dal Parte_1
Decreto del Ministero della Sanità 05/02/1992, formulando e classificando con codificazione ICD- 9-CM (con classe funzionale di riferimento, ove prevista), le seguenti diagnosi: Esiti prostatectomia per adenocarcinoma prostatico...................cod. 185.2……………70% Artrosipolidistrettuale…………………………cod.715.2…………………......40% Cardiopatia ischemico- ipertensiva …………...…cod. 414.0.3……………………50% RILEVA
2 CHE alla luce delle suddette considerazioni in riferimento al ricorso in opposizione volto all'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità non sono stati rilevati gli estremi per poter apportare modifiche alla valutazione dello stato invalidante riportato nella perizia relativa al procedimento per A.T.P. recante R.G. 12081/2023 relativa al periziando Parte_1
FORNISCE tali CHIARIMENTI in ordine al quadro patologico del periziando alla luce Parte_1 dei rilievi inseriti nel procedimento di opposizione;
RITIENE CHE in conclusione, in base alle suddette considerazioni, all'analisi della documentazione già presente agli atti, dell'ulteriore certificazione medica inserita successivamente agli atti (visita urologica), alla visita medico-legale effettuata all'inizio delle operazioni peritali, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, in relazione all'età, al sesso del periziando, all'adattabilità per i lavori affini, il periziando Parte_1
, sia da considerarsi :
[...]
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13, L. 118/71 ed art.9 DL 509/88) Percentuale: 91% Decorrenza: dalla data della visita di revisione (giugno 2023) … CHE per ulteriori delucidazioni in ordine al quadro patologico del periziando si riporta alla propria perizia redatta in merito al procedimento per A.T.P. recante R.G. 12081/2023 consegnata in via definitiva per via telematica in data 11 aprile 2024; CHE in risposta alle “note critiche alla relazione peritale” in riferimento al ricorso in opposizione siano stati forniti esaustivi CHIARIMENTI relativi all'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità per il periziando . Parte_1
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
3 -nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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