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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°411 R.G.A. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
Parte_1 in persona dei rispettivi Assessori pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege.
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall' avv.Enrico Nicolò Controparte_1
Buscemi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Catania, Piazza
A. Lincoln n.19.
Appellato
OGGETTO: mansioni superiori.
All'udienza del 10 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale G.L. di Marsala in data 15.03.2021
premettendo di essere dipendente dell Controparte_1 Parte_2 con il profilo professionale di "Istruttore direttivo – cat. C1" del CCRL, e
[...] di avere svolto dall'1.06.2011 mansioni sussumibili nella categoria D (funzionario
1 direttivo) di cui alla classificazione del personale regionale del Comparto, ha chiesto condannarsi l'amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per il profilo professionale di funzionario direttivo categoria D e quanto, invece, percepito in relazione al profilo professionale di formale inquadramento;
aggiungendo, inoltre, di aver ricoperto l'incarico di “Responsabile Impianto Diga”, coincidente con una posizione organizzativa professionale ex art. 27 e seguenti del CCRL 2002-2005 e 19
e seguenti del CCRL 2016-2018, ha, altresì, chiesto la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, con decorrenza dall'1.06.2011, della relativa retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista dalle suddette norme, e della retribuzione di risultato;
ha, ancora, allegato che, nell'assolvimento dei suddetti incarichi, aveva l'obbligo di assicurare la reperibilità h 24 ed ha, pertanto, chiesto condannarsi l' resistente al pagamento, con la medesima decorrenza, CP_2 dell'indennità di reperibilità prevista dal CCRL, per tutti giorni dell'anno.
Con sentenza n. 1134/2022 del 6.12.2022 il Tribunale, previamente dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale della , riconoscendo lo Parte_1 svolgimento di mansioni sussumibili nella categoria D, ha accolto la domanda di pagamento delle differenze retributive fra quanto corrisposto al ricorrente e quanto avrebbe dovuto essere allo stesso riconosciuto in forza dell'inquadramento nella categoria D del citato CCRL, dal mese di marzo 2016 (nei limiti della prescrizione quinquennale) e per tutta la durata dell'incarico di responsabile della “diga Trinità” di
Castelvetrano; ha rigettato le restanti domande ed ha compensato le spese di lite.
Con riferimento alla domanda accolta, rinvenendo nell'art. 52, 5°co. D. Lgs. n.
165/2001 la fonte del diritto alle chieste differenze retributive, ha osservato che l'incarico di “responsabile dell'Impianto/Diga di Castelvetrano” e quello di
“Ingegnere responsabile e/o sostituto della sicurezza e delle opere di diverse dighe regionali”, con decorrenza, rispettivamente, dall'1.06.2011 e dall'11.07.2011, aveva comportato lo svolgimento delle mansioni elencate alle note prot.n.26454 del
01.06.2011 (all.4 al ricorso), prot.n.24055 del 28.05.2015 (all.5 al ricorso) e prot.n.
14176 del 01.04.2019 (all.6 al ricorso), alcune delle quali certamente esulanti dal perimetro della cat. C del CCRL per il quadriennio giuridico 2002/2005, in particolare quelle di “pianificazione della gestione del personale presente in diga;
programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di
Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, e coordinamento dei relativi lavori;
potere di rappresentanza del Dipartimento sul territorio con soggetti terzi”; e ciò sia per il
“carattere eterogeneo delle conoscenze necessarie per l'espletamento dell'incarico
2 (che va dalla gestione del personale alla gestione della manutenzione degli impianti)” sia per “il carattere complesso dei problemi da affrontare e la disomogeneità dei processi decisionali da adottare, nonché delle relative responsabilità”. Ha, poi, rigettato la domanda di indennità di posizione e di risultato in quanto l'amministrazione resistente non aveva mai costituito la posizione organizzativa invocata dal ricorrente, determinazione, questa, rimessa alla sua discrezionalità, dalla quale soltanto poteva scaturire il diritto al trattamento retributivo accessorio rivendicato;
né si poteva riconoscere l'indennità di reperibilità, scattando il relativo diritto, in accordo con l'articolo 44 del CCRL, soltanto allorché l'amministrazione avesse istituito un preciso obbligo di reperibilità “per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario”, non essendo, dunque, a ciò sufficiente che il lavoratore venisse per prassi contattato a qualsiasi ora del giorno e della notte, come dedotto in ricorso.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'
[...]
, con ricorso depositato l'8.05.2023. Parte_3
Ha resistito al gravame costituendosi con memoria Controparte_1 depositata il 26.02.2025.
All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********
Con il gravame, i cui motivi appaiono tra loro intimamente connessi, sì da poter essere congiuntamente esaminati, l Parte_3
censura l'accoglimento della domanda relativa al
[...] riconoscimento dello svolgimento, da parte del di mansioni superiori ed al CP_1 pagamento delle correlate differenze retributive.
Lamenta anzitutto che il Tribunale avrebbe del tutto trascurato la norma del terzo comma dell'art. 52 D. Lgs. 165/2001 (“si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri di dette mansioni”), omettendo di compiere il benché minimo accertamento in ordine alla prevalenza, qualitativa, quantitativa e temporale, dello svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, al fine della legittimazione a percepire il superiore trattamento retributivo.
Soggiunge che “nessun incarico di responsabile di impianto poteva e può essere conferito in assenza della formalizzazione del profilo professionale in argomento”, essendo ancora in itinere il suo riconoscimento, come si evincerebbe
3 anche dalle note n. 24055 del 28/05/2015 e n. 14176 del 01/04/2019; in ogni caso, anche le competenze e le attività più rilevanti connesse al ruolo relativo al responsabile di impianto, elencate nella nota prot. n. 26454 del 01/06/2011 del servizio 3 del Dipartimento Acqua e Rifiuti e nelle note del medesimo servizio prot.
n. 24055 del 28/05/2015 e prot. n.14176 del 01/04/2019, che il assume di CP_1 aver svolto, sarebbero state pienamente compatibili con le mansioni proprie del personale di cat. C (“lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
che svolge, altresì, attività istruttoria nel campo tecnico curando le rispettive procedure ed adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”), dal momento che i compiti allo stesso assegnati non sono caratterizzati da
“contenuti altamente specialistico-professionali” e che si sostanziano in un' “attività di collaborazione con l'ingegnere responsabile nella gestione della diga”; in ogni caso, aggiunge, avuto riguardo alla pluralità di mansioni complessivamente svolte, non v'è prova che quelle ritenute dal Tribunale ascrivibili alla cat. D fossero state espletate con carattere di prevalenza sulle altre.
Infine, sotto il profilo assertivo e probatorio, aggiunge che nessuna prova era stata fornita dal ricorrente circa l'effettivo contenuto delle mansioni indicate in ricorso ed, in particolare, sulle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento;
né era stato allegato, specificamente, lo svolgimento di quelle particolari mansioni che il giudicante aveva ricondotto alla categoria D, non essendo sufficiente a fondare il giudizio presuntivo formulato dal Tribunale il mero richiamo alle citate note.
Irrilevante ai fini delle pretese anelate, soggiunge, è l'asserito svolgimento di mansioni di consegnatario delle dotazioni dell'impianto e di cassiere (v. nota n.2889 del 25.01.2011), considerato che le stesse possono essere assegnate al personale collocato sia nella categoria “D” che in “C”. Sottolinea, infine, che le pretese rivendicate dall'appellato, con riferimento ai compiti di Ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto della Diga Trinità, sono altresì oggetto di domanda anche da parte dell'Ing. nell'ambito nel gravame pendente presso la Corte di Controparte_3
Appello di Palermo (R.G. 987/2022) e che in tal caso l'appellante (assistito peraltro dagli stessi difensori dell'odierno appellato) rappresenta di avere svolto l'incarico di Ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto della
Diga Trinità dal 28.02.2012 al 3.11.2014, mentre dal 3.11.2014 avrebbe assolto
l'incarico, ancora in corso, di Ingegnere sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto della Diga Trinità.
4 L'appello non può essere accolto.
Punto di partenza pacifico tra le parti è rappresentato dalla conferma dell'Arch.
con disposizione di servizio n. 26454 dell'1.06.2011 nell'incarico di CP_1
“responsabile dell'impianto Diga Trinità”, al fine di “formalizzare i ruoli già in atto assunti dai Funzionari in indirizzo”. Sebbene, dunque, il profilo giuridico di tale ruolo non avesse espressamente trovato ancora, all'epoca, una precisa enunciazione e collocazione in sede contrattuale - tant'è che tale formalizzazione, sotto il profilo sia giuridico che economico, risulta essere stata nel tempo sollecitata dalle parti interessate, in particolare dai dirigenti del settore -, deve, nondimeno, riconoscersi che un incarico formale di “responsabile di Diga” sia stato comunque conferito all'Arch. CP_1 quali fossero poi i compiti e le connesse responsabilità che tale incarico comportava
(e la cui enunciazione, proprio perché rinvenibile in precedenti ordini di servizio, non era necessario specificare all'atto della nomina), si desume necessariamente dall'elencazione fattane dai dirigenti del settore, con le note n. 26454 del 01/06/2011, n. 24055 del 28/05/2015 e n.14176 del 01/04/2019, sopra citate. (in tal senso v. sentenze di questa Corte nn.351 e 356 del 9.05.2024, ormai coperte da giudicato).
Ciò che, peraltro, rileva, al fine del riconoscimento del trattamento economico connesso ad un profilo superiore, non è certamente la sua previsione esplicita nell'ambito della classificazione del personale, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi delle mansioni assegnate e concretamente svolte dal lavoratore ed il loro raffronto, secondo il ben noto procedimento “trifasico”, con le categorie contrattuali di riferimento.
Ciò posto, il ricorrente, nel delineare il contenuto e le caratteristiche delle mansioni affidategli con l'incarico di “Responsabile” della diga di “Trinità” di Castelvetrano, ha, da una parte, individuato le norme che specificano gli adempimenti posti a carico dell'amministrazione in ordine alla gestione di siffatti impianti (art. 6 e capo III del DPR n. 1363/1959), nonché quelle che, nel corso del tempo, ne avevano attribuito la responsabilità a diversi enti regionali, da ultimo all
[...]
, ed, al suo interno, con D.P.R.S. Parte_3
n.12/2009, al Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti e, in particolare, al suo Servizio
III° denominato "Gestione Infrastrutture per le Acque"; d'altra parte, ha aggiunto che, nel nominare i responsabili degli impianti di ciascuna diga, l'Ente aveva attribuito a tali soggetti i compiti di cui alla normativa sopra citata, così come risultava confermato dalle note citate con le quali venivano delineati i compiti e le principali competenze ed attività connesse al ruolo;
vedasi in particolare la nota n. 26454 del
1.06.2011, nella quale essi vengono così descritti:
5 “-la pianificazione della gestione del personale presente in diga, quale: guardiani ed operai in genere e personale esterno di ditte specializzate;
- la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
- la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
- la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing.
Responsabile della Diga;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio (afflussi, erogazioni, evaporazioni, perdite, etc.);
- la collaborazione con il Dirigente dell'Unità Organizzativa e con l'Ingegnere
Responsabile in merito alla programmazione delle manutenzioni Ordinarie e
Straordinarie;
- la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
- la rappresentanza del Gestore in caso di assenza del Dirigente del Servizio o dell'Unità Operativa in occasione delle visite di Vigilanza dell'Ufficio Tecnico per le
Dighe;
- la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della Diga ed opere annesse, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti anche nel rispetto del Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della diga;
- la verifica della corretta erogazione alle utenze nel rispetto dei quantitativi assentiti dal Servizio Regolazione delle Acque”. Trattasi di una elencazione di mansioni strettamente connesse al ruolo di responsabile o preposto all'impianto della diga che, dunque, non v'è motivo di ritenere non siano state compiutamente svolte anche dal (né la circostanza CP_1
è espressamente contestata dall'Assessorato appellante) proprio in virtù del conferimento dell'incarico summenzionato;
per inciso, appare fin troppo ovvia l'infondatezza dell'argomento secondo cui detta nota non dimostrerebbe la circostanza in parola perché, sebbene indirizzata anche al ricorrente, presupporrebbe un precedente atto formale di conferimento che non risulta vi sia stato, in quanto, come detto, all'epoca della sua redazione, il predetto incarico - sebbene in concreto svolto dal come ammesso dallo stesso autore della nota - era ancora CP_1 oggetto di contrattazione in tema di sistemi di classificazione professionale, come da note prot.n.24055 del 28/05/2015 e prot. n. 14176 del 01/04/2019, su citate,
6 Tali note, poi, completano la ricognizione delle mansioni svolte dai responsabili di impianti, addetti alle dighe regionali;
trattasi, la prima, di una sollecitazione mossa dal Dirigente del Servizio 3 al Dirigente generale affinché venisse sbloccato il riconoscimento formale della figura di “responsabile di impianto”, sulla scorta della molteplicità delle mansioni dagli stessi svolte nel corso degli anni, che puntualmente descrive;
con la seconda, i predetti Dirigenti, in base alle mansioni già indicate, avanzavano all' , perché se ne facesse portavoce in CP_4 sede di Commissione paritetica di cui al CCRL, una proposta di riconoscimento contrattuale della figura di responsabile di impianto ai preposti alle dighe.
Con le stesse si dava, altresì, atto che i preposti alle dighe avevano, nel corso degli anni, svolto anche i seguenti compiti:
“ - Incarico osservazioni idropluviometriche della stazione di misura ubicata presso la diga, data in consegna a noi con nota firmata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento;
- Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal personale interno;
- Responsabilità delle autovetture di servizio assegnate agli impianti di competenza;
ciò comporta una responsabilità sull'utilizzo dell'autovettura da parte di tutto il personale in servizio h24 presso gli impianti e la rendicontazione mensile dei km percorsi e dei consumi di carburante;
- Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per
i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti;
- Gestione totale delle presenze sul sistema Arki-web di tutto il personale presente in diga ovvero verifica della reale effettuazione dei turni preventivi, verifica delle indennità dei turnisti, caricamento sul sistema di tutte le richieste di congedi, permessi, timbrature omesse, riposi turnisti, etc .del personale turnista in servizio presso l'impianto di competenza;
- alcuni preposti eseguono in piena autonomia i rilievi topografici degli impianti di loro competenza, mentre altri collaborano con la squadra dei topografi del Servizio 3°;
- rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) e da questi vengono contattati anche oltre
l'orario di lavoro;
- rappresentanza del Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro;
7 - si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco;
- incaricati con nota prot.n.2889 del 25.01.2011, a firma congiunta del dirigente del Servizio 3° e del dirigente dell'Area Affari Generali, della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti”. Ciò posto, ritiene la Corte che debba certamente condividersi il riconoscimento, già operato dal primo giudice, nelle mansioni sopra elencate, certamente riferibili all'incarico conferito al delle caratteristiche proprie CP_1 dei lavoratori ascritti alla cat. D del CCRL del 2002/2005 (secondo il sistema di classificazione ivi delineato e confermato dall'art. 17 del CCRL 2016/2018). Appartengono, infatti, a tale categoria D “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività
d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili,
8 specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Appartengono, invece, alla cat. C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: - esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. L'elencazione delle mansioni attribuite ai responsabili (o preposti) dell'impianto delle dighe evidenzia, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione,
…la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria… la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro… la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della Diga ed opere annesse…, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti…. la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
-
l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del
Serbatoio) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale presente in diga…. Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti…. si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al
9 responsabile dell'autoparco… incaricati della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti)”. Non pare, invero, seriamente dubitabile che l'insieme di tali mansioni presenti caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio dei sistemi delle dighe, finalizzati alla sicurezza degli impianti nel loro complesso ed al loro buon funzionamento, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche, ampiezza “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da “elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento dell'impianto; tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione di una diga nei suoi più diversi aspetti gestionali.
Non mancano, inoltre, alle mansioni conferite ai preposti, anche compiti di rappresentanza [rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) … rappresentanza del
Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro] anch'essi riferibili alla declaratoria contrattuale di cat. D [relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale]. (v. in tal senso sent n.351 e 356/2024, cit.).
Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della previsione, tra i compiti assegni ai preposti, anche di mansioni astrattamente riferibili al livello inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte (cfr Cass. n. 2969/2021): e non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'impianto (e non solo, come asserito dall'appellante, quelle di consegnatario, custode e cassiere delle dotazioni dell'impianto- v. nota n.2889/2011), oltre che ad essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli
10 di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito.
Deve, poi, convenirsi con l'appellato che il aveva radicato la sua CP_1 domanda di riconoscimento di mansioni superiori esclusivamente facendo leva sull'assunto ruolo e sull'incarico di Responsabile dell'Impianto/Diga Trinità, non avendo in alcun modo dedotto di avere svolto anche le altre e diverse mansioni di
Ingegnere Responsabile della Sicurezza e delle Opere della Diga TRINITA' stessa svolte da altro collega.
In proposito, difatti, il Tribunale nell'accogliere la domanda ha, effettivamente, richiamato e riportato il contenuto motivazionale di altra analoga sentenza del
Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, con cui era stato definito il giudizio in cui il ricorrente aveva dedotto di avere svolto entrambe le mansioni all'interno della Diga cui era stato assegnato, ed ovvero quelle di Responsabile dell'Impianto/Diga e di Ingegnere Responsabile della Sicurezza e delle Opere della Diga stessa.
Anche tale deduzione dell'Assessorato diretto a confutare le avverse ragioni, si rivela, quindi, priva di rilievo.
Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese del grado vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1134/2022 emessa il 6 dicembre 2022 dal Tribunale GL di
Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore del difensore dell'appellato, quale distrattario, che liquida in € 3.473,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 10 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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