Ordinanza cautelare 20 aprile 2024
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del decreto n. 961 del 14.03.2024, notificato in pari data (Doc. A), con cui il Ministero dell'Interno ha negato al Ricorrente l'assegnazione temporanea ex art. 42- bis del D.lgs. 26.03.2001, n. 151 dal Comando di -OMISSIS- al Comando di -OMISSIS- ovvero, in subordine, alla sede di servizio del Comando di -OMISSIS- o Direzione Regionale -OMISSIS-;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno Ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il Vigile del fuoco ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il decreto n. 961 del 14 marzo 2024, con cui il Ministero dell’Interno gli ha negato l’assegnazione temporanea ex art. 42- bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dal Comando di -OMISSIS- al Comando di -OMISSIS-, ovvero, in subordine, alla sede di servizio del Comando di -OMISSIS- o Direzione Regionale -OMISSIS-;
- ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, lesivo del suo interesse.
1.1 - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.2 - Con ordinanza 20 aprile 2024, n. 174, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, ai fini del riesame, così argomentando:
Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte dal Vigile del fuoco ricorrente sembrano favorevolmente apprezzabili, considerato che, nella fattispecie concreta in esame, non appaiono essere stati adeguatamente rappresentati dall’Amministrazione i casi o esigenze eccezionali ex art. 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001, in particolare non ravvisandosi una significativa e patologica scopertura in organico presso il Comando di assegnazione di -OMISSIS-;
Considerato, altresì, che tal riguardo non appare sufficiente il mero richiamo al numero di interventi annui (peraltro non circostanziati dalla P.A.), la genericità dell’opposto rischio antropico nonchè il riferimento alle ore di straordinario del “personale operativo”; e che infine le segnalate peculiari esigenze operative non appaiono idonee a giustificare il diniego del beneficio temporaneo richiesto (peraltro utilizzabile anche in via frazionata) tenuto conto della generica qualifica di vigile del fuoco rivestita dall’interessato, a fronte della provvidenza normativa introdotta dal Legislatore a tutela dei minori in tenera età;
Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per disporre il riesame, da parte dell’Amministrazione, dell’istanza di parte ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza.
1.3 - In data 5 giugno 2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 1770 del 28 maggio 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto che:
il Vigile del Fuoco -OMISSIS-, …, è trasferito temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- alla Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni.
L’assegnazione è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge di riferimento, cessati i quali lo stesso dovrà rientrare nella propria sede di appartenenza, Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, ovvero nella nuova sede eventualmente maturata di diritto, tramite la mobilità ordinaria.
Risulta, altresì, depositata in giudizio in pari data la nota del 31 maggio 2024, con cui la P.A., nel trasmettere alla difesa erariale il succitato provvedimento, ha chiesto all’Avvocatura di voler valutare la richiesta della cessata materia del contendere, atteso che, si ritiene possa venir meno l’interesse del Sig. -OMISSIS- alla prosecuzione della controversia, in quanto risulta soddisfatto il prioritario interesse dello stesso al trasferimento presso la sede di servizio richiesta.
1.4 - Con memoria difensiva del 10 dicembre 2024, la difesa erariale ha rappresentato che il Ministero dell’Interno in data 28.05.2024, ottemperando alla pronuncia cautelare, ha provveduto al riesame dell’istanza presentata dall’-OMISSIS- e, all’esito della nuova valutazione, ha disposto il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art.42 bis d.lgs. 151/2001 del Sig. -OMISSIS-, “dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- alla Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni.”, evidenziando che Tale assegnazione temporanea è stata disposta senza riserva alcuna all’esito del giudizio, onde l’interesse del ricorrente deve ritenersi totalmente soddisfatto.
Ha, quindi, rimarcato che Da quanto esposto emerge chiaramente il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e pertanto l’improcedibilità della domanda proposta.
Infatti, con decreto ministeriale n. 1770 del 28.05.2024, è stata disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente, ai sensi dell’art 42 bis D.Lgs. 151/2001, dal Comando VV. F di -OMISSIS- al Comando VV. F di -OMISSIS-, con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni.
Tale successivo provvedimento, in quanto privo di alcuna clausola di riserva relativa all’esito del giudizio, è certamente sostitutivo del precedente, costituendo rivalutazione integrale della posizione del ricorrente. Lo stesso risulta, peraltro, ampiamente satisfattivo, essendo stata accordata all’-OMISSIS- l’assegnazione temporanea originariamente richiesta.
Ne deriva il venir meno dell’interesse del Sig. -OMISSIS- alla decisione in merito alla presente controversia.
Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse, o in ogni caso la cessazione della materia del contendere, con conseguente improcedibilità del giudizio.
1.5 - Con istanza del 13 gennaio 2025, parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, significando che l’Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e che Lo scrivente non si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo in atti il provvedimento con il quale l’Amministrazione - in esito al riesame ordinato dall’Ecc.Mo Collegio - ha disposto il trasferimento. Ha chiesto la condanna alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
1.6 - All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul ricorso, di cui in epigrafe, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Invero, come rappresentato da entrambe le parti in causa, con decreto ministeriale n. 1770 del 28 maggio 2024 è stata disposta l’assegnazione temporanea del ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis decreto legislativo n. 151/2001, dal Comando Vigili del fuoco di -OMISSIS- al Comando Vigili del fuoco di -OMISSIS-, con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni, senza riserva alcuna all’esito del giudizio.
4. - In ogni caso appare opportuno, per mera completezza, richiamare nel merito la pronuncia cautelare di cui sopra (n. 174/2024), alle cui condivisibili ragioni si rinvia.
5. - La complessiva evoluzione (procedimentale e processuale del giudizio) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (sezione prima) dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.