Ordinanza cautelare 16 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2025, proposto da
Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6EAE1ABF4, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO GU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sorgeko s.p.a., Società Servizi Ecologici ed Ambientali s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del verbale di gara n. 1 del 24 giugno 2024, nella parte in cui la ricorrente Ambiente s.p.a. è stata esclusa dalla procedura di gara europea a procedura aperta ex articolo 71 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano - annualità 2025/2026;
- del provvedimento di aggiudicazione di cui si ignorano gli esatti estremi e contenuto, ove esistente, in favore della TO GU s.r.l.;
- del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto, ove e per quanto lesivi;
- di ogni altro atto o provvedimento, connesso e conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente;
nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove stipulato a seguito della definitiva aggiudicazione, ai sensi e per effetti di cui agli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo;
per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto, con subentro nell’esecuzione del servizio;
per la condanna dell’Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 124 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ER NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente impugnava la propria esclusione dalla gara per il “ Servizio annuale di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Codice gara: G00830 - CIG: B6EAE1ABF4 ”;
- con decreto n. 1615 del 18 luglio 2025, emesso nel ricorso r.g. n. 3635/2025 promosso da altra società in relazione alla medesima procedura di gara, il Presidente accoglieva l’istanza di misure cautelari provvisorie, per l’effetto sospendendo l’efficacia dei provvedimenti in quella sede impugnati, “ con inibizione per la SA di procedere oltre con gli atti di gara, fino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio dell’11 settembre 2025 ”, in ragione degli effetti che si sarebbero determinati medio tempore ;
- nel costituirsi in giudizio in data 8 settembre 2025, il Comune di San Giorgio a Cremano rappresentava, tra l’altro, di avere, con determinazione dirigenziale n. 1695/2025 del 22 luglio 2025, in ottemperanza al predetto decreto, sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 1617/2025 del 17 luglio 2025, nelle more adottato;
- con ordinanza n. 2096 del 16 settembre 2025, la Sezione – in accoglimento dell’istanza cautelare – disponeva il permanere della res adhuc integra , e dunque la sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti, con inibizione per la Stazione appaltante di procedere oltre con gli atti gara sino alla data dell’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, e ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla gara;
Considerato che, in vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito, la controinteressata TO GU s.r.l. e il Comune di San Giorgio a Cremano hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, stante la mancata impugnazione, da parte della ricorrente, della determinazione dirigenziale n. 1617/2025 del 17 luglio 2025, recante l’aggiudicazione del servizio oggetto di causa in favore della medesima TO GU s.r.l.;
Ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla procedibilità del ricorso, atteso che:
- il provvedimento di aggiudicazione non poteva ritenersi impugnato mediante la richiesta di annullamento del “ provvedimento di aggiudicazione di cui si ignorano gli esatti estremi e contenuto, ove esistente, in favore della società TO GU s.r.l. ”, atteso che “ per pacifica giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2023, n.10587) nel processo amministrativo il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 11 febbraio 2025, n. 1099);
- il provvedimento di aggiudicazione doveva ritenersi conosciuto a seguito del deposito dello stesso effettuato dal Comune in vista dell’udienza camerale dell’11 settembre 2025; sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che – fermo restando che “ ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva ” – il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non può essere qualificato come evento idoneo, di per sé, a integrare la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione, “ a meno che non sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale … che implica l’accesso agli atti del fascicolo ”; e tale deve considerarsi la celebrazione dell’udienza camerale di esame delle istanze cautelari, in occasione della quale deve ritenersi “ provato che la parte abbia, effettivamente e concretamente, acquisito la sua conoscenza ”, sì da far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 26 agosto 2016, n. 3709; T.A.R. Lazio, sezione seconda- bis , sentenza 20 maggio 2025, n. 9702);
Ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso, non essendo stata tempestivamente impugnata l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto oggetto di controversia;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di lite, in considerazione della complessiva vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HE RI OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NN | HE RI OR |
IL SEGRETARIO