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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2395 /2025
Oggi 21/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia RD, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2395/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Giuseppe Abbagnato ( , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Nella pregressa fase di ATP, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole
3 patologie da cui è affetto la ricorrente, ha concluso la sua relazione affermando che: “… in
risposta ai quesiti posti dal Giudice del Lavoro, Dott. Giardina Francesco, si può affermare che la
signora , nata il [...] in [...]_1
ed ivi residente, nella Via Appennini n.78,risulta:
INVALIDO CIVILE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI
ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L.509/88 L. 124/98) 100% (CENTO PER
CENTO) SENZA DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (ex art.1
L.18/1980).”
Parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dalla dott.ssa nominata durante la fase sommaria, si è limitata a una Per_2
contestazione generica senza indicare in modo dettagliato i motivi a sostegno delle proprie censure.
Neppure la censura attorea relativa alla mancata somministrazione dei test IADL e ADL
appare fondata atteso che nella perizia le stesse sono menzionate mediante elencazione di tutte le attività che la ricorrente può svolgere autonomamente :”Sulla base degli accertamenti
clinici e l'uso delle scale B.A.D.L. ed I.A.D.L., posso affermare che la ricorrente, signora
, come sopra generalizzata, è in grado di svolgere Parte_1
autonomamente e sufficientemente gli atti quotidiani non lavorativi della vita quali la vestizione, la
nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, l'assunzione di farmaci, la
conoscenza del denaro, muoversi e trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa, l'uso del telefono”.
Per tali motivi, siffatte laconiche allegazioni, non appaiono, all'evidenza dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Per contro, invece, le conclusioni cui è pervenuto il ctu – pienamente utilizzabili nella fase di merito (cfr. Cass. Civ. 7160/2017) – vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
A fronte delle generiche e non puntuali contestazioni sollevate da parte ricorrente, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
4 Vanno dunque integralmente confermate le risultanze dell'accertamento tecnico già
espletato nella pregressa fase ex art. 445 c.p.c.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite,
trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1
L. 18/1980;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
nell'ambito della procedura ex art. 445 bis c.p.c..
Marsala, il 21.10.2025
IL GIUDICE
IA RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
RD in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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